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Doveri informativi dell’intermediario, operatore
qualificato
Offerta fuori sede
Fattispecie negoziali particolari,
contratti derivati, swap
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile – G.U. Dr. C.R. Raineri - 2 aprile 2004.
Contratti swap – Strumenti finanziari derivati
– Contratti
meramente speculativi – Applicazione dell’art. 1933 c.c. – Eslusione.
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Dichiarazione del legale
rappresentante della società – Onere di accertamento dell’intermediario –
Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Offerta fuori sede –
Obblighi informativi – Inapplicabilità.
Azione cautelare – Inibizione all’utilizzo di contratti derivati –
Inammissibilità.
Azione cautelare – Inibitoria all’esperimento di azioni giudiziali –
Inammissibilità.
Dottrina
e giurisprudenza (cfr. App. Milano, 26/01/99, in Contratti 2000, II, 255;
Trib. Torino, 10/04/98 in Giur. It. 1988, 1882) sono concordi nel ritenere che
anche i contratti swap meramente speculativi esulano dalla previsione di cui
all’art. 1933 c.c. e lo stesso legislatore ha posto fine ad ogni dubbio
interpretativo statuendo espressamente, con l’art. 23, 5° comma del Testo
Unico della Intermediazione Finanziaria, che “agli strumenti finanziari
derivanti, nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’art. 18 comma 5°
lett. a) non si applica l’art. 1933 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E'
evidente il limite della disposizione normativa di cui all'art. 31 reg. Consob
n. 11522/98 nella parte in cui affida ad una dichiarazione autoreferenziale la
individuazione di un “operatore qualificato”, soprattutto ove si consideri che
da tale qualificazione discendono conseguenze rilevantissime sul piano delle
norme di protezione dell’investitore; nondimeno non appare ragionevole
ipotizzare che l’accertamento in concreto di un requisito dai così incerti
confini (essere la controparte contrattuale “in possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”)
debba essere rimesso alla banca piuttosto che al prudente apprezzamento del
legale rappresentante della società (soggetto che, in quanto investito del
potere di rappresentanza della persona giuridica è, per legge, idoneo ad
impegnarne la volontà) il quale potrà essere chiamato a rispondere nei
confronti della società da lui amministrata ove abbia reso dichiarazioni false
ovvero negligentemente stimato sussistenti requisiti di professionalità e
competenza in capo all’ente che rappresenta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Agli
operatori qualificati non si applicano le norme più rigorose dettate per le
offerte fuori sede, norme che, come è noto, richiedono la presenza di un
promotore finanziario, né gli obblighi informativi fissati in capo alle banche
nella prestazione dei servizi di investimento (cfr. artt. 30 del Testo Unico
della Intermediazione Finanziaria, nonché artt. 31 e 36 n. 3 del regolamento
Consob citato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tende ad
ottenere una anticipazione tout court della pronuncia di merito e non un
provvedimento strumentale idoneo ad assicurarne provvisoriamente gli effetti
la domanda cautelare che ha ad oggetto l’ordine alla banca “di astenersi da
ogni ulteriore ed eventuale utilizzo dei contatti di swaps in pregiudizio
della ricorrente e, segnatamente, di non addebitare alcuna ulteriore rata sul
conto corrente intestato alla stessa, né promuovere alcun atto o azione nei
suoi confronti, finalizzati al recupero degli importi dovuti in forza di
contratti medesimi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’inibitoria all’esperimento di azioni giudiziali volte al recupero dei
crediti si configura per converso inammissibile perché lesiva di diritti
costituzionalmente protetti (art. 24, I comma della Costituzione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
IL G.D.
A scioglimento della riserva che
precede osserva:
1.Dal contesto complessivo degli
atti e delle deduzioni del procedimento appare in primo luogo lecito desumere
come i contratti di specie non fossero improntati a finalità meramente
speculative, bensì correlati alle esigenze connesse alla attività svolta dalla
società ricorrente, particolarmente esposta nei confronti del sistema
creditizio, operante sui mercati internazionali, e dunque sensibile sia alle
possibili variazioni dei tassi di interesse sia alle fluttuazioni dei cambi
delle valute;
2.In ogni caso per costante
dottrina e giurisprudenza (cfr. App. Milano, 26/01/99, in Contratti 2000, II,
255; Trib. Torino, 10/04/98 in Giur. It. 1988, 1882) anche i contratti swap
meramente speculativi esulano dalla previsione di cui all’art. 1933 c.c. e lo
stesso legislatore ha posto fine ad ogni dubbio interpretativo statuendo
espressamente, con l’art. 23 5° comma del Testo Unico della Intermediazione
Finanziaria che “agli strumenti finanziari derivanti, nonché a quelli analoghi
individuati ai sensi dell’art. 18 comma 5° lett. a) non si applica l’art. 1933
c.c.”;
3.Risulta poi rispettata nella
specie la previsione di cui all’art. 31 del regolamento Consob approvato con
delibera n. 11522/98 atteso che sia nell’accordo quadro, sia nei singoli
contratti il legale rappresentante della Strano S.p.A., espressamente dichiara
e per iscritto che “la società è in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”;
4.Sul punto può sottacersi
l’indubbio limite di una siffatta disposizione normativa nella parte in cui
affida ad una dichiarazione autoreferenziale la individuazione di un
“operatore qualificato”, soprattutto ove si consideri che da tale
qualificazione discendono conseguenze rilevantissime sul piano delle norme di
protezione dell’investitore; nondimeno non appare ragionevole ipotizzare che
l’accertamento in concreto di un requisito dai così incerti confini (essere la
controparte contrattuale “in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”) debba essere
rimesso alla Banca piuttosto che al prudente apprezzamento del legale
rappresentante della società (soggetto che, in quanto investito del potere di
rappresentanza della persona giuridica è, per legge, idoneo ad impegnarne la
volontà) il quale potrà essere chiamato a rispondere nei confronti della
società da lui amministrata ove abbia reso dichiarazioni false ovvero
negligentemente stimato sussistenti requisiti di professionalità e competenza
in capo all’ente che rappresenta.
