IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 670/2004

 

 

 

 

 

Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you

 

Tribunale di Milano, Sez. 6° Civile – Dr. S. De Blasi, Giudice unico - Sentenza del  giorno 9 novembre 2004.

 

Contratto denominato 4you – Chiarezza del contenuto contrattuale – Sussistenza – Adeguatezza al profilo di rischio – Sussistenza – Conflitto di interessi insussistenza.

 

 

omissis 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 28/06/03, Manti Gaetano, Manti Vittorio, Capasso Maria Elisabetta convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, per sentire dichiarare l’annullamento, ex art. 1669 e/o ex art. 1428 c.c., e/o ex art. 1394-1395 c.c. del contratto finanziario denominato “4you”, stipulato il 26/02/01 con la controparte, con le conseguenti restituzioni.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto.

Assunta la prova dedotta dalle parti sulle loro conclusioni come in epigrafe riportate, la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

La domanda attrice va respinta.

Con riguardo alle richieste d’annullamento del contratto stipulato, ex art. 1428 c.c., deve rilevarsi che le mancate corrispondenze tra volontà interna degli attori e contenuto del contratto aderito è risultato fatto meramente asserito, ma non dimostrato, tanto meno nei caratteri di essenzialità e riconoscibilità richiesti per la rilevanza del vizio di volontà (da ritenersi errore vizio) A superare le richieste concorrono poi l’assistenza fornita dalla banca ai clienti e soprattutto, la chiarezza del contenuto contrattuale, nonché la qualità non contestata dagli aderenti di soggetti non sprovveduti sotto il profilo delle conoscenze finanziarie.

Men che meno può accogliersi la richiesta d’annullamento per dolo, non essendo stato provato l’animus decipienti, né l’inganno potrebbe provarsi con richiamo a un mero messaggio pubblicitario, peraltro diffuso in epoca successiva alla stipulazione del contratto (cfr doc. 19 altri).

Quanto alle richieste d’annullamento del contratto per conflitto d’interessi, deve evidenziarsi che il piano di adesione, sottoscritto dagli attori, riportava informativa circa la natura e l’estensione del conflitto d’interessi nonché l’espressa autorizzazione dell’aderente a procedere all’esecuzione dell’operazione.

Va poi dichiarata la contestata efficacia del contratto, per contrasto con la normativa  prevista dagli artt. 1669 bis e segg. c.c., riguardante l’eventuale vessatorietà le singole clausole contenute in un determinato contratto, e non quest’ultimo nella sua interezza, mentre, quanto alla clausola n. 8, in particolare va rilevato che la stessa non configurava la fissazione di una penale, ma prevedeva solo i criteri per la determinazione di quanto dovuto in caso di un rimborso di anticipato finanziamento.

Da ultimo, quanto alla pretesa violazione di norme di settore, da parte della banca, quest’ultima ha fornito  per tabulas dimostrazione della osservanze degli obblighi relativi, consegnando ai clienti il documento dei rischi generali degli investimenti, che gli attori hanno dato atto di aver ricevuto, prendendone conoscenza. Il piano finanziario è risultato, poi, adeguato alla portata economica dei clienti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dagli attori;

condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali.














 

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