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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 14 gennaio 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Terzo titolare di ipoteca su immobili del fallito ma non creditore
del medesimo – Insinuazione al passivo – Inammissibilità.
omissis
Conclusioni
Il Procuratore del Ricorrente:
ammettersi al passivo del
fallimento in oggetto in via privilegiata per la somma di £. 350.000.000.
Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato in data
10/12/1996 il ricorrente affermava di essere creditore nei confronti della
società fallita della somma di £. 350.000.000 in virtù di quattordici pagherò
cambiari di £. 25.000.000 ciascuno a firma Verdi Paola e garantiti da ipoteca
iscritta sui beni immobili già di proprietà della predetta e successivamente
ceduti alla società OMICRON s.r.l. e chiedeva pertanto di essere ammesso al
passivo in via tardiva.
Il Curatore, rimasto contumace,
sosteneva che per l’importo di £.100.000.000 l’azione cambiaria si era
prescritta e non si opponeva conseguentemente all’accoglimento della proposta
domanda limitatamente all’importo di £. 250.000.000.
Esibiti i titoli originali su
cui fondava la pretesa creditoria, la causa veniva rimessa al Collegio sulle
conclusioni in epigrafe trascritte.
Motivi
della decisione
La domanda è infondata e deve
essere rigettata.
Dall’esame degli atti e dalla
stessa prospettazione del ricorrente emerge come i titoli cambiari in
questione fossero stati emessi non dalla società fallita bensì da un terzo
soggetto che aveva garantito il buon esito delle cambiali accendendo ipoteca
volontaria sugli immobili di proprietà successivamente ceduti alla società
fallita. Al riguardo ritiene il Tribunale di condividere l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui solamente il creditore del fallito ha titolo
per insinuarsi al passivo del fallimento e ciò in virtù del disposto di cui
agli artt. 52 e 93 l.f. (cfr. per l’analoga fattispecie del terzo datore di
ipoteca Cass. 08/04/1965 n. 613; Cass. 08/01/1970 n. 46; Trib. Milano
08/06/1989 in il Fall., 1990, 60; App. Napoli 29/12/1982 in Dir. Fall., 83,
II, 152) mentre colui che ha un diritto di prelazione sugli immobili appresi
dal fallimento, non essendo creditore, potrà concorrere alla distribuzione
della somma ricavata dalla vendita formulando apposita istanza senza dover
però soggiacere alle regole della verifica.
Attesa la contumacia della
Curatela nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
pqm
Il Tribunale di Mantova,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede:
-dichiara la contumacia del
Fallimento Omicron srl;
-respinge il ricorso ex art. 101
l.f. proposto da Bianchi Paolo.
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