|
Responsabilita’ civile – Incidente
stradale – Danno biologico – Risarcimento del danno ed erogazione
indennitaria inail ex art 13 dlg 38/2000 – Differenze – Risarcibilita’ del
danno differenziale - Sussistono. Tribunale
di Monza –Sezione IV civile – G.U. dott. Piero Calabrò – R.G. n° 114/2004 –
sentenza n° 1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005 La massima: L’evidente diversità strutturale e funzionale,
sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dall’INAIL ex art. 13
D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che
le somme versate dall’Istituto a titolo indennitario possano considerarsi
integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in
capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di
liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno
"differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'
Istituto. su cortese segnalazione della Camera Civile di Monza TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV CivileG.U. dott. PIERO CALABRO’Sentenza
n° 1828/ 2005 del 7-16 giugno 2005- R.G. n.114/04
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data
30.12.2003 C.C. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, S.R. e la
ALFA. Assicurazioni spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni
sofferti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto il giorno 6.2.2002
in Cinisello Balsamo. Deduceva l’attrice che, nella predetta
occasione, mentre si apprestava ad ultimare l’attraversamento pedonale della
via U. Giordano all’altezza del civico n.3, era stata investita
dall’autovettura XXX YYY tg. 00000 (condotta dal proprietario S.R. e
garantita per la RCA dalla ALFA. Assic.spa). La compagnia convenuta, ritualmente
costituitasi in giudizio, contestava l’avversa domanda solo in relazione al
quantum debeatur e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio
dell’INAIL. Benchè ritualmente citato, il convenuto
S.R. non si costituiva in giudizio, rendendosi pertanto contumace. Ritualmente evocato nel processo dalla
compagnia ALFA Assicurazioni spa, l’INAIL si costituiva in giudizio spiegando
domanda riconvenzionale di condanna di entrambi i convenuti al solidale
rimborso delle somme erogate all’attrice in conseguenza del sinistro, pari ad
€ 42.729,05. Inutilmente disposto il tentativo di
conciliazione, compiutamente trattato ed istruito il processo (anche mediante
l’ausilio di una CTU medico-legale) e precisate, come in epigrafe, le
conclusioni delle parti , la causa era trattenuta per la decisione dal G.I.
in funzione di giudice unico ex artt.50ter e 281 quinquies CPC. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in rito, deve essere
dichiarata la contumacia del convenuto S.R., non costituitosi in giudizio,
benchè ritualmente citato. Ancora in via preliminare di rito, deve
essere dichiarata la inammissibilità della domanda “riconvenzionale” spiegata
dall’INAIL nei confronti dello stesso S.R.: essendo, infatti, il convenuto
contumace rimasto estraneo alla evocazione in giudizio del terzo chiamato,
incombeva a quest’ultimo provvedere, quantomeno, alla notificazione allo
stesso S. della comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale. Nel
silenzio del codice di rito, in effetti, il terzo chiamato avrebbe dovuto
instaurare correttamente il contraddittorio con il convenuto S.R. avvalendosi
della facoltà di chiamata in giudizio disciplinata dagli artt.167 ultimo
comma e 269 CPC. L’
INAIL, invece, non solo non ha espletato tale adempimento procedurale, ma
neppure ha ritenuto di potersi avvalere della facoltà processuale
alternativa, talvolta riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità
in vigenza del precedente codice
procedurale (vedasi Cass.25.2.1963 n.466), di proposizione della domanda
riconvenzionale anche nei confronti del convenuto “mediante notificazione personale nel caso di contumacia del medesimo”. La
scelta processuale omissiva, operata dal terzo chiamato, oltre che impedire
l’adozione dei rimedi di cui all’art.164 CPC, impone al giudicante il rilievo
d’ufficio della palese violazione del contraddittorio in tal modo perpetrata
(vedasi Cass.2.4.1996 n.3060, alla luce della quale “le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono
rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio...”), tantopiu’
che la contumacia dello S. impedisce di ritenere anche solo implicitamente
accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale (vedasi
Cass.14.4.1994 n.3475, secondo la quale “il
mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente
proposta non implica accettazione del contraddittorio...”). Venendo, ora, all’esame del merito della
