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Sezione I - Giurisprudenza

documento 835/1999

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II - Sentenza 22 ottobre 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.

 

Confessione stragiudiziale – Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società fallita – Ammissibilità.

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data  9-6-1998 la società Delta s.r.l. proponeva istanza di rivendicazione ex artt. 101 e 103 l.f. sostenendo che nel corso delle operazioni di inventario dei beni della società fallita Mantova Ricambi s.r.l., sarebbe stato erroneamente indicato come locale adibito a deposito della  fallita il box n. 36,  sito in via Mandriglia nell'abitato di Trinitapoli  - utilizzato invece dalla società istante -  sicché i beni ivi inventariati sarebbero di proprietà dell’attuale rivendicante.

Il Curatore, rimasto contumace, in sede di comparizione avanti al G.D. si opponeva all’accoglimento della domanda osservando che era stato proprio su indicazione del Rossi, amministratore di entrambe le società coinvolte nella presente vertenza, che l’ufficio aveva provveduto ad individuare i locali ove erano ammassati i beni della società Mantova Ricambi. 

Effettuate alcune produzioni documentali la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Dagli atti risulta che in data 10-11-1997 il collaboratore di cancelleria incaricato delle operazioni ed il delegato del Curatore fallimentare dott. Mario Bianchi  si erano recati presso i locali indicati dal Rossi come luoghi ove erano depositati beni appartenenti alla società fallita secondo quanto dallo stesso espressamente indicato ed alla presenza di quest’ultimo avevano iniziato le operazioni di inventario. Nel successivo verbale del 12-11-1997 il Rossi dichiarava che il materiale rinvenuto nel box n. 36 apparteneva alla Delta s.r.l. di cui egli era amministratore  e che aveva dato il 10-11-1997 una erronea indicazione generata dal fatto che era amministratore delle due società.

Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente produceva ricevuta fiscale concernente il canone mensile che la società fallita avrebbe dovuto corrispondere alla autorimessa  Alfa di Verdi Paola locatrice del box n. 36 che affermava essere la proprietaria del locale in questione: sulla base di tale documento, di copia della domanda di attribuzione del codice fiscale in cui si indicava che la società rivendicante  esercitava la propria attività anche nel box in questione ed in virtù del richiamo alla decisione della Corte di Cassazione 27-6-1997 n. 5771 secondo cui la norma di cui all’art. 621 c.p.c. non poteva trovare applicazione con riguardo a beni situati in locali diversi dalla azienda o dalla abitazione del fallito, la Delta riteneva essere stata raggiunta la prova che  i beni inventariati nel box n. 36 fossero di sua proprietà. Al riguardo deve essere in primo luogo rilevato che le dichiarazioni rese dal Rossi al delegato del Curatore fallimentare, nominato ex art. 32 l.f., ed in presenza del collaboratore di cancelleria circa il fatto che i beni contenuti nel box n. 36 fossero di proprietà della fallita, vanno qualificate come confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c. atteso che il legale rappresentante di società di capitali, non essendo fallito in proprio, ha la piena capacità giuridica, che si verte in tema di diritti disponibili e che la dichiarazione è stata fatta valere nell’ambito di controversia in cui sono parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione: ne deriva che alla fattispecie trova applicazione il disposto di cui all’art. 2732 c.c..

Orbene secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità  per privare la confessione di valore probatorio, sotto il profilo dell’errore di fatto, non è sufficiente dedurre e provare la insussistenza oggettiva di quanto confessato, essendo altresì necessario affermare e dimostrare lo stato di errore del confitente, al momento della dichiarazione, e le ragioni dell’errore medesimo (in tal senso vedasi Cass. 3-2-1995 n 1309; Cass. 20-2-1988 n. 1777; Cass. 22-1-1980 n. 525). Al riguardo deve essere osservato che, quanto all’aspetto oggettivo, non è stata fornita la prova della proprietà in capo alla Delta dei beni rivendicati, in realtà meramente affermata dal suo legale rappresentante, e, quanto a quello soggettivo,  che non è stata dedotta la situazione di fatto che avrebbe indotto il Rossi in errore al momento della dichiarazione dovendo questa consistere in un aliquid esterno alla volontà del dichiarante e tale da determinare una erronea percezione della realtà esteriore laddove non può essere considerato tale la semplice circostanza di essere amministratore delle due società poichè ciò si risolve nella mera ritrattazione di quanto confessato.        

La domanda deve pertanto essere rigettata mentre nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese stante la contumacia della curatela.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Mantova Ricambi s.r.l.;

respinge la domanda ex artt. 101 e 103 l.f. presentata dalla società Delta s.r.l..














 

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