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Tribunale
di Napoli – Giudice unico Geremia Casaburi - Sentenza del giorno 26 febbraio
2002.
Concorrenza
sleale - Nome e segni distintivi - Domain names - Segno distintivo atipico
- Responsabilità del provider -
Sussistenza.
Il
c.d. domain name è, per le sue intrinseche potenzialità identificative,
agevolmente assimilabile ai segni distintivi d'impresa quale segno distintivo
«atipico», in quanto consente di «catturare» il consumatore nella rete,
orientandone le scelte di consumo, permettendo l'individuazione
dell'indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una
ricerca semplice ed intuitiva.
La
registrazione dei siti, effettuata dalla Registration Autority (R.A.)
italiana, si regge sul principio, meramente cronologico, first come first
served: chi chiede la registrazione di undomain name può ottenerla, sempre
che ilsecond level non coincida con altro già registrato (per ragioni
tecniche il domain name può essere assegnato una sola volta), mentre la R.A.
svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è estraneo il giudizio di
corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori per cui la pur regolare
registrazione è inidonea a conferire diritti di sorta; pertanto l'uso di un
domain name pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico può ben
integrare gli estremi - a seconda dei casi - della lesione del diritto al nome,
o della concorrenza sleale, o della legge marchi.
L'utilizzazione
del domain name «playboy», nella stringa www.playboy.it, benché conduca ad un
sito riconoscibilmente differente da quello ufficiale dell'impresa americana,
per il solo fatto di guidare in prima battuta l'utente-navigatore è
sicuramente idoneo a creare confusione ed indurre in errore.
omissis
Con
ricorso ex art. 61 - 63 legge marchi (ma anche richiamando la normativa in
materia di concorrenza sleale e quella a tutela del diritto d'autore) la
società Playboy enterprises Inc (d'ora in avanti: Playboy) esponeva di essere
titolare, tra l'altro, del notissimo marchio Playboy, registrato anche in
Italia (in diverse versioni), e - essendo presente su Internet- di aver anche
registrato sin dal 1994 il nome di dominio playboy.com.
La
ricorrente deduceva poi che in rete era apparso un sito web contraddistinto
dal nome www.playboy.it , concesso dall'autorità italiana il 13 marzo 1998, a
seguito di richiesta di tale Mario Giannattasio; il provider era la CS
informatica, ditta individuale con sede in Pisa. Si tratta di un sito a
pagamento, e ha contenuto erotico e/o pornografico. La società ricorrente non
aveva mai autorizzato l'uso del proprio nome; il sito, inoltre, conteneva
fotografie di proprietà dell'istante.
Da
qui la domanda cautelare volta a conseguire l'inibitoria all'uso, da parte
dei resistenti indicati, del proprio marchio in Internet, come nome di
dominio; l'istante aveva altresì richiesto ordinarsi la cancellazione dal
sito del Giannattasio delle proprie fotografie, la pubblicazione per estratto
del provvedimento sulla stampa e - infine - la previsione di una penale ex
art. 63 cpv legge marchi.
Il
provvedimento di inibitoria veniva concesso dal GD con decreto del 2 dicembre
1998, confermato, all'esito di istruttoria cautelare a contraddittorio
integro, con ordinanza del 14 gennaio 1999, a sua volta confermata anche
all'esito del giudizio di reclamo con ordinanza del 24 marzo 1999.
Con
atto di citazione, notificato il 27 febbraio 1999, Playboy instaurava il
giudizio di merito, chiedendo nei confronti del Giannattasio e della CS
Informatica di Gilda Cosenza: a) accertare che l'uso del termine Playboy da
parte del convenuto Giannattasio come domain name identificante l'omonimo
sito web costituisce contraffazione del marchio Playboy e della omonima
denominazione sociale; b) inibirsi al Giannattasio l'uso in qualsiasi forma
del termine Playboy; c) ordinarsi al medesimo la cancellazione del domain
name cit. e la cancellazione di ogni riferimento al marchio in questione, in
qualsiasi forma, anche come metatag; d) condannarsi entrambi i convenuti al
risarcimento dei danni sia per la contraffazione del marchio che per
concorrenza sleale e per la violazione della normativa in materia di diritto
d'autore (importo quantificato in ultimo in lire 500.000.000); e)
pubblicazione della sentenza su giornali e siti web.
Il
Giannattasio si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei
suoi confronti, deducendone l'infondatezza.
La
C.S. informatica pure si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, e in
via riconvenzionale la condanna della società attrice ai danni; su
autorizzazione del GI chiamava in causa, per esserne garantita, con atto
notificato il 23 6 1999, la R.A. italiana- GARR, Istituto per le applicazioni
telematiche del CNR (consiglio nazionale delle ricerche).
Si
costituiva il CNR (l'istituto per le applicazioni telematiche ne è organo,
non dotato di personalità giuridica) e chiedeva il rigetto della domanda nei
propri confronti.
All'esito,
le parti concludevano come in atti; l'attore inoltre chiedeva che, accertato
il proprio esclusivo diritto di marchio quanto al termine Playboy, anche come
domain name, si ordinasse alla RA l'assegnazione del dominio Playboy.it. a
favore della licenziataria esclusiva europea Playboy Products and Services
International B.V.
La
causa veniva quindi assegnata in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
A)
INTERNET E DIRITTO, PREMESSA DI METODO
1))
Criteri di redazione della sentenza, in particolare con riferimento ad
INTERNET
Va
subito svolta una precisazione di metodo.
Il
Tribunale - consapevole della rilevanza della controversia, anche economica,
e della complessità delle problematiche giuridiche connesse- intende rendere
conto in modo compiuto delle ragioni giuridiche della propria decisione,
adottata a cognizione piena (si tratta, oltretutto, verosimilmente, di una
delle prime sentenze in materia).
Resta
fermo, tuttavia, che qualunque provvedimento giurisdizionale, per quanto
ampiamente motivato, non può e non deve avere le caratteristiche dell'intervento
dottrinale, per l'intuitiva radicale diversità di funzione.
Il
Tribunale si atterrà perciò ai criteri dettati per la motivazione delle
sentenze dall'art. 132 n. 4 C.P.C. e 118 norme di att. : si riporteranno le
ragioni giuridiche (e i relativi presupposti di fatto) della decisione, vale
a dire il percorso logico - giuridico seguito ed i principi di diritto
applicati, evitando di riportare quegli argomenti , anche prospettati dalle
parti, non condivisi (Cass. 10 giugno 1997, n. 5169, Giust. Civ., Mass. 1997,
952, id., 11 febbraio 1998, n. 1390, ivi, 1998, 301).
Ciò
con la massima concisione possibile, compatibilmente con la esigenza di
rendere conto in modo esaustivo delle numerose questioni che la decisione
implica (specie a fronte, lo si rileva incidentalmente, dell'ampiezza degli
scritti difensivi, soprattutto di parte attrice); è poi evidente che sarà
osservata la prescrizione dell'art. 118 comma 3 cit. (fermo che dell'elaborazione
dottrinale, reperita anche a mezzo di ricerca on line, si terrà conto).
Il
tribunale, inoltre, ridurrà al minimo la descrizione di dati e procedimenti
tecnici, relativi ad Internet : si tratta infatti di nozioni - e di
definizioni - che già possono considerarsi di dominio comune, almeno per gli
operatori giuridici, e comunque - nel presente giudizio- non controverse, né
possibile fonte di confusione.
2)
INTERNET e diritto: "crisi" dell'Ordinamento
La
controversia per cui è causa è di agevole soluzione in fatto; di contro
presenta profili di notevole complessità in diritto.
Ciò
per due ordini di motivi, d'altronde ben noti agli operatori giuridici: in
primo luogo il fenomeno Internet (si adotta volutamente tale sintetica e
atecnica indicazione generale) non ha ancora avuto, in Italia, una specifica regolamentazione
normativa, tantomeno a livello legislativo, sia pure solo settoriale (ma v.
il disegno di legge n. 4594, meglio noto come d.d.l. Passigli, presentato in
Parlamento la scorsa legislatura, poi decaduto, come altri con lo stesso
oggetto, Giust. Civ. 2000, II, 493; Foro It., 2000, I,
2337).
In
secondo luogo l'emersione giurisprudenziale degli aspetti giuridici di
Internet è - sempre nel nostro Paese- ancora relativamente recente: i primi
provvedimenti editi sono del 1996, per un totale - ad oggi - di circa un
centinaio (v., per una ricognizione quasi esaustiva, i provvedimenti
riportati in Galli, I domaine names nella giurisprudenza, Milano, 2001, da
ora in avanti: Galli ).
D'altronde
la stessa diffusione, in Italia, della rete , è divenuta rilevante solo nella
seconda metà dello scorso decennio, pur se con un ritmo di espansione che può
ormai considerarsi esponenziale.
Tale
evoluzione tecnonologica ha quindi messo in crisi il diritto, nel senso che
ha determinato delle lacune dell'ordinamento giuridico, vere o supposte.
Ciò
- oltretutto - a fronte della oggettiva pericolosità del fenomeno Internet,
che per le sue stesse caratteristiche (l'immaterialità, cui è correlata la
mancanza di definitività temporale, la costante inesorabile mutevolezza...) è
fonte di molteplici illeciti .
Tuttavia
il Tribunale reputa che sia - ancorché utopistico - giuridicamente errato
configurare l'esistenza di un (non meglio definito) cyberdiritto, con regole
proprie (non è dato sapere poste da chi).
Costituisce
poi addirittura una sorta di rinuncia allo svolgimento della funzione
giudiziaria l'interpretazione "tecnocratica" sostenuta da una del
tutto minoritaria giurisprudenza "toscana" (v. infra) secondo cui
«finché Internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa
nell'ordinamento giuridico generale.... gli aspetti operativi, tecnici e
logici ... prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla
corrispondenza nome - dominio».
D'altronde
- in termini ancor più generali - è criticabile, alla stregua delle stesse
regole della lingua italiana, l'uso, e l'abuso, riferito alla rete, delle
parole multimediale e, soprattutto, virtuale (Internet è infatti un fenomeno
ben tangibile, nel senso che appartiene - e come - al mondo reale). Sicché,
nel caso di specie, la richiesta - da parte della società attrice - di una
tutela ultramediatica appare inutilmente suggestiva.
3)
Verso il superamento delle lacune
Il
Tribunale, anche considerando che la sentenza impone una riflessione più
pacata rispetto a quella consentita dai provvedimenti cautelari, avverte
allora la necessità di ribadire che il fenomeno Internet, come tutti quelli
che interessano l'Uomo, non può sottrarsi alla regolamentazione giuridica.
È
infatti vero che Internet è una rete aperta, senza "padroni", cui
tutti possono potenzialmente accedere (No one owns Internet), e che dà luogo
a manifestazioni anarchiche: ma ciò non significa anche che sia una sorta di
entità astratta, sottratta ad ogni norma che non sia strettamente tecnica.
A
fronte della complessità del fenomeno taluno ha ritenuto che possa essere
definito solo in negativo, per quel che non è: ma - per quel che qui
interessa - Internet, (utilizzando così una delle tante possibili
definizioni) null'altro è che «il fenomeno telematico conseguente alla
interconnessione dei computer che, attraverso l'utilizzo delle reti di
telecomunicazioni esistenti, possono dialogare utilizzando protocolli univoci
e servizi di comunicazione standardizzati.
È
cioè un fenomeno di comunicazione, anche d'impresa, ove la pubblicità
commerciale ha un ruolo di grande rilievo; in definitiva è un fenomeno nuovo,
certo, ma non incompatibile con le categorie giuridiche già conosciute.
L'emersione
di lacune dell'ordinamento a fronte di innovazioni tecnologiche, d'altronde,
costituisce un fenomeno non nuovo: possono ricordasi i rilevanti problemi
giuridici, anche di ordine internazionalistico, seguiti alla diffusione del
telefono (invenzione che, in un certo senso, si pone all'inizio di un
percorso che ha condotto proprio ad Internet); e si rifletta anche sugli
sviluppi "indotti" al tradizionale diritto della navigazione dalla
nascita e dalla diffusione della aviazione.
Vuole
dirsi che l'Ordinamento - anche a fronte di innovazioni vissute dai
contemporanei come rivoluzionarie - ha sempre trovato, in sé stesso, i
rimedi, in un certo senso gli anticorpi, assimilando (e quindi dando veste
giuridica) al fenomeno nuovo: ciò in un primo momento ad opera degli
interpreti (giudici e studiosi), che si avvalgono, soprattutto, dell'analogia
e dell'interpretazione estensiva (pur se le soluzioni iniziali sono talora
inappaganti ed inadeguate) ; in un secondo momento, e non necessariamente,
interviene il legislatore.
Così
è accaduto e sta tuttora accadendo anche - e questa volta di recente - per le
implicazioni giuridiche dell'informatica (oggetto, ormai, di non pochi
interventi legislativi, nei settori più diversi, anche processuali), così
sicuramente sta accadendo e accadrà per Internet (che dell'informatica è pur
sempre espressione).
Allo
stato, grazie anche a contributi dottrinali sempre più approfonditi (e
attenti alle elaborazioni straniere, sviluppate evidentemente specie negli
USA) possono ritenersi ormai già formati orientamenti costanti per diversi e
importanti aspetti del fenomeno: si allude, in primo luogo, alla sicura,
estesa applicabilità della disciplina della proprietà intellettuale ed
industriale.
Il
Tribunale, in definitiva, condivide l'opinione, autorevolmente espressa,
secondo cui Internet è un fenomeno non troppo dissimile, in ultima analisi,
"dal già conosciuto": e ad esso possono allora ampiamente
applicarsi modelli normativi e metodi di ragionamento già in uso, con gli
opportuni adattamenti.
4)
INTERNET e la giurisprudenza
La
strada da percorrere, beninteso, è ancora impervia: è infatti innegabile che
esistono ampie zone d'ombra, poco esplorate , o anche del tutto trascurate,
su aspetti pure di grande rilievo di INTERNET (v. infra sulla responsabilità
del provider e della R.A.).
Infine
- ed è rilievo di non poco conto - la giurisprudenza edita è tutta di merito,
in quanto la Corte di Cassazione non ha ancora potuto esercitare la propria
funzione nomofilattica, ex art. 65 Ord. Giud.
Anzi,
a ben considerare, i provvedimenti editi sono pressochè esclusivamente
ordinanze cautelari (alcune collegiali, emesse in sede di reclamo, ex art.
669 terdecies c.p.c.), pronunciate ai sensi dell'art. 700 c.p.c. , o anche
degli artt. 61 - 63 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (in seguito: legge marchi); la
inevitabile sommarietà della decisione cautelare, che si traduce- per i
profili di diritto - nel mero accertamento della possibile fondatezza della
pretesa della parte ricorrente (fumus boni iuris) comporta anche, talora, una
eccessiva stringatezza (se non superficialità) di non poche delle motivazioni
dei provvedimenti in parola.
5)
gli illeciti in Internet
A
fronte delle enormi potenzialità ed ella inesauribile ricchezza di contenuti
di Internet possono configurarsi -come già accennato - gli illeciti più
diversi.
Dottrina
e giurisprudenza segnalano in particolare la possibilità che, in rete,
circolino messaggi diffamatori, o per quanto qui interessa, che sia violata
la normativa sul diritto d'autore, ovvero sulle privative industrialistiche,
o infine che siano commesse condotte di concorrenza sleale.
Ad
una pluralità di discipline normative invocabili corrisponde, evidentemente,
una pluralità di titoli di responsabilità.
È
un dato acquisito che il sistema di responsabilità civile è ormai
policentrico.
Una
prima fondamentale distinzione è tra responsabilità di fonte contrattuale e
illecito extracontrattuale; contrattuali sono in primo luogo i rapporti tra titolare
del sito e provider e (come nella specie) tra quest'ultimo e RA. (ulteriori
rapporti contrattuali sussistono tra il provider e il concessionario
dell'infrastruttura di base).
La
dottrina, al riguardo, configura contratti atipici, con elementi di taluni
contratti nominati.
Nella
specie la responsabilità delle parti convenute dalla Playboy è - fin alla
prospettazione della citazione - di tipo aquiliano; è d'altronde appena il
caso di ricordare che la società attrice ha proposto l'azione di contraffazione
(chiedendo il relativo risarcimento) ed e art. 2598 ss c.c.B) INTERNET ,
DOMAIN NAME e SEGNI DISTINTIVI
6)
l'interferenza tra domain name e segni distintivi: la normativa applicabile;
l'orientamento prevalente...
L'uso
commerciale dei domain names solleva il problema della interferenza con i
segni distintivi dell'impresa; infatti i domain names talora coincidono con
marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di
somiglianza con questi ultimi.
Il
primo problema da affrontare è allora quello della qualificazione giuridica
dei domain names e, quindi, della individuazione delle norme applicabili, in
primo luogo per risolvere i conflitti scaturenti dalle interferenze sopra
richiamate .
Si
tratta della questione di maggiore rilievo e che però ormai pone i minori
problemi, in quanto sul punto dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto
risultati univoci e difficilmente reversibili, cui il Tribunale aderisce (il
che lo esonera, evidentemente, da particolari approfondimenti).
Si
è già affermato che Internet costituisce in primo luogo una forma di
comunicazione, anche di impresa, nonché un veicolo pubblicitario (Garante
concorr. mercato 27 marzo 1997, n. 4820, Dir. industriale 1997,1064).
Da
qui allora l'applicabilità delle regole in materia di segni distintivi:
questi ultimi a loro volta mezzi di comunicazione d'impresa, specie alla
stregua delle concezioni più avanzate che saranno esaminate in prosieguo.
Costituisce
così principio ormai consolidato che «per
la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i servizi di
varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le
caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può
dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale,
potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre
imprese, anche non presenti sulla rete Internet», v. Trib. Napoli 24 marzo
1999 cit. (è il provvedimento di reclamo della fase cautelare del presente giudizio,
che pure mai le parti hanno richiamato nelle proprie difese). Il leading case
è ritenuto Trib. Milano 10 giugno 1997, GADI, 3666, Foro it. 1998,I, 923 caso
Amadeus: «Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus,
l'utilizzo della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di
un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di
natura analoga a quelli prestati dalla società titolare del marchio
predetto».
Pertanto
è senz'altro illecito l'uso di un domain name confondibile con un segno
distintivo altrui anteriore (e non solo quando l'appropriazione di
quest'ultimo (con la registrazione del domain name) è avvenuta all'esclusivo
scopo di ottenere un ingiusto profitto, c.d. domain grabing).
È
veramente superfluo richiamare ulteriore giurisprudenza (comunque
analiticamente riportata in Galli, op. cit.), tranne forse - per la
completezza della motivazione - Trib. Viterbo 24 gennaio 2000, caso Touring,
Corr. Giur. 2000, 1367; GADI, 4124; Foro It.. 2000, I, 2334.
7)
segue: ... e la tesi minoritaria
È
invece assolutamente minoritario, al punto di essere definito dai
commentatori "anarchico" e addirittura "bizzarro"
l'orientamento espresso da alcune decisioni toscane (Trib. Firenze 29 giugno
2000, Dir. Ind., 2000, 331; id. sezione dist. di Empoli 23 novembre 2000,
Giur. It. 2001, 1902, ; ma v. anche Trib. Bari, 24 luglio 1996, Foro It.,
1997, I, 2316), secondo cui «la funzione del domain name system è solo quella
di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo
operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di
violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni
distintivi».
Si
giunge ad affermare, da parte di tali decisioni, fatte evidentemente proprie
nella specie dai convenuti, che il domain name è solo un mero indirizzo
numerico, tradotto in lettere alfabetiche: una sorta di numero telefonico.
È
stato però agevole replicare che il domain name -oltretutto liberamente
scelto dal titolare (nel rispetto delle regole tecniche), è solo tecnicamente
un indirizzo, ma nell'uso commerciale, specie nella prospettiva della
pubblicità e del commercio elettronico - e di rimando giuridicamente - può
avere in concreto le stesse funzioni dei segni tipici dell'imprenditore, ed è
suscettibile di conflitto con questi ultimi.
Così
Trib. Modena 1 agosto 2000, Giur. merito 2001, 328 che inoltre -
espressamente confutando i provvedimenti toscani surrichiamati - ha
sottolineato che il domain name può avere in comune con i segni
"tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica
(denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria
attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa
specifica).
Al
più può riconoscersi - come ritenuto da alcuni provvedimenti- che la
qualifica dei domain names come meri indirizzi telematici o come segni
distintivi andrebbe determinata in concreto caso per caso, v. Trib. Modena,
27 luglio 2000, id., 328.
D'altronde
la possibilità che l'uso di un indirizzo costituisca violazione di un altrui
segno distintivo si desume agevolmente dall'art. 1-bis, comma 1° legge
marchi.
Il
valore e la funzione commerciale dei domain name, inoltre, sta anche nella
loro capacità - economicamente rilevantissima - di "catturare" il
consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo.
In
particolare l'importanza dei domain names, coincidenti con segni distintivi,
sta nel fatto che consentono all'utente medio, di individuare l'indirizzo di
una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice
ed intuitiva.
Essi
allora, in quanto consentono di individuare nella rete un soggetto
commerciale, sono a loro volta segni distintivi: è stato giustamente rilevato
che i domain names sono davvero - come si è rilevato - "la chiave"
per l'ingresso nella new economy , e segnano inevitabilmente il divario tra
il mercato tradizionale e la rete Internet.
Infine
sembra che il vulnus all'uniformità dell'insegnamento giurisprudenziale sopra
esposto sia stato "cicatrizzato" dalla stessa giurisprudenza
toscana successiva; così Trib. Firenze, 28 maggio 2001, Guida al diritto,
2001, fasc. 37, 39, che ha riformato id. sez. distaccata Empoli 23 novembre
2000, Dir. Inf. 2001, 509., ha prestato piena adesione all'accostamento tra
domain name e segni distintivi dell'impresa.
8)
domain name, insegne marchi e segni atipici
Vi
è invece qualche perplessità, in giurisprudenza, sul tipo di segno distintivo
cui il domain name è riconducibile: Trib. Milano 10 giugno 1997, cit,
richiama l'insegna «in quanto il sito spesso configura di fatto il luogo
(virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con
esso il contratto»; v. anche Trib. Ivrea 19 luglio 2000 Dir. Ind. 2001, 177;
in tale prospettiva la tutela è essenzialmente quella prestata ex art. 2598
c.c.
Tale
accostamento, certo suggestivo, è stato criticato in dottrina, osservandosi
che non sempre il sito contrassegnato dal domain name è strumento per
l'esercizio di una attività economica. Anche in tale ipotesi, d'altronde il
domain name contrassegna generalmente prodotti (venduti in quel sito), o
servizi; ed allora potrebbe essere meglio assimilato ad un marchio.
Effettivamente
domain names e marchi assolvono una funzione che può definirsi induttiva, in
quanto - attraverso una serie di associazioni mentali - comunicano
informazioni e suggestioni su un certo prodotto o servizio.
La
dottrina e la giurisprudenza più recenti, infatti, a seguito soprattutto
della novella del 1992 alle legge marchi, hanno sottolineato che il marchio
non ha più la funzione solo distintiva, di origine di provenienza, ma anche -
e sotto il profilo economico soprattutto - quella pubblicitaria e di garanzia
(pur se non in senso strettamente giuridico) della qualità del prodotto o del
servizio cui si riferiscono.
L'equiparazione
al marchio, peraltro, non può essere piena: diversissimi sono i presupposti
per la registrazione e diversa e anche la natura dei diritti che su di essi
incidono (i domain name sono solo assegnati in uso).
Marginale
è poi l'accostamento alla testata giornalistica (v. Trib. Viterbo,. 24
gennaio 2000 secondo cui « un sito del world wide web (può) essere equiparato
ad una rivista o altra pubblicazione del tipo cartaceo classico: con una home
page identica alla copertina, il nome della testata assimilabile al domain
name, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano
in una rivista cartacea»).
È
preferibile, ad avviso del Tribunale, il richiamo al c.d. segno distintivo
atipico, figura riconosciuta dalla giurisprudenza ( v. - con riferimento allo
slogan pubblicitario - App. Roma 20 gennaio 1981, GADI, 214); ed in realtà il
domain name ha - alla stregua di quanto si è prima rilevato- un valore
giuridico ed economico autonomo, irriducibile ai segni preesistenti.
La
questione, in realtà, non è di rilievo decisivo: la giurisprudenza più
avveduta ha avuto modo di sottolineare che - a prescindere dall'etichetta
giuridica che si vuol dare ad un segno - esso, in quanto utilizzato nel
commercio e nell'esercizio di una attività di impresa, se costituisce
contraffazione degli altrui segni distintivi , viola la normativa a tutela di
questi ultimi, nonché può integrare una condotta di concorrenza sleale, arg.
ex Trib. Genova 13 ottobre 1999, Dir. Inf., 2000, 346 (per la tutela anche
della denominazione sociale, a fronte di contraffazione a mezzo di domain
name, v. Trib. Napoli 27 maggio 2000, Giur. Nap., 2001, 3, 93).
In
particolare va richiamato l'art. 1 legge marchi, che assicura al titolare del
marchio registrato l'utilizzo esclusivo del proprio segno, con interdizione
di altrui segni uguali o simili (se confusori).
La
norma in parola non specifica però i contesti in cui può realizzarsi l'uso da
parte di chi non ne è titolare; pertanto nulla osta a che l'ambiente Internet
si ricondotto a tale previsione; d'altronde - e di converso - la tutela non
si vanifica solo perché ci sono nuovi strumenti di comunicazione
Così
- nella fase cautelare si è già pronunciato anche questo Tribunale, ord. 24
marzo 1999 cit. : «Poiché la tutela prevista dall'art. 1 l.m. è strutturata
in modo tale da garantire il rispetto dei diritti connessi al marchio
prescindendo dalla tipizzazione del fatto illecito attraverso il quale detti
diritti risultano violati, essa trova immediata e diretta applicazione in
tutti i casi in cui l'utilizzazione di qualsiasi altro segno, ed attraverso
qualsiasi tipo di comportamento, determini la situazione pregiudizievole
contemplata dalla norma. Pertanto anche il domain name, considerata la sua
attitudine identificativa, può rientrare tra i segni idonei in concreto a
creare confusione con il marchio registrato»
Vi
è di più: sempre l'art. 1 cpv legge marchi consente al titolare di utilizzare
il proprio marchio nella corrispondenza e nella pubblicità, e anche tale
previsione sembra corrispondere ad alcuni fondamentali profili di Internet
(pur se non prevedibili dal legislatore, del 1941 e anche del 1992); in particolare
può derivarsene il diritto del titolare del marchio all'uso esclusivo dello
stesso come domain name.
E
pure riconduce ad Internet, anzi agli stessi domain names, l'art. 13 legge
marchi, che vieta l'adozione di una denominazione uguale o simile all'altrui
marchio; l'art. 17, d'altro canto, stabilisce che non sono nuovi - e non
possono essere registrati - i segni identici o simili ad altro segno già noto
come altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna.
La
dottrina ha d'altronde elaborato, con riferimento alle due ultime norme
citate, il principio di unitarietà dei segni distintivi, e di circolarità
della tutela.
Si
afferma così che il segno distintivo è slegato da un determinato e specifico
ambito di operatività; ciascun segno è idoneo a violare o ad essere violato
da segni pur di tipo diverso.
Anche
l'uso dei domain names, può dare luogo ad una tale interferenza, non
diversamente da lesioni con altri mezzi, giornali, radio TV.
Da
qui l'unitarietà della normativa applicabile: vale a dire che ai domain names
si applicherà, in via diretta e non analogica, la disciplina dei segni
distintivi, in primo luogo - evidentemente - quella archetipale dei marchi.
In
termini v. - ad esempio - Trib. Parma, 26 febbraio 2001 (Galli, 76) secondo
cui il domain name è «un nuovo segno distintivo dell'impresa, suscettibile,
in quanto tale, di entrare in conflitto con altri segni distintivi, in base
al principio dell'unità dei segni distintivi desumibile dall'art. 13 l.m.».
L'applicabilità
ad Internet del diritto dei marchi, peraltro, deve misurarsi - così come può
trovare dei limiti - nelle peculiarità del sistema stesso; così, ad esempio,
il sistema Internet non conosce confini, sicché ad esso è inapplicabile il
principio di territorialità (fondamentale nel diritto dei marchi), così come
non può trovare applicazione il principio di specialità.
Infine
non si esamina, perché non richiesta, la possibilità di tutelare la testata,
abusivamente usata come domain name, alla stregua della normativa sul diritto
d'autore (v. Trib. Padova 14 dicembre 1998, Trib. Bari 18 giugno 1998, Foro
It., 1999, 3061).
9)
l'irrilevanza del principio first come first served.
La
registrazione dei siti, effettuata dalla RA italiana, si regge sul principio,
meramente cronologico, first come first served: chi chiede la registrazione
di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con
altro già registrato (per ragioni tecniche il domain name può essere
assegnato una sola volta).
La
RA svolge esclusivamente un controllo tecnico, cui è estraneo il giudizio di
corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori.
Da
qui il principio, fermamente sostenuto in giurisprudenza, secondo cui la pur
regolare registrazione è inidonea a conferire diritti di sorta; v. Trib.
Cagliari 25 febbraio 2000, Gius, 2519 (relativa alla tutela di un marchio
celebre di fatto); Trib. Vicenza 6 luglio 1998, GADi, 3824; Trib. Roma 2
agosto 1997, caso Porta Portese, Foro It., 1998, I, 923; Dir. industriale
1998, 138. La regola First come è quindi irrilevante, ai fini che qui
interessano: non ha forza normativa, ma natura al più solo privatistica, e
non potrà mai essere opposta ai terzi.
Pertanto
l'uso di un domain name pur correttamente attribuito dal punto di vista
tecnico può ben integrare gli estremi - a seconda dei casi - della lesione
del diritto al nome, o della concorrenza sleale, o della legge marchi; il
fatto che si sia ottenuto il domain name seguendo le regole del sistema non
vuol dire che si sia sottratti dalle norme giuridiche vigenti, che spiegano
la loro efficacia anche in Internet.
10)
premessa sulle peculiarità del giudizio di contraffazione
Il
giudizio di contraffazione e di confondibilità va condotto alla stregua dei
principi generali ormai consolidati in giurisprudenza, ma risente fortemente
delle peculiarità di Internet.
Si
è già detto che per quest'ultimo non può operare il principio di specialità:
infatti in tutto il mondo non possono coesistere due domain name uguali
(principio di univocità), pur se per settori diversissimi, mentre possono
esistere marchi identici, se differenziati per l'ambito merceologico e/o
territoriale di protezione.
Ne
segue allora - come giustamente osservato in dottrina - una accentuazione
dell'esclusiva del titolare sull'uso del segno che - sul piano della tutela -
si riflette (favorevolmente per il titolare del segno preesistente) anche sul
giudizio di contraffazione.
Peraltro
la contraffazione - e quindi la confondibilità - di un marchio da parte di un
domain name successivo andranno affermate o negate all'esito di una
comparazione condotta solo tra parole, e non tra qualunque segno grafico (v.
Trib. Bergamo 5 maggio 2001, Dir. Inf., 2001, 735, relativa peraltro ad un
marchio con parte denominativa debole).
Infatti
il giudizio in parola è necessariamente influenzato dalla essenzialità
grafica dei domain name, che hanno struttura rigida: possono essere
costituiti esclusivamente da una combinazione di lettere in grado di formare
parole di senso compiuto (la portata dell'art. 16 legge marchi, con
riferimento ad Internet, deve essere drasticamente
"ridimensionata").
Pertanto
il giudizio in parola va condotto tra un marchio denominativo (ovvero tra la
parte denominativa di un marchio complesso, se ne costituisce il cuore) di
cui si lamenta la contraffazione in rete, da un lato, e il domain name che si
assume in violazione della privativa, dall'altro.
Le
eventuali varianti, idonee ad evitare il rischio di confusione, rispetto al
segno altrui, possono essere solo letterali.
Si
è acutamente osservato che - al momento in cui l'utente digita il domain name
- è esclusivamente la parte denominativa dello stesso ad avere rilievo: la
eventuale parte grafica - che del domain name neanche fa parte - apparirà
solo dopo il collegamento con il sito.
Ma
a questo punto sono del tutto irrilevanti le differenziazioni cromatiche o
dimensionali (o anche ottenute con l'aggiunta di simboli o di figure) che
dovessero apparire - essendosi - l'agganciamento con il segno altrui già
verificato in precedenza, prima del collegamento.
Può
anzi concordarsi con quella dottrina che giunge a ritenere irrilevanti per
l'utente,
al
momento della digitazione del domain name, la considerazione dei servizi
offerti o la qualità dei soggetti che li offrono, assumendo importanza
esclusivamente il segno (o nome) che viene digitato.
La
giurisprudenza ha poi segnalato che il giudizio di confusione non è escluso
dalla presenza del top level domain name TLDN (ovvero, quando il confronto è
tra domain name, dalla presenza di TLDN diversi).
Si
tratta, infatti, di un elemento di variazione del tutto marginale; quello
geografico (It, Fr...) è assegnato a tutti i richiedenti nell'ambito del
country code, ed è assimilabile ad un nome di uso generale; ha una rilevanza
solo organizzativa, funzionale, nel sistema di assegnazione dei domain name
(e del pari è qui irrilevante, a maggior ragione, l'hostname www).
Considerazioni
analoghe possono farsi per il TLDN Com., riservato ai siti commerciali.
V.,
in termini, Tribunale Roma, 28 agosto 2000, Dir. informatica 2001, 39.
La
parte significativa del domain name - in ultima analisi - è nella stringa di
secondo livello: lì vanno ricercati gli elementi - propri del giudizio di
contraffazione- di somiglianza ovvero di differenziazione.
Non
ha poi particolare rilievo - ai fini dell'identificazione del consumatore medio
- rispetto al quale valutare il rischio di confusione, la circostanza che la
contraffazione avviene in ambiente Internet.
Infatti
deve ritenersi superata la fase pionieristica ed iniziale, durante la quale i
navigatori Internet erano effettivamente forniti di un livello culturale
alquanto superiore alla media, ciò per le particolarità del mezzo di
comunicazione, il che li metteva al riparo dalla grande maggioranza dei
possibili errori, come ritenuto da parte della dottrina.
L'enorme
diffusione, anzi la massificazione dell'uso di Internet, comporta che
l'utente esposto al rischio di inganno e di confusione come qualsiasi altro
consumatore, nella realtà commerciale contemporanea.
In
prosieguo saranno esaminati ulteriori profili del giudizio di contraffazione
e di confusione in ambito Internet.
C)
IL CASO PLAYBOY: IL FATTO E LE PARTI
11)
il fatto: i marchi dell'attrice e il sito del convenuto
La
vicenda per cui è causa può riassumersi nei termini che seguono.
La
società attrice, di diritto americano, è titolare del marchio PlayBoy,
registrato in Italia fin dal 1963: ma più precisamente i marchi PlayBoy
registrati, in varie formi e classi (ma sempre comprensivi della
denominazione sociale) sono ben 26 ( v. prod. att.); inoltre pubblica in lingua
italiana l'omonima rivista (editore Edizioni Lancio s.p.a.; in Italia circola
anche la rivista originale americana).
In
particolare va segnalato l'omonimo marchio denominativo (reg. italiana 000138
19 1 93); vi è poi una altra versione in cui la lettera O di playboy è
sostituita dalla rappresentazione umoristica di una testa di coniglio con
cravatta a fiocchetto (registrazione 438786); la testa di coniglio, in una
ulteriore versione, sovrasta la parola in questione.
Fin
dal 1996 l'attrice ha depositato il marchio per la classe 42 (dom. n.
rm96c001117), vale a dire per servizi computerizzati (accessi in linea
riviste nel settore della moda, intrattenimento, costume e altri argomenti di
interesse generale).
Quanto
ad Internet, l'attrice dal 1994 è titolare del dominio PlayBoy.com; la
rivista è disponibile sul web-site .
Tuttavia
il 13 marzo 1998 l'Autorità Italiana ha concesso il dominio www.Playboy.it,
su richiesta di Mario Giannattasio; quest'ultimo si avvale, come provider,
della C.S. informatica.
Il
logo del sito è - secondo una definizione dello stesso convenuto, (la testa
di) un maiale assatanato di sesso
Si
tratta di un sito a pagamento, di carattere erotico - pornografico.
i
servizi principali offerti, sempre secondo l'indicazione del Giannattasio
(vedi prod. conv.), sono indirizzi di massaggiatrici, transessuali, luoghi
per incontri di sesso, scambio di coppie ecc. foto porno vietate ai minori,
filmati hardcore con scene di sesso esplicite.
È
previsto un abbonamento il cui costo varia da 59.000 a 119.000 lire (a
seconda se di durata mensile o trimestrale).
Il
sito del Giannattasio contiene alcune fotografie erotiche i cui diritti
d'autore competono alla società attrice (v. elencazione e contratti di
copyright in prod. att.); si tratta di una circostanza incontestata: il
convenuto si limita a riferire che si tratta di foto rinvenute nel
"libero mercato".
Infine
il sito in questione consente - tramite hyperlink (collegamento telematico)
il passaggio ad altro sito di analogo contenuto www.men.it , che pure
presenta foto su cui l'attrice dispone del diritto d'autore.
Da
qui il giudizio cautelare prima, e quindi il presente di merito.
12)
Le azioni proposte e i legittimati passivi.
La
società attrice, in particolare, ha proposto la fondamentale azione di
contraffazione, ex art. 1 legge marchi, ed ha altresì invocato la normativa
in materia della concorrenza sleale.
Il
principale destinatario delle domande è quindi il titolare del sito in
contestazione, il Giannattasio, la cui legittimazione passiva - e sostanziale
responsabilità - sarà oggetto di accertamento.
Sarà
esaminata anche - sotto il profilo della legittimazione passiva- la posizione
del provider, CS informatica, pure convenuta in giudizio.
D'altronde
la domanda risarcitoria (di cui, peraltro, si rileverà l'infondatezza),
l'unica proposta nei confronti della CS informatica, presuppone
l'accertamento della responsabilità del provider, quanto alla contraffazione
e alla concorrenza sleale.
L'attore
non ha proposto alcuna domanda nei confronti della R.A., l'autorità italiana
preposta all'assegnazione dei domain name, chiamata in causa solo dal
provider (v. infra).
La
Playboy ha così esercitato una propria insindacabile facoltà.
Né sussiste alcun litisconsorzio necessario con la RA, atteso che - al più -
potrebbero porsi in astratto questioni tecniche relative all'attuazione
dell'inibitoria (ma nella specie ha già trovato attuazione l'inibitoria
cautelare).
La
posizione della RA, a fronte della domanda attorea, pur se qualificata, in
definitiva può in qualche misura richiamare quella dei soggetti terzi
destinatari dei provvedimenti di sequestro o descrizione, adottati ex art. 62
legge marchi (non può pertanto condividersi l'orientamento giurisprudenziale
secondo cui «va disattesa l'istanza cautelare volta a ottenere una pronuncia
inibitoria dell'utilizzo d'un nome di sito Internet senza chiamare in causa,
oltre al preteso utilizzatore abusivo, la "Registration Authority"
italiana, v. Tribunale Modena, 7 dicembre 2000, Giur. merito 2001, 328; v.
anche Tribunale Brescia, 11 ottobre 2000, Dir. industriale 2001, 169).
13)
la domanda di garanzia, questioni pregiudiziali e preliminari
Va
anche esaminata la posizione della parte chiamata in garanzia da C.S.
Informatica: il rigetto della domanda di risarcimento - infatti - non esonera
il tribunale da tale valutazione, al fine del governo delle spese (v. infra).
Si
pongono alcune questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.
Il
provider ha ritenuto di citare la Registration Autority Italiana - G.A.R.R.
"nella persona dell'istituto per le Applicazioni telematiche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nella persona del direttore
commissario legale con sede in Pisa".
Si
è costituito il C.N.R., a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo che la
R.A. Registration Authority Italiana costituisce un proprio organo interno,
non dotato di personalità giuridica autonoma.
Da
qui l'eccezione di irritualità della notifica della citazione; in realtà,
tuttavia, il C.N.R. ha sostanzialmente accettato il contraddittorio, e quindi
la propria legittimazione passiva.
Infatti
l'eccezione processuale è stata avanzata esclusivamente «ai fini della
remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c., per evitare decadenze»: la
questione deve allora ritenersi assorbita, in quanto - in concreto - non vi è
stata alcuna violazione delle facoltà processuali di tale parte.
Il
C.N.R. ha poi eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale,
sussistendo quella del Tribunale di Roma, foro convenzionalmente eletto, in
forza del contratto del 29 aprile 1998 tra il C.N.R. e la C.S. informatica.
L'eccezione
è infondata, ex comb. disp. artt. 31, 32 e 33 c.p.c.
La
domanda di garanzia, tipica causa accessoria, può infatti essere proposta,
alla stregua delle due prime norme cit., al Giudice competente
territorialmente per la causa principale.
Né
rileva che per la causa di garanzia - sia prevista la competenza territoriale
di altro giudice, in forza di clausola convenzionale, ex art. 28 c.p.c..
Infatti,
alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il foro
convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso
di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33
c.p.c..
D'altro
canto il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine
pattizia e non legale, da' luogo ad una ipotesi di competenza derogata, e non
inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.),
non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza,
che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle
regole della prevenzione o dell'assorbimento ovvero ancora del cumulo
soggettivo (art. 31-40 c.p.c.), v. Cass. 30 luglio 1996, n. 6882, Giust. civ.
Mass. 1996,1080; 15 luglio 1985 n. 4143, id. Mass. 1985, fasc. 7; 4 giugno
1980 n. 3633, id. Mass. 1980, fasc. 6.
In
termini v. ancora Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212 , id. Mass. 1996,1751,
secondo cui in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto
o per il titolo, l'attore può adire il giudice competente per una di esse
perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta
dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo; 16 gennaio
1990 n. 159, id. Mass. 1990, fasc. 1; 11 gennaio 1989 n. 72, id. Mass. 1989,
fasc. 1.
La
vis attractiva della connessione, d'altronde, è tale che essa opera anche con
riferimento a cause connesse assoggettate a riti differenti, salva solo la
competenza inderogabile per materia (v. Cass. 2 febbraio 1996, n. 898, Giur.
it. 1997,I,1, 75 ).
Né
può dubitarsi che la normativa in esame trovi applicazione - per l'evidente
identità di ratio- sia con riferimento a più domande proposte dallo stesso
attore nei confronti di più convenuti, sia allorché uno dei convenuti
proponga a sua volta domanda autonoma (ma connessa) nei confronti di un
terzo.
È
poi evidente che - accertata la connessione - la clausola del foro è
inoperante nei confronti delle altre parti del giudizio principale, ad essa
estranee (arg. ex Cass. 18 febbraio 1981 n. 989, Giust. Civ. 1981, I,1370).
Tale
è il caso di specie, ove è evidente la connessione oggettiva (e parzialmente
soggettiva) tra la domanda principale, proposta dall'attore nei confronti del
Giannattasio e di C.S., e quella di garanzia proposta da quest'ultima - che
assume così la posizione di attore - nei confronti del C.N.R., in relazione
alla medesima fattispecie.
Si
consideri poi che almeno uno dei convenuti del giudizio principale, il
Giannattasio, risiede a Napoli: da qui allora la sicura applicabilità
dell'art. 33 c.p.c., anche alla stregua della giurisprudenza più rigorosa,
secondo cui la norma in oggetto operi solo allorché la competenza per la
causa principale sia stata determinata ex artt. 18 e 19 c.p.c., e non anche
quando sia prevista la competenza di un foro speciale esclusivo, v. Cass. 17
dicembre 1991 n. 13594, id. Mass. 1991, fasc.12.
Non
può invece richiamarsi, in senso contrario all'interpretazione qui sostenuta,
Cass. 1 luglio 1994, n. 6269, id. Mass. 1994, 913 che esclude sì
l'applicazione dell'art. 31 cit., e quindi la possibilità di proporre la domanda
accessoria dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per
ragioni di territorio, allorché quest'ultimo sia determinato
convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale, ciò in forza del
carattere eccezionale della norma cit: nel caso di specie, infatti, questo
Tribunale è stato correttamente individuato come giudice della causa
principale, proposta dall'attore, alla stregua degli ordinari criteri di
competenza per territorio.
14)
l'istruttoria processuale e le difese delle parti convenute
I
convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, in quanto la causa non
sarebbe stata istruita: ed effettivamente le parti, in primo luogo l'attore
(su cui incombeva l' onere probatorio) non hanno formulato richieste
istruttorie.
Nondimeno,
la domanda principale di contraffazione può essere accolta.
Ciò
alla stregua di una cognizione senz'altro esauriente: da un lato infatti i
principali fatti di causa sono sostanzialmente incontestati, dall'altro le
parti hanno prodotto, fin dalla fase cautelare, ampia ed idonea
documentazione.
Né
ha pregio il rilievo che il Tribunale, in questa sede di merito, decide alla
stregua dello stesso materiale istruttorio di cui disponeva il giudice della
cautela.
Infatti
se è vero, in linea generale, che il procedimento cautelare si fonda su una
cognizione, in fatto, sommaria, è del pari vero che il giudizio di merito,
successivo alla fase cautelare, ben può esaurirsi rapidamente, senza lo
svolgimento di attività istruttoria, in quanto può essere deciso sulla base
delle sole prove precostituite.
Così
nella specie, ove anzi i provvedimenti cautelari sono stati adottati, in
concreto, alla stregua di una cognizione già esaustiva (per il più volte richiamato
carattere documentale della controversia): inoltre la causa può essere subito
decisa anche quanto alle domande risarcitorie (evidentemente non considerate
in sede cautelare), come sarà meglio esposto in prosieguo, rispetto alle
quali effettivamente si riscontrano lacune istruttorie, evidentemente
imputabili alla attrice.
Di
contro - e con scarso rispetto per le vigenti regole processuali - i
convenuti si sono limitati a richiamare le proprie difese nella fase
cautelare, senza riprodurle analiticamente in questa sede, come invece
sarebbe stato necessario (stante l'autonomia del giudizio di merito da quello
cautelare).
Quanto
alle altre domande, a fronte di effettive lacune istruttorie (su cui v.
infra), si farà ricorso ai fondamentali principi in materia di prove, di cui
agli artt. 115 e 116 c.p.c..
D)
IL MARCHIO PLAYBOY
15)
caratteri dei marchi Playboy
I
marchi di parte attrice sono forti.
L'attenzione
deve catalizzarsi sul marchio denominativo Playboy, ovvero sulla omonima
parte denominativa degli altri marchi, di cui (anche per la costante
presenza) costituisce l'elemento caratterizzante, il cuore.
Si
tratta di una parola di fantasia, di lingua inglese, priva di aderenza
concettuale, se non indiretta e allusiva, ai prodotti e i servizi cui si
riferisce (d'altronde molteplici, e nei più diversi ambiti).
Playboy
è inoltre marchio di rinomanza, ex art. 1 lettera c) e 13 cpv legge marchi,
ed anzi celebre.
Marchio
di rinomanza è quello «conosciuto da una parte significativa del pubblico
interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti» (1). (così
Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, GADI, 4047; v. - con
specifico riferimento ai domain names - Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001,
Galli 70).
Un
marchio invece è celebre quando è di fatto conosciutissimo presso il pubblico
in generale, a prescindere dal fatto che si tratti di un pubblico di
consumatori di prodotti contrassegnati dal marchio ovvero di un pubblico
costituito indistintamente da consumatori o da non consumatori, e quando il
segno è dotato di una carica simbolica che travalica il contenuto tipico del
marchio per assurgere a significati affatto diversi, v. Trib. Milano 13
settembre 1990, GADI, 2562.
Per
altro verso, in giurisprudenza si segnala che le due figure (solo la prima
normativamente prevista) non coincidono: «la rinomanza ha una estensione più
ampia della celebrità, in quanto richiede unicamente che il marchio sia
notorio ad una gran parte dei consumatori. Ricorre infatti l'ipotesi del marchio
notorio che gode di rinomanza quando vi sia una vasta diffusione di prodotti
recanti il detto marchio, tale da imprimersi nella mente di una ampia fascia
di pubblico che, pur non acquistando il prodotto, viene comunque
quotidianamente e ripetutamente in contatto con lo esso. Invece il marchio
celebre investe settori merceologici differenti e differenti prodotti, tutti
rispondenti ugualmente alle aspettative del pubblico, in modo da fungere da
collettore di clientela, indirizzando il pubblico dei consumatori verso
prodotti contrassegnati da quel marchio quale garanzia di qualità del
prodotto medesimo, Trib. Monza 8 luglio 1999, GADI, 4016.
Nella
specie parte attrice, peraltro, non ha ritenuto di documentare in alcun modo
tali caratteri dei propri marchi (pur se usualmente, nei giudizi di merito,
una tale prova è offerta, anche a mezzo di indagini demoscopiche, v. ad es.
Trib. Milano 13 settembre 1990, GADI, 2562)
Al
riguardo il Tribunale (e nonostante l'oggettiva negligenza difensiva della attrice)
può fare ricorso al notorio, di cui all'art.115 cpv c.p.c. , da intendersi
come fatto conosciuto da un uomo di media cultura nel tempo e nel luogo della
decisione, v. Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, Giust. civ. Mass. 2001, 835.
Così
già Trib. Napoli 24 marzo 1999 cit.: «per la sua notevole capacità distintiva
(il nome Playboy) si imprime con particolare efficacia nella memoria
dell'utente. E ciò tanto più in quanto detta denominazione è divenuta
eccezionalmente nota e di conseguenza finisce con l'assumere un ruolo
decisamente preminente ed individualizzante per qualsiasi tipo di clientela»
(e non è privo d'interesse il rilievo che la U.S. District Court dello Stato
di New York, nel 1996, ha dichiarato non accessibile egli USA il sito playmen
.it , proprio a tutela del segno Playboy).
Ed
in realtà il Tribunale può affermare - come dato "sociologico" e di
"generale conoscenza" che la denominazione Playboy, che in origine
contraddistingueva una rivista americana, è ormai - da molti anni - segno ben
noto in tutto il mondo.
Da
un lato infatti contraddistingue pubblicazioni, prodotti e servizi di più
vario genere (cfr le registrazioni italiane), anche solo latamente erotico,
in quanto è piuttosto legato allo svago e al divertimento (e così è
conosciuto da fasce di persone ben più ampie rispetto agli effettivi utenti e
acquirenti).
Dall'altro
lato Playboy (rivista, marchi) è assurto a simbolo di una certa concezione
della vita, del piacere e del sesso, non volgare e anzi - ormai - in un certo
senso, "imborghesita" ; l'impero editoriale (e non solo) creato da
Hugh Hefner a partire degli anni cinquanta ha davvero contribuito in modo
decisivo a quella che è stata definita l'unica rivoluzione risuscita del XX
secolo, quella sessuale.
A
ben guardare l'assoluta notorietà di Playboy è, nel caso di specie,
riconosciuta dagli stessi convenuti, beninteso inconsciamente: ed in tal modo
può leggersi - i la "tesi" sostenuta nella fase cautelare dai
convenuti, e già disattesa dal Tribunale , secondo i quali il marchio di
parte attrice sarebbe assurto a termine di uso comune, una sorta di sinonimo
di Don Giovanni .
È
infatti fin troppo ovvio il rilievo che, in Italia, prima dell'arrivo (o
meglio, della conoscenza) dei prodotti e servizi della attrice la parola Playboy
non aveva particolare diffusione.
In
termini giuridici, CS e Giannattasio invocano la volgarizzazione del marchio
Playboy, vale a dire di perdita - per la generalizzazione - di capacità
distintiva.
Tale
eccezione è palesemente pretestuosa e infondata e non richiede particolare
approfondimento: né è stata ulteriormente sviluppata in questa sede; C.S. si
limita ad osservare - a quel che è dato comprendere ironicamente - che
chiunque si definisce playboy - con l'iniziale minuscola- sarebbe passibile di
denuncia da parte della attrice (e in fase cautelare, evidentemente sempre
con lo stesso proposito ironico, tale parte aveva indicato taluni playboy del
passato, idealmente includendo nell'elenco anche Gabriele D'Annunzio e lo
stesso Don Giovanni).
L'attrice
ha così potuto replicare - con giustificato sarcasmo - di non essere
contraria anche a che qualcuno voglia infliggere ad un figlio un crudele
destino, chiamandolo Playboy...augurandosi peraltro che il proprio successo
non arrivi a tanto!.
Si
deve però convenire con la Playboy che altra cosa è la tutela - alla stregua
della normativa vigente - della propria denominazione sociale e dei propri
segni distintivi commerciali.
Solo
per completezza, può rilevarsi da un lato che la pretesa volgarizzazione costituisce
un assunto assolutamente non provato, dall'altro, sempre con il provvedimento
di reclamo che «deve certamente escludersi che (la denominazione Playboy) sia
divenuta un termine usuale svincolato da qualsiasi riferimento con l'impresa
di origine, che definisca non solo un determinato prodotto proveniente da
certa fonte produttiva, ma ogni prodotto dello stesso genere da chiunque
offerto. La tesi (di parte convenuta) finisce per confondere la presunta
volgarizzazione del marchio con la sua particolare diffusione e celebrità,
anche a livello mondiale, che impone anzi un giudizio di confondibilità più
rigoroso e finisce perciò per rafforzare l'esigenza di tutela invocata».
E)
IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE E DI CONFONDIBILITÀ
16)
il confronto tra i segni
Il
domain name in contestazione del Giannattasio costituisce contraffazione dei
marchi di cui è chiesta la tutela, come già riconosciuto dai giudici della
cautela, alla stregua dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza
(giudizio di sintesi, di impressione ecc.).
D'altronde
il domain name www.playboy.it è identico - nel second level (unico elemento
da considerare) al marchio denominativo Playboy.
Il
domain name del Giannattasio è poi indiscutibilmente simile anche agli altri
marchi della Playboy, vale a dire quelli complessi, comprensivi - come si è
detto - della denominazione omonima e della testa di un coniglietto:
l'elemento denominativo, di fortissima forza evocativa (e - come pure detto -
di vasta e ormai risalente notorietà) è senz'altro il cuore di tutti i marchi
Playboy.
Alcuna
rilevanza ha poi il fatto che il domain name del Giannattasio si accompagna
al disegno stilizzato della testa di un suino.
Può
certo condividersi l'opinione del giudice di reclamo, secondo cui la mera
sostituzione di un animale - il coniglietto Playboy con un altro, il maiale
«non è privo di elementi che potrebbero indurre ad una qualche forma di
collegamento tra le fonti di provenienza dei servizi».
Coniglietto
e maiale, l'uno con il papillon, l'altro con una bombetta e un sigaro,
evocano evidentemente entrambi divertimento e - quantomeno - erotismo (il
secondo, beninteso, in modo ben più greve e "radicale").
Peraltro,
e ben più radicalmente - alla stregua di quanto si è esposto prima sub 1 d)-
le varianti in parola non devono prendersi in considerazione nel giudizio di
contraffazione, in quanto appaiono sul sito solo successivamente all'apertura
dello stesso: la testa di suino, in definitiva, neanche attiene al domain name
(né potrebbe, tecnicamente, farne parte).
17
) il giudizio di confusione
L'art.
1 lettera a) legge marchi vieta ai terzi
di
usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni
e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione tra i due segni.
D'altro
canto l'art. 13 legge marchi vieta l'adozione come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna - ed implicitamente anche domain name, alla stregua
del richiamato principio di unità dei segni distintivi- l'altrui marchio (se
ne deriva pericolo di confusione, negli stessi termini dell'art. 1 cit.).
Peraltro
- nella specie - trova applicazione l'art. 1 lettera c) legge marchi, in
comb. disp. con l'art. 13 cpv che vietano ai terzi l'uso di un segno identico
o simile al marchio registrato altrui, anche per prodotti o servizi non
affini, se il marchio registrato
goda
nello Stato di rinomanza ... se l'uso del segno senza giusto motivo consente
di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Tale
è il caso dei marchi Playboy, come già rilevato.
La
rinomanza/celebrità non rileva, qui, per affermare la tutela ultamerceologica
dei marchi in parola: infatti il prodotto Playboy e i servizi offerti dal
sito del Giannattasio sono affini.
La
società attrice, fin dal ricorso introduttivo della fase cautelare, segnala
(ma si tratta di dati notori) che le proprie pubblicazioni (anche
informatiche) si caratterizzano «per la bellezza esplosiva delle stupende
ragazze...ritratte e per la qualità delle «opere dell'arte fotografica ma
anche della letteratura del genere, leggera quanto si vuole ma pur sempre
letteratura, ad esaltazione della bellezza femminile».
Si
è già detto del carattere francamente erotico - pornografico del sito del
Giannattasio.
Da
qui allora l'affinità - e anzi la contiguità - tra i servizi offerti dalla
Playboy e quelli del sito del Giannattasio: erotismo e pornografia
costituiscono settori omogenei (al di là dei giudizi estetici e di qualità, o
anche etici, che certo non competono al Tribunale), e ciò è tanto più vero
sotto il profilo commerciale, con riferimento a pubblicazioni (anche
elettroniche) specializzate nel settore dell'Eros.
È
appena il caso di ricordare che la giurisprudenza riconosce l'affinità tra
prodotti e servizi che presentano l'attitudine a soddisfare le medesime
esigenze di mercato (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, Foro it., 2001, I, 641,
caso Formaggino Mio).
Deve
poi considerarsi la particolare valenza del rischio di confusione, ex art. 1
e 13 legge marchi cit..
La
giurisprudenza reputa che la celebrità del marchio aumenta il pericolo di
confusione, anche ove altri utilizzino il medesimo marchio per prodotti non
affini (ad es. v. Trib. Vicenza 28 ottobre 1993, GADI 3076): e il rischio di
confusione è riconosciuto anche in ipotesi di confondibilità in senso ampio,
allorché il pubblico sia indotto a ritenere che esistano rapporti
contrattuali o di gruppo tra il titolare del segno imitato e il titolare del
domain name imitante.
In
termini v. - con riferimento ai domain names - Trib. Roma 9 marzo 2000 (Galli
37); Trib. Modena 24 gennaio 2001 (id. 72) secondo cui «L'utilizzazione di un
domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio
altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli
per i quali tale marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio
stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per
associazione tra le due imprese, potendo indurre nell'utente l'opinione che
tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione».
Tanto
si riscontra anche nella specie, ove il rischio che gli utenti ritengano
sussistere siffatti legami tra la Playboy e il Giannattasio è acuito dalla
rilevata affinità tra i servizi offerti ; in particolare tale affinità
comporta che il rischio di confusione non può escludersi neanche allorché
l'utente si avvalga di un motore di ricerca (dove i siti individuati vengono
presentati insieme ad una sommaria descrizione del loro contenuto).
18)
initial confusion
Il
rischio di confusione/associazione si manifesta con modalità peculiari in
Internet, con riferimento ai domain names costituenti contraffazione dei
marchi di rinomanza.
L'attore
ha richiamato al riguardo la pre - sale confusion; in dottrina non mancano
riferimenti all'initial confusion, in sostanza la confusione che si manifesta
solo in una prima fase dell'approccio al prodotto o al servizio (quindi, nel
nostro caso, al sito) contraddistinto dal segno dell'imitatore.
Tale
iniziale confusione è di per sé sufficiente a determinare l'approfittamento
per l'imitatore, e - di converso - un pregiudizio per il titolare del
marchio.
La
dottrina più avveduta ha già avvertito che, in ambito telematico, l'effetto
utile per il titolare del sito è il momento del contatto.
Specularmente,
il pregiudizio per il titolare del marchio imitato non sta tanto nel fatto
che rischia di essere confuso con altri: il rischio è il contatto, nel senso
che altri può profittare della domanda dei consumatori/navigatori che,
cercando prodotti di un certo genere o marca, approdino a servizi e offerte
più o meno succedanee, che lo distolgano dall'obiettivo primario.
L'utente,
infatti (sia che digiti direttamente il domain name, sia che passi attraverso
links o motori di ricerca) è indotto - sia caduto o meno in confusione - ad
associare mentalmente, e quindi ad instaurare un collegamento, tra il domain
name e il segno distintivo ad esso simile.
Tale
interferenza comporta un drenaggio della clientela dall'uno (il titolare del
segno da tutelare) all'altro (il titolare del domain name); si è così
segnalato che il mero collegamento favorisce la provvista pubblicitaria dei
siti non ricercati.
In
particolare «il modello distributivo di Internet...è quello che prevede uno
schema asimmetrico, in base al quale a fronte del solo costo di connessione
ad Internet, il consumatore riceve copia del prodotto informativo, mentre il
titolare del sito ottiene in cambio: informazioni sull'utente, riutilizzabili
o vendibili, il valore aggiunto rappresentato dal contatto tra l'utente e il
sito, che fa lievitare il valore di scambio del sito web, i compensi
lucrabili quali corrispettivi di inserzioni pubblicitarie».
In
termini v. Trib. Macerata, ord. 2 dicembre 1998, Dir. Ind. , 1999, 35, che ha
vietato l'adozione di un domain name simile all'altrui marchio rinomato per
un sito relativo a prodotti non affini a quelli per cui il marchio è
registrato, «anche in ragione della precipua e specifica modalità di accesso
al servizio Internet, tale che di primo acchito l'elemento fondamentale per
il riconoscimento è proprio l'indirizzo, quando riprenda un marchio altamente
diffuso e conosciuto.»
Una
tale configurazione ben si attaglia al caso di specie: l'utente che,
collegatosi al sito del Giannattasio attratto dal domain name, identico a
quello della notissima rivista dell'attrice, potrebbe presto dubitare dei
collegamenti tra l'uno e l'altro, in ragione del carattere pornografico, e
dell'intrinseca volgarità del sito del convenuto.
Tuttavia
a questo punto si sono già verificati sia gli effetti pregiudizievoli per la
Playboy - nel senso sopra evidenziato -che il vantaggio parassitario per il
Giannattasio il cui sito, senza la contraffazione per cui è causa,
verosimilmente non sarebbe stato contattato.
19)
Le nuove funzioni del marchio
A
ben vedere, tuttavia, la questione va posta - ad ulteriore conferma
dell'illiceità della condotta del convenuto - in termini ancora più radicali
ed innovativi, in considerazione sia del nuovo ruolo del marchio, specie se
di rinomanza o celebre, e della relativa tutela a fronte di fatti
contraffattivi, ma anche delle peculiarità di Internet.
Così
questo Tribunale - adeguandosi ad un orientamento sostenuto dalla dottrina,
ma anche dalla giurisprudenza più attenta alle esigenze del commercio moderno
- ha più volte ribadito che è ormai venuta meno la centralità della funzione
distintiva del marchio, ciò quanto meno dalla novella del 1992 .
Prevale
infatti, e non più sotto il solo profilo economico, la concezione del marchio
come brand: strumento di comunicazione e di "promozione":
concezione, si noti, perfettamente omogenea con i caratteri di Internet più
volte richiamati, vale a dire di strumento di comunicazione anche commerciale
e veicolo pubblicitario.
Da
qui anche la più rigorosa, avanzata tutela del segno a fronte di condotte
confusorie, e che incidono negativamente su tale ulteriore funzione.
Particolare
significato ha avuto, al riguardo, l'introduzione del rischio di associazione,
di cui agli artt. 1 e 13 legge marchi cit.
Così
Trib. Napoli 3 luglio 1998, caso Levi Strauss, riv. Dir. Ind. 1999, II, 344,
nonché id. 5 novembre 1998, caso Benckiser - Henkel, ivi 1999, I, 243.
In
particolare il primo provvedimento ha affermato: « Le riforme del 1992 (di
attuazione della direttiva 89/104 CE cit.) e del 1996 (di attuazione dell'
accordo TRIPs) hanno quantomeno avviato una radicale
"trasformazione" del diritto italiano dei marchi.
In
particolare è entrata in crisi la tradizionale concezione del marchio come
"indicatore di provenienza" dei prodotti e servizi che
contraddistingue. Basta ricordare, a tale proposito, la riscrittura (ad opera
del d. legisl. 480/92 cit.) dell' art. 15 l.m.; capovolgendo l' originaria
previsione, è ora prevista la libera trasferibilità del marchio, che può
anche essere oggetto di licenza non esclusiva.
Così
anche in Italia i contratti di merchandising (con i quali si attribuisce ad
altri, verso il pagamento di una royalty, la utilizzazione del segno per
contraddistinguere prodotti che non hanno alcuna relazione con quelli in
precedenza contrassegnati) hanno trovato piena legittimazione.
In
altri termini si è notevolmente allentato (se non spezzato, per i marchi di
rinomanza) il nesso tra il marchio e l' impresa che ne fa uso per
contraddistinguere la propria produzione; d' altronde, a ben vedere, neanche
è più richiesto che il titolare del diritto sul marchio sia un imprenditore.
....
come rilevato in dottrina, il legame tra "segno ed elementi reali della
fonte di produzione risulta sostanzialmente abolito in tutti i momenti più
rilevanti della vita del marchio: nel momento genetico, in quello traslativo,
in quello circolatorio".
Tali
fondamentali innovazioni sono espressione della "presa d' atto", da
parte del legislatore (comunitario e interno) dell' effettivo ruolo svolto
dal marchio nel mercato.
Infatti
il marchio ha assunto ormai un valore autonomo- pubbllcitario, di
comunicazione, di investimento (per le imprese e per il pubblico)- ampiamente
svincolato dai prodotti e servizi cui inerisce (il che non è privo di profili
negativi: si pensi alla pratica del c.d. "marchio di richiamo").
Esso,
come rilevato da accorta dottrina, non è tanto il segno o anche il simbolo di
una origine comune dei prodotti su cui è apposto (che può non esserci, ax
art. 15 cit.), ma il compendio di un insieme di informazioni e di suggestioni
positive, che dal marchio si estendono al prodotto o al servizio
contraddistinto (che, in un certo senso, finisce per avere una posizione di
"secondo piano").
Economisti
e dottrina giuridica sottolineano ormai come prevalente la funzione
pubblicitaria o suggestiva del marchio; si è quasi provocatoriamente
affermato (ma con precisi supporti economici) che "la marca moderna non
appartiene più all' universo del commercio, quanto piuttosto a quello della
comunicazione".
In
termini semiologici, il marchio è il "significante" (strumento di
comunicazione) che racchiude e comunica valori, conoscenze, qualità, almeno
in parte autonome rispetto al "significato" (il prodotto o il
servizio); esso - di conseguenza- ha una valenza economica e, in forza della
novellazione, giuridica propria (che è tanto maggiore quanto più ampio è il
divario tra significante e significato, ossia tra la percezione del marchio e
quella del prodotto o del servizio).
Il
valore di un marchio (inteso sia in senso economico che come capacità
distintiva) sta quindi nella capacità che il segno ha di catturare l'
interesse dei consumatori, anche in forza delle suggestioni e delle
associazioni mentali che esso è in grado di evocare.
Non
vuole certo affermarsi che la funzione di indicatore di provenienza sia
venuta meno, nel mercato e nella previsione normativa; tuttavia tale funzione
- nella realtà economica e quindi nell'ottica giuridica - ha perduto
importanza, e comunque non è più esclusiva.
La
rilevanza giuridica delle ulteriori funzioni del marchio, fino ad ora negata,
ormai si impone nel diritto interno italiano, e ciò sia (in positivo) in
forza delle novellazioni già richiamate sia (in negativo) per la mancanza di
reali dati ostativi (non essendo poi concepibile che funzioni di primario
rilievo non trovano tutela nelle generali previsioni della l.m.).
In
tal senso depone lo stesso considerando 10 dirett. 89/04/CEE (nonché il 7 del
reg. marchio com.), che espressamente prevede la possibilità che il marchio
svolga funzioni ulteriori rispetto a quella di indicazione di provenienza.
Si
consideri che la stessa Corte di giustizia CE ha di recente riconosciuto
autonoma valenza giuridica, ex art. 7 2° comma dirett. Cit., alla funzione
pubblicitaria del marchio (cfr Corte di giustizia CE 4 novembre 1997 , c.
337/95, Foro It. 1998, V, 157).
Tanto
si verifica con particolare forza per i marchi rinomati o celebri, che hanno
finalmente trovato specifica tutela negli art. 1 lett. c. e 17 lett. b legge
m., introdotti dalla novella del 1992.; in effetti la tutela
ultramerceologica ad essi attribuita non costituisce tanto una deroga al principio
di specialità, quanto il riconoscimento, in via generale, della loro
peculiare ed autonoma rilevanza economica, tale da "oscurare" il
ruolo dei prodotti e servizi cui possono inerire.
Ulteriore
conferma della rilevanza giuridica della funzione "attrattiva" del
marchio (specie di rinomanza) sta proprio nella introduzione del rischio di
associazione.
Quest'
ultimo, quindi, non allarga- almeno direttamente- il concetto di
"somiglianza tra segni", non "diluisce" i parametri cui
il giudice deve attenersi nella comparazione dei marchi, ma consente di
riferire il rischio di confusione (estendendone la relativa tutela) al nuovo
contenuto (giuridicamente rilevante) del marchio.
Il
rischio di confusione, pertanto, ne risulta "accresciuto", quanto
ad area di operatività, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.
Autorevole
dottrina ha sottolineato che vi rischio di confusione "per
associazione" quando i consumatori riconoscono, anche inconsapevolmente,
in un dato segno un richiamo o un riferimento ad un altro segno registrato;
il pubblico, in tal caso, associa determinati prodotti e servizi a una
immagine seducente e originale, quella espressa dal marchio usurpato.
Il
titolare di quest' ultimo cattura l' attenzione dei clienti non con la propria
capacità imprenditoriale ed inventiva, ma appunto facendo propri i caratteri
promozionali dell' altrui segno.
La
giurisprudenza straniera già da tempo ha sottolineato che si ha confusione
(per associazione) allorché vi è appropriazione del "potere
attrattivo", ancorché del carattere distintivo, dell' altrui marchio
(cfr Trib. Comm. Namur, Belgio, 23 dicembre 1992, Journ. Trib. 1993, 319,).
La
tutela repressiva dovrà intervenire quando il segno "somigliante" è
in grado di evocare, per le modalità di utilizzo, e tenuto conto del concreto
contesto di mercato, il messaggio proprio del segno imitato.
Quel
che rileva è l' "association entre le signe et la marque" vale a
dire "l' impressione di dejà vu che il segno imitante produce sul
pubblico, richiamando alla mente dei consumatori il messaggio collegato al
segno imitato, impressione che- pur in assenza di un pericolo di confusione
sulla provenienza- può consentire al titolare del segno posteriore di
superare la diffidenza iniziale che il consumatore è indotto a nutrire verso
un prodotto su cui è apposto un marchio nuovo, riducendo così la necessità di
iniziative promozionali".
È
evidente- ed è qui la maggiore differenza con la norma previggente- che la confusione,
così intesa, va riconosciuta come sussistente ogni qualvolta si instaura agli
occhi del pubblico un significativo collegamento - o, appunto, associazione-
tra segno imitante e marchio imitato, ciò per la presenza di caratteri
essenziali comuni (da individuare e valutare secondo i criteri prima
esposti).
Di
contro non occorre che, la confondibilità tra i segni comporti anche l'
insorgere del dubbio (o anche di un errore) circa la provenienza
imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati.
In
altri termini - si è osservato in dottrina - la confusione per associazione
non presuppone necessariamente un errore da parte del pubblico sulla
provenienza e qualità dei prodotti contrassegnati: si può verificare anche
quando i consumatori siano consapevoli di avere a che fare con due marchi del
tutto indipendenti l' uno dall' altro, in quanto facenti capo a soggetti
diversi e non collegati (non è neanche richiesto che il pubblico sia indotto
a ritenere che i due prodotti provengano da due imprese distinte, tra cui
però intercorrono rapporti di licenza, o comunque, di autorizzazione all' uso
del marchio, come invece ritenuto da Corte d' Appello di Milano, 28 novembre
1995, GADI 1996, 3444).
L'
associazione tra i marchi influenza il pubblico nelle sue scelte, inducendolo
ad acquistare prodotti (o servizi) il cui marchio evoca quello antecedente,
imitato; ciò in quanto il pubblico è indotto a trasferire almeno una parte
dell' "immagine" positiva che ha della prima "marca" al prodotto
o al servizio contraddistinto dal marchio contraffatto. Tanto, lo si
ribadisce, pure se il pubblico è consapevole del fatto che marchio e prodotto
non sono originali (in termini, con ambiguità, Trib. Udine 31 maggio 1993,
riv. Diritto industriale, 1995, II, 2)».
Già
in precedenza, ed ancor più icasticamente, Trib. Napoli 13 maggio 1996
(Rivista diritto industriale, 1996, II, p. 294; GADI, 3487, Diritto
Industriale, 1997, 17; Giurisprudenza Napoletana, 1997, 84; Trib. Napoli 31
maggio 1997, Il Dir. ind. 1997, 923).
Aveva
affermato che il «concetto
di associazione, specie in presenza di marchi di rinomanza... comprende ogni
ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche meramente psicologico tra i
due segni. Ciò nel senso che la clientela, indipendentemente da ogni
confusione tra i prodotti e, prima ancora, in ordine alla origine degli
stessi, è indotta a collegare il marchio originale al contraffatto, nel senso
che tende ad attribuire ai prodotti cui il secondo è apposto le
caratteristiche- positive- di quelli contrassegnati dal primo. In altri
termini l'associazione è meramente psicologica, al limite inconscia (si pensi
al ruolo, anche in pubblicità, dei messaggi subliminari), e comporta
l'estensione, nella memoria, al marchio contraffatto (rectius: ai prodotti relativi)
dell'"immagine", complessivamente intesa (e comprensiva di
rinomanza, qualità, garanzia ecc.) sottesa al marchio originale»; v. anche
App. Bologna 18 febbraio 1998, GADI, 3906.
20)
marchi di rinomanza e approfittamento
Ad
integrazione di quanto sopra può solo ribadirsi che le nuove funzioni del
marchio - e quindi la nuova configurazione del rischio di
confusione/associazione- trovano particolare riconoscimento proprio con
riferimento ai marchi di rinomanza.
Si
consideri al riguardo il chiaro disposto del già richiamato l'art. 1 lettera
c) legge marchi, che vieta l'uso di un segno eguale o simile ad un marchio di
rinomanza, qualora tale uso «consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi» ; la norma in parola (e così quella ex art. 13 cpv cit.), così come
l'ipotesi di cui alla lettera a), e al contrario di quanto previsto dalla
lettera b) non richiama espressamente il rischio di confusione.
Da
un lato, quindi, capacità distintiva e rinomanza, dall'altro - ini stretto
legame - vantaggio o pregiudizio.
Pertanto
- alla stregua del letterale tenore della norma in esame - il rischio di
confusione/associazione, per tali segni, si manifesta essenzialmente come
possibilità che l'uso illecito da parte di terzi di un segno uguale o simile
si risolva in un indebito vantaggio (ossia in un approfittamento del terzo),
ovvero in un pregiudizio per il titolare del segno imitato; e ciò, lo si
ribadisce, anche in virtù di un mero «richiamo» psicologico al messaggio
collegato al marchio di rinomanza.
Tanto
si riscontra, indubbiamente, nella specie, quanto al domain name del
Giannattasio.
Poco
interessa - in ultima analisi - che l'utente Internet configuri o meno
l'esistenza di collegamenti commerciali tra la società Playboy e il
Giannattasio: quel che rileva è che questi, con il proprio domain name,
coincidente con il marchio degli attori, si sia concretamente approppriato
-oltretutto nello stesso ambito di mercato - del plusvalore positivo sotteso
al marchio Playboy, uscendo così, a costo zero, dall'anonimato.
Infatti
il numero di siti erotico - pornografici è, notoriamente, enorme e in
continua crescita: da qui allora il cruciale rilievo del domain name (illecitamente)
scelto nella specice, in quanto accattivante ed in grado di evocare
(quantomeno) un "soggetto" , l'odierna attrice, particolarmente
esperto nel settore ed affidabile.
Si
è realizzato - in altri termini - l' approfittamento da parte del Giannattasio
dei valori positivi - e di rilevante capacità attrattiva di clientela -
sottesi ai marchi Playboy. Ciò in un settore - quello dell'intrattenimento
maschile- di forte interesse per la società ricorrente e già sovrasaturato.
Inoltre
il Giannattasio ha arrecato anche - e soprattutto - un rilevante pregiudizio
ai marchi della società attrice.
Ciò
in quanto il domain name in contestazione da un lato - e per i dedotti fini
di approfittamento - richiama i marchi della Playboy, dall'altro
"contamina" il messaggio originario di tali marchi.
Il
sito del Giannattasio è infatti essenzialmente pornografico, mentre Playboy,
anche con riferimento alla propria presenza in rete, si fa vanto di non
essere mai scaduta nella volgarità e, tantomeno, nella pornografia. In
definitiva si è realizzata la situazione così brillantemente descritta in
dottrina: «il pregiudizio sussisterà non soltanto quando il segno
dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili,
ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non
sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è
proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato
«stile», a costituire una parte considerevole del valore di mercato del
marchio stesso. In relazione ai segni distintivi di Internesta situazione
potrà quindi ricorrere in particolare quando l'attività svolta in un sito sia
tale da accostare il marchio a messaggi negativi o comunque distorsivi
rispetto a quello di cui il marchio stesso è portatore».
Può
richiamarsi - in giurisprudenza - Trib. Vicenza 6 luglio 1998 cit.; si è
affermata la contraffazione del celere marchio Peugeot (automobili) da parte
del sito peugeot.it, pur se nella disponibilità di società che si occupano di
sistemi informatici.
Il
Tribunale ha osservato che : «l'uso del marchio peugeot comporta l'immediato
vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del gruppo francese,
sfruttando la buona fama da questo goduta. Vantaggio che è sicuramente
indebito attsa la mancanza di autorizzazione e smaccatamente parassitario.
Oltra a ciò, sussiste sicuramente, pur come rovescio della stessa medaglia,
il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio celebre che vede il
suo nome associato a servizi e prodotti non da lui provenienti, che ben
possono essere di scarso valore, tale da indurre a ritenere nel pubblico che
la casa non sia più all'altezza delle sue tradizioni e rinomanza»; in termini
v. anche Trib. Parma, 22 gennaio 2001 cit
E)
LA RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER
21)
la responsabilità del provider, in generale
La
questione più complessa su cui il Tribunale deve pronunciarsi è quella della
responsabilità per le violazioni commesse a mezzo di Internet del provider,
il soggetto che - grazie alla propria organizzazione - fornisce al titolare
del sito l'accesso alla rete Internet.
Si
tratta di un profilo di fondamentale importanza, in primo luogo pratica,
specie con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni.
L'Internet
provider, che normalmente è un imprenditore, è infatti, di norma - tra i
possibili responsabili di illeciti commessi su Internet - il soggetto più
agevolmente individuabile e che offre (sempre in linea di massima) le
maggiori garanzie di solvibilità.
La
riflessione giurisprudenza italiana sul punto è tutt'altro che copiosa e,
inoltre, ad avviso del Tribunale, ancora insoddisfacente quanto
all'approfondimento.
Si
riscontrano, inoltre, orientamenti discordanti, nessun dei quali sembra aver
avuto la prevalenza.
Vi
è però una certa generale tendenza volta a limitare la responsabilità del
provider, anche alla stregua della legislazione e della giurisprudenza
straniera, specie USA (qui il provider - per escluderne la responsabilità - è
stato paragonato ad un bibliotecario che non può controllare l'afflusso di
materiale alla rete, o al gestore di una bacheca elettronica, del pari non
controllabile; si veda però anche la direttiva comunitaria sul commercio
elettronico, n. 2000/31/C.E. dell'8 giugno 2000, G.U.C.E., n. L 178/1, del 17
luglio 2000; più rigorosa, quanto alla responsabilità penale del provider, la
legge antipedofilia 269/98).
In
Italia è però minoritario l'orientamento che tende, radicalmente, ad esclude
in ogni caso la responsabilità del provider per il contenuto del sito
ospitato, assimilandone il ruolo «a quello di un centro commerciale che abbia
concesso in locazione la bancarella sulla quale l'autore ha esposto i
prodotti incriminati», v. Trib. Cuneo, 23 giugno 1997, AIDA, 1997, 942.
È
controversa, in sostanza, l'esatta individuazione delle fattispecie di
responsabilità del provider.
Va
segnalato - per la radicalità speculare all'indirizzo sopra esaminato -
quello che afferma con notevole ampiezza la responsabilità del provider,
equiparandolo «ad una sorta di editore, il quale ha l'obbligo di vigilare
affinché attraverso la sua pubblicazione non vengano perpetrati delitti o
illeciti di natura civilistica», (v. Trib. Macerata, 2 dicembre 1998 , cit.
che pertanto ha ritenuto un service provider responsabile dell'illecito
consistente nell'adozione, per un sito da esso ospitato, di un domain name
che costituiva violazione dell'altrui marchio e titolo di una pubblicazione).
La
dottrina, a sua volta (ma senza riscontri in giurisprudenza), ha talora
tentato di affermare la responsabilità del provider, per omesso controllo
delle informazioni presenti su internet, richiamando l'art. 2050 c.c.
(responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; vi è riscontro
specifico nell'art. 18 della legge sulla privacy, n. 675/1996) o l'art. 2051
c.c. (responsabilità per cose in custodia); si è però replicato che entrambe
le norme - che pongono fattispecie quasi di responsabilità oggettiva -
postulano un potere di controllo sulla attività o sulla cosa che - per il
provider - neanche è configurabile.
La
medesima obiezione si muove a chi - anche in giurisprudenza (v. Trib. Roma 6
novembre 1997 AIDA 1998, 75; Tribunale Napoli, 8 agosto 1997, Giust. civ.
1998,I 259) - ha equiparato Internet alla stampa, e il provider all'editore,
così applicando il regime di responsabilità che opera per quest'ultimo; né
può trascurarsi - al di là delle difficoltà tecniche di controllo sul flusso
delle informazioni - che una tale equiparazione finisce per attribuire al
provider - che non ha poteri di vigilanza sui contenuti dei siti- un ruolo di
garante rispetto alla liceità delle comunicazioni via rete.
22
) tipologia di provider e fondamento colposo della responsabilità
Prevale
- in dottrina e in giurisprudenza - la valutazione della responsabilità del
provider secondo i parametri dell'art. 2043. Pertanto la responsabilità
sussiste solo se sia configurabile una colpa a carico del provider, vale a
dire la violazione norme di prudenza, diligenza e perizia individuate secondo
l'agente modello (v., per profili ulteriori, Tribunale Roma, 4 luglio 1998,
Arch. civ. 2000,1252; peraltro ben più rigorosa è la responsabilità del
provider che emerge dalla normativa in materia di pedofiia, legge 269/1998).
Assume
allora rilievo il tipo di servizio da lui effettivamente prestato.
Se
infatti la prima obbligazione del provider è quella di consentire l'accesso
alla rete (qualificabile fornitura di servizi propedeutica alla fruizione di
tutti gli altri ), sono configurabili ben più rilevanti obbligazioni
ulteriori.
Si
distingue così tra contratti che hanno ad oggetto la mera fornitura dei
servizi di connessione, e contratti di fornitura di accesso in hosting (in
cui «il prestatore di servizi concede l'utilizzazione di uno spazio
all'interno del proprio disco rigido alle condizioni e secondo le modalità
previste dal contratto») o in housing (nel quale invece«la proprietà
dell'hardware e del server e la sua configurazione permangono in capo al
titolare del sito»).
I
primi danno luogo alle obbligazioni dell'access provider, gli altri,
comportando servizi aggiuntivi di editoria elettronica, a quelle del service
provider, questi collabora con il titolare del sito, ad esempio curando
l'approntamento e la diffusione dei messaggi immessi in rete (alla stregua di
diversa classificazione il service provider fornisce servizi di supporto,
mentre il content provider veicola propri contenuti, es . gestisce pagine web
l'accesso ai servizi forniti dai clienti).
Alla
stregua del parametro della colpa, si tende ad escludere, per gli illeciti
industrialistici, la responsabilità dell' access provider, responsabilità che
- per il ruolo ben più attivo - è più agevolmente configurabile per il
content provider.
Per
altro verso la direttiva CE sul commercio elettronico cit. pur escludendo che
il provider «sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di
un destinatario del servizio», né afferma invece la responsabilità quando sia
al corrente dell'illiceità dell'attività o dell'informazione (ovvero, ai fini
delle azioni risarcitorie, di fatti o circostanze che rendono manifesta
l'illegalità di esse) e quando egli, non appena al corrente di tali fatti,
non abbia agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitare l'accesso.
23)
La giurisprudenza su provider e domain name costituente contraffazione di
marchio.
La
giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla responsabilità del provider
per la registrazione di un domain name che interferisce con un marchio
registrato.
Va
subito segnalato che anche l'indirizzo che con più forza esclude la
responsabilità del provider ne ammette la responsabilità proprio quando viene
contestato il domain name, v. Trib. Velletri, 20 maggio 2000 (Galli, 43).
Trib.
Macerata 2 dicembre 1998 cit. - peraltro sul discutibile presupposto della
equiparazione del provider all'editore - ha sostenuto che questi ha l'obbligo
di vigilare affinché non vengano commessi illeciti, e ne ha affermato la
responsabilità nell'ipotesi di adozione di un domain name in violazione
dell'altrui marchio.
Più
interessante sono Trib. Napoli 8 agosto 1997 cit., caso Cirino Pomicino
s.p.a., uno dei primi provvedimenti editi sull'illecito concorrenziale a
mezzo di Internet, e Trib. Roma,. 22 marzo 1999, caso INA, (AIDA, 1999, n.
634; GADI, 4081; Dir. inf., 2000, 66).
Il
tribunale partenopeo - pur con qualche incertezza lessicale (dovuta alla
precocità della pronuncia) ha affermato la responsabilità concorrente, a
titolo di illecito concorrenziale, del titolare del sito e del provider nella
«diffusione di un messaggio promozionale allocato in un sito Internet il cui
domain name è costituito dal segno distintivo di un concorrente»; in
particolare la responsabilità del provider è stata affermata per culpa in
vigilando (v. infra per ulteriori rilievi).
Il
provvedimento romano ha affermato che l'Internet service provider , il quale
ospitava il sito di un imprenditore risponde a titolo di concorso
dell'illecito concorrenziale commesso da quest'ultimo per aver fatto uso di
un domain name riproducente l'acronimo di una nota società, l'INA, avendo
«colpevolmente omesso di rilevare l'illecita interferenza fra le due
denominazioni», in quanto «Nel caso del provider, che effettua il collegamento,
non si dubita che egli non possa accertarsi del contenuto illecito delle
comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito; tuttavia, non
può escludersi la sua colpa, se le comunicazioni necessariamente date allo
stesso provider al fine di ottenere il collegamento, configurino esse stesse
all'evidenza un illecito».
Infine
va richiamato Trib. Firenze 7 giugno 2001, caso Novamarine, Guida al Dir.,
fasc. 37, 41, che - in sede di reclamo - pur sostenendo l'interpretazione
maggioritaria sulla contraffazione dei marchi a mezzo dei domain name, ha
revocato la misura cautelare dell'inibitoria disposta nei confronti del
provider , sostenendo che la responsabilità di questi può affermarsi solo
«articolari se non proprio eccezionali, stante la minore evidenza
dell'illecito contraffattorio o confusorio rispetto ad altri tipi di
illecito». Quindi «la responsabilità del provider dovrà in concreto essere
affermata con riferimento a quei casi palesi di illecito confusorio, come nel
caso di marchi o nomi celebri. Una simile conclusione è poi rafforzata (per)
la necessità di diversificare il comportamento del provider in relazione al
contenuto delle singole obbligazioni assunte con l'utente finale, al fine di
valutare, poi, la diligenza del comportamento del provider in relazione al
diritto dei terzi, Invero qualora ..il provider abbia assunto la obbligazine
di provvedere alla registrazione del domain name, è evidente che nessun
responsabilità sarà configurabile al di fuori della ipotesi di registrazione
di un nome di dominio corrispondente ad un marchio di tale risonanza da
indurre necessariamente il provider secondo le normali regole di prudenza, ad
astenersi dall'eseguire la prestazione, essendo di immediata evidenza
l'illecito dell'utente finale. Diversamente opinando si finirebbe con
l'addossare al provider il giudizio di liceità o meno della registrazione del
dominio, e quindi tutta una serie di valutazioni (ad es. circa eventuali
eccezioni di nullità del marchio, ecc.) che sicuramente non competono a tale
soggetto:.... la conclusione è particolarmente adeguata al sistema italiano,
considerato che neppure l'ufficio italiano Marchi e Brevetti è in grado di
verificare tutte l priorità in materia di marchi registrati, onde è
impensabile che un tale compito possa essere affidato ad un provider». Nella
specie il Tribunale ha escluso la responsabilità del provider perché il
marchio violato, seppure notorio, non è stato ritenuto di risonanza tale da
indurre il provider secondo l'ordinaria diligenza a ritenere con sicurezza
l'illiceità della registrazione come domain name.
Nel
caso di specie, si noti, la responsabilità del provider CS Informatica
potrebbe affermarsi alla stregua di tutti tali provvedimenti: la convenuta,
infatti, ha assunto in concreto il compito, minimale (rispetto alle possibili
obbligazioni del provider) ma fondamentale, di attivare il sito (anche
presentando la domanda di registrazione del domain name Playboy).
Non
poteva non avvedersi, alla stregua della comune diligenza, dell'interferenza
di tale denominazione con i celeberrimi marchi di parte attrice. Ciò senza
che abbia rilievo la distinzione tra access, service, content provider, cui -
al più - può farsi ricorso in relazione a messaggi ed informazioni illecite
presenti nel sito, ma non certo con riferimento all'assegnazione dei domain
name.
In
altri termini l'estraneità del provider al contenuto dei siti cui fornisce il
collegamento in rete non si può spingere sino ad ignorare i domain names di
essi, specie se celebri.
24)
Il carattere assoluto della responsabilità contraffattoria
Il
Tribunale tuttavia non condivide integralmente le argomentazioni giuridiche e
i provvedimenti surrichiamati, in particolare di quello fiorentino, che rende
del tutto marginale la responsabilità del provider (e ciò pur se - come
rilevato - comunque ne discende la responsabilità della CS informatica).
Si
è più volte rilevato che la Playboy ha agito con la fondamentale azione di
contraffazione di marchio, per conseguire l'inibitoria e il risarcimento dei
danni.
La
giurisprudenza afferma senza esitazioni che si tratta di una azione
proponibile erga omnes, che accorda al titolare del marchio una tutela
assoluta ed esclusiva.
legittimati
passivi sono tutti i responsabili, vale a dire i contraffattori, tra cui si
ricomprendono - tradizionalmente -non solo i fabbricanti gli importatori
delle merci con i segni contraffatti, ma anche chiunque ne faccia commercio,
o comunque le utilizzi in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare
della registrazione (App. Milano, 19 dicembre 1997, GADI 3896).
Si
afferma così che la contraffazione del marchio è perpetrata da tutti i terzi
che abbiano preso parte all'uso dei prodotti contraddistinti dal marchio
contraffatto (Trib. Roma 15 novembre 1988, id., 2350) e comunque di chiunque
commerci o detenga a scopo di commercio prodotti con segni confondibili con
quel marchio (trib. Palermo 30 maggio 1991, id., 2675); la responsabilità di
ciascuno di tali soggetti è autonoma rispetto a quella degli altri.
Si
prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un complicità tra commerciante
e produttore, ovvero dall'esistenza di un comportamento doloso o colposo del
commerciante, rilevante solo al diverso fine del risarcimento del danno (App.
Napoli , 11 aprile 1994, id., 3229)
È
stata così affermata la legittimazione passiva anche del semplice
rivenditore, pur se in buona fede (Trib Torino,11 maggio 1987, id., 2258;
Trib. Salerno, 27 giugno 1990, id.., 2551).
In
tal senso anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. 4 dicembre 1999, n.
13592 , caso Cristal (id., 4051): «il diritto di esclusiva accordato al
titolare del marchio è leso da chiunque pretenda, con qualsiasi atto di
commercio, di operare uno sfruttamento del segno altrui. Non rilevano a
differenziare tale qualità giuridica di atti che comunque conducono ad una
confusione nel mercato la diversa collocazione nella catena distributiva o
produttiva.
25)
L'illecito contraffattorio del provider
Il
tribunale reputa che tali principi possano essere riferiti, con gli opportuni
adattamenti, anche alle violazioni dell'esclusiva che avvengono in ambiente
Internet.
Ciò
con particolare riferimento al ruolo del provider.
I
siti Internet possono avere (e hanno, nella gran parte dei casi) carattere
commerciale/pubblicitario: da qui, d'altronde, la più volte affermata
possibilità di interferenza dei domain names con i segni dell'imprenditore,
in particolare con i marchi registrati.
La
registrazione del domain name costituisce -è un dato intuitivo - il presupposto
stesso della "presenza" in rete, e quindi della conoscibilità, di
un sito: così come presupposto della registrazione è la relativa domanda.
Certo,
di per sé difficilmente la registrazione (e così il collegamento alla rete)
può qualificarsi atto di commercio in senso stretto, e a maggior ragione
l'attività preparatoria, a partire dalla stessa domanda: da qui il carattere
analogico della interpretazione proposta.
Tuttavia,
pur non potendo qualificarsi di per sé atti di commercio, la registrazione e
il collegamento in rete costituiscono presupposti ineludibili dell'attività
commerciale svolta a mezzo Internet: si pone quindi come il primo momento di
una catena causale che ha - come logica conclusione - l'accesso al sito, una
volta attivato, da parte degli utenti (che già concreta l'attività
commerciale, v. quanto prima osservato sulla initial confusion).
In
altri termini, così come costituisce contraffazione qualunque attività che si
pone in qualunque punto della catena distributiva di una merce o di un
servizio, avvalendosi illecitamente di un dato segno, così sono sanzionabili
come atti di contraffazione la registrazione, compresi gli atti preparatori,
e quindi la stessa attivazione di un sito, in quanto primo segmento della
catena del "commercio elettronico" (ovvero, utilizzando per una
volta il linguaggio che pure si prima criticato, la registrazione rientra -
quanto meno come presupposto - nel commercio mediatico, rappresentato dalla
stessa accessibilità del sito)
D'altronde
il comportamento da reprimere, nel caso di contraffazione di marchio a mezzo
di indebita utilizzazione di domain name, non consiste nella disponibilità
sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella
predisposizione del sito stesso, v. Trib. Verona, 18 dicembre 2000, Foro It.,
2001, I, 2032.
Ne
segue che il provider, assumendo l'obbligazione di procedere alla
registrazione, vale a dire di richiederla, e dando attuazione a tale suo
impegno, ha tenuto una condotta causalmente rilevante rispetto alla registrazione
stessa: d'altronde la registrazione è sempre subordinata alla nomina di un
provider.
Certo,
il domain name è scelto di norma dal (futuro) titolare del sito, ma il
provider, accettando di chiedere la registrazione di quella denominazione,
assume - ed in via autonoma - la posizione di legittimato passivo dell'azione
di contraffazione, esattamente come il rivenditore che mette in commercio il
prodotto con il marchio contraffatto.
Considerazioni
non diverse valgono per l'attivazione e il mantenimento del sito.
La
buona fede, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, è
irrilevante.
Tale
interpretazione, certo rigorosa, è però conforme al dato normativo, e assolve
oltretutto anche ad una funzione di deterrenza; anche sotto il profilo tecnico,
d'altronde, il provider - esattamente come il titolare del sito - deve
considerarsi destinatario dell'inibitoria, e delle altre misure richieste.
Non
può infatti trascurarsi che i provider sono, di norma, come accennato,
imprenditori, e svolgono le attività concordate con il cliente dietro
corrispettivo: il rischio di chiedere la registrazione di un domain name
coincidente con un marchio da altri registrato (subendone le conseguenze di
legge) è, in definitiva, un tipico rischio di impresa.
Beninteso,
ai fini risarcitori (art. 66 cpv legge marchi) il provider - sempre alla
stregua delle regole generali in materia di contraffazione - risponderà solo
se in dolo o in colpa: ma tale responsabilità non è certo configurabile solo
in ipotesi eccezionali, come erroneamente invece ritenuto dal Tribunale di
Firenze.
Nei
confronti del terzo danneggiato, titolare del marchio registrato, il provider
risponderà esattamente come il titolare del sito.
Né
può obiettarsi che in tal modo si grava il provider di una responsabilità
eccessiva, a fronte di illeciti di difficile verificabilità.
Infatti
la legge stabilisce un regime di pubblicità delle registrazioni e delle
domande, che ne comporta l'agevole accessibilità (art. 79, 80 legge marchi); così
come chi intende registrare (e, ancor prima, utilizzare) un marchio ha
l'onere di accertare se questo è già stato oggetto di registrazione, così -
anzi a maggior ragione - deve procedere chi (utente, o per conto di questi,
il provider) deve procedere chi intende registrare un domain name.
A
conclusioni non diverse - lo si rileva per completezza - dovrebbe giungersi
anche qualora si voglia affermare che la responsabilità contraffattoria del
provider non sia autonoma, ma concorrente con quella del titolare del sito,
che chiede (direttamente o a mezzo del provider) la registrazione; troveranno
in tal caso i medesimi principi operanti per il concorso del provider nella
concorrenza sleale.
26)
il caso di specie
Nella
specie, come già si è accennato, è del tutto superfluo accertare le eventuali
prestazioni accessorie rese dalla CS informatica, quanto alla gestione del
sito (anche se appare francamente poco credibile quanto sostenuto dalla CS
circa la "difficoltà" a conoscere il contenuto del sito del Giannattasio).
Quel
che rileva è che la CS ha provveduto, quale provider, all'inoltro del nome di
dominio per cui è causa, ed anche della lettera di assunzione di
responsabilità prevista dalle regole di naming, e ha proceduto alla
attivazione del collegamento.
Ciò
in base ad una obbligazione contrattualmente assunta con il Giannattasio.
Si
tratta di circostanze incontestate, e che trovano comunque riscontro negli
atti di causa: si veda il contratto di housing del 17 dicembre 1997; la
registrazione del sito Playboy, peraltro, è del 13 marzo 1998. La CS,
nonostante sia stata diffidata dala società attrice fin dal settembre di
quell'anno, ha rinnovato gli impegni contrattuali con il Giannattasio:v. cil
contratto 1 ottobre 1998 (housing a banda garantita) e quello di connessione
del 1 novembre 1998.
Così
la comparsa conclusionale della CS: «la CS in qualità di provider mette a
disposizione del cliente i mezzi per rendere visibile ed accessibile il
sito...consentendo altresì al suddetto di operare sul proprio sito attività
commerciali mediante un servizio specifico di abilitazione di password...nel
nostro caso il provider si è limitato a offrire l'accesso in rete al cliente,
al più consentendogli di commercializzare il prodotto che quest'ultimo
offre».
Tali
affermazioni - di portata latamente confessoria - costituiscono la definitva
conferma del contributo causale dato dal provider allo svolgimento
dell'attività commerciale del Giannattasio, con l'illegittimo uso del segno
distintivo della società attrice.
Vi
è riscontro puntuale, d'altronde, nella conclusionale del CNR, secondo cui
«la registrazione del dominio di secondo livello Playboy sotto il dominio it.
è stata fatta a seguito di una precisa richiesta della CS Informatica (che)
chiedeva inoltre di poter usufruire del servizio di name server secondario
per il dominio Playboy.it»
Né
la CS può affermare correttamente che non avrebbe potuto procedere
diversamente, in quanto ormai contrattualmente vincolata al Giannattasio,
sicché sarebbe incorso in responsabilità contrattuale verso quest'ultimo se
non avesse registrato il domain name in discussione (sui presupposti tecnici
di tale rilievo, d'altronde, il CNR ha svolto convincenti deduzioni , che
smentiscono l'assunto della CS).
È
infatti agevole replicare che tale pretesa responsabilità non può certo
opporsi alla società attrice, del tutto estranea ai rapporti tra il
Giannattasio e la CS, e che ha proposto azione extracontrattuale.
Di
più: mai il provider deve considerarsi contrattualmente vincolato ad
attivarsi per la registrazione di un domain name illecito, perché in
violazione dell'altrui diritto: una tale clausola contrattuale sarebbe
infatti nulla per illiceità dell'oggetto.
F)
PROVIDER e R.A. (AUTORITÀ ITALIANA)
27)
RA e NA: natura privatistica
La
CS informatica assume anche che - in ogni caso - il controllo (una sorta di
filtro) sui domain name è svolto dalla R.A. (registration authority), alla
stregua delle regole di Naming, e che questa e la sola valutazione possibile
sui domain name medesimi.
La
tesi non può essere condivisa.
La
R.A. , a dispetto del nome che riecheggia le Autorità Garanti (che
prolificano nel nostro ordinamento) non è un organismo istituzionale: infatti
non opera alla stregua di norme di diritto pubblico (benché si tratti di
organo del CNR, e persegua finalità di interesse generale), ed è anzi un
soggetto privo di qualsiasi connotato pubblico, v. Trib. Genova 17 luglio
1999 , Dir. informatica 2000, 341.
Da
qui anche l'inesattezza di ogni paragone con il contenuto dei controlli
svolti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che opera alla stregua di
norme pubblicistiche (da cui derivano anche, evidentemente, la configurazione
della relativa responsabilità).
La
RA è stata istituita su base convenzionale ed è filiazione di una più vasta
organizzazione internazionale (l'ICANN); gestisce il data base dei nomi di
dominio con il country code it. e verifica la rispondenza delle richieste di
assegnazione dei domain name al relativo regolamento.
La
procedura operativa, e il regolamento in base al quale opera la RA, sono
fissate da un altro organismo, la NA (naming authority), separato ed
indipendente dalla RA.
In
altri termini la NA definisce le regole di naming, regole essenzialmente
tecniche e procedurali per l'assegnazione e gestione nomi a dominio
registrati sotto il TLDOMAIN NAME it; la RA compie invece le operazioni
tecniche necessarie perché il domain name sia visibile e raggiungibile in
Internet.
Le
regole di naming vigenti sono in uso dal 14 agosto 2001 che peraltro, per
quel che qui interessa non si discosta dalla versione in vigore all'epoca
della registrazione del domain name in contestazione.
È
allora evidente che il provider non può pretendere di escludere la propria
responsabilità solo perché la registrazione è avvenuta nel rispetto delle
regole di naming: la richiamata natura privatistica di queste ultime le rende
inopponibili al terzo danneggiato, nella specie la Playboy.
28)
regole di naming e marchi
Vi
è di più.
L'assegnazione
in uso dei domain name è sostanzialmente automatica perché la RA si limita ad
effettuare controlli di natura tecnica sulla completezza delle domande, senza
entrare nel merito, salvo il divieto di registrazione dei nomi di dominio
riservati, assegnabili solo a soggetti determinati.
Unico
criterio è quello, già richiamato, del first come first served: chi chiede la
registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non
coincida con altro già registrato.
In
altri termini un segno può essere utilizzato come domain name quando abbia
avuto esito negativo la ricerca di anteriorità identiche condotte dalla RA
esclusivamente sui domain names già registrati, senza cioè che l'esame si
estenda al confronto con antecedenti registrazioni del medesimo segno come
marchio (v. trib. Genova 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 : «Tra
i compiti della Registration Authority non rientra quello di verificare
l'eventuale conflitto tra il "domain name" e la disciplina relativa
ai marchi e agli altri segni distintivi.»
Le
regole di naming prescindono quindi dal significato commerciale di quella
parola, e dalle possibili informazioni che possono essere accessibili da quel
dominio: non si occupano del rapporto tra nd e marchio, ma puntualizzano che
il domain name è un domain name e null'altro.
Pertanto
l'interferenza tra domain name e marchio prescinde totalmente dalla
registrazione: la procedura prevista dalle regole di naming non assicura
alcun tipo di filtro, anche solo sommario, a tutela dei segni distintivi
dell'imprenditore (v. infra).
Al
riguardo opereranno le norme dell'Ordinamento statuale, evidentemente in
primo luogo la legge marchi e la normativa in materia di concorrenza sleale,
come si è prima evidenziato, norme cui sono soggetti tutti gli interessati,
compresi i provider.
29)
la responsabilità della RA
È
sorta semmai la questione della corresposabilità anche della RA., sia con
riferimento all'illecito contraffattorio che alla concorrenza sleale.
Nella
specie la questione deve essere esaminata, pur se sommariamente, ai fini
della sola valutazione della c.d. soccombenza virtuale, perché (a seguito del
rigetto della domanda di risarcimento, v. infra) la domanda di garanzia
proposta dal provider nei confronti della RA dovrà considerarsi assorbita.
L'unico
provvedimento edito, Trib. Macerata,. 2 dicembre 1998 cit., ha escluso questa
responsabilità in quanto la registration authority «ragionevolmente, non può
rifiutare una registrazione solo perché ritiene che il nome proposto sia il
marchio noto di soggetto diverso, in quanto andrebbe incontro a possibilità
di arbitrio e sorgerebbero indubbiamente più questioni di quelle che invece
sorgono con la attuale disciplina ed interpretazione».
Si
tratta di un ragionamento che non può essere condiviso: palesemente è fondato
su valutazioni di opportunità - estranee all'attività giurisdizionale - e non
giuridiche.
D'altronde
Trib. Modena 7 dicembre 2000 e Trib. Brescia 11 ottobre 2000 cit sembrano
ispirati ad un ben diverso atteggiamento nei confronti della RA.
In
realtà - a giudizio del Tribunale - la RA , in ragione della sua stessa
funzione "istituzionale" pone in essere una condotta causalmente
rilevante rispetto alla attivazione del sito con il domain name illecito.
D'altronde
è intuitivo che la registrazione costituisce l'atto in forza del quale il
domain name entra nella realtà di Internet.
Resta
da stabilire se la RA risponda dell'illecito contraffattorio, ma anche della
concorrenza sleale, direttamente, allo stesso modo del provider, o se si
realizza una fattispecie di concorso.
Potrebbe
anche affermarsi che la RA, per le peculiarità del suo ruolo (soggetto
imparziale, espressione di un ente pubblico, preposto all'assegnazione dei
domain names secondo regole generali) risponda non alla stregua della
normativa industrialistica, ma esclusivamente a titolo di responsabilità
extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.
La
dottrina - pur non avendo particolarmente approfondito la questione- tende ad
affermare la responsabilità per colpa grave della RA almeno nel caso di
registrazione di marchio che gode di rinomanza.
In
ogni caso la RA non potrebbe opporre al terzo danneggiato le limitazioni di
responsabilità che discendono dagli atti negoziali intercorrenti tra la RA stessa,
il titolare del sito e il provider.
La
RA neanche può affermare di operare alla stregua delle regole di naming,
poste da autorità diverse dalla RA stessa.
A
parte infatti il rilievo che sia RA che Na fanno capo al CNR, resta il dato
ovvio che la prima opera, "liberamente" (si è pur sempre in ambito
solo privatistico), in base alle norme poste dalla seconda, sicché finisce
per rispondere anche delle carenze delle norme in questione.
Infatti
le regole di naming sono inadeguate, proprio perché- come accennato - non
prevedono alcun utile filtro, volto a prevenire la registrazione come domain
name di marchi registrati ed altri segni dell'impresa.
Ciò
pure se le regole di naming prevedono la possibilità della interferenza in
questione: si veda la stessa previsione (come condizione per l'assegnazione
del domain name) di una lettera di assunzione di responsabilità da parte del
richiedente e di una procedura di contestazione (è anche richiamata
espressamente la possibilità che un terzo affermi che il domain name sa tale
da indurre confusione con il proprio marchio).
Anche
a livello internazionale si è raccomandato di non consentire la registrazione
di domain name coincidenti con marchi celebri, se non ai loro titolari.
In
definitiva il procedimento italiano di registrazione ha favorito il
cybersquatting e la cyberpiracy, e ha reso - in caso di conflitto (come nella
specie) quasi fisiologico il ricorso all'autorità giudiziaria.
Alla
stregua di quanto sopra, e anche a voler adottare l'interpretazione pi
benevola per la RA, questa nella specie (poco rilevando il rispetto di norme
a loro volta inadeguato) mai avrebbe dovuto consentire la registrazione del
domain name Playboy, agevolmente riconoscibile come non nella titolarità
(come marchio o altro segno distintivo) del Giannattasio.
Da
qui allora, la configurabilità della colpa grave della RA .
Questa
poi non può opporre al provider che agisce in garanzia la limitazione di
responsabilità di cui al contratto del 29 aprile 1998 cit. , in quanto tale clausola
si pone in palese contrasto con l'art. 1229 1° comma c.c.
In
definitiva, nel caso di specie, la domanda di garanzia della CS non avrebbe
potuto considerarsi infondata, ove fosse stata accolta pienamente la domanda della
società attrice nei confronti del convenuto in parola.
G)
CONCORRENZA SLEALE
30)
domain name e repressione della concorrenza sleale
L'azione
c.d. reale a tutela dell'esclusiva sul segno distintivo, ex legge marchi, e
quella personale di concorrenza sleale, possono essere infatti proposte
congiuntamente (Cass. 3 luglio 1992, GADI 2751).
Peraltro,
proposta l'azione ex legge marchi, l'ambito di tutela assicurato dalla
previsione dell'art. 2598 c.c. è ristretto, considerando anche che il Tribunale
ha adottato un criterio di valutazione in concreto - e non in astratto - del
rischio di confusione tra i marchi.
Così,
nella specie, la normativa sulla concorrenza sleale ha una rilevanza
sostanzialmente marginale.
In
ogni caso, la giurisprudenza in materia di domain name richiama sovente anche
la disciplina della concorrenza sleale, talora anche in via esclusiva, sempre
beninteso che vi sia un rapporto di concorrenza in concreto tra due
imprenditori (v. Trib. Verona 10 gennaio 2001, Galli, 68).
Viene
evidentemente in considerazione soprattutto l'ipotesi di cui al n. 1)
dell'art. 2598, l'uso di segni distintivi idonei a produrre confusione con
quelli altrui (ma la giurisprudenza richiama anche la concorrenza sleale per
appropriazione di pregi, e per violazione del canone residuale di cui al n. 3
art. 2598 c.c.).
Così
Trib. Napoli 8 agosto 1997, Riv. dir. ind. 1999: « L'utilizzo di segni
distintivi appartenenti ad altra azienda... può ingenerare nella clientela
confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sulla identità
personale dell'imprenditore, determinando sicuramente perdita e sviamento di
clientela data la capillare diffusione del sistema telematico»;v. ancora - in
quanto particolarmente pertinente al caso di specie - Pretura Valdagno, 27
maggio 1998, Giur. It. 1998, 2108 (è il caso Peugeot, di cui Trib. Vicenza 6
luglio 1998 cit. costituisce il reclamo) , Giur. it. 1998,1875, 2108:
«Configura gli estremi della concorrenza sleale per confusione l'utilizzo da
parte di una società di un marchio notorio di altra società per
contraddistinguere un "domain name" su Internet.» .
Trib.
Genova 13 ottobre 1999, caso Altavista, Dir. Inf. 2000, 346 sottolinea poi
che «la registrazione dell'altrui marchio come domain name impedisce al
legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come domain name, e
come tale costituisce una violazione delle norme di lealtà e correttezza della
concorrenza, quanto all'accesso ai sistemi informatici integrati e alla loro
utilizzazione e quindi un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e
3»
Tale
provvedimento segnala anche che il mercato in cui le due società possono
essere considerate concorrenti è quello della pubblicità via Internet.
Infine
va segnalato che in giurisprudenza si è anche affermata la trasposizione alla
concorrenza sleale confusoria del rischio di associazione ex legge marchi, v.
Trib. Napoli, 11 luglio 2000, GADI, 4169: « la fattispecie normativa (ex art.
2598 n. 1 cit.) è integrata allorché il pubblico è indotto a trasferire il
messaggio positivo comunicato dal prodotto o dalla attività di cui è chiesta
la tutela al prodotto o alla attività di chi ha posto in essere gli atti
appunto qualificati come concorrenzialmente scorretti».
31
) il caso di specie
Nella
specie la società attrice ha agito - fin dalla fase cautelare - anche
invocando l'art. 2598 c.c.
D'altronde
sia la Playboy che il Giannattasio hanno la qualità di imprenditori, in
concorrenza anche per l'affinità merceologica dei prodotti/servizi forniti.
Si
è già rilevato poi che la società attrice è presente anche in Internet, ed è
titolare del sito www.playboy.com. (si consideri che Trib. Velletri 20 maggio
2000, Galli 43, ha affermato che l'uso del domain name Touring costituisce
concorrenza sleale a danno del Touring Club Italiano, tenuto conto che questi
gestisce un proprio sito internet nel medesimo settore, quello turistico).
La
condotta del Giannattasio allora effettivamente integra gli estremi della
concorrenza sleale.
Peraltro
qui non viene in considerazione tanto l'ipotesi della concorrenza sleale confusoria, sostanzialmente assorbita dalla previsione di cui alla legge
marchi, quanto l'appropriazione dei pregi e dei prodotti della società
attrice.
Da
questo punto di vista assume significato particolare l'inserimento, nel sito
del Giannattasio, di alcune fotografie, riproducenti ragazze seminude, della
Playboy , ciò in violazione anche dei diritti patrimoniali d'autore che alla
attrice competono.
Tale
valutazione in termini di concorrenza sleale è poi confermata dal fatto che
il sito del convenuto consente - tramite hyperlink (collegamento telematico)
il passaggio ad altro sito di analogo contenuto, che pure presenta foto su
cui l'attrice dispone del diritto d'autore (circostanza incontestata).
32)
responsabilità del provider per concorrenza sleale
Il
provider risponde anche di concorso nell'illecito concorrenziale.
Sul
punto può concordarsi con Trib. Napoli, 8 agosto 1997, cit., che ha
richiamato l'espressa previsione dell'art. 2598 n. 3 c.c., secondo cui la
concorrenza sleale può essere compiuta anche indirettamente (il rapporto
concorrenziale diretto intercorre, evidentemente, tra il titolare del sito e
l'attore in contraffazione) .
Occorre,
in primo luogo, che tra l'imprenditore in concorrenza diretta (il titolare
del sito) e il terzo (il provider) esista una particolare relazione, per
effetto della quale l'attività del primo deve ritenersi svolta nell'interesse
dell'imprenditore.
Di
contro, non appare corretto ancorare la corresponsabilità dell'extraneus -
provider agli stessi requisiti dell'illecito aquiliano; può richiamarsi, in
quanto espressione di un principio generale, di cui agli artt. 110 c.p.
(concorso di persone nel reato) o al più l'art. ) e 111 c.p. (cooperazione
nel delitto colposo), mentre appare del tutto inutile il richiamo a istituti
di altri ordinamenti (contributory infringment).
Ancor
più radicalmente, può affermarsi che chi coopera ad un atto di concorrenza
sleale, specie se a propria volta imprenditore, come nella specie, risponde
in solido con l'imprenditore ai sensi dell'art. 2598 c.c., quindi allo stesso
titolo.
Così
Cass. 16 aprile 1983 n. 2634, Foro It., 1983, I, 2160: «la responsabilità del
terzo rimane ancorata allo stesso titolo perché se è vero che le norme sulla
concorrenza sleale non vincolano gli estranei alla relazione di
concorrenza...tale non può considerarsi colui che si inserisce in tale
relazione a fianco dell'imprenditore concorrente, nel cui interesse si rende
autore o coautore del comportamento vietato. Di questo risponde secondo il
principio generale della solidarietà nell'illecito, art. 2055 c.c.,
verificandosi un fenomeno non diverso da quello noto in diritto penale come
partecipazione dell'estraneo ad un reato proprio»; peraltro non è richiesto
un pactum sceleris, ma solo che l'azione del terzo sia obiettivamente
collegata all'interesse dell'imprenditore; v. anche Cass. 20 novembre 1985 n.
5708, GADI.
Si
ricordi, infine, che in materia di concorrenza sleale opera la presunzione di
colpa di cui all'art. 2600 c.c.
Tanto
si riscontra nella specie (quanto ai residui profili di concorrenza sleale
che si sono riconosciuti, una volta accertato l'illecito contraffattorio): si
consideri che la CS Informatica era vincolata contrattualmente al
Giannattasio e, con la propria condotta (domanda di registrazione,
attivazione del collegamento) ha reso oggettivamente possibile lo svolgimento
dell'attività illecita in questione
H)
LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
33)
la mancanza di prova dell'an debeatur
La
società attrice ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti,
evidentemente sia ex art. 66 legge marchi che, per i profili di concorrenza
sleale, ex art. 2600 c.c., quantificati in conclusionale in lire 500.000.000.
È
appena il caso accennare che la dottrina e la giurisprudenza hanno
individuato diversi criteri per la liquidazione di tali danni (per una
sintesi degli orientamenti giurisprudenziali v Riv. Dir. Ind. 2001, 141 ss),
che ben possono adattarsi anche alle ipotesi di danno proveniente da
contraffazione di domain name.
Ciò
specie allorché - ed è proprio il caso di specie -l'attività delle parti si
svolga esclusivamente on line, cosicché è possibile fare riferimento alle
forniture di prodotti o servizi effettuate dal contraffattore e di quelle in
ipotesi perse dalla vittima dell'illecito (nella specie - peraltro - solo il
Giannattasio opera esclusivamente in rete).
In
tal senso Trib. Ivrea, 19 luglio 2000 cit. allo stato l'unica sentenza edita
in materia.
Può
solo rilevarsi, con la migliore dottrina, che l'uso dei segni distintivi su
Internet è essenzialmente pubblicitario, sicché - nel valutare il danno, il
Giudice dovrà valutare l'impatto di quest'uso sui risultati commerciali
conseguiti dalle parti in conflitto.
Tuttavia
nella specie la società attrice non ha minimamente assolto all'onere
probatorio cui era tenuta, con riferimento al quantum debeatur, ma anche allo
stesso an debeatur.
La
Playboy, quanto a tale ultimo, fondamentale profilo, ha ritenuto- del tutto
affrettatamente (alla stregua di qualche non recente precedente
giurisprudenziale) - che il danno subito sussista in re ipsa, nel fatto
stesso della contraffazione.
Di
contro, il danno risarcibile è di per sé autonomo, ontologicamente e
giuridicamente, dall'evento illecito eventualmente idoneo a produrlo (nella
specie la contraffazione): l'uno e l'altro sono pertanto oggetto di prova,
non potendo il primo desumersi, in mancanza di ulteriori elementi di
valutazione, dal secondo (arg. da Cass. 28 aprile 1990, n. 3604, GADI, 2472).
Così
Trib. Milano 19 dicembre 1991, id., 2721, proprio in materia di
contraffazione di marchi: «la mancanza di ogni prova di concreti danni
prodotti dalla contraffazione del marchio preclude l'accoglimento della
domanda risarcitoria, dovendosi escludere la possibilità del ricorso al
criterio della liquidazione equitativa o in una somma globale che afferisca
alla determinazione del quantum e non dell'an debeatur.»; v. ancora Trib.
Milano 3 giugno 1993, id. 2973, secondo cui «va rigettata la domanda di
risarcimento del danno derivante dalla contraffazione di marchio e dalla
concorrenza sleale posta in essere dal convenuto se l'attore non ha in alcun
modo comprovato il danno sofferto, né ha indicato i parametri per una
valutazione equitativa del danno medesimo», in termini - tra i tanti - v.
Trib. Milano 11 gennaio 1996, id. 3455; App Milano 4 febbraio 1997, id. 3886;
12 settembre 1997, id. 3892; Trib. Milano 25 settembre 1997, id. 3774; Trib.
Catania 9 ottobre 1997, id. 3778; Trib. Bolzano 23 giugno 1998, id. 3822; con
specifico riferimento alla concorrenza sleale v. anche Trib. Torino 12 giugno
1998, id. 3819.
Anche
parte della giurisprudenza richiamata da parte attrice individua il danno
risarcibile in re ipsa non semplicemente nel fatto della contraffazione, ma
in un quid pluris, quale è la illecita captazione di clientela che dalla
contraffazione deriva, fatto che a sua volta è oggetto di prova, v. Trib.
Prato, 21 febbraio 1994, id. 3110.
V.
al riguardo anche Trib Torino 14 agosto 1989, id. 2440, che reputa sì che il
danno in oggetto sia in re ipsa nel fatto illecito, ammettendone la
liquidazione equitativa, ma indica una serie di parametri oggettivi, la cui
prova incombe evidentemente all'attore: entità del fenomeno, dimensioni
dell'impresa che ha commesso l'abuso, natura dei prodotti, prezzi di mercato
ecc.
Né
l'attrice si è limitata a chiedere una condanna generica, che comunque pure
implica la prova dell'an debeatur (così Trib. Ivrea 19 luglio 2000 cit.)
Già
alla stregua di tale considerazione la pretesa della Playboy può essere
disattesa.
34)
La mancanza di prova del quantum debeatur
Per
completezza, deve rilevarsi che la "prova" del quantum debeatur
offerto dalla attrice non ha in realtà pregio giuridico.
Infatti
- ad avviso del Tribunale - la Playboy ha preferito soffermarsi - non
brevemente - sulle difficoltà di quantificazione, in generale, del danno da
illecito contraffattorio
L'attrice
ancora si duole dell'inadeguatezza dei risarcimenti spesso liquidati dai
tribunali, che si risolvono in una sorta di rischio calcolato per il
contraffattore, pur se va affermandosi la tendenza - più favorevole ai
danneggiati - a considerare come punto di riferimento l'utile realizzato dal
contraffattore; la Playboy, infine, richiama l'art. 58 bis legge marchi,
introdotto dalla novella del 1996 in attuazione dei TrIPs, e che ha
rivoluzionato la materia dell'esibizione dei documenti.
Rilievi
tutti interessanti, e ampiamente condivisi dal Tribunale: e tuttavia la
società attrice non ha colto nel segno, in quanto - nel caso concreto
(l'unico, evidentemente, che qui interessa) non ha offerto alcun elemento a
sostegno della domanda risarcitoria, anche in ordine al quantum debeatur.
In
citazione la Playboy, ex art. 58 bis legge marchi ha chiesto ordinarsi ai
convenuti l'esibizione dei tabulati deli istituti emittenti le carte di
credito utilizzate per il pagamento degli abbonamenti al fine di determinare
con esattezza assoluta l'ammontare dell'importo che i convenuti medesimi
hanno realizzato a danno dell'attrice.
Tuttavia
alcuna richiesta istruttoria è stata formulata in corso di causa, pur avendo
il GI fissato l'udienza ex art. 184 c.p.c., stabilendo i relativi termini;
sicché la richiesta ex art. 58 bis cit deve ritenersi oggetto di rinunzia (né
è stata richiamata in conclusionale), evidentemente perché l'attrice ha
ritenuto sufficiente indicare i criteri che saranno in prosieguo esaminati.
In
ogni caso l'istanza di discovery - di cui all'art. 58 bis - non avrebbe
comunque potuto essere accolta, in quanto - come rilevato - l'attrice non
aveva fornito alcun elemento, anche indiziario, sulla fondatezza della
propria domanda risarcitoria, come invece richiesto dalla norma in parola.
L'attrice
- in realtà - ha abbandonato l richiesta di discovery in quanto ha ritenuto
che sussista la prova documentale per l'esatto calcolo del danno subito, o
almeno di parte di esso.
Ha
infatti esibito il supplemento della rivista L'Espresso, L'espresso On Line
del 10 dicembre 1998. È qui pubblicata, nell'ambito di un articolo con più
ampio oggetto, una dichiarazione riferita a Gilda Cosenza, della CS Informatica:
«I siti erotici rappresentano solo il 20% della nostra attività... ma proprio
da questi arrivano praticamente tutte le transazioni che gestiamo, per un
cifra tra uno e due milioni al giorno» ; l'articolo osserva ancora che «messi
insieme i siti ospitati dalla CS informatica gestiscono un traffico di poco
meno di un milione di accessi al mese con 10.000 abbonamenti».
Partendo
da queste affermazioni la società attrice reputa che sia possibile
determinare l'ammontare del danno subito; in sintesi ha calcolato che il sito
Playboy abbi generato 1428 abbonamenti (i 10.000 dichiarati diviso per il
numero dei siti gestiti dalla CS), considerando poi che il costo medio
dell'abbonamento è di lire 89.000 (media tra il coso di abbonamento mensile e
trimestrale) ha dedotto un guadagno, per il sito in oggetto, di lire
127.092.000.
È
agevole replicare che tale computo costituisce il frutto di mere illazioni, e
non certo di un corretto ragionamento presuntivo.
La
giurisprudenza - con ragionamento agevolmente estensibile al caso di specie -
afferma infatti che il danno in oggetto non coincide con le vendite del
contraffattore - perché non può ritenersi che tutti gli acquirenti del
prodotto contraffatto (nella specie tutti gli abbonati al sito in discussione)
avrebbero comprato i prodotti originali (nella specie avrebbero preferito
ricorrere al sito "originale" , Playboy.com), v. Trib. Torino 5
novembre 1999, GADI, 4106.
V'è
di più: il ragionamento della Playboy è viziato nel fondamento fattuale
perché (a fronte di specifica contestazione della CS Informatica) alcuna
rilevanza istruttoria, anche solo indiziaria, può riconoscersi all'articolo
surrichiamato.
Infatti
non è giuridicamente ammissibile riferire alla Cosenza delle dichiarazioni
riportate, in parte indirettamente, dall'Espresso, ciò anche allargando a
dismisura il concetto di documento proveniente da terzi, come prova atipica o
fondamento di presunzione.
Quanto
poi al danno da annacquamento, o da dilution, l'attrice reputa che il
parametro di computo sia offerto dalle spese pubblicitarie, e assume che, in
Italia, spenda a tale titolo importi rilevantissimi. Peraltro alcun elemento
ha fornito o ha indicato al riguardo (e pur se, ancora in conclusionale, si
riserva di quantificare nel prosieguo della causa le proprie spese
pubblicitarie nel 1998; inoltre si è ben guardata dall'indicare in base a
quale ragionamento ha quantificato il danno nel notevolissimo importo di cui
alla conclusionale)
35)
la liquidazione equitativa, in generale...
Neanche
può accogliersi la domanda di liquidazione equitativa, avanzata in via
subordinata dalla società attrice.
È
opportuna una premessa di carattere generale.
La
giurisprudenza in materia di liquidazione equitativa è davvero ampia, ed è
giunta a conclusioni ormai univoche e ferme.
La
norma di riferimento è l'art. 1226 c.c. (applicabile, ex art. 2056, anche
all'illecito extracontrattuale): «se il danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».
Nello
stesso rito del lavoro l'art. 432 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di
liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore solo
quando sia certo il relativo diritto, e soltanto quando sia stata accertata
l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della
somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo, v. Cass.,
sez. lav., 22 agosto 2001, n. 11210, Giust. civ. Mass. 2001,1612.
Quindi,
preliminarmente, il giudice deve accertare il presupposto stessa della
liquidazione in via equitativa, costituito dall'esistenza del danno
risarcibile: non può mai prescindersi dall'accertamento dell'an debeatur;
così Cass. 8 settembre 1997, n. 8711, id. Mass. 1997,1646: «Il potere del
giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa presuppone la prova
in concreto della esistenza del danno.
Inoltre
il giudice deve riscontrare l'impossibilità o la rilevante difficoltà di
fornire un qualsiasi elemento di prova sul preciso ammontare del danno stesso
In altri termini il giudice deve accertare che non sussistono elementi utili
e sufficienti per la determinazione del danno sulla base di elementi
oggettivi, Cass. 2 aprile 2001, n. 4788, id. Mass. 2001, 665; 17 maggio 2000,
n. 6414, id., Mass. 2000,1046; 27 dicembre 1996, n. 11535 , id. Mass.
1996,1797.
Impossibilità
o difficoltà di prova vanno parametrate alla peculiarità del fatto dannoso o
alle condizioni soggettive del danneggiato, v. Cass. 27 dicembre 1995, n.
13114, Danno e resp. 1996, 354 e possono riscontrarsi anche solo per alcune
delle componenti del danno complessivo, v. Cass. 3 novembre 1994, n. 9039,
id. Mass. 1994,fasc. 11.
Di
particolare interesse è Cass. 14 maggio 1998, n. 4894, id. Mass. 1998,1041:
«Il criterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art.
1226 c.c., è utilizzabile - sempreché sia certa l'esistenza di un danno -
solo se la sua precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria
o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è
sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una
consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; inoltre il
giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa, deve innanzitutto
vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del
danno (al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile,
corrispondente alla reale entità del pregiudizio)»; Cass. 27 dicembre 1995,
n. 13114, id. Mass. 1995,fasc. 12, esclude la possibilità della liquidazione
equitativa, «quando le risultanze della causa offrono elementi per una
precisa quantificazione del danno attraverso una consulenza tecnica, in
ordine alla quale la scelta da parte del giudice del merito è insindacabile
solo se, almeno implicitamente, motivata in relazione all'utilità
dell'accertamento, da valutare sulla base delle risultanze istruttorie». V.
anche C.Conti reg. Sicilia sez. giurisd., 1 luglio 1997, n. 188, Riv. corte
conti 1997,fasc. 6, 212, che ammette la liquidazione equitativa quando «pur
essendosi svolta un'attività processuale della parte volta a fornire questi
elementi, il giudice per la notevole difficoltà di una precisa
quantificazione non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia».
Inoltre
il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa è discrezionale
ma non arbitrario: il giudice deve adeguatamente dare conto dell'uso di tale
facoltà, indicando il processo logico - valutativo ed i criteri seguiti, v.
Cass., 27 giugno 2001, n. 8807, Giust.
civ. Mass. 2001,1282; id. 15 gennaio 2000, n. 409, Giust. civ. Mass. 2000, 64.
Soprattutto
deve dare conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto
conto nel decidere equitativamente, v. Cass. 9 maggio 2001, n. 6426, Giust.
civ. Mass. 2001, 948
La
stessa liquidazione del danno morale da fatto illecito, pur necessariamente
rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta
rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva
del danno e l'equivalente pecuniario, Cass. sez. lav., 19 gennaio 1999, n.
475, Orient. giur. lav. 1999,I, 295.
D'altro
canto è illegittima una valutazione equitativa compiuta al di fuori del
sistema codicistico del risarcimento espresso dagli art. 1218 e 1223 c.c., in
particolare quando essa comporti il risarcimento di un danno non imputabile o
non conseguente immediatamente e direttamente all'inadempimento, v. Cass.
sez. lav., 13 luglio 1996, n. 6366, Notiziario giur. lav. 1996, 847.
In
definitiva il giudice «se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e
particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo
sull'entità del nocumento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere
tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi
dell'ammontare dei danni liquidati» Cass. sez. lav., 16 dicembre 1999, n.
14166, Giust. civ. Mass. 1999,2552, id. 25 settembre 1998, n. 9588, Appalti
urbanistica Edilizia 2000, 215 , id. 2 dicembre 1998, n. 12237, Giust. civ.
Mass. 1998,2524.
La
giurisprudenza è poi ferma nel ritenere che la liquidazione equitativa non
può valere a supplire lacune istruttorie imputabili alla parte gravata del
relativo onere.
Così
Tribunale Roma, 22 aprile 1998, Resp. civ. e prev. 1998,1471: «La
liquidazione equitativa del danno prevista dall'art. 1226 c.c. ha per
presupposto un'oggettiva impossibilità di prova e non la mera difficoltà di
questa, specie se dovuta ad inerzia della parte gravata dall'onere della
prova»; v. ancora Giudice di pace Monza, 16 dicembre 1997, Arch. civ. 1998,
840: «L'impossibilità di esaminare e conferire valore all'oggetto della
controversia, per fatti e colpa non imputabili all'attore, costituisce il
presupposto della quantificazione del danno in via equitativa».
Ancor
più pregnante è Cass. 3 dicembre 1997, n. 12256 , Giust. civ. Mass.
1997,2321: «La parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito
non può limitarsi ad invocare la liquidazione equitativa del danno da parte
del giudice, ma è necessario che essa fornisca la prova del danno indicando
le componenti di esso, potendo il giudice procedere alla relativa
liquidazione equitativa in caso di impossibilità o di grave difficoltà di
dimostrare la misura del danno». Ed ancora, Cass. 18 febbraio 1995, n. 1799,
Giust. civ. Mass. 1995, 380: «Il potere, riconosciuto dalla legge al giudice,
di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante
dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo
possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere
conseguita con tutti i mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico».
36)
...ed in materia industrialistica
In
materia di contraffazione di marchi la liquidazione equitativa trova riscontro
nella disposizione dell'art. 66, comma 2° l.m.; in materia di concorrenza
sleale la stessa possibilità sussiste in base alle disposizioni generali di
cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.
D'altronde
in materia industrialistica la liquidazione equitativa estremamente
frequente, data la difficoltà di determinare un danno che, consistendo per lo
più in un mancato profitto, difficilmente si presta ad una precisa
quantificazione (e ciò spiega anche perché, in materia cautelare, si afferma
che il periculum in mora sia in re ipsa, sotteso alla stessa potenzialità
espansiva del danno: ma per una prospettiva più rigorosa, volta
all'accertamento in concreto del rischio, v. Trib. Napoli 5 luglio 2001,
Gius, 2002, 3, 321).
La
liquidazione equitativa, in materia di contraffazione di marchio e di
concorrenza sleale, è comunque ammissibile solo in presenza delle stesse
condizioni già indicate in via generale, ed anzi la giurisprudenza avverte
con forza l'esigenza di fondarsi su dati e riscontri positivi, che forniscano
almeno un ordine di grandezza dell'ammontare del danno.
In
particolare occorre che l'attore, essendone onerato, abbia dato prova dell'an
debeatur.
Indubbiamente
la perdita di guadagno di un'attività commerciale comporta sovente notevole
difficoltà, se non l'impossibilità, di dimostrare il danno nel suo preciso
ammontare (Cass., 27 marzo 1997, n. 2745, Giust. civ. Mass. 1997, 482).
Tuttavia
la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell'affermare che difficoltà o
impossibilità devono discendere da ragioni oggettive, e non soggettive, e
soprattutto che la liquidazione equitativa non può mai supplire l'inerzia
dell'attore.
Questi,
in primo luogo, deve indicare- sia pure approssimativamente - un adeguato
parametro liquidatorio del pregiudizio; in mancanza di tali linee guida,
infatti, la liquidazione sarebbe inevitabilmente arbitraria (v. trib. Milano
27 gennaio 1992, ivi 2791; App. Milano 8 maggio 1992 , ivi 2825; in Trib.
Ferrara 1 settembre 1994, ivi 3150). Trib. Catania 10 luglio 1998, ivi 3825
precisa che il richiedente deve fornire gli elementi essenziali per orientare
la valutazione del giudice, al quale sarà consentito soltanto di intervenire
al fine di colmare lacune inevitabl; in termini anche Trib. Bologna 16 luglio
1999, ivi 4089; Trib. Firenze 31 gennaio 2000, ivi 4131.
La
liquidazione equitativa non può neanche valere a colmare lacune istruttorie
imputabili alla parte investita del relativo onere probatorio.
Così
App. Venezia, 5 giugno 1987, GADI, 2262, assume che «va respinta la domanda
di risarcimento del danno da contraffazione di marchio quando l'attore non
abbia fornito, come pure avrebbe potuto facilmente potuto - il che esclude la
liquidazione equitativa - alcun elemento circa l'ammontare del pregiudizio
economico subito, relativo quanto meno al proprio fatturato e alla sfera
operativa del convenuto»; ancor più rigorosamente Trib. Milano 19 dicembre
1991, ivi 2721 assume che «i dati desumibili dalle scritture contabili sono
suscettibili di valutazione solo quando l'attore in contraffazione ha dedotto
o provato fatti sintomatici del danno»; in mancanza di tale prova l'esame
delle scritture contabili e dei registri del contraffattore si risolve in una
mera, ed inammissibile, esplorazione.
V
ancora Trib. Roma 27 settembre 1995, GADI 3435: «va respinta la domanda di
condanna ai danni per contraffazione di marchio e per concorrenza sleale
quando l'attore non ha indicato i mezzi di prova per la dimostra del
pregiudizio subito, e si è limitato a richiedere l'esibizione delle scritture
contabili della convenuta »
Ancor
più precisamente, Trib. Milano 17 dicembre 1998, ivi 3968 esclude il
risarcimento per contraffazione di marchi in mancanza di prova della
contrazione delle vendite o del fatturato a seguito dell'illecito, o se
manchi ogni riscontro probatorio su cui fondare una valutazione equitativa,
essendo insufficiente a tal scopo il solo dato delle vendite del
contraffattore, in termini Trib. Milano 4 dicembre 1998, ivi 3965; App.
Bologna 3 giugno 1999, ivi 4009.
Difettando
tali elementi anche la CTU è inammissibile, in quanto finirebbe per tradursi
in un incarico meramente esplorativo (Trib. Milano 21 luglio 1994, ivi, 3249,
secondo cui una CTU contabile presuppone la prova del nesso causale tra
l'illecito e la perdita della clientela; id. 11 gennaio 1996, ivi 3455; id.,
23 giugno 1997, ivi 3761,.
È
infine appena il caso di rilevare che non può farsi luogo al risarcimento da
danno industrialistico (nella specie concorrenza sleale) quando l'unico
elemento di prova è costituito dalle dichiarazioni unilaterali della parte
danneggiata, non confermate da testimonianza e da produzione di libri sociali
e bilanci, Trib. Milano 11 dicembre 1997, ivi 3787.
37)
il caso di specie
È
allora evidente come - alla stregua dei criteri sopra riportati - nella
specie non possa procedersi alla richiesta liquidazione equitativa.
Mancano,
infatti, tutti i presupposti prima richiamati (anche a voler prescindere
dalla prova dell'an): in primo luogo la stessa difficoltà della
quantificazione.
Anzi,
al contrario, la stessa attrice ha dedotto che il danno lamentato sarebbe
stato di agevole liquidazione, in quanto «tutte le transazioni che passano
dalla CS Informatica avvengono via carta di credito, è agevole dimostrare l
ricavato generato dagli abbonamenti al sito Playboy».
Di
contro, si è già rilevato che l'attrice stessa si è ben guardata da formulare
richieste istruttorie, limitandosi a formulare deduzioni di cui si è
riscontrata l'infondatezza.
Né
la Playboy - negligentemente - ha indicato linee guida, o elementi fattuali,
che possano consentire una tale liquidazione.
I)
DECISIONE
38
) illiceità del domain name ex legge marchi e art. 2598 c.c.
In
definitiva, la domanda della società attrice va accolta solo per quanto di
ragione.
Trattandosi,
in primo luogo, di azione di contraffazione, troveranno applicazione gli
articoli 65 e 66 legge marchi, oltreché - per i profili di concorrenza
sleale- gli articoli 2598 ss c.c.
Così,
in primo luogo, va dichiarato che l'uso del termine Playboy da parte di Mario
Giannattasio come domain name, identificante il sito Internet www.PlayBoy.it.
costituisce contraffazione dei marchi registrati PlayBoy, della PlayBoy
Enterprises International, inc. e della omonima denominazione sociale.
Tale
uso integra altresì gli estremi della concorrenza sleale confusoria a danno
della medesima società (il richiamo anche all'art. 2598 c.c. anche nella
domanda di accertamento della attrice è indiscutibile, atteso il tenore degli
scritti difensivi, e la consequenziale ed espressa domanda di risarcimento ex
art. 2598 c.c.)
39
) misure ulteriori
Quanto
alle misure ulteriori richieste dall'attrice, queste pure possono essere -
parzialmente adottate, in quanto trovano riscontro nell'art. 66 legge marchi;
va appena ricordato che l'inibitoria definitiva, singolarmente non prevista
espressamente dalla legge marchi (che conosce solo l'inibitoria cautelare) è
ritenuta sicuramente ammissibile dalla giurisprudenza.
Di
conseguenza va inibito al Giannattasio l'uso del termine Playboy in qualsiasi
forma ed ambito, beninteso - atteso l'oggetto del giudizio - in ambito
industrialistico, quindi come marchio, segno, denominazione sociale, segno
atipico (ma anche - beninteso - alla stregua della normativa sul diritto
d'autore - come testata giornalistica).
Va
ancora ordinato al Giannattasio la cancellazione del proprio domain name,
prima indicato, nonché di ogni riferimento - in qualsiasi forma - alla
denominazione Playboy; si accoglie così la domanda come formulata dalla
società attrice, che non ha ritenuto di estenderla nei confronti del provider
e, tanto meno, della RA italiana (non rilevando, pertanto, l'eventuale
cooperazione tecnica che queste ultime devono prestare per l'attuazione di
tale misura).
Di
contro, la domanda della società attrice non può essere accolta nella parte
in cui chiede la cancellazione di ogni riferimento al marchio Playboy anche
come metatag (si tratta di codici alfanumerici, che possono formare anche
parole chiave, posti all'interno di una pagina web e non immediatamente
visibili che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i
testi presenti in rete, v. Trib. Roma 18 gennaio 2001, dir. Inf. 2001, 550)
Ciò,
beninteso, non perché una tale utilizzazione da parte del Giannattasio sia
ammissibile, ma perché la società attrice non ha provato in alcun modo che un
tale illecito utilizzo abbia avuto luogo (la prospettazione attorea, sul
punto, è significativamente solo ipotetica).
Va
rigettata, come rilevato, la domanda di risarcimento dei danni.
Da
qui l'assorbimento della domanda di garanzia del provider nei confronti della
RA italiana, che - in termini processuali, pur se atipici - si traduce in una
pronuncia di non luogo a provvedere.
Va
poi dichiarata inammissibile (pur se, nella prima parte, in realtà
superflua), perché tardivamente formulata (come d'altronde eccepito dai
convenuti) la domanda di cui al n. 5) del foglio di conclusioni (peraltro
solo parzialmente riprodotta in conclusionale):
«accertato
e dichiarato l'esclusivo diritto di marchio e di utilizzazione del termine
playboy da parte della Playboy Enterprises International ic., anche come
dominio, ordinare alla RA la assegnazione del dominio Playboy.it a favore
della licenziataria esclusiva europea Playboy products and services
International B.V. di Amsterdam, Olanda».
Infine
- come richiesto- va disposta la pubblicazione del dispositivo della
sentenza, con le modalità che saranno ivi indicate (ciò alla stregua dell'art.
65 legge marchi).
Tale
pubblicazione avrà luogo anche in Internet: in dottrina si è giustamente
osservato che «se la ratio delle norme che prevedono la possibilità per il
giudice di disporre la pubblicazione è, come si diceva, anche quella di rendere
noto al pubblico il ripristino del diritto leso, è perfettamente logico che
la pubblicazione avvenga con i mezzi di comunicazione più adeguati a
conseguire questo scopo nella fattispecie concreta».
40
) spese
Le
spese - anche delle fasi cautelari- seguono la soccombenza dei convenuti e si
liquidano in dispositivo, nella misura della metà.
Ricorrono
giusti motivi (tra cui l'esito del giudizio e la oggettiva complessità delle
questioni in diritto, ma anche le oggettive lacune difensive della Playboy,
ad onta della ampiezza delle difese di tale parte) per dichiarare la
compensazione delle spese per l'altra metà.
Ricorrono
altresì giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese
tra C.S. Informatica e il C.N.R.; se da un lato, infatti, si è rilevato che
quest'ultimo - in astratto e nel caso concreto - non va esente da
responsabilità, quanto all'illecito per cui è causa, dall'altro pure va
considerata la difficoltà della causa, e il ruolo -beninteso in senso lato -
"istituzionale" della RA (che certo alcun vantaggio può trarre
dall'illecito uso del domain name).
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)
dichiara che l'uso del termine PlayBoy da parte di Mario Giannattasio come
domain name, identificante il sito Internet www.PlayBoy.it costituisce
contraffazione dei marchi registrati PlayBoy, della PlayBoy Enterprises
International, inc. e della omonima denominazione sociale, nonché integra gli
estremi della concorrenza sleale confusoria a danno della medesima società.
b)
Inibisce al Giannattasio l'uso di tale termine, in qualsiasi forma ed ambito
(come indicato in parte motiva).
Ordina
al Giannattasio la cancellazione del proprio domain name, prima indicato,
nonché di ogni ulteriore riferimento - in qualsiasi forma - alla
denominazione Playboy.
c)
Dispone la pubblicazione del presente dispositivo, a cura della società
attrice e a spese dei convenuti in solido per due volte consecutive e con
caratteri doppi rispetto al normale sui quotidiani La Repubblica , Il
Corriere della Sera, Internet News, nonché all'interno dei siti Internet
www.tin.it, www.flashnet.it
d)
Rigetta la domanda di risarcimento nei confronti del Giannattasio e della CS
e dichiara per il resto inammissibili le domande attoree.
e)
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia della CS
Informatica nei confronti del CNR.
f)
Condanna i convenuti Giannattasio e C.S. informatica in solido al pagamento
delle spese del giudizio nella misura della metà, che liquida, anche per la
fase cautelare in euro 1500 per esborsi, euro 1000 per diritti, euro 5000 per
onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge; dichiara per il resto
la compensazione delle spese.
Dichiara
l'integrale compensazione delle spese tra la C.S. Informatica e il C.N.R.
Napoli,
26 febbraio 2002
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