IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 909

 

 

 

 

 

"Il ricovero di un paziente in una casa di cura  privata e' caratterizzato dalla   nascita di un contratto a prestazioni corrispettive avente ad  oggetto, da  parte dell'ente, l'obbligo di porre in essere un'attivita' sanitaria polivalente  non dissimile,  nella  sostanza,  da quella apprestata da un ospedale, costituendo la  prestazione del  medico operante il profilo essenziale e maggiormente qualificante  della  suddetta attivita'  e  a  nulla rilevando che il medico operi in quel centro una o infinite volte. Ne consegue che, in caso di  erronea  esecuzione  dell'operazione chirurgica,  la casa di cura  privata  risponde ex  art. 2049 c.c. solidalmente con il medico dei  danni  prodotti, essendo  sufficiente  che  vi sia  un potere di direzione e vigilanza dell'ente privato sull'attivita' del medico, in virtu'  di  un rapporto  non  occasionale  ma non  necessariamente di lavoro subordinato,  che puo' essere anche temporaneo e non continuativo.

 

Tribunale Napoli, 15 febbraio 1995