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Profili processuali, rito sommario societario
Tribunale di Milano – Giudice unico
Simonetti – Provvedimento del giorno 7 ottobre 2004.
Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003
– Restituzione della somma investita – Ammissibilità.
Ordine telefonico di acquisto di prodotti
finanziari – Registrazione – Nullità per difetto di forma – Sussistenza.
Rientra tra le controversie di
cui all’art. 19 del d. lgs. N. 5/2003 la domanda avente ad oggetto il
pagamento di una somma di denaro costituente il corrispettivo di prodotti finanziari
acquistati con ordine telefonico non registrato ed affetto pertanto da
nullità.
omissis
Motivi della decisione
Rilevato che G. C. con ricorso
depositato 1'8 maggio 2004 ha esposto, in fatto, che la banca Unicredit
Private Banking s.p.a., con cui ha in essere un contratto di deposito titoli
n. 07558/000000473131/00000 e un contratto di conto corrente, in data
imprecisata gli ha inviato documentazione attestante l'esecuzione il 26
novembre 2003 di operazioni, asseritamente eseguite su suo ordine, di acquisto
di un certo numero di obbligazioni Prafin (Parmalat finanziaria) e Fiat
addebitandogli sul conto corrente il costo complessivo degli acquisti
corrispondente ad euro 180.044,19: che in realtà egli non avrebbe mai
conferito alcun ordine per l'acquisto di tali titoli; che la sua richiesta
alla banca di procedere allo storno della somma addebitata sul conto corrente
è rimasta inevasa;
rilevato che la difesa
dell'attore, sulla base di tali fatti, ha dedotto l'inesistenza (per mancanza
dell'ordine alla banca) o la nullità dei contratti di acquisto delle
obbligazioni per inosservanza della forma scritta prevista dall'ari 23
t.u.f.; che sulla base di ciò ha proposto due domande di condanna chiedendone
l'accoglimento con la forma dell'emissione di ordinanza ex art. 19 d.leg.
5/03 e precisamente: a) di condannare la banca convenuta al pagamento di euro
180.044,19, somma addebitata sul conto corrente attoreo il 26 novembre 2003,
oltre interessi legali dal 1° dicembre 2003; b) di condannare la banca a
risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma
addebitata sul conto corrente dal 1 ° dicembre 2003 alla data del riaccredito
nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto di investimenti
alternativi, il tutto oltre alla rifusione delle spese di giustizia;
rilevato che nei termini si è
costituita la banca convenuta la cui difesa ha contestato i fatti allegati
dall'attore; in particolare ha dedotto che G. C. ha in essere con la banca un
rapporto che trova fonte nel contratto «di negoziazione, sottoscrizione di
strumenti finanziari, ricezione o trasmissione di ordini aventi ad oggetto
gli stessi strumenti» stipulato il 22 dicembre 2000 con Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona banca s.p.a. nel quale sarebbe subentrata
Unicredit per effetto di vicende societarie di fusione per incorporazione che
hanno interessato la cassa; che nell'ambito di tale contratto quadro si
sarebbero svolti tra le parti i rapporti dedotti in giudizio e relativi
all'ordine e alla sua esecuzione di acquisto dei prodotti finanziari indicati
in ricorso; che l'attore, come di prassi con la banca, aveva dato il 26
novembre 2003 l'ordine telefonico di acquisto impegnandosi a firmare la copia
scritta del medesimo nei giorni immediatamente successivi; che però
nonostante solleciti da parte della banca il cliente si era rifiutato di
sottoscrivere gli ordini cartacei affermando che «il suo legale gli aveva
consigliato di non firmare nulla»;
rilevato che la banca convenuta
sulla base di tali fatti ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore
assumendo che la norma di cui all'art. 23 t.u.f. sulla forma scritta del
contratto era stata rispettata avendo il cliente sottoscritto il contratto 22
dicembre 2003 prodotto in copia e che la ricezione telefonica dell'ordine è
modalità prevista dal regolamento Consob n. 11522 nonché dal contratto in
essere tra le parti;
rilevato che la convenuta ha
proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore, in ipotesi di
accoglimento delle domande, alla restituzione dei titoli Parfin e Fiat F, dei
frutti civili dei medesimi, al risarcimento del danno da essa subìto da
quantificarsi nell'ammontare della differenza tra il prezzo che ha pagato per
procurarsi sul mercato le obbligazioni Parfin e l'attuale valore di scambio;