controversia, la domanda attrice deve ritenersi fondata ed accoglibile, entro
i limiti di cui appresso. Incontestata in giudizio la esclusiva responsabilità
del conducente S.R. nella causazione dell’incidente stradale occorso al
pedone C.C. (responsabilità comunque sancita in via presuntiva dalla norma di
cui all’art.2054 primo comma CC), non v’è dubbio che le parti convenute
debbano essere solidalmente condannate al risarcimento dei danni patiti
dall’attrice in conseguenza del fatto illecito de quo. Relativamente al quantum debeatur,
l’espletata CTU medico-legale ha consentito di acclarare che l’attrice ebbe a
soffrire, in conseguenza del sinistro, di lesioni che comportarono un periodo
di temporanea inabilità totale di gg.60, parziale di gg.60 al 75%, gg.60 al
50% e gg.165 al 30%, postumi permanenti incidenti in misura del 25% sulla sua
integrità biologica ed in misura del 12-13% sulla sua capacità lavorativa
specifica, nonché esborsi per spese mediche e di certificazione pari a
complessivi € 801,00 . Applicando i noti criteri liquidativi
elaborati dal Tribunale di Milano (“Tabelle 2004”) dovrebbero essere
riconosciute a parte attrice, ai valori monetari attuali, le seguenti somme: -Euro 3.099,00 (Euro 51,65 al dì x gg.60)
a titolo di danno biologico da inabilità temporanea totale; -Euro 6.430,43 (Euro 38,74 al dì x gg.60
al 75% + Euro 25,82 al dì x gg.60 al 50% + Euro 15,495 al dì x gg.165 al 30%)
a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale; -Euro 57.428,46 (età anni 51 all’epoca
del sinistro; perc.25%) a titolo di danno biologico permanente; -Euro 22.319,30 (un terzo del danno
biologico temporaneo e permanente) a titolo di danno morale; -Euro 11.271,46 a titolo di danno
permanente alla capacità lavorativa, liquidato in misura pari a quanto
richiesto dalla danneggiata in comparsa conclusionale, secondo i noti criteri
del c.d. calcolo tabellare, mediante l’applicazione di un coefficiente di
sopravvivenza pari a 13,339 (secondo le tabelle di cui al RD 9.10.1922
n.1403) e del conseguente notorio scarto tra vita fisica e vita lavorativa,
di una percentuale di incapacità lavorativa permanente del 12,5% e di un
reddito annuo pari ad € 13.000,00
. Le spese mediche possono essere liquidate
in € 801,00 (come da CTU). Nulla, invece, dovrebbe essere liquidato
a titolo di danno esistenziale (non avendo l’attrice offerto alcuna
dimostrazione dei requisiti ai quali la giurisprudenza di legittimità ne ha
subordinato il riconoscimento), nonché per i non provati ulteriori “danni
a cose”. Peraltro, poiché C.C. ha già ottenuto
dall’INAIL la liquidazione, in aggiunta alla indennità temporanea (non
biologica), degli ulteriori importi di € 15.849,49 a titolo di danno
biologico permanente e di
€ 12.068,33 a titolo di danno patrimoniale (vedasi l’attestazione di
credito, doc.2, fasc. terzo chiamato), potranno esserle in questa sede
liquidate le sole somme dovute quale ristoro del c.d. “danno differenziale” in relazione agli anzidetti titoli. Reputa, al riguardo, il Tribunale che tale liquidazione possa essere
riconosciuta alla C. mediante una corretta interpretazione della normativa di
cui all’art.13 del D.Lgs. 23.2.2000 n.38, senza alcuna necessità di ricorrere
allo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’attrice. Ciò, alla luce delle seguenti argomentazioni in diritto. L'entrata in vigore del D.Lgs 38/2000 (nel cui ambito applicativo
rientra il fatto illecito oggetto del presente giudizio, quale infortunio in itinere) ha
integralmente modificato il quadro di riferimento giurisprudenziale attinente
la liquidazione del danno biologico nell’ipotesi di infortunio sul lavoro. L'art. 13 del predetto D. Lgs 38/2000 riconduce, infatti, il danno
biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un'articolata
serie di criteri di computo per la sua determinazione e liquidazione. All’interprete si è immediatamente posto il problema se le somme
erogate dall'INAIL, in applicazione dei criteri di calcolo di cui al citato
art. 13, siano da considerarsi esaustive del diritto al risarcimento del
danno biologico sofferto dal danneggiato/assicurato, oppure se residui in
capo al datore di lavoro (ovvero al terzo danneggiante) l'obbligo di
risarcire l'eventuale danno "differenziale", inteso quale maggior
pregiudizio sofferto in concreto. Orbene, reputa questo Tribunale di non poter ritenere che, nel caso di
specie,l'erogazione operata dall'INAIL quale indennizzo del danno biologico
copra integralmente il pregiudizio a tale titolo subito dall’attrice. In proposito si osserva che, se pur è vero che la liquidazione alla stregua
dei parametri di cui al citato art. 13 avviene in misura indipendente dalla
