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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 16 gennaio 1997 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Melania Bellini.
-letto il ricorso n. 117/96 r.f. proposto da Procond
Elettronica S.p.A. per la dichiarazione di fallimento della società BELLELI
FINANZIARIA S.p.A. in liquidazione;
-visti i documenti allegati e le memorie difensive
depositate dalle parti;
-rilevato che l’istante afferma di essere creditrice
della Belleli Holding Industriale S.p.A. per effetto della responsabilità
solidale ex art. 2362 C.C. di tale società quale unica azionista della
Belleli S.p.A. e che la Belleli Holding è a propria volta creditrice della
Belleli Finanziaria S.p.A. (come risulta dai bilanci ed ammesso dalla
resistente);
-rilevato che la Belleli Holding Industriale S.p.A. è
stata dichiarata fallita con sentenza 2 – 7/5/1996;
-rilevato che la istante chiede che venga dichiarato il
fallimento della Belleli Finanziaria agendo in surrogazione, ex art. 2900
c.c., della Belleli Holding che non avrebbe coltivato i propri diritti di
credito;
-ritenuto che la qualità di creditore in capo all’istante
e la stessa fondatezza del preteso credito è contestata sulla base di
eccezioni che non appaiano manifestamente defatigatorie atteso che, da un
lato, al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Belluno
nei confronti di Belleli S.p.A., il giudice istruttore investito dalla causa
di merito non ha concesso la provvisoria esecuzione e che, per stessa
ammissione della PROCOND, il preteso credito nei confronti della fallita
società Belleli Holding Industriale non è stato ammesso al passivo (provvedimento
contro cui la ricorrente ha peraltro proposto opposizione ex art. 98 L.F.);
-considerato che, in ogni caso, secondo la
giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui, facendo valere un
diritto del proprio debitore inattivo nei confronti di un terzo, richieda la
condanna di questo direttamente in proprio favore, il creditore non fa valere
un proprio diritto bensì agisce in via surrogatoria, con la conseguenza che
la dichiarazione di fallimento del debitore fa venir meno la legittimazione straordinaria
del detto creditore alla relativa azione, non potendo egli sostituirsi al
curatore, adducendo l’inerzia di quest’ultimo, nel far valere verso terzi, in
via surrogatoria, diritti ed azioni spettanti al fallito (in tal senso vedasi
Cass. 12-14-1994 n. 3413; Cass. 6-3-1991 n. 2339; Cass. 61/658);
-ritenuto che, nel caso di specie, non sembra neppure
potersi ipotizzare una inerzia del Curatore del fallimento Belleli Holding
Industriale atteso che la dichiarazione di fallimento di tale società è piuttosto
recente e che la resistente ha fatto riferimento all’esistenza di trattative
in corso per la definizione della pendenza;
-considerato pertanto che deve escludersi in capo
all’istante la legittimazione a proporre ricorso di fallimento contro la
Belleli Finanziaria;
-osservato peraltro che, ex art. 6 L.F., il Tribunale
adito deve esaminare d’ufficio se sussistono le condizioni per una
declaratoria di fallimento e che, anche sotto tale profilo la società
resistente ha esplicato le proprie difese;
-rilevato che, dalla documentazione in atti, non vi è
prova né dell’esistenza di protesti né di procedure esecutive ovvero di
istanze di fallimento;
-considerato quanto all’esposizione debitoria di £. 40
ml nei confronti delle banche, che la Belleli Finanziaria ha adeguatamente
provato l’esistenza di un pactum de non petendo con gli istituti di credito
concernente anche le garanzie per le fideiussioni rilasciate (punti 6.1 – 7 –
9.1 – 12 – 17 della convenzione di cui ai documenti 16 e 17 della resistente);
-ritenuto, quanto al rilevantissimo debito della Belleli
Finanziaria nei confronti della Belleli Holding Industriale, che tale
obbligazione verrà a scadere nel 1998 come si evince nell’accordo datato
30/6/1995 (doc. 14 della resistente) e che deve ritenersi preclusa, nella
presente fase, ogni valutazione di merito in ordine alla efficacia dell’atto
in questione;
-ritenuto che le altre voci attive indicate in bilancio
(per £. 5.500.000.000 circa) appaiono largamente sufficienti a
controbilanciare le restanti voci passive (pari a £. 1.155.000.000 circa), in
parte poi costituite da crediti di una società controllante di cui può
fondatamente dubitarsi dell’intenzione di agire, nel momento attuale, per il
recupero del proprio credito;
-considerato che, ai fini dell’accertamento dello stato
di insolvenza, deve aversi riguardo alla situazione in atto al momento della
pronuncia (ved. Cass. 15-3-1994 n. 2470; Cass. 25-5-1993 n. 5869; Cass.
18-6-1980 n. 3856) sicchè la previsione di un possibile, futuro ma non immediato
squilibrio patrimoniale della società resistente non può fondare una sua
attuale dichiarazione di fallimento, e che, perché possa dedursi, dal mancato
pagamento di un debito, lo stato di insolvenza del debitore, deve trattarsi
di un debito scaduto ed esigibile (così Cass. 14-2-1967 n. 363);
-considerato che il pactum de non petendo per la proroga
delle originarie scadenze dei debiti intercorso con gli istituti bancari,
attesa la particolare attività di tali creditori, (e dei quali non consta il
venir meno ai patti stipulati), costituisce indice che la società gode ancora
di credito, unitamente a quello stipulato con la società Belleli Holding
Industriale in bonis (salva ogni diversa iniziativa della Curatela
fallimentare) ostano alla configurabilità di una situazione di insolvenza
(così vedasi Cass. 8-2-1989 n. 795) in capo alla Belleli Finanziaria S.p.A.;
ptm
Visto l’art. 22 L.F. respinge il ricorso n. 117/96 r.f.
ed ordina l’archiviazione degli atti.
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