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Tribunale di Mantova, Sez. II -
Sentenza 22 ottobre 1999 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice relatore
Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Laura De Simone.
Confessione stragiudiziale – Dichiarazioni
rese dal legale rappresentante di società fallita – Ammissibilità.
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 9-6-1998 la società Delta s.r.l. proponeva
istanza di rivendicazione ex artt. 101 e 103 l.f. sostenendo che nel corso
delle operazioni di inventario dei beni della società fallita Mantova Ricambi
s.r.l., sarebbe stato erroneamente indicato come locale adibito a deposito
della fallita il box n. 36, sito in via Mandriglia nell'abitato di
Trinitapoli - utilizzato invece dalla
società istante - sicché i beni ivi
inventariati sarebbero di proprietà dell’attuale rivendicante.
Il
Curatore, rimasto contumace, in sede di comparizione avanti al G.D. si
opponeva all’accoglimento della domanda osservando che era stato proprio su
indicazione del Rossi, amministratore di entrambe le società coinvolte nella
presente vertenza, che l’ufficio aveva provveduto ad individuare i locali ove
erano ammassati i beni della società Mantova Ricambi.
Effettuate alcune produzioni documentali la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Dagli atti risulta che in data 10-11-1997 il
collaboratore di cancelleria incaricato delle operazioni ed il delegato del
Curatore fallimentare dott. Mario Bianchi
si erano recati presso i locali indicati dal Rossi come luoghi ove
erano depositati beni appartenenti alla società fallita secondo quanto dallo
stesso espressamente indicato ed alla presenza di quest’ultimo avevano
iniziato le operazioni di inventario. Nel successivo verbale del 12-11-1997
il Rossi dichiarava che il materiale rinvenuto nel box n. 36 apparteneva alla
Delta s.r.l. di cui egli era amministratore
e che aveva dato il 10-11-1997 una erronea indicazione generata dal fatto
che era amministratore delle due società.
Nel corso
del giudizio la difesa della ricorrente produceva ricevuta fiscale
concernente il canone mensile che la società fallita avrebbe dovuto
corrispondere alla autorimessa Alfa
di Verdi Paola locatrice del box n. 36 che affermava essere la proprietaria
del locale in questione: sulla base di tale documento, di copia della domanda
di attribuzione del codice fiscale in cui si indicava che la società
rivendicante esercitava la propria
attività anche nel box in questione ed in virtù del richiamo alla decisione
della Corte di Cassazione 27-6-1997 n. 5771 secondo cui la norma di cui
all’art. 621 c.p.c. non poteva trovare applicazione con riguardo a beni
situati in locali diversi dalla azienda o dalla abitazione del fallito, la
Delta riteneva essere stata raggiunta la prova che i beni inventariati nel box n. 36 fossero di sua proprietà. Al
riguardo deve essere in primo luogo rilevato che le dichiarazioni rese dal
Rossi al delegato del Curatore fallimentare, nominato ex art. 32 l.f., ed in
presenza del collaboratore di cancelleria circa il fatto che i beni contenuti
nel box n. 36 fossero di proprietà della fallita, vanno qualificate come
confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c. atteso che il legale
rappresentante di società di capitali, non essendo fallito in proprio, ha la
piena capacità giuridica, che si verte in tema di diritti disponibili e che
la dichiarazione è stata fatta valere nell’ambito di controversia in cui sono
parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della
dichiarazione: ne deriva che alla fattispecie trova applicazione il disposto
di cui all’art. 2732 c.c..
Orbene
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per privare la confessione di valore
probatorio, sotto il profilo dell’errore di fatto, non è sufficiente dedurre
e provare la insussistenza oggettiva di quanto confessato, essendo altresì
necessario affermare e dimostrare lo stato di errore del confitente, al
momento della dichiarazione, e le ragioni dell’errore medesimo (in tal senso
vedasi Cass. 3-2-1995 n 1309; Cass. 20-2-1988 n. 1777; Cass. 22-1-1980 n.
525). Al riguardo deve essere osservato che, quanto all’aspetto oggettivo,
non è stata fornita la prova della proprietà in capo alla Delta dei beni
rivendicati, in realtà meramente affermata dal suo legale rappresentante, e,
quanto a quello soggettivo, che non è
stata dedotta la situazione di fatto che avrebbe indotto il Rossi in errore
al momento della dichiarazione dovendo questa consistere in un aliquid
esterno alla volontà del dichiarante e tale da determinare una erronea
percezione della realtà esteriore laddove non può essere considerato tale la
semplice circostanza di essere amministratore delle due società poichè ciò si
risolve nella mera ritrattazione di quanto confessato.
La domanda deve pertanto essere rigettata mentre nessuna
statuizione va adottata in ordine alle spese stante la contumacia della
curatela.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni
altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
dichiara la contumacia del fallimento Mantova Ricambi
s.r.l.;
respinge la domanda ex artt. 101 e 103 l.f. presentata
dalla società Delta s.r.l..
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