capacità di produrre reddito del danneggiato, nondimeno tale norma prevede la definizione del danno
biologico solo "in via
sperimentale" ed ai soli "fini
della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali". Per di piu’, la norma previdenziale in esame si pone espressamente
quale anticipazione “della definizione di
carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del
relativo risarcimento" ancora oggi attesa e correlata a nuove
produzioni legislative. Questi dati letterali dimostrano che la prospettiva applicativa,
esplicitata dallo stesso art. 13 D.Lgs 38/2000, non è quella di definire in
via generale e omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del danno
biologico, ma solo quella di determinarli agli specifici e limitati fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali. Ciò appare ancor piu’ vero se si tiene conto che le erogazioni di
somme effettuate dall'INAIL sono qualificabili alla stregua di un mero indennizzo,
cioè di un istituto che, a differenza del risarcimento, non appare
necessariamente riconducibile ad un fatto illecito (contrattuale o aquiliano)
e che può, pertanto, prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha
realizzato la condotta dannosa e persino dalla individuazione di un
responsabile diverso dallo stesso danneggiato. Anche ex parte creditoris il
diritto all'indennizzo erogato dall’INAIL si struttura in modo diverso dal
risarcimento del danno:mentre, infatti, il diritto alla rendita erogata
dall’Istituto si estingue con la morte dello stesso beneficiario, il diritto
al risarcimento entra a far parte del patrimonio ereditario del danneggiato. Sussistono, inoltre, sostanziali divergenze di riferimento a norme
primarie tra l'indennizzo erogato ex art.13 D.Lgs 38/2000 ed il risarcimento
del danno biologico: mentre quest'ultimo ha trovato ab origine il proprio riconoscimento nell’articolo 32 della
Costituzione ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella esatta
misura in cui si è verificato, l'indennizzo INAIL ha dato applicazione
all’art 38 della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire
mezzi adeguati al lavoratore infortunato. L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra
l'erogazione effettuata ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del
danno biologico, consente di escludere, quindi, che le somme versate
dall’INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive del
diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove
l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione portino a ritenere
sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto
all'ammontare liquidato dall' Istituto. La palese e marcata differenza sussistente tra l’indennizzo INAIL ed
il risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e degli effetti,
esclude inoltre l’utilizzabilità dei parametri di cui all’art. 13 quali
riferimenti vincolanti ai fini della liquidazione del risarcimento del danno
biologico secondo criteri equitativi. Alla stregua di tali considerazioni si rileva, quindi, come le
prestazioni erogate dall'INAIL nel caso di specie non possano ritenersi
satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico sofferto
da C.C., mentre risultano esserlo quanto al danno patrimoniale
(identificabile con il danno alla capacità lavorativa specifica) richiesto
dall’attrice in comparsa conclusionale in misura (€ 11.271,46) addirittura
inferiore a quanto già erogato dall’INAIL (€ 12.068,33). Ne consegue che il danno biologico differenziale sofferto dall’attrice debba essere
liquidato, ai valori attuali, in € 41.578,97 (cioè € 57.428,46 - €
15.849,49), senza alcuna necessità di rimettere al “Giudice delle Leggi” la
eccepita questione di legittimità costituzionale dell’art.13 del Decreto
Legislativo 23.2.2000 n.38. I convenuti, in definitiva, debbono
essere solidalmente condannati al pagamento, in favore dell’attrice, della
residua somma di € 38.378,70 (€ 3.099,00 + € 6.430,43 + € 41.578,97 +
€ 22.319,30 + € 801,00 - €
35.850,00 già versati da ALFA Assicurazioni spa a titolo di acconto :
docc.4-5-6 fasc.convenuta) oltre agli interessi legali sull’intero importo
inizialmente dovuto dal fatto (6.2.2002) al saldo, previa detrazione dal
capitale degli acconti di volta in volta versati dalla compagnia convenuta. Non rimane, infine, al giudicante che
procedere all’esame delle pretese risarcitorie (per danno morale e danno
esistenziale) svolte in giudizio da B.S. Per le medesime ragioni esplicitate nel
disattendere l’analoga richiesta svolta dall’attrice, non potrà essere
liquidato all’intervenuto alcun importo a titolo di danno esistenziale
