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Corte d’Appello di Milano – Est. Chindemi,
Pres. Odorisio - 21 ottobre 2003.
Potere di controllo
della Consob – Prospetto informativo – Veridicità dei dati – Responsabilità
della Consob.
La Consob, nell’esaminare il
prospetto informativo depositato dall’emittente, ha il dovere di controllare
la veridicità delle informazioni in esso contenute, al fine di tutelare i
risparmiatori nella scelta dell’investimento da effettuare.
La Consob, nell’ambito della
sua funzione di vigilanza, ha il dovere di utilizzare i propri poteri
ispettivi e repressivi; l’omissione di tale dovere può essere fonte di responsabilità
extracontrattuale.
omissis
Motivi della decisione.
I. Vanno, preliminarmente,
puntualizzate le questioni affrontate e decise dalla Suprema corte,
nella sentenza 3132/01.
La Suprema corte ha,
preliminarmente. negato efficacia vincolante in sede civile alla statuizione
di responsabilità dei commissari e funzionari Consob contenute nella sentenza
del g.i. presso il Tribunale di Milano, che, pur avendo dichiarato non
doversi procedere nei confronti degli imputati per amnistia, ha negato
l'insussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 152 c.p.p.
Rileva, al riguardo, la sentenza
della Cassazione che «la pretesa efficacia vincolante - esattamente esclusa
dalla corte di merito - va invero negata sull'assorbente rilievo per il
quale l'effetto della statuizione penale in sede di giudizio civile di danno
deve essere regolato sulla base del nuovo testo degli art. 652 e
654 c.p.p. anche se, come nella specie, la statuizione sia stata emessa prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice, in tal senso disponendo l'art. 260
disp. atti c.p.p. approvate con decreto legislativo con la conseguenza per la
quale non può riconoscersi alcuna efficacia di giudicato a qualsiasi
statuizione contenuta in una sentenza istruttoria di proscioglimento
dell'imputato per applicazione di amnistia (Cass. 3084/97, id., Rep. 1997,
voce Giudizio (rapporto) n. 28; 3519/96, id., Rep. 1996, voce cit., n. 27),
pur potendo il giudice civile - nell'opera di necessaria rivalutazione del
fatto - tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel
processo penale una volta accertato (come effettuato dalla sentenza
impugnata) che ex actis risultava (tanto emergendo dalla documentazione
allegata alla comunicazione effettuata dai promotori) la falsità di
essenziali dati della prescritta comunicazione e della necessaria
informazione pubblica (il prospetto), l'organo pubblico istituzionalmente
preposto ad assicurare l'effettività di minimi standard informativi avesse la
potestà legale di intervenire con iniziative istruttorie, integrative,
repressive, su operazioni che, prima facie, quel livello di veridica
informazione non fornivano».
Gli ulteriori principi affermati
dalla Cassazione, nella sentenza di rinvio, sono i seguenti.
1)
Riconoscimento del
potere della Consob di accertare le evidenti falsità dei dati comunicati dai
promotori delle operazioni di pubblica sottoscrizione e di assumere
iniziative di ripristino della verità delle comunicazioni e di impedimento al
corso ulteriore dell'operazione stessa.
Sul punto la Suprema corte ha
chiarito che «la Consob, fermo restando il potere (art. 18, 3° comma) di
innovare alle proprie metodologie informative dell'offerta e di pretendere
l'addizione dei dati (rispetto a quelli generalmente richiesti), aveva poi il
ben più penetrante e diffuso potere di controllo della completezza-veridicità
delle notizie (art. 18 quater) lungo tutto l'arco pro-cedimentale corrente
dalla data della comunicazione dell'operazione. un potere espressivo della
scelta legislativa di assegnare alla Consob la massima funzione di garante
della legalità dell'agire delle società e tradotto in plurime potestà di
intervento (art. 34), significativamente richiamate per la fase del controllo
dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio (art. 18 quater
cit.), tra le quali, e per quel che rileva, la potestà di disporre esibizioni
ed integrazioni documentali, ispezioni ed inchieste, al fine di accertare
‘... l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati
...’ sussisteva, poi, la potestà (art. 1 8, 4° comma) di vietare in limine
l'operazione o di intervenire nel suo corso (non già, come ripetutamente
quanto inutilmente ribadito dalla sentenza impugnata, per l'inopportunità o
la rischiosità della stessa bensì) per l'inosservanza delle prescrizioni -
generali o speciali - poste a garanzia della genuinità dei richiesti standard
informativi.
…se è indiscutibile
che appartenga alla sfera riservata alle scelte dell'organo quella di
utilizzare questo o quello strumento istruttorio, correttivo, repressivo a
fronte di elementi dì incompletezza o non veridicità della comunicazione di
cui all'art. 18, è altrettanto indiscutibile trattandosi di strumenti
assegnati all'organo pubblico per l'esercizio di una funzione di vigilanza
che l'omissione di alcuna iniziativa funzionale allo scopo assegnato non può
trovare esimente nell' appartenenza anche di tale omissione all'ambito della
funzione stessa, tal funzione avendo oltre i noti limiti esterni
dell'imparzialità, correttezza e buona amministrazione (sez. un. 500/SU/99,
id., 1999, I 2487) il vincolo interno costituito dall'attivazione della
vigilanza nell'interesse pubblico, quello che questa corte ha già avuto
occasione di definire come l'interesse alla trasparenza del mercato dei
valori mobiliari (Cass. 10976/96, id., Rep. 1997, voce Valori mobiliari, n.
73).
…ipotizzare che
l'intero procedimento di comunicazione di dati, di allegazione di
documentazione e di pubblicazione del prospetto riassuntivo fosse stato ideato
al solo fine di consentire una programmata pubblicità dell'operazione ed
affermare che in tal quadro alla Consob spettasse solo di regolare-integrare
i modi di pubblicizzazione, significherebbe ridurre il ruolo dell'organo di
garanzia a quello di un ufficio di deposito atti, con l'ineluttabile
conseguenza di veder attribuita ad un organo in tesi privo di alcun potere di
controllo sulla veridicità degli atti il ruolo di pubblico promotore della
genuinità degli atti quale dichiarata dagli interessati».
2)
Nullità delle
clausole con le quali la Consob aveva ritenuto in sede di pubblicazione del
prospetto, di autoesentarsi dalle responsabilità derivanti dall'inosservanza
degli obblighi di legge e, tra questi, di quello afferente il controllo di
veridicità dei dati esposti nel prospetto stesso.
«Se, infatti, occorre affermare
(come rammentato nell'esame del secondo motivo) che la Consob aveva comunque
il dovere di verificare cd assicurare la veridicità di dati c notizie che
autorizzava fossero pubblicati nelle premesse del prospetto, le precisazioni
in discorso, per la parte in cui negavano proprio l'esistenza di quel dovere,
erano stilate evidentemente contra legem (restando corrette per la parte in
cui negavano che la pubblicazione del prospetto comportasse giudizio della
Consob sulla convenienza per il pubblico dell'operazione proposta). Ma è
anche illogico attribuire ad un organo pubblico per il quale il comportamento
dovuto non è adempimento contrattuale ma osservanza delle norme-precetto
afferenti la funzione il potere di emettere dichiarazioni (negoziali) idonee
a comprovare una media diligenza e buona fede, là dove la colpa dell'azione
od omissione della pubblica amministrazione, inducente danno risarcibile per
la lesione di una situazione protetta del privato, deve essere scrutinata
oggettivamente con riguardo alle regole di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione (sez. un. 500/SU/99)».
3)
Erronea motivazione
della Corte d'appello di Milano che indagando sulla causalità tra condotta
omissiva e danno ha finito per negarla sulla base di rilievi afferenti la
mera quantificazione del danno.
Evidenzia al riguardo la Corte
di cassazione che «avrebbe quindi dovuto il giudice d'appello scrutinare la
pretesa causalità, pur nella difficoltà della valutazione e con l'uso di ogni
potere assegnato al giudice del merito, ma facendo applicazione dei principi
in tema di concorso di cause statuiti dall’ art. 41 c.p. ed applicabili anche
a regolare la causalità nell'illecito extracontrattuale: ed avrebbe poi
dovuto formulare prognosi sulla sorte delle iniziative di sottoscrizione in
presenza dei possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della
vigilanza Consob. E solo ove avesse dato al relativo quesito risposta
positiva concludendo nel senso della presumibile esclusione di questa o
quella sottoscrizione 'dannosa' , per effetto del tempestivo esercizio delle
potestà di legge avrebbe dovuto spostare l'attenzione dalla responsabilità
degli organi (scrutinandone la condotta 'colposa' alla stregua delle
indicazioni dianzi formulate) alla specifica ed individuale responsabilità
dei componenti o dipendenti».
