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Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Sanatoria con
efficacia retroattiva - Ammissibilità - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/81 - Eccezione
di incompetenza del tribunale fallimentare - Indondatezza - Nullità del
ricorso - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Sanzione dovuta dal contravventore
fallito - Insinuazione al passivo del credito - Necessità. Ordinanza
ingiunzione - Inefficacia nei confronti della massa. Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi 20 novembre 2003. CONCLUSIONI Il procuratore dell'opponente chiede e conclude: in via preliminare: sospendersi l’esecutività
dell’ordinanza-ingiunzione n. 88/02 oggi gravata, sussistendo gravi motivi,
desumibili dalla documentazione che si dimette e da quella già acquisita agli
atti, disponendosi altresì la riunione del presente giudizio con quello
contraddistinto al n. 1193/01, pendente avanti al Giudice Delegato al
fallimento Alfa Costruzioni s.r.l. e concernente la presunta occupazione di
Kare Modou, dal marzo 1998; nel merito: previa delibazione dell’allegata
documentazione ed escussione dei testi indicati, revocarsi l’addebito del
quale risulta gravata la procedura fallimentare. Spese di causa rifuse. Il procuratore dell’opposto chiede e conclude: in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza
per materia ex art. 22 bis l. 689/81; nel merito: a) rigettare l’opposizione
all’ordinanza-ingiunzione n. 87/2002 per la sua infondatezza in fatto e
diritto; b) condannare altresì il ricorrente al pagamento
integrale delle somme previste nell’ordinanza-ingiunzione n. 87/2002, oltre
agli interessi legali, come per legge; c) condannare, infine, il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 13-1-2003 il Fallimento
della società Alfa Costruzioni proponeva, avanti alla sezione
fallimentare, opposizione ex art. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 avverso
l’ordinanza ingiunzione n. 88 del 4-11-2002 notificata il 27-11-2002 con la
quale era stato intimato alla società fallita il pagamento di euro 2.553,00. L’opponente, premettendo che in relazione alla medesima
vicenda erano pendenti un giudizio ex art. 98 l.f. avanti al Tribunale di
Mantova ed un altro avanti al Tribunale di Brescia, sosteneva che l’ingiunzione
si fondava su un accertamento eseguito dagli ispettori dell’I.N.P.S. i
quali avevano contestato alla società le seguenti violazioni: a)
mancata registrazione del nominativo del lavoratore Kare Modu sui libri paga
e matricola aziendali; b-c) mancata comunicazione della data di assunzione
del predetto all’ufficio del lavoro ed omessa consegna all’interessato della
dichiarazione contenente i dati della registrazione; d) omessa annotazione
sul libretto di lavoro del periodo di occupazione; e) mancata consegna al
lavoratore dei prospetti paga in occasione della corresponsione della
retribuzione; f) omessa denuncia, nei termini prescritti, di un infortunio
sul lavoro subito dal Kare Modu. La sussistenza di tali violazioni veniva contestata
dalla curatela la quale evidenziava che gli ispettori si erano limitati a
recepire le dichiarazioni rese dal lavoratore senza effettuare alcun tipo di
riscontro laddove l’infondatezza degli addebiti sarebbe risultata alla
stregua dei documenti prodotti e dell’esito delle prove orali
dedotte. Con decreto in data 31-12-2002 il Presidente,
qualificato il ricorso come opposizione ex art. 22 l. 689/81, fissava la
comparizione delle parti avanti al Giudice designato per la trattazione del
ricorso in conformità delle disposizioni contenute nella citata norma. A seguito della notifica del ricorso e del predetto
decreto, la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova si costituiva
eccependo preliminarmente sia l’incompetenza del giudice fallimentare adito
sia l’irritualità del ricorso fondato sul disposto di cui agli artt. 442
c.p.c. e 35 l. 689/81 (che riguarda solamente le violazioni in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda mentre
l’oggetto dell’ingiunzione riguardava la materia della tutela del lavoro e
della prevenzione degli infortuni). Nel merito l’ente opposto chiedeva il
rigetto dell’opposizione assumendo che gli accertamenti eseguiti erano
sufficienti a fondare l’irrogazione delle sanzioni. Rigettate le istanze istruttorie ed invitato
l’opponente, ex art. 182 c.p.c., a regolarizzare la costituzione, mancando
l’autorizzazione del G.D. ai sensi dell’art. 25 n. 6 l.f., il Giudice
designato invitava le parti alla discussione orale e la causa veniva
trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate. Motivi Preliminarmente occorre rilevare che l’opponente,
all’udienza del 20-11-2003, ha dimesso copia dell’autorizzazione del G.D.