rilevato che la convenuta ha
prodotto documentazione relativa alle operazioni di acquisto degli strumenti
finanziari contestate dall'attore e ha chiesto di ammettere la prova orale
per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di costituzione;
rilevato, preliminarmente, che
la domanda sub a) proposta dall'attore rientra tra le controversie di cui
all'art. 1 d.leg. 5/03, non è azione di responsabilità, ha ad oggetto il
pagamento di una somma di denaro e quindi è azione proponibile con il rito
alternativo ex art. 19 d.leg. 5/03; che è ammissibile anche la domanda
connessa sub b);
ritenuta l'ammissibilità nel
procedimento ex art. 19 dell'introduzione della domanda riconvenzionale,
domanda che nel caso in esame è connessa oggettivamente con la domanda
dell'attore, oltre ad avere un oggetto compatibile con il rito speciale
(richiesta di condanna al pagamento di somma di denaro e consegna di cose
mobili determinate);
rilevato che poiché l'attore
deduce l'inesistenza o la nullità per difetto di forma dell'ordine di
acquisto delle obbligazioni esistenti nel suo portafoglio e, quindi, sostiene
che l'addebito del prezzo sul suo conto corrente è senza causa, il fatto
costitutivo della domanda è dimostrato con la prova dell'addebito sul conto
corrente spettando alla controparte l'onere di allegare e dimostrare
l'esistenza della causa dell'attribuzione patrimoniale; che nel caso in esame
l'addebito in conto corrente della somma di euro 180.044,19 a titolo di
acquisto delle obbligazioni Parfin e Fiat è provato dai documenti prodotti
dall'attore e dalla convenuta e non è contestato dalla banca la quale ne
sostiene la legittimità perché fondato su un contratto valido;
ritenuto che la difesa della
convenuta, in relazione alla domanda sub a) dell'attore è manifestamente
infondata nel senso che i fatti dedotti dalla banca (ovvero che il cliente ha
dato l'ordine su strumenti finanziari per telefono) non risultano provati dai
documenti prodotti e si ritiene non potranno essere dimostrati dalla prova
per testimoni richiesta dalla convenuta atteso che la difesa dell'attore ne
ha eccepito, fondatamente, l'inammissibilità ex art. 2725 c.c., mentre
nessuna altra prova (come la produzione della registrazione della telefonata)
è stata indicata dalla convenuta;
rilevato in particolare che
anche se si potesse ricondurre il contratto prodotto dalla convenuta (22
dicembre 2000) alle parti in causa e, quindi, collocare gli ordini di
acquisto delle obbligazioni Parfin e Fiat del 26 novembre 2003 nell'ambito di
quel contratto quadro, regolarmente stipulato per iscritto, comunque gli
ordini su strumenti finanziari, per disposizione del contratto medesimo, art.
3, dovevano esser dati in forma scritta od oralmente per telefono ma
registrati e quindi dovevano esser assunti con una forma documentale,
quantomeno ai fini probatori, tale per cui la prova ex art. 2725 c.c. non
può, in ipotesi di eccezione di parte, essere data con testimoni né, ex art.
2729 c.c., in via presuntiva;
rilevato inoltre che la banca non
ha dedotto prove sul rispetto della forma alternativa a quella scritta di
raccolta degli ordini oggetto di contestazione;
ritenuto pertanto che sussistono
i presupposti per concedere l'ordinanza ex art. 19 d.leg. 5/03 quanto alla
domanda sub a) dell' attore;
rilevato che dall'accoglimento
della domanda dell'attore consegue, così come anche richiesto dalla convenuta
con una delle domande proposte, l'ordinanza di condanna alla restituzione dei
titoli e dei frutti civili maturati sui medesimi che la banca ha quantificato
in euro 4.722,42 somma che l'attore non ha contestato e che è dimostrata dai
doc. 4 e 10 prodotti dalla banca;
ritenuto invece che la domanda
sub b) e le altre domande riconvenzionali non possono essere decise allo
stato degli atti considerando che non è provato il fatto costitutivo del
diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore e dalla banca né il
danno nella misura in cui è richiesto dall'attore (parametrato ad
investimenti alternativi);
ritenuto pertanto che con
riferimento a queste due domande va disposta la conversione del rito ex art.
19, 3° comma, d.leg. 5/03;
rilevato che per le
due domande accolte il presente procedimento ex art. 19 d.leg. 5/03 si
conclude con l'emissione dell'ordinanza di condanna e che va riconosciuta la
soccombenza della banca.
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