|
Profili processuali, rito sommario societario Tribunale di Milano, Sez. VI – G. Designato
Dr. Alda M. Vanoni - Provvedimento del giorno 26 settembre 2005. Segnalazione dello Studio Legale Brugnatelli Obbligazioni argentine – Nullità ed inesistenza dei contratti
di acquisto – Rito sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 –
Esclusione. L’espressione contenuta nell’art. 19 d. lgs. n5/2003,
che limita l’applicazione del rito sommario alle controversie “che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di denaro anche se non liquida, ovvero la
consegna di cosa mobile”, deve essere interpretata in senso restrittivo,
ossia nel senso di escludere l’applicazione di tale in ogni controversia in
cui sia necessario un accertamento seppur incidentale di nullità,
annullabilità, inadempimento contrattuale. Il
Giudice Designato (Omissis) Osserva quanto
segue. A sostegno del
ricorso ex art. 19 gli attori deducono la radicale inesistenza dei “pretesi
contratti” di acquisto di titoli obbligazionari “Argentina” che Banco
Ambrosiano Veneto ha loro attribuito, come fissati bollati n. 12.282 e n.
5.596 del 1999, n. 5.039 del 1998 e n. 43.270 del 1997, “successivamente
spediti”; affermano di non aver mai sottoscritto alcun ordine scritto e di
aver “forse detto a parola a qualche funzionario di essere disposti a
comprare”, negando la conclusione di contratti di intermediazione finanziaria
in relazione a tali titoli; ne derivano l’illegittimità dell’addebito di €
219.660,72 effettuato dalla banca intermediaria, a seguito del noto crollo
del titolo, e quindi la fondatezza della domanda di restituzione della
predetta somma, oltre interessi legali. In subordine, deducono molteplici
profili di nullità, annullabilità ovvero inadempimento dei contratti, ove se
ne ritenesse la sussistenza. La convenuta
contesta l’ammissibilità del rito sommario sul presupposto di fatto che “i
clienti hanno voluto ed approvato le operazioni in discussione”; con ciò
negando, appunto, l’affermata inesistenza di qualsivoglia contratto di
intermediazione finanziaria. Tale contestazione non appare manifestamente
infondata, se collegata al dato cronologico (gli attori hanno aspettato più
di sei anni per dire che i fissati bollati corrispondevano ad acquisti a loro
non riferibili), e all’incasso delle cedole maturate nel primo periodo (cfr.
comparsa pag. 13, ss. 14). Quanto alle
subordinate domande di nullità, annullamento, risarcimento danni, entrambe le
parti sembrano concordi nel ritenere, in punti di diritto, che siffatte
questioni esulano dai rigorosi limiti del rito sommario, previsto dal
legislatore solo per le controversie aventi ad oggetto il “pagamento di una
somma di denaro anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile”.
Tale espressione, a parere del giudicante, deve essere interpretata in senso
restrittivo, ossia escludente ogni controversia in cui sia necessario un
accertamento seppur incidentale di nullità, annullabilità, inadempimento
contrattuale; se così non fosse, si verrebbe a svuotare di significato il
rito non sommario, in quanto ogni azione di condanna si conclude con una
domanda di pagamento di somma di denaro ovvero di consegna di cosa mobile. Ne deriva che, in relazione alle
suddette subordinate, va affermata in radice e prima di ogni esame delle
contestazioni, l’inammissibilità del rito sommario. Si verte pertanto in
un ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 19-3° comma del citato
provvedimento legislativo. P.M.Q. Assegna: agli attori i
termini di cui all’art. 6 d.lgs 17/1/03 n. 5 Si comunichi a mezzo
fax. Milano, lì 26 settembre
2005 Giudice, Dott.ssa
Alda M. Vanoni |