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Tribunale di Mantova - 13 maggio
1997 - Decreto del Giudice Delegato Dott. A. Dell’Aringa.
Sequestro giudiziario a tutela di
revocatoria fallimentare - Ammissibilità.
Il giudice designato,
sciogliendo la riserva, rilevato nello statuire sull'istanza
di concessione del sequestro giudiziario strumentale rispetto alla revoca
dell'affitto di azienda e della compravendita di macchinari ed attrezzature;
quanto al relativo presupposto specifico
- che una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata
interpreta il riferimento dell'articolo 670 c.p.c. alle controversie sulla
proprietà o sul possesso estendendo la previsione normativa alle ipotesi in
cui la pretesa contestata tende ad ottenere la detenzione del bene attraverso
un'azione di condanna (v. Cass. 10.11.92 n. 12087) ovvero attraverso
un'azione costitutiva (v. Cass.21.7.94 n. 6813) e specie se di carattere
restitutorio-recuperatorio, come la revocatoria fallimentare;
quanto al
fumus boni iuris
- che recentemente la S.C. ha configurato il contratto
di locazione come potenzialmente atto ad alterare in senso peggiorativo la
garanzia patrimoniale a favore dei creditori del locatore (v. Cass. 17.1.9 n.
366) senza attribuire, a tale fine, rilevanza decisiva alla durata del
rapporto, la quale anche se infrannovennale non è idonea ad escludere
l'eventus damni ricollegabile ad uno squilibrio del sinallagma contrattuale a
svantaggio del proprietario;
capo quanto alla causa arresti
- che l'opportunità di una custodia o gestione
temporanea di beni postula la mera possibilità, sia pure astratta,
dell'insorgenza di situazioni suscettibili di pregiudicare l'attuazione del
diritto controverso (v. Cass. 12.2.82 n. 854) onde appare ravvisabile a
fronte del pericolo di una dispersione medio tempore dei macchinari bloccati
e successivamente compravenduti;
rilevato
nel pronunciare sulla richiesta del sequestro conservativo a tutela del
credito risarcitorio per la mancata disponibilità dei beni oggetto degli atti
revocandi
in tema di fumus boni iuris:
- che la revocatoria fallimentare, in considerazione
della già segnalata sua funzione restitutoria e recuperatoria, può essere
finalizzata anche alla ricostituzione della garanzia patrimoniale attraverso
l'acquisizione dell'equivalente monetario delle utilità perdute (identificabile
nella specie nella differenza tra il canone di mercato stimato dal geometra
S. Tellini ed il canone pattuito dalle parti) anche astraendo dalla
riconducibilità della frode ai creditori ex art. 67 l.f. nell’alveo
dell’illecito aquiliano, riconducibilità sovente ribadita dalla S.C. (v.
Cass.8.3.95 n. 2706 – Cass. 10.11.92 n. 12091 – Cass. 27.2.90 n. 1499 etc.),
ma resa dubbia dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel senso della
natura costitutiva, anziché dichiarativa, della sentenza di accoglimento
della domanda di revoca (v. Cass.
13.6.96 n. 5443)
in ordine al periculum in mora
- che le precarie condizioni economiche dell'obbligato
-non desumibili dal solo verificarsi dell’inadempimento - (vedi cassazione
10.8.88 n. 4906) , ossia, nel caso in esame, dalla morosità nel pagamento del
corrispettivo della vendita dei macchinari - non sono state provate e non
risultano comunque sopravvenute al sorgere del credito, la cui genesi deve
cronologicamente precedere lo stato di crisi dell’impresa debitrice, non
potendo il pericolo attuale o potenziale di depauperamento avere ad oggetto
un patrimonio già depauperato (v. Cass. 10.2.79 n. 920 etc.)
osservato conclusivamente
- che va conseguentemente concesso il sequestro
giudiziario e non accordato quello conservativo, senza peraltro condannare il
ricorrente alle spese, delle quali appare equa la totale compensazione;
- che la custodia del compendio sequestrato viene
affidata alla persona fisica del signor Mario Rossi, legale rappresentante
della Delta S.r.l., conferendogli poteri di ordinaria amministrazione e
riservandosi di ampliarli o ridurli con provvedimento successivo, anche
attraverso ratifica del suo operato (v. Cass. 1967/3026);
pqm
visti gli articoli 669 octies e 669 septies c.p.c.;
autorizza il fallimento Sagnotti Ermanno, in persona del
curatore, procedere se questo giudiziario dei beni tutti elencati nel
contratto di compravendita in data 4.9.96,
nomina
custode il signor Falchi Stefano conferendo gli poteri di ordinaria
amministrazione, con riserva di variare l'ambito, e riconoscendogli i diritti
nonché assoggettandolo agli obblighi sanciti dagli artt. 521, 522, 560 c.p.c.
respinge l’istanza di concessione del sequestro
conservativo con la compensazione delle spese
assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione dalla
presente ordinanza per l’inizio della causa di merito
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