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"Il ricovero di un paziente in una casa di cura privata e'
caratterizzato dalla nascita di un contratto a prestazioni
corrispettive avente ad oggetto, da parte dell'ente, l'obbligo di
porre in essere un'attivita' sanitaria
polivalente non dissimile, nella sostanza, da quella
apprestata da un ospedale, costituendo la prestazione del medico
operante il profilo essenziale e maggiormente qualificante della
suddetta attivita' e a nulla
rilevando che il medico operi in quel centro una o infinite volte. Ne
consegue che, in caso di erronea esecuzione dell'operazione
chirurgica, la casa di cura privata risponde ex art.
2049 c.c. solidalmente con il medico dei danni prodotti,
essendo sufficiente che vi sia un potere di direzione
e vigilanza dell'ente privato sull'attivita' del
medico, in virtu' di un rapporto
non occasionale ma non necessariamente di lavoro
subordinato, che puo' essere anche temporaneo
e non continuativo.
Tribunale Napoli, 15 febbraio 1995 |