(non avendo B.S. offerto alcuna dimostrazione dei requisiti ai quali la
giurisprudenza di legittimità ne ha subordinato il riconoscimento), Quanto,
invece, al risarcimento del danno morale chiesto dall’intervenuto in proprio, si ricorda preliminarmente come l'effettiva
sussistenza di tale diritto risarcitorio appaia agevolmente affermabile sulla
scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce
ai prossimi congiunti di un soggetto leso il diritto al risarcimento del danno
anche in assenza del decesso dell'infortunato, come conseguenza diretta e
immediata del fatto lesivo (così Cass. SS.UU. 22.5.2002, n° 2002). Deve,
pertanto, qualificarsi come innegabile il diritto al risarcimento del danno
morale in capo a B.S. (quale marito convivente dell’attrice), in
considerazione dell'indubbia valenza emotiva che può aver comportato (e
comporta) il fatto che C.C. si trovi nelle gravi condizioni di salute
accertate dal CTU. Tale
titolo di danno, in considerazione del rapporto di coniugio con la
danneggiata, può essere liquidato in via di equità e congruità nella misura
di € 10.000,00 ai valori monetari attuali. I convenuti, per ciò, debbono essere
solidalmente condannati al pagamento, in favore dell’intervenuto, della sola
somma di Euro 10.000,00 oltre agli interessi legali dal fatto
(6.2.2002) al saldo. Infine, la compagnia assicuratrice
convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell’INAIL, a titolo
di surroga ex artt.1916 e 2043 CC, della incontestata complessiva somma di €
42.729,05 (doc.2 fascicolo terzo chiamato), oltre agli interessi legali dalla
messa in mora (lett.17.9.2003, doc.5) al saldo e con esclusione della
richiesta rivalutazione monetaria (trattandosi di credito meramente
pecuniario). Le spese processuali (ivi comprese quelle
di CTU e di CTP) seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti
dell’attrice e dell’intervenuto in ragione della metà, previa declaratoria di
compensazione inter partes della rimanente metà, atteso l’accoglimento solo
parziale delle loro domande. La convenuta ALFA Assicurazioni spa
dovrà, invece, essere condannata a rifondere integralmente le spese
processuali sostenute all’INAIL, che ha ottenuto l’integrale accoglimento
della propria domanda. La presente sentenza deve essere munita
della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art.282 CPC. p.q.m. Il Tribunale,
pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data
30.12.2003 da C.C. nei confronti di S.R. e di ALFA Assicurazioni spa, nonché
sulle domande svolte dal terzo chiamato INAIL e dall’intervenuto B.S. nei
confronti dei convenuti, così provvede: 1)dichiara la
contumacia di S.R.; 2)dichiara
inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal terzo chiamato nei
confronti del predetto convenuto; 3)in parziale
accoglimento della domanda attrice, condanna le parti convenute al solidale
pagamento, in favore di C.C., del residuo importo di € 38.378,70 oltre agli
interessi legali con le decorrenze meglio in motivazione specificate; 4)in parziale
accoglimento della domanda svolta dall’intervenuto, condanna i convenuti al
solidale pagamento, in favore di B.S., della somma di € 10.000,00 oltre agli
interessi legali dal 6.2.2002 al saldo; 5)in
accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL nei confronti
di ALFA Assicurazioni spa, condanna quest’ultima al pagamento, in favore del
terzo chiamato, della somma di € 42.729,05 oltre agli interessi legali dalla
messa in mora (17.9.2003) al saldo; 6)condanna i
convenuti al solidale pagamento di metà delle spese processuali in favore
dell’attrice e dell’intervenuto, rispettivamente liquidata nella misura di €
4.214,00 (di cui € 214,00 per esborsi, € 850,00 per diritti ed € 3.150,00 per
onorari) e di € 1.147,00 (di cui € 47,00 per esborsi, € 300,00 per diritti ed
€ 800,00 per onorari),oltre spese generali, IVA e CPA, dichiarando inter
partes compensata la rimanente metà; 7)condanna ALFA
Assicurazioni spa all’integrale pagamento delle spese processuali in favore
dell’INAIL, liquidate in € 3.523,00 (di cui € 523,00 per diritti ed €
3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA; 8)pone le spese
di CTU e CTP a carico definitivo delle parti convenute in misura della metà,
dichiarando compensata la rimanente metà tra le predette parti e l’attrice; 9)dichiara la
presente sentenza provvisoriamente esecutiva; 10)visti gli
artt.59 e 60 del DPR n.131/1986, indica nelle parti convenute, tenute al
risarcimento del danno, i soggetti nei confronti dei quali deve essere
recuperata l’imposta eventualmente prenotata a debito. MONZA,
7.6.2005
IL GIUDICE UNICO
(dott. Piero Calabrò) |