(datata 14-10-2003) a costituirsi nel presente giudizio con la nomina quale
difensore dell’avv. X Y. In proposito va rilevato che la mancanza
dell’autorizzazione del G.D. prescritta dall’art. 25 l.f. comporta soltanto
che l’efficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del
sopravvenire dell’autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza,
nello stesso soggetto, del legale designato dal G.D. e di quello prescelto
dal curatore ritenendosi che il difetto di capacità processuale del curatore
possa essere sanato dal rilascio dell’autorizzazione, con efficacia
retroattiva, anche nel corso del giudizio (cfr. Cass. 20-9-2002 n. 13764;
Cas. 9-8-2002 n. 12101) sicché deve ritenersi che il presente procedimento
sia stato ritualmente introdotto. Ciò premesso va disattesa l’eccezione di incompetenza
sollevata dall’opposto atteso che la sezione fallimentare costituisce
espressione dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario e non è un
ufficio autonomo dotato di propria competenza (cfr. Cass. 25-7-2002 n. 10912;
Cass. 15-3-1990 n. 2117). Rilevato poi che l’opposizione è stata proposta, con
ricorso, nei termini di legge, quanto al rito occorre osservare che esso, sin
dall’inizio, si è integralmente svolto, a seguito del decreto presidenziale
del 31-12-2002, non con le forme di quello fallimentare bensì con quelle
previste dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e segg. l. 689/81 (e cioè
con quelle applicabili al tipo di controversia in esame) senza pertanto che
le parti abbiano patito alcun pregiudizio né in ordine al rispetto del
contraddittorio né in ordine all’esplicazione della libertà di difesa: ne
deriva che nessuna nullità può dirsi verificata avendo gli atti processuali
pienamente raggiunto il loro scopo (v. art. 156 c.p.c.; per l’affermazione in
generale del principio della conversione degli atti nulli cfr. Cass.
12-7-2002 n. 10143; Cass. 5-7-1994 n. 6346). Né l’erroneo richiamo effettuato dal ricorrente alla
disciplina di cui agli art. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 vale a inficiare la
conclusione sopra raggiunta posto che il ricorso introduttivo presentava
comunque tutti i requisiti di quello prescritto ex art. 22 l. 689/81. Va poi osservato che, in materia di sanzioni
amministrative, fermo il potere dell’ente impositore di determinare l’entità
della sanzione pecuniaria dovuta dal contravventore fallito, il relativo
credito, dovendo essere insinuato al passivo del fallimento, non può essere
fatto valere mediante ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/81, la quale,
se emessa, è priva di effetto ai fini del concorso collettivo e, ove il
Curatore abbia promosso il giudizio di opposizione, il giudice adito, edotto
della pendenza del procedimento fallimentare, deve limitarsi a dichiarare,
anche d’ufficio, l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei
confronti della massa, senza potere esaminare le altre ragioni eventualmente
dedotte dall’opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento
(cfr. Cass. 16-3-2001 n. 3838; Cass. 18-5-2000 n. 6459; Cass. 19-1-2000 n.
561; Cass. 12-2-1998 n. 1481; Cass. 21-8-1997 n. 7815; Cass. 28-2-1992 n.
2471; Cass. 26-10-1991 n. 11421; Cass. 2-10-1991 n. 10269; Cass. 24-9-1991
n.9944). L’ordinanza-ingiunzione n. 88/2002 oggetto
dell’opposizione va quindi dichiarata inefficace nei confronti del fallimento
della Alfa Costruzioni. Le ragioni della decisione giustificano l’integrale
compensazione fra le parti delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede: dichiara inefficace nei confronti della fallita Alfa
Costruzioni s.r.l. l’ordinanza ingiunzione n. 88 emessa il 4-11-2002 dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese
di lite. Così deciso in Mantova, lì
20-11-2003. |