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Doveri informativi dell’intermediario, operatore qualificato Tribunale di Milano, Sez. 6° Civile – Pres.
S. Di Blasi, Rel. M. Del Prete - 6 aprile 2005. segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello Processo societario – Istanza di
fissazione udienza – Nuove deduzioni istruttorie – Inammissibilità. Devono ritenersi inammissibili ai sensi
dell’art. 9, n. 1, D. Lgs. n. 5/03 la deduzione di nuovi capitoli di prova e
la richiesta di un ordine di esibizione effettuati per la prima volta nella
istanza di fissazione d’udienza. Intermediazione finanziaria – Legale
rappresentante di società a responsabilità limitata – Operatore qualificato –
Sussistenza. Non sono applicabili le disposizioni
relative agli obblighi informativi dell’intermediario di cui agli artt. 28,
30 commi 2 e 3 e 36 del reg. Consob n. 11522/1998 nel caso in cui il legale
rappresentante di una società abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 31, n. 2
del citato regolamento, la propria “competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari” ed abbia eseguito sia pur sporadicamente
operazioni in contratti di swap. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO La
L. s.r.l. ha convenuto in giudizio la Uninicredit Banca d'Impresa s.p.a.
esponendo i rapporti intercorsi con la stessa relativamente ad una serie di
contratti di swap (alcuni dei quali consensualmente risolti) dei quali
chiedeva l'accertamento della nullità con condanna della convenuta alla
restituzione delle somme corrisposte dall'attrice. Deduceva la L. potersi
riconoscere gravi carenze informative nel comportamento della controparte tali
da integrare, in particolare, la violazione dell'art. 28 Reg. Consob n.1 1522/98. Si
costituiva la parte convenuta che contestava la tesi della parte attrice,
della quale chiedeva il rigetto, in particolare sottolineando il contenuto
dei testi contrattuali sottoscritti dalla L. unitamente alle dichiarazioni di
essere operatore qualificato che avevano preceduto i loro rapporti. In
considerazione della difesa già svolta dall'attrice con riferimento ad una di
tali dichiarazioni procedeva alla chiamata in causa di D.S., sottoscrittore
di tali dichiarazioni, dal quale chiedeva di essere garantito in ipotesi di
accoglimento della domanda dell'attrice. Si
costituiva il chiamato che aderiva alla posizione giuridica dell'attrice
chiedendo il rigetto delle domande della convenuta. All'udienza
collegiale la causa, dopo discussione, veniva trattenuta in riserva. MOTIVI DELLA
DECISIONE Si
premette che la presente motivazione viene redatta, con riferimento alle
ragioni di diritto, in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16 n. 5, seconda
parte, D.L.vo n. 5/03. Preliminarmente
si osserva che si condivide la tesi della parte convenuta la quale, nella
memoria 24.6.04 ha
sottolineato l'inammissibilità delle deduzioni istruttorie della parte
attrice nell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale. Si è infatti in
presenza di capitoli di prova che in precedenza non erano stati articolati e
di un ordine di esibizione solo in tale sede analiticamente delineato. Le
deduzioni per la-prima volta così analiticamente effettuate dalla parte
attrice nell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale contravvengono la
previsione dell'art. 9, n. 1, D. L. vo n. 5/03 nella parte in cui
prevede "...la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già
proposte". La
causa risulta quindi matura per la decisione, anche alla luce dei documenti
prodotti dalle parti e delle reciproche esposizioni, cosi confermandosi il
decreto emesso dal giudice ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n. 5/03. Per
quanto riguarda il merito si osserva che la domanda della L. s.r.l. non
risulta fondata e deve essere respinta. Le
doglianze della parte attrice (le principali risultano delineate alle pagg. 3
e 4 dell'atto di citazione ed attengono sostanzialmente alla violazione
dell'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98) possono essere superate alla luce delle
dichiarazioni di cui ai doc. 8-9-10 della convenuta. Premesso
che dell'esistenza di uno solo di questi sembra fosse a conoscenza l'attrice
(infatti la parte, a pag. 4 dell'atto di citazione, fa riferimento solo alla
dichiarazione del 30 4.99) si osserva che non risultano elementi a sostegno
della tesi della L., alquanto sinteticamente svolta e non meglio delineata,
di una sottoscrizione
attuata sporadicamente ed inconsapevolmente (pag. 4 dell'atto di citazione). Si
è in presenza di dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società e quindi dal
soggetto maggiormente titolato a garantire a terzi la "competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari.." richiesta
dall'art. 31, n. 2 ultima parte Reg Consob n. 11522/98; alla luce di tali
.dichiarazioni la banca non aveva l'onere di operare alcuna altra verifica e
i suoi rapporti con l'investitore venivano ad essere impostati in termini
diversi rispetto ai rapporti con gli investitori non qualificati. Ne
consegue che nell'ambito dei rapporti tra le parti non sono applicabili le
disposizioni degli artt. 28, 30, commi 2 e 3, e 36 del Reg. Consob ai quali
possono essere ampiamente ricondotte le doglianze dell'attrice relative ad
una asserita carenza di informazioni da fornire all'investitore, all'asserita
carenza del contenuto dei contratti e alla dedotta offerta fuori sede. Le
spese di causa della convenuta, comprensive delle spese del procedimento
cautelare nelle sue due fasi, sono poste a carico della parte attrice e
liquidate, in considerazione del valore della causa e della natura delle
questioni trattate, come da dispositivo. In
considerazione della posizione giuridica di condivisione della tesi
dell'attrice assunta dal terzo chiamato sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese tra la convenuta e D.S. P.Q.M. il
Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, respinta ogni
contraria istanza ed eccezione, così provvede: -
respinge le domande dell'attrice, -
condanna L. s.r.l. al pagamento a favore di Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.
delle spese di causa che si liquidano in € 1.587,15 per spese, € 5.549,01 per
diritti, € 8.990 per onorari e delle spese generali nella misura del 12,5 %
sull'importo degli onorari e dei diritti, compensa le spese di
causa tra convenuta e terzo chiamato. |