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Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Tribunale di Milano, Sez. 6° Civile – Dr. S.
De Blasi, Giudice unico - Sentenza del giorno 9 novembre 2004.
Contratto denominato 4you – Chiarezza del contenuto
contrattuale – Sussistenza – Adeguatezza al profilo di rischio – Sussistenza –
Conflitto di interessi insussistenza.
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di
citazione, notificato il 28/06/03, Manti Gaetano, Manti Vittorio, Capasso
Maria Elisabetta convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena
spa, per sentire dichiarare l’annullamento, ex art. 1669 e/o ex art. 1428
c.c., e/o ex art. 1394-1395 c.c. del contratto finanziario denominato “4you”, stipulato il 26/02/01 con la
controparte, con le conseguenti restituzioni.
La convenuta,
costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto.
Assunta la prova
dedotta dalle parti sulle loro conclusioni come in epigrafe riportate, la
causa passava in decisione.
Motivi della decisione
La domanda attrice
va respinta.
Con riguardo alle richieste
d’annullamento del contratto stipulato, ex art. 1428 c.c., deve rilevarsi che
le mancate corrispondenze tra volontà interna degli attori e contenuto del
contratto aderito è risultato fatto meramente asserito, ma non dimostrato,
tanto meno nei caratteri di essenzialità e riconoscibilità richiesti per la
rilevanza del vizio di volontà (da ritenersi errore vizio) A superare le
richieste concorrono poi l’assistenza fornita dalla banca ai clienti e
soprattutto, la chiarezza del contenuto contrattuale, nonché la qualità non
contestata dagli aderenti di soggetti non sprovveduti sotto il profilo delle
conoscenze finanziarie.
Men che meno può accogliersi la
richiesta d’annullamento per dolo, non essendo stato provato l’animus
decipienti, né l’inganno potrebbe provarsi con richiamo a un mero messaggio
pubblicitario, peraltro diffuso in epoca successiva alla stipulazione del
contratto (cfr doc. 19 altri).
Quanto alle
richieste d’annullamento del contratto per conflitto d’interessi, deve
evidenziarsi che il piano di adesione, sottoscritto dagli attori, riportava
informativa circa la natura e l’estensione del conflitto d’interessi nonché
l’espressa autorizzazione dell’aderente a procedere all’esecuzione
dell’operazione.
Va poi dichiarata la
contestata efficacia del contratto, per contrasto con la normativa
prevista dagli artt. 1669 bis e segg. c.c., riguardante l’eventuale vessatorietà
le singole clausole contenute in un determinato contratto, e non quest’ultimo
nella sua interezza, mentre, quanto alla clausola n. 8, in particolare va
rilevato che la stessa non configurava la fissazione di una penale, ma
prevedeva solo i criteri per la determinazione di quanto dovuto in caso di un
rimborso di anticipato finanziamento.
Da ultimo, quanto
alla pretesa violazione di norme di settore, da parte della banca,
quest’ultima ha fornito per tabulas dimostrazione della osservanze
degli obblighi relativi, consegnando ai clienti il documento dei rischi
generali degli investimenti, che gli attori hanno dato atto di aver ricevuto,
prendendone conoscenza. Il piano finanziario è risultato, poi, adeguato alla
portata economica dei clienti.
Le spese del
giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dagli attori;
condanna questi
ultimi al pagamento delle spese processuali.
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