4)
Le notizie di
stampa sul carattere avventuroso dell'operazione finanziaria, diffuse successivamente
alla pubblicazione del prospetto informativo, non esoneravano la Consob dagli
opportuni interventi a tutela dei risparmiatori, in attuazione dell'obbligo
istituzionale di attivare le potestà disponibili.
Osserva il giudice di
legittimità che «di contro, le notizie in discorso avrebbero potuto essere
considerate come originanti una situazione - pervero caratterizzata
dall'ampio dispiegamento cronologico delle sottoscrizioni (iniziate
all'indomani della pubblicazione del prospetto e continuate anche nell'anno
1984) - nella quale, semmai, il comportamento dei sottoscrittori (o di parte
di essi) avrebbe potuto ricevere una valutazione alla stregua degli art.
2056, 1° comma, e 1227 c.c.».
5)
Riconoscimento
di un diritto soggettivo in capo ai sottoscrittori dei titoli ed ai
risparmiatori in genere alla veridicità delle informazioni contenute nel
prospetto, desumibile dalla funzione pubblicistica di vigilanza della Consob.
Corollario di tale ultimo
principio è che l'attività della pubblica amministrazione, anche ove trattisi
di attività discrezionale, deve osservare il principio del neminem laedere e,
nel caso di accertata violazione dei principi costituzionali (art. 97 Costi)
di legalità, imparzialità e buona amministrazione, è configurabile una
responsabilità extracontrattuale a carico della pubblica amministrazione, per
violazione di tali limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché
il sindacato di questi rimanga precluso al giudice ordinario, mentre è
consentito all'a.g.o. accertare il comportamento colposo della pubblica
amministrazione che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la
violazione di un diritto soggettivo o di una situazione soggettiva protetta,
rispondendo anche la pubblica amministrazione dei danni ingiusti provocati
dall'inosservanza delle comuni regole di prudenza e diligenza, nonché dalla
violazione di norme di legge (cfr. Cass. 18 maggio 1995, n. 5477, id., 1996,
I, 1008).
L'attività discrezionale della
pubblica amministrazione è soggetta, quindi, ai limiti esterni
dell'osservanza dei principi di imparzialità, buona amministrazione e
correttezza, la cui violazione è rilevabile dal giudice ordinario, così come
la violazione del vincolo interno della vigilanza nell'interesse dei
risparmiatori e, più in generale, del principio di trasparenza del mercato
dei valori mobiliari.
II. -Alla luce di tali
statuizioni e principi di legge va effettuato, da parte della corte di
merito, il nuovo esame della controversia il cui punto fondamentale concerne
l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della Consob per
l'omesso esercizio dei propri poteri di vigilanza, valutata in base ai
principi enunciati dalla Suprema corte.
Nella fattispecie il giudice di
rinvio è soggetto al vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte
di cassazione dovendosi adeguare a questo (c.d. vincolo positivo) e non può
riesaminare e modificare la situazione di fatto posta a base del principio di
diritto enunciato nella sentenza di annullamento della Suprema corte essendo
vincolato dagli accertamenti e dalle valutazioni della Cassazione (cfr. Cass.
22 febbraio 1995. n. 1952, id., Rep. 1995, voce Rinvio civile, n.
5; 10 gennaio 1994, n. 188, id. 1994, I. 410).
E’ inibito, pertanto, al giudice
di rinvio rimettere in discussione le questioni già decise dal giudice di
legittimità, poiché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o limitare gli
effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa
il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della
concreta decisione del giudizio: cfr. Cass. 3 agosto 2002, n. 11650, id.,
Rep. 2002, voce cit. n. 9; 6 febbraio 1999, n. 1070, id., Rep. 1999, voce
cit., n. 22; 3 marzo 1995, n. 2496, id. Rep. 1995, voce cit., n. 10; 23 marzo
1995, n. 3368, ibid., n. 11.
Solamente nel caso di
annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può procedere ad
una nuova valutazione dei fatti, nei limiti del vizio rilevato: Cass. 14
giugno 2000, n. 8125 (id., Rep. 2000, voce cit., n. 34).
Con tali vincoli e limitazioni
va condotto il «nuovo completo esame della controversia», affidato al giudice
di rinvio dalla Cassazione che ha specificato che tale esame «sarà condotto
sulla base dei formulati principi di diritto…».
Va riconosciuta, in termini generali,
la responsabilità extra-contrattuale della pubblica amministrazione per
omessa vigilanza in caso di violazione dei principi d'imparzialità, legalità
e buona amministrazione.
La Corte di cassazione afferma
che all'epoca dei fatti la Consob disponesse del potere di disporre
integrazioni documentali, ispezioni finalizzate all'accertamento
dell'esattezza e completezza dei dati diffusi nel prospetto informativo.
Pur escludendosi che l'autorità
di vigilanza possa effettuare una valutazione sul merito dell'operazione,
valutandone la convenienza o meno, è tuttavia compito della Consob effettuare
una valutazione di completezza e di esattezza dell' informazione fornita cioè
di vendita, in base ai dati in possesso della commissione ed ai poteri di
intervento che devono essere coordinati con i principi costituzionali in
materia di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
La Consob è garante, quindi, non
della convenienza dell'operazione, ma della genuinità dell'operazione di
sottoscrizione del pubblico risparmio, al fine di consentire ai risparmiatori
una valutazione corretta e ponderata sulla scelta d'investimento, in base ad
un prospetto informativo veritiero, il cui controllo è rimesso alla Consob.
La mancanza, da parte
dell'organo di controllo, di qualsiasi attività di verifica e accertamenti,
in presenza di rilevanti e significativi elementi di sospetto, pubblicizzati
dalla stessa stampa nazionale e in presenza di falsità facilmente rilevabili,
costituisce violazione della diligenza minima connessa alle funzioni
attribuite all'organo di controllo e costituisce fonte di responsabilità
extracontrattuale della commissione stessa.
III. - La responsabilità della
pubblica amministrazione per omissione colposa, è configurabile allorché la legge
obblighi la stessa a un comportamento attivo, nella fattispecie, di
vigilanza, desumibile dalla normativa citata che configura, in base a quanto
evidenziato, un vero e proprio dovere di agire della Consob per impedire
l'evento che si è concretizzato a danno dei risparmiatori a causa
dell'omissione di vigilanza dello stesso organismo di vigilanza.
Anche se non esiste un
incondizionato dovere della Consob di attivarsi sempre a protezione delle
posizioni giuridiche vantate da terzi, deve ritenersi che, ove emergano, ictu
oculi elementi di sospetto sulla veridicità dei dati forniti dai proponenti
l'operazione finanziaria, alla luce delle evidenti falsità rilevabili dai
documenti depositati, in base ai poteri all'epoca conferiti alla commissione
dalla legge, questa avrebbe dovuto porre in essere la necessaria attività di
controllo e informazione sulla falsità e sulle inesattezze dei dati contenuti
nel prospetto.
Il controllo della Consob,
peraltro, oltre ad essere preventivo. ben avrebbe potuto anche essere successivo,
come anche specificato dalla Suprema corte.
Il grado di responsabilità va
commisurato all'entità della violazione dei compiti attribuiti dalla legge
alla Consob e, in particolare, sussiste, ove i risparmiatori siano stati
indotti a effettuare sottoscrizione di quote e, quindi, a concludere
contratti finanziari che, senza le falsità contenute nel prospetto
informativo, non avrebbero concluso.
Risultando la Consob titolare di
poteri di natura ispettiva, informativa e repressiva, occorre valutare,
con prognosi ex ante se un corretto esercizio di tali poteri, in base alla
situazione esistente all'epoca, fosse o meno idoneo ad evidenziare le falsità
contenute nel prospetto informativo dei proponenti l'operazione finanziaria.
Deve ritenersi accertato, per
tutte le considerazioni emerse, che la falsità di rilevanti informazioni
contenute nel prospetto, già evidenziate, fosse facilmente accertabile,
dall'esame della documentazione allegata, nonché in base agli elementi di
sospetto evidenziati anche dagli organi di stampa.
Va ulteriormente ribadito che
emergendo dagli stessi atti depositati la falsità delle notizie contenute nel
prospetto illustrativo dell'operazione, la commissione ha illegittimamente
omesso di attivare, in base alla normativa esistente, l'attività ispettiva di
vigilanza, a cui era obbligata al fine di garantire la trasparenza del
mercato e la protezione del risparmio, valore costituzionalmente tutelato,
che nella fattispecie, trovava realizzazione attraverso la chiarezza,
completezza e veridicità dell'informazione al pubblico.
