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Tribunale
di Napoli – Estensore Napolitano - Provvedimento del giorno 28 dicembre 2001.
Concorrenza
sleale - Registrazione di nome di dominio contenente il riferimento ad un
marchio protetto di altra azienda - Responsabilità solidale del provider -
Sussistenza.
Il
nome di dominio registrato nella rete Internet non può essere considerato
alla stregua di un mero indirizzo telematico, ma ha attitudine di segno
distintivo. Come tale la regola propria della rete (first come, first
served), deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al
segno distintivo è attribuita secondo le leggi civili.
Colui
il quale consapevolmente registra un nome di dominio contenente il
riferimento al marchio protetto di azienda concorrente pone dunque in essere
attività di concorrenza sleale.
omissis
Esponeva
ancora la società ricorrente che in calce a tutte queste pagine era posta
l'annotazione « tutti i servizi sono una esclusiva Philipsitalia divisione
consumer/on line », cosa non rispondente al vero, almeno per quanto riguarda
la PHILIPS, che pure ha una divisione consumer.
Dalle
successive ricerche esperite si apprendeva che il dominio «
philipsitaliaservice it » era stato registrato da tale Giuseppe Borrelli
della BG Service, domiciliato in Napoli alla Via Talete di Mileto n. 27, al
quale, secondo l'Italian Network Information Center erano riferiti due numeri
telefonici, uno dei quali però (081/2397044) non risultava in elenco, l'altro
(081/2399373) risultava intestato a tale Maria Rosaria Improta, via Nino
Bixio 70 Napoli.
Inoltre
i numeri telefonici indicati nelle suddette pagine Web erano costituiti,
nella quasi totalità , dal prefisso 1780- che non ne consente
l'individuazione attraverso il servizio 1412 della Telecom Italia S.p.A. (di
seguito Telecom).
Neppure
era possibile individuare gli intestatari corrispondenti agli altri numeri
telefonici recanti il prefisso 081, poichè detti numeri, secondo quanto
riferito dal servizio 1412, non erano in elenco ovvero non erano collegati.
Deduceva
infine la ricorrente che solo al n. 081/2422570 era possibile ottenere
risposta diretta, mentre a tutti gli altri numeri rispondeva un disco che
invitava a lasciare un messaggio registrato con indicazione del proprio
indirizzo e numero di telefono. Il suddetto numero 081/2422570 corrispondeva
peraltro ad indirizzo inesistente (Via Poggioreale 79 - Napoli).
Ad
altro numero (081/2397044) corrispondevano invece due diversi indirizzi di
Napoli.
Ciò
premesso e dato atto che il servizio di posta elettronica « libero.it » è
gestito dalla S.p.A. Infostrada, (di seguito Infostrada) la PHILIPS lamentava
di subire un'aggressione alla propria attività sotto il profilo della
concorrenza sleale, configurando i fatti esposti illecito concorrenziale,
generando, attraverso l'utilizzazione di pubblicità menzognera, il rischio di
confusione nel pubblico dei consumatori e degli utenti dei propri prodotti e
servizi di assistenza
Deduceva
altresì che di tale illecito dovevano ritenersi responsabili in via solidale
le società Infostrada e Telecom: nel caso d'Infostrada, dovendo ravvisarsi la
responsabilità del provider nella colpa consistita nel difetto di diligenza
nella raccolta della pubblicità e nell'omissione del dovere di controllo
sulla verità dei messaggi diffusi; nel caso di Telecom, nell'avere consentito
che venissero attribuiti diversi numeri telefonici corrispondenti ad
indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco,
circostanze che rendono impossibile individuare il gestore del servizio
pubblicizzato attraverso il sito gestito dal sig. Borrelli, e quindi
nell'avere concesso numeri telefonici utilizzati per lo svolgimento
dell'attività concorrenziale illecita
La
società ricorrente concludeva quindi affinchè il Tribunale adito emettesse in
via d'urgenza, inaudita altera parte, nei confronti del sig Giuseppe
Borrelli, di Telecom ed Infostrada, inibitoria dell'ulteriore diffusione
sulla rete Internet di tutti i messaggi che comportassero utilizzazione dei
segni distