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Tribunale di Mantova - 6 ottobre
1998 - Decreto del Giudice Delegato Dott. Maturo Bernardi.
Fallimento – Registrazione delle
note di variazione IVA in diminuzione ad inizio della procedura –
Inammissibilità.
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso con cui il Curatore chiede che gli vengano
impartite istruzioni circa le modalità da seguire in merito alla
registrazione delle c.d. note di variazione I.V.A;
- ritenuto che, a seguito della modifica all’art. 26 co.
2 d.p.r. 633/1972 operata, da ultimo, dal D.L. 28/3/1997 n. 79 convertito con
legge 28/5/1997 n. 140, la possibilità di effettuare variazioni di
diminuzione dell’I.V.A. dovuta per effetto dell’inadempimento del debitore,
non è più ricollegata alla sola circostanza che sia iniziata una procedura
concorsuale come poteva originariamente reputarsi alla stregua del dettato
normativo introdotto con il D.L. 31/12/1996 n. 669 convertito in l. 28/2/1997
n. 30, atteso che la l. 140/1997 ha soppresso il termine “avvio” e ciò in
aderenza allo spirito della lettera c) paragrafo 1 dell’art. 11 della
Direttiva comunitaria sull’I.V.A. n. 78/388 secondo la quale “… in caso di
non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che
l’operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta
alle condizioni stabilite dagli stati membri”;
- ritenuto pertanto che, a seguito della eliminazione
del termine avvio dal testo dell’art. 26 d.p.r. cit., il presupposto per dare
luogo alla variazione in diminuzione va individuato solo ed esclusivamente
nell’effettivo ed accertato inadempimento della obbligazione del pagamento
scaturente dalla cessione di beni o servizi assoggettati all’imposta sul
valore aggiunto e che, conseguentemente, il creditore insinuato al passivo
del fallimento potrà portare in detrazione la riduzione solo a seguito della
ripartizione finale dell’attivo ovvero della chiusura del fallimento per
insufficienza di attivo (in tale senso vedasi Trib. Torino 19/12/1997 in Il
Fisco n. 16/98, interpretazione condivisa dal Ministero delle Finanze – Dip.
Entrate prot. n. 3/V/35021/98 del 5/5/1998 che aderisce al parere espresso
dall’Avvocatura Generale dello Stato)
ptm
Dichiara che il Curatore, fino alla esecuzione del piano
di riparto finale, non ha legittimazione a ricevere note di variazione in
diminuzione né può comunque riconoscere direttamente o indirettamente
conseguenze da siffatta ricezione.
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