IV. -Affermata la responsabilità
della Consob va ricercato anche, ai fini dell'accertamento della
responsabilità extracontrattuale il nesso di causalità materiale
intercorrente tra il comportamento omissivo colposo della Consob,
concretatesi nell'omissione di vigilanza, ed il danno subito dai
sottoscrittori.
La valutazione del nesso causale
tra condotta illecita ed evento va condotta, come affermato anche dalla
Suprema corte, alla stregua dei principi ricavabili dagli ari. 41 e 42 c.p.,
secondo i criteri della c.d. causalità naturale o di fatto, in base al
principio della condicio sine qua non o dell'equivalenza causale, con il
correttivo del criterio della «causalità efficiente» (cfr. Cass. pen. 5923/96
e 8345/95).
Ove l'omissione sia imputatile
dovrà, quindi, procedersi al collegamento giuridico tra l'omissione stessa e
le sue conseguenze dannose, individuanti quelle risarcibili, in applicazione
dei principi della causalità giuridica, in base al disposto dell'art. 1223
c.c., richiamato dall'art. 2056, 1° comma, c.c. L'art. 1223 c.c. limita il
risarcimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta
dell'illecito, estesi, in base ad una consolidata giurisprudenza della
Suprema corte, ai danni mediati ed indiretti, purché siano riconducibili, in
termini di normalità al fatto illecito, secondo il criterio della regolarità
causale (cfr. Cass., sez. un., 9556/02, id., 2002, I, 3060; 5913/00, id.,
Rep. 2000. voce Responsabilità civile, n. 179).
Alla luce di tali principi deve
ritenersi che il tempestivo e corretto esercizio dei poteri di vigilanza
della Consob avrebbe dissuaso gli investitori dall'operazione, orientandoli
verso altre forme d'investimento, nell'ambito della medesima percentuale di
rischio.
Deve evidenziarsi, in base ai
principi sopra enunciati, che gli investitori hanno sottoscritto le quote
anche e soprattutto in base alle informazioni pubblicate nel prospetto,
facendo affidamento sulla veridicità delle stesse, passate al vaglio della
vigilanza della Consob e deve ragionevolmente ritenersi che non avrebbero
acquistato tali quote, il cui valore effettivo, all'epoca della
sottoscrizione, risultava quasi dimezzato, rispetto al valore nominale, ove
avessero saputo che:
a)
il capitale sociale
ammontava a lire 20 milioni anziché a lire 44 miliardi;
b)
il valore
patrimoniale del bene, indicato nel prospetto in lire 44 miliardi, era
notevolmente inferiore;
c)
i proponenti,
all'epoca, non erano ancora proprietari del bene;
d)
dal prezzo di
acquisto avrebbero dovuto essere detratti i mutui gravanti sulla società;
e)
il credito per il
canone di affitto era stato ceduto alla Bnl, rendendo l'investimento privo di
redditività.
Anche un investitore con
notevole propensione al rischio si sarebbe rivolto verso altre forme
d'investimento, ove fosse stato a conoscenza della reale situazione del
proponente l'operazione e tale mancata conoscenza è imputabile alla Consob
per non avere esercitato l'attività di vigilanza e controllo a cui, nella
fattispecie, era obbligata.
Ai fini dell'accertamento del
nesso di causalità tra omissione della Consob ed evento lesivo va
evidenziato, a rafforzare ulteriormente il rapporto causale, anche il potere della
Consob, specificato dalla stessa Corte di cassazione, di vietare l'operazione
in presenza di gravi anomalie e inesattezze del prospetto informativo.
Ove tale potere fosse stato
correttamente esercitato, l'operazione di sottoscrizione non avrebbe avuto
neanche inizio e non avrebbe, quindi, causato alcun danno ai
risparmiatori-investitori.
Nessuna responsabilità
concorrente degli investitori può, invece, essere desunta dall’ art. 1227
c.c., indagine che la Suprema corte affida al giudice di merito, in base al
richiamo operato dall'art. 2056 c .c. all'art. 1227 c.c. quale criterio di
determinazione del risarcimento danni di natura extracontrattuale.
Infatti il creditore ha
l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede e, ai sensi dell’
art. 1227 c.c., se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
Il 2° comma dello stesso art.
1227 c.c.. che è norma sanzionatoria, afferma che il risarcimento non è
dovuto per i danni che creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza.
Tuttavia, nella fattispecie, non
si ravvisa nessun comportamento colposo da parte degli investitori a cui non
è possibile richiedere un'attività di verifica e controllo della veridicità
delle informazioni contenute nel prospetto, attività espressamente demandata
alla Consob, organo istituzionalmente preposto a tale compito.
Né le allarmistiche notizie di stampa,
non smentite dalla Consob, avrebbero potuto indurre gli investitori ad
effettuare accertamenti e controlli sulla veridicità delle stesse in quanto
era proprio la Consob a doversi attivare per controllare l'infondatezza o
meno di tali notizie giornalistiche e il mancato intervento della Consob può,
al contrario, avere avuto l'effetto di tranquillizzare i risparmiatori
sull'infondatezza delle notizie di stampa.
Il risparmiatore legittimamente
può fare affidamento sulla veridicità del prospetto informativo relativo
all'investimento finanziario, sottoposto al controllo della Consob e non può
imporsi allo stesso un'ulteriore verifica, gravosa per lo stesso e
sostanzialmente superflua, stante il controllo di veridicità del prospetto
informativo affidato alla Consob che dispone di ben più rilevanti e pregnanti
strumenti e poteri di controllo, rispetto a quelli, necessariamente limitati
del risparmiatore medio a cui non può essere richiesta alcuna attività di
controllo della veridicità del prospetto informativo. Nessuna omissione di
cautele può essere, quindi, ascritta ai sottoscrittori, stante l'assorbente e
colposa inerzia della Consob che ha determinato, in rapporto di connessione
causale con l'omesso controllo e vigilanza, il danno subìto dagli investitori.
V. -Il danno provocato agli
investitori dall'omissione dei poteri di controllo costituisce danno
ingiusto, sussistendo a carico della Consob anche gli ulteriori elementi, già
accertati, della colpa e del nesso causale, idonei a configurare la
responsabilità aquiliana dell'organo di controllo.
Sul quantum, effettuata «la
prognosi sulla sorte delle iniziative di sottoscrizione in presenza dei
possibili esiti del corretto e tempestivo esercizio della vigilanza Consob»
va esclusa l'effettuazione delle sottoscrizioni da parte degli investitori in
presenza della doverosa attività di vigilanza e controllo della Consob che
avrebbe imposto, quanto meno, la pubblicizzazione della reale situazione
della società proponente o il divieto dell'operazione finanziaria.
Il danno sopportato da ciascun
sottoscrittore è, quindi, pari al prezzo pagato per l'acquisto della quota, a
cui nessun valore, neanche minimo, può essere riconosciuto, non avendo
recuperato alcunché dall'insinuazione al passivo del fallimento dei rispettivi
crediti.
Non può neanche decurtarsi il
valore della quota della somma pari alla differenza tra il valore nominale ed
il valore effettivo della quota, all'epoca dell'investimento in quanto, in
base alla prognosi effettuata, i sottoscrittori non avrebbero acquistato le
relative quote di valore inferiore al prezzo nominale ed in mancanza di
prospettive serie di futuri utili.
Tale danno è pari a euro
6.301.291.63 (lire 12.201.001.950), importo non contestato nell'ammontare,
corrispondente all'esborso sostenuto dai sottoscrittori e va suddiviso tra
gli stessi secondo quanto risultante dai singoli certificati prodotti, per le
somme specificate in epigrafe all'atto d'appello, oltre interessi legali
dalle singole sottoscrizioni.
La corte non ritiene di poter
riconoscere, ex ad. 1224 c.c., il danno da svalutazione monetaria,
trattandosi di debito non suscettibile di automatica rivalutazione e nulla
avendo provato (o anche solo allegato) che valga a dimostrare o a far
presumere l'esistenza di un maggiore danno.
Invero, quest'ultimo, derivante
dalla svalutazione monetaria, spetterà non automaticamente, ma in virtù
dell'onere di allegazione e prova dei presupposti di fatto su cui fondare il
giudizio, anche solo presuntivo, che il tempestivo pagamento avrebbe evitato
al creditore le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflativo.
VI -La
responsabilità della Consob, pur essendo diretta, è di natura solidale e
concorre con quella evidente, dei proponenti l'operazione e quella eventuale,
degli intermediari, entrambe non oggetto di domanda, anche perché, nella
fattispecie. a causa del fallimento o della liquidazione coatta di questi
ultimi, il danno verrebbe, comunque, sopportato interamente dalla Consob, in
solido con il ministero dell'economia e delle finanze ed ai funzionari ed
esperti che hanno causato col loro comportamento omissivo colposo, il fatto
illecito.
Nella fattispecie sussiste
infatti, la responsabilità della Consob per il fatto illecito, di natura
omissiva, dei suoi funzionari ed esperti, concorrendo i due elementi
richiesti per l'affermazione di responsabilità ed in particolare: 1) il nesso
di causalità obiettiva tra il comportamento del dipendente e l'evento
dannoso; 2) la riferibilità all'amministrazione del fatto dei suoi funzionari
autori del comportamento illecito omissivo.
In tal caso, infatti. l'attività
del dipendente può essere riferita all'ente pubblico e costituisce fonte di
responsabilità diretta, in quanto si manifesti come esplicazione
dell'attività dell'ente stesso, diretta al conseguimento dei suoi fini
istituzionali nell'ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio al
quale il funzionario è addetto.
Soltanto il fine strettamente
personale ed egoistico da cui il dipendente è mosso, che si riveli
assolutamente estraneo all'amministrazione ed escluda ogni collegamento di
necessaria occasionalità con i poteri propri dell'agente, potrebbe impedire
il riferimento all'amministrazione dell'atto compiuto in violazione dei
diritti dei terzi.
Va ribadito che la
responsabilità della pubblica amministrazione per fatti di suoi funzionari e
dipendenti, i quali abbiano agito nell'ambito dei compiti ad essi affidati e
non per fini propri, è una responsabilità diretta, identificandosi nei
funzionari e dipendenti gli organi attraverso i quali lo Stato e gli enti
pubblici agiscono, onde la loro azione è azione dell'ente, che ne risponde in
modo immediato.
Accanto alla responsabilità
diretta dei funzionari della Consob, ritenuti responsabili, sussiste quella
ugualmente diretta dell'organo di controllo, configurandosi per un medesimo
fatto, che per finzione giuridica risale a due diversi soggetti, due distinte
responsabilità solidali concorrenti sia dell'ente pubblico sia dei propri
funzionari e dipendenti, per i danni cagionati a terzi, in forza dell'art. 28
Cost. che prevede che «i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tal caso la
responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici».
II ministero dell'economia e
delle finanze è, inoltre, solidalmente responsabile con la Consob, che,
all'epoca, dipendeva dallo stesso ministero, prima di acquisire, nel 1985,
personalità giuridica autonoma.
La responsabilità della Consob
si estende, quindi, anche ai funzionari ed esperti Consob che hanno
contribuito, col loro comportamento omissivo colposo, a provocare il danno
agli investitori.
Tale responsabilità, nei
rapporti coi danneggiati è solidale ed illimitata e solamente nei rapporti
interni è possibile una graduazione delle rispettive colpe in relazione alla
diversa incidenza causale del danno.
Tutti i funzionari ed esperti
della Consob chiamati in causa, ad eccezione di Vincenzo Matturri, devono
ritenersi solidalmente responsabili, quali componenti dell'organo collegiale,
avendo avuto a disposizione la documentazione inerente al prospetto
informativo da cui avrebbero dovuto rendersi conto della falsità dello stesso
ed avendo, invece, approvato il prospetto. senza porre in essere le opportune
e dovute attività di controllo e vigilanza.
In particolare al dott. Pazzi è
ascrivibile l'essere stato presente alle riunioni della Consob in cui si è
discusso ed approvato il prospetto senza dispone alcuna attività di verifica
e controllo.
Lo stesso ha dichiarato
(nell'interrogatorio reso in data 12 dicembre 1987, davanti alla sezione III
del Tribunale di Milano) che era stata letta, nella seduta del 19 luglio
1983, davanti a tutti i commissari Consob la lettera in data 13 luglio 1983,
a firma Cultrera, in cui si evidenziava che l'operazione di acquisto delle
azioni Sarda grandi alberghi era ancora in corso di perfezionamento.
Vi era quindi, in capo alla
Consob la certezza che l'operazione non era stata ancora perfezionata e
nonostante ciò, senza alcuna attività istruttoria o di controllo la
commissione aveva approvato il prospetto.
Relativamente ai convenuti
Gullo, Santedicola e Polinetti la rispettiva responsabilità è desumibile
dalle stesse risultanze della sentenza istruttoria con cui nei loro confronti
è stata applicata l'amnistia e da cui è possibile anche per il giudice civile
desumere argomenti di prova.
Risulta dagli atti del processo
penale e non è stata fornita prova alcuna contraria, in corso di causa, che i
commissari sopra indicati sono stati indicati come i funzionari che «di fatto
e concretamente si sono interessati del prospetto Ifl ... e la prova che gli
imputati hanno compitamente esaminato il prospetto è documentale, basta
all'uopo leggere il verbale della seduta Consob».
Nello stesso provvedimento si
evidenzia come costoro «non potevano non essersi resi conto dello stato del
prospetto, delle sue lacune documentali e delle sue ambigue osservazioni »
specificandosi come non sussistessero dubbi sulla ricorrenza dell'elemento
soggettivo del reato sussistendo in capo ad ogni imputato la consapevolezza
di omettere azioni doverose, di agire, cioè in violazione di doveri
impostigli.
Più specificatamente, il Cullo ed
il Santedicola avevano il compito W. istruire la pratica prima del passaggio
in commissione.
Il Gullo, inoltre, si legge
nella citata sentenza istruttoria «... ha compiutamente esaminato il
prospetto Ifl ed ha concluso la sua analisi istruttoria proponendo alla
commissione l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto... il Gullo
aveva avuto con D'Angelo e Cultrera ripetuti contatti per discutere il
prospetto… il medesimo ha violato il dovere di esaminare che la proposta
fosse chiara e munita di sufficienti elementi e documenti .
Anche il Santedicola «come il
Gullo aveva il compito di istruire la pratica prima dell'esame in commissione
... il Santedicola incontrò più volte l'ingegnere d'Angelo proprio in
relazione all'operazione Hvst e a dire di D'Angelo fu proprio la Consob a
suggerire la formulazione del prospetto e le modalità di esposizione delle
notizie... La collocazione dei mutui tra gli aspetti positivi reddituali è un
grossolano errore, tenuto conto dell'oggetto dell'investimento».
Anche il Polinetti «si occupò
concretamente di tale operazione, senza, per altro rilevare nulla in merito
ai punti in discussione ... attesa la specifica competenza del Polinetti».
Tutti i funzionari ed esperti
della Consob avevano avuto la disponibilità dei documenti, relativi
all'operazione, prima dell'approvazione del prospetto informativo, ed
avevano, quindi, in relazione ai compiti loro affidati dalla legge, il dovere
di esercitare il prescritto controllo, sia preventivo che successivo alla
pubblicazione del prospetto e di evidenziare le falsità evidenti dei
documenti e la conseguente falsità delle informazioni fornite nel prospetto
informativo; ne va, quindi, affermata la solidale responsabilità con la sola
eccezione del Matturri per le considerazioni che saranno evidenziate,
unitamente alla Consob ed al ministero dell'economia e delle finanze.
La corte ritiene. Invece, di
escludere la responsabilità del commissario Vincenzo Matturri, essendovi la
prova, non contestata, che non era stato presente alla riunione della
commissione in cui venne autorizzato il deposito del prospetto, perché in
ferie.
Inoltre non vi è prova che lo
stesso si fosse occupato della specifica operazione né prima né dopo
l'approvazione del prospetto informativo che ha dato origine, fine termini di
rapporto causale, al danno lamentato dagli investitori.
Né successivamente, non
essendosi la commissione più occupata, della vicenda, vi è prova che abbia
avuto modo di visionare la documentazione relativa alla citata operazione
finanziaria.
Lo stesso, peraltro, a
differenza degli altri commissari Consob, non è stato sottoposto a
procedimento penale.
Il comportamento omissivo del
Matturri non ha avuto, quindi, per le considerazioni sopra indicate concreta
efficacia causale nella produzione del danno subìto dagli investitori, a
differenza degli altri commissari Consob.
La Commissione nazionale per la
società e la borsa-Consob, il ministero dell'economia e delle finanze, Bruno
Pazzi, Aldo Polinetti, Luigi Santedicola, Fausto Gullo devono essere
condannati in solido a pagare agli appellanti la somma complessiva di euro
6.301.291,63 (lire 12.201.001.950). suddivisa tra gli stessi secondo quanto
risultante dai singoli certificati prodotti, oltre interessi legali dalle
singole sottoscrizioni
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