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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 15 aprile 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Associazione non riconosciuta – Assoggettabilità al fallimento.
…omissis…
letti i ricorsi
n. 296 e 297/98 r.f. promossi per la dichiarazione di fallimento del Delta
Club;
sentita la relazione del Giudice Relatore;
rilevato che il Delta Club è una associazione non
riconosciuta;
rilevato che dalla documentazione acquisita e
dagli accertamenti esperiti risulta che tale ente svolgeva attività
ricreativa per i soli soci;
considerato che secondo l’orientamento prevalente in
giurisprudenza alla associazione può essere attribuita la natura di
imprenditore commerciale quando essa abbia per oggetto esclusivo o principale
una attività economica rientrante in quelle indicate nell’art. 2195 c.c.,
sebbene finalizzata al raggiungimento di scopi ideali, mentre tale natura
deve ritenersi esclusa nelle ipotesi in cui l’attività economica venga invece
espletata in via accessoria e strumentale rispetto ai fini istituzionali
dell’ente ( in tal senso vedasi Cass. 14-10-1958 n.3251; Cass. 9-11-1979 n.
5779; Cass.17-1-1983 n. 341; Cass. 18-9-1993 n. 9589) dovendosi ritenere che
l’art. 2201 c.c. esprima un principio di carattere generale valevole per
tutti gli imprenditori collettivi non societari;
ritenuto inoltre che l’attività imprenditoriale svolta
in concomitanza con altra attività non economica può qualificarsi come
oggetto principale allorquando realizzi integralmente, di per sé sola , lo
scopo dell’ente e non invece ove si risolva nel mero reperimento di mezzi
finanziari poiché in tale ipotesi
l’impresa è strumentale rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale;
considerato che le ridotte attrezzature esistenti
nei locali utilizzati dal Delta Club, la non rilevante entità
dell’indebitamento complessivo, il modesto giro d’affari annuo, la mancanza
di lavoratori dipendenti , l’esiguo compenso statutariamente previsto per gli
amministratori, il reinvestimento degli utili nelle attività
dell’associazione e la molteplicità delle attività ricreative svolte peraltro
in favore dei soli soci, fanno ritenere escluso lo svolgimento di una
attività di impresa nel senso sopra precisato in capo al predetto ente apparendo
in particolare la gestione del bar interno meramente finalizzata al
reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dell’associazione in
aggiunta ai proventi costituiti dalla quota di iscrizione;
pqm
respinge i ricorsi.
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