5.Giova comunque osservare che il
progetto di riforma dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, che
condivisibilmente introduce criteri oggettivi in luogo della attuale ed
improbabile “dichiarazione di competenza”, prevede che per operatori
qualificati debbano intendersi “(……) le società ed enti che soddisfano almeno
due dei seguenti requisiti:
-totale bilancio non inferiore a
venti milioni di euro
-fatturato netto non inferiore a
venti milioni di euro
-patrimonio netto non inferiore a
due milioni di euro
La parte ricorrente, su espresso
invito di questo Giudice, ha fornito, relativamente all’anno di riferimento, i
dati sopra citati (cfr. verbale di udienza 24/03/2004) ed è emerso che
risultano soddisfatte due delle condizioni richieste, cosicché la Strano
S.p.A. può essere considerata un operatore qualificato anche con riferimento
ai parametri oggettivi voluti dalla riforma.
6.Le considerazioni che precedono
destituiscono di fondamento il ricorso, in radice, atteso che agli operatori
qualificati non si applicano le norme più rigorose dettate per le offerte
fuori sede, norme che, come è noto, richiedono la presenza di un promotore
finanziario, né gli obblighi informativi fissati in capo alle banche nella
presentazione dei servizi di investimento (cfr. artt. 30 del Testo Unico della
Intermediazione Finanziaria, nonché artt. 31 e 36 n. 3 del regolamento Consob
citato)
7. Va poi considerato che la
domanda cautelare ha ad oggetto l’ordine alla Unicredit Banca S.p.A. “di
astenersi da ogni ulteriore ed eventuale utilizzo dei contatti in oggetto in
pregiudizio della Strano S.p.A. e, segnatamente, di non addebitare alcuna
ulteriore rata sul conto corrente intestato alla stessa, né promuovere alcun
atto o azione nei suoi confronti, finalizzati al recupero degli importi dovuti
in forza dei contratti swaps di cui in normativa (……)” e ciò nella prospettiva
di un’azione di merito volta alla declaratoria di nullità / annullamento di
tutti i contratti swaps intercorsi fra le parti.
Appare evidente che la
ricorrente, con la prima domanda, ha chiesto una anticipazione tout court
della pronuncia di merito e non un provvedimento strumentale idoneo ad
assicurarne provvisoriamente gli effetti.
Ed invero, solo a seguito della
declaratoria di nullità/annullamento dei contratti di cui trattasi la Banca
non potrebbe legittimamente addebitare i flussi di denaro provenienti dalla
esecuzione dei contratti swaps ovvero dovrebbe restituire quanto percepito in
forza di contratti dichiarati nulli (e nel caso in cui la Strano dovesse
risultare vittoriosa nella causa di merito certamente non avrà difficoltà a
recuperare i propri crediti posto che la Banca è soggetto per definizione
solvibile).
In ogni caso il pregiudizio
imminente ed irreparabile non è certamente connesso al fatto che la Banca
continui ad annotare nel conto corrente di riferimento le poste debitorie,
poiché tale attività risponde alla imprescindibile esigenza di documentare
l’andamento dei rapporti di dare – avere dipendenti dalla esecuzione dei
contratti swaps; il pregiudizio paventabile è semmai quello correlato alle
possibili conseguenze dello “sconfinamento” del limite del fido concesso, alla
possibile segnalazione della Strano S.p.A. alla Centrale Rischi con gli
inevitabili effetti “a cascata” che deriverebbero alla società, così
pesantemente esposta nei confronti dell’intero sistema creditizio.
Ma sul punto non c’è domanda
perché la ricorrente non ha chiesto l’inibitoria alla segnalazione del
rischio, né altro provvedimento atipico finalizzato a scongiurare tale
evenienza.
L’inibitoria all’esperimento di
azioni giudiziali volte al recupero dei crediti si configura per converso
inammissibile perché lesiva di diritti costituzionalmente protetti (art. 24, I
comma della Costituzione).
Non senza rilevare che, anche
laddove l’Istituto Bancario dovesse agire monitoriamente nei confronti della
Strano per il recupero del saldo passivo del conto corrente, la odierna
ricorrente potrà adeguatamente svolgere in quella sede le proprie difese,
proponendo opposizione, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione
del decreto, ove emesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c., ovvero contrastando la
istanza di provvisoria esecuzione dello stesso ove richiesta ai sensi
dell’art. 648 c.p.c.
8. Giova da ultimo osservare che
i primi tre contratti hanno già esaurito la loro efficacia nella assoluta
indifferenza di Unicredit la quale, alle pagg. 32 e 33 della propria memoria
difensiva, espressamente dichiara di non aver affatto revocato gli
affidamenti, ma unicamente chiesto il rientro nei limiti del fido concesso; di
non avere proceduto ad alcuna segnalazione di sofferenza, né di essere
intenzionata a farlo, per la ritenuta insussistenza dei presupposti secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale che la prevede solo nel caso in cui
la società versi in stato di insolvenza, ancorché non accertata giudizialmente,
ovvero in situazioni equiparabili.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento liquidate in € 226,70
per esborsi, € 965,64 per diritti, € 2,200,00 per onorari, oltre agli
accessori di legge.
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