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Tribunale
di Napoli - Provvedimento del giorno
14 giugno 2002.
Gestione
di sito web - Responsabilità per i contenuti immessi - Content provider,
maintainer e host service provider - Distinzione .
I
soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il “content
provider” (trad. fornitore di contenuti) che ne predispone il contenuto, il
“maintainer” che interagisce burocraticamente e tecnicamente con l’ente
proposto alla registrazione dei nomi di dominio e l’host service provider che
consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio
sito mediante l’utilizzo di “spazio web” offerto sul proprio server.
L’aver
consentito di pubblicizzare la propria società su di un sito altrui non può
certo significare che la società pubblicizzata possa rispondere di tutta
l’attività svolta sul sito medesimo, dal quale è per così dire solo ospitata,
né che abbia l’obbligo giuridico di accertare o d’impedire le eventuali
immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore dell’altro sito.
La
società che gestisce il sito web è normalmente estranea e non fornisce alcun
apporto all’attività illecita realizzata attraverso i messaggi che possono di
volta in volta essere immessi da altri sul sito.
omissis
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2001, la Liguori Editore s.r.l. chiedeva
di inibire alla Tiscali s.p.a. ed alla Sinergia Promotion & Incentive
s.r.l. l’immissione in rete, attraverso le pagine web del sito www.terapiaonline.it,
del testo del manuale di psichiatria e psicoterapia di cui era autore il
prof. Nicola Lalli ed editore la Liguori, nonché di ordinare la pubblicazione
del provvedimento cautelare sui quotidiani Il Mattino e La Repubblica e sui
siti internet www.tiscali.com e www.terapiaonline.it., adottando comunque
tutti i provvedimenti idonei a garantire gli effetti della sentenza di
merito. Resisteva all’istanza cautelare la Tiscali s.p.a. mentre la Sinergie
Promotion non si costituiva in giudizio.
All’esito
della fase cautelare, il G.D., con ordinanza del 28/29 gennaio 2002,
accoglieva la domanda ed inibiva ad entrambe le società resistenti
l’immissione in rete, attraverso le pagine web del sito indicato, del testo
del libro in questione. Avverso detta ordinanza proponeva reclamo la Tiscali
s.p.a., deducendo essenzialmente la propria estraneità rispetto ai fatti in
questione e chiedendo quindi la revoca dell’ordinanza impugnata, con il
rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti dalla Liguori Editore
s.r.l.
Si
costituiva la Liguori chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del
provvedimento impugnato. All’udienza del 19 aprile 2002, il Tribunale
disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Sinergie la
quale si costituiva in giudizio e chiedeva la revoca del provvedimento
cautelare emesso nei suoi confronti per insussistenza dei presupposti del
fumus boni iuris e del periculum in mora. Veniva acquisita varia
documentazione ed all’udienza del 7 giugno 2002 le parti si riportavano alle
rispettive difese, dopodiché il Tribunale si riservava la decisione,
assegnando un termine di 5 giorni per il deposito degli avvisi di ricevimento
relativi alle notifiche dell’ordinanza cautelare effettuate a mezzo posta nei
confronti della Sinergie.
Ritiene
il collegio che il reclamo proposto dalla Tiscali s.p.a. sia fondato e vada
pertanto accolto, mentre a diversa conclusione deve pervenirsi rispetto alla
richiesta di revoca del provvedimento cautelare avanzata dalla Sinergie
s.r.l.
Per
quanto concerne il reclamo principale interposto dalla Tiscali, deve
ritenersi che non sia effettivamente provato un coinvolgimento di tale
società nella produzione dell’evento illecito rappresentato dalla
pubblicazione abusiva, sul sito www.terapiaonline.it., del testo del manuale
di psichiatria e psicoterapia di cui era autore il prof. Nicola Lalli ed
editore la Liguori s.r.l.
La
responsabilità della Tiscali è stata prospettata dalla ricorrente attribuendo
essenzialmente a detta società il ruolo di “intermediario” o di “gestore” del
sito. Tali espressioni, tuttavia, non chiariscono di per sé quale sia il
ruolo che la Liguori attribuisce alla Tiscali nella vicenda di cui è causa.
Si
osserva che i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono
il “content provider” (trad. fornitore di contenuti) che ne predispone il
contenuto, il “maintainer” che interagisce burocraticamente e tecnicamente
con l’ente proposto alla registrazione dei nomi di dominio e l’host service
provider che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine
del proprio sito mediante l’utilizzo di “spazio web” offerto sul proprio
server. Tali definizioni trovano conferma nei disegni di legge n. 4594 e n.
4681 e che oltre all’host service provider e al maintainer definiscono,
l’“Internet Service Provider” (ISP) quale soggetto fornitore di servizi di
connessione alla rete Internet e, significativamente, limitano la
responsabilità di tutti e tre i soggetti indicati per il contenuto dei siti
«al solo caso in cui sia derivata per fatto doloso e colposo loro imputabile
l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il
titolare del dominio o lo spazio su cui il sito è collocato» (art. 4 di detto
disegno di legge).
Nel
caso di specie, è pacificamente escluso che la Tiscali abbia svolto il ruolo
di content provider (fornitore dei contenuti), mentre dall’estratto della
Naming Authority italiana (l’autorità che presiede all’assegnazione dei
domini dei siti web) prodotta dalla Tiscali risulta che maintainer sia
piuttosto tale società Blixer (nell’estratto in esame è il nome posto accanto
alla sigla “mtn-by).
Ciò
non esclude, come pretenderebbe la reclamante, che la Tiscali possa essere intervenuta
in altra veste nella gestione del sito web di cui è causa ed, in particolare,
non esclude che la Tiscali sia intervenuta quale host provider - così sembra
prospettato nell’ordinanza reclamata - consentendo alla Sinergie di
pubblicare su internet le pagine del suo sito mediante l’utilizzo di “spazio
web” offerto dal proprio server.
Tale
conclusione, tuttavia, non risulta sostenibile alla luce delle risultanze
processuali acquisite.
La
ricorrente, infatti, non ha fornito alcun elemento probatorio concreto da cui
poter desumere ciò. In realtà, l’unico dato obiettivo che è emerso nella
vicenda in esame è rappresentato dalla pubblicità di “Tiscali free net” che
appare sulla pagina stampata del sito www.terapiaonline.it, ossia il c.d.
banner che costituisce il principale veicolo pubblicitario in rete e
differisce dalla normale inserzione pubblicitaria su di un giornale per la
sua interattività che consente il collegamento con il sito pubblicizzato.
In
considerazione del fatto che vi è la possibilità per qualsiasi utente di
scaricare un banner presente su di un sito altrui tramite una semplice
operazione, non potrebbe neppure escludersi che l’utilizzazione della
pubblicità di Tiscali sia avvenuta senza il consenso della stessa, così come
dedotto dalla Tiscali e non smentito dalla Sinergie. Ma anche a non voler
ritenere ciò, l’aver consentito di pubblicizzare la propria società su di un
sito altrui non può certo significare che la società pubblicizzata possa
rispondere di tutta l’attività svolta sul sito medesimo, dal quale è per così
dire solo ospitata, né che abbia l’obbligo giuridico di accertare o
d’impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore
dell’altro sito. In tale prospettiva il paragone con la posizione del soggetto
pubblicizzato su di un giornale risulta del tutto pertinente, anche perché la
differenza sopra evidenziata - cioè la possibilità di collegamento con il
sito pubblicizzato - non modifica la posizione di “neutralità” della società
che gestisce tale ultimo sito, dato che tale società rimane comunque estranea
e non fornisce alcun apporto all’attività illecita realizzata attraverso i
messaggi che possono di volta in volta essere immessi da altri sul sito.
L’addebito mosso alla Tiscali di non essersi attivata dopo aver ricevuto la
denuncia della Liguori della pubblicazione abusiva del libro del prof. Lalli
si risolve, allora, in una petizione di principio, perché dà per dimostrato
ciò che invece non è rimasto accertato in questa sede, ossia che la Tiscali
avesse una qualche posizione di fatto che le consentisse di poter
intervenire, in modo concreto ed efficace, per impedire l’ulteriore
pubblicazione del libro sul sito della Sinergie. Né del resto appare
pertinente il richiamo alla decisione dell’Autorità Garante per la
Concorrenza del 27 marzo 1997 che, per quanto è dato comprendere, configura
fondatamente la responsabilità dell’operatore pubblicitario in un’ipotesi
diversa da quella in esame, e cioè nel caso in cui il fatto illecito è
rappresentato proprio dalle notizie e dalle informazioni costituenti il
messaggio pubblicitario.
Non
può, per converso, sottacersi che la figura dell’host provider talvolta
coincide con quella del titolare del banner, nel senso che nell’esperienza
pratica si verificano casi in cui il provider fa inserire sui siti da esso
ospitati dei propri banner, ma sostenere che tale ipotesi si sia realizzata
nella fattispecie in esame rappresenterebbe una mera illazione o
supposizione, essendo priva di qualsiasi fondamento concreto. In altre parole,
la semplice presenza della pubblicità di Tiscali sul sito in questione non
costituisce di per sé sola un indizio preciso ed univoco dell’esistenza di un
qualsiasi rapporto tra la Tiscali ed il sito stesso, essendo inidonea a
dimostrare sia il consenso di detta società al link con il suo sito, sia a
maggior ragione l’esercizio di quella specifica attività di provider che
collegherebbe Tiscali al sito gestito dalla Sinergie.
In
tale contesto, la diffida del 12 novembre 2001 inviata dal difensore della
Tiscali alla Sinergie non può certamente valere come ammissione implicita di
aver registrato il sito de quo ma soltanto per quello che in essa è
letteralmente contenuto, ossia la richiesta di inibire l’utilizzazione del
logo “Tiscali freenet” sul presupposto esplicitato nella diffida stessa che
il banner fosse stato pubblicato senza la preventiva autorizzazione di
Tiscali, e ciò al solo comprensibile scopo di allontanare da sé qualsiasi
sospetto di collegamento tra l’attività della Tiscali e quella illecita
realizzata dalla Sinergie.
Per
concludere sul punto, deve ritenersi che la società ricorrente, sulla quale
ricadeva il relativo onere probatorio, non abbia fornito elementi idonei a
dimostrare, seppure nei limiti del carattere sommario proprio del giudizio
cautelare, un coinvolgimento della Tiscali nell’attività illecita effettuata
sul sito www.terapiaonline.it, con la conseguenza che il provvedimento impugnato
deve essere revocato nella parte in cui ordinava alla società reclamante
d’inibire l’immissione in rete del testo del libro suindicato.
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