|
Tribunale di Mantova – 14
gennaio 1999 – Ordinanza del Giudice istruttore Dott. A. Dell’Aringa.
Centrale
rischi della Banca d’Italia – Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. –
Inammissibilità.
omissis
Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva premette
che con delibera 16.5.62 del CICR, emanata in attuazione dell’art. 32 lett. h
R.D. 12.3.36 n. 375, il servizio della centralizzazione dei rischi bancari è
stato affidato alla Banca d’Italia.
Rileva che i dati raccolti nell’espletamento di tale servizio
sono conseguentemente coperti dal segreto d’ufficio sancito dall’art. 10 R.D.
12.3.36 n. 375, ora sostituito dall’art. 7 d. I.vo 1.9.93 n. 385, e
rientrante nella previsione dell’art. 201 c.p.p. abr., il quale tiene luogo
dell’art. 352 c.p.p. abr. ed è qui richiamato dall’art. 118 comma 1 c.p.c.-
Rileva altresì conclusivamente che l’art. 210 c.p.c. laddove estende all’ordine di
esibizione le limitazioni al potere di indagine del Giudice civile
tassativamente indicate dall’art. 118 c.p.c. si applica anche al segreto
d’ufficio cui gli addetti alla centralizzazione rischi sono tenuti in quanto
funzionari della Banca d’Italia a differenza di quanto avviene per il c.d.
segreto bancario imposto alle banche ordinarie e giurisprudenzialmente
ritenuto non preclusivo dell’istanza ex art. 210 c.p.c. (v. Cass. 7.8.90 n.
7953)
pqm
respinge la richiesta dell’ordine di esibizione dei
tabulati della Centrale Rischi interpretati gli artt. 232 comma 1 e 249
c.p.c. nel senso che il Giudice chiamato a verificare l’opponibilità o meno
del segreto professionale e del segreto d’ufficio se la parte o il testimone
invoca la facoltà o l’obbligo di non rispondere i quali costituiscono
giustificato motivo del rifiuto di rendere l’interpello e giusta causa di
astensione dal deporre sotto il profilo rispettivamente degli artt. 232 e 249
cit.-
Impregiudicata
pertanto allo stato la questione se anche gli intermediari finanziari o
comunque i soggetti diversi dai funzionari della Banca d’Italia siano tenuti
al segreto d’ufficio o all’obbligo di riserbo estraneo all’accaduto dell’art.
201 c.p.p. e con riserva quindi di provvedere in sede di assunzione dei mezzi
istruttori.
pqm
visti gli artt. 230, 244, 184 c.p.c.
ammette la prova per interrogatorio formale e subordinatamente al
suo esito negativo la prova per testi sui capi 1, 2 e 3 della memoria 6.2.98
dell’attore respingendo l’istanza di concessione di termine per integrare la
lista testimoniale attesa l’intervenuta abrogazione dell’art. 244 comma 3
c.p.c.
ammette altresì la prova testimoniale articolata dalla convenuta
nella memoria 2.4.98 vertendo essa su contratti bancari stipulati
anteriormente al 1.1.94 e non soggetti quindi al rigore della forma scritta
richiesta dall’art. 117 d. I.vo 1.9.93 n. 385.
Fissa l’interrogatorio formale sui capitoli attorei e per l’esame
dei testi sui capitoli della convenuta l’udienza del 17.2.99 h. 9.30.
Si riserva all’esito l’ammissione della C.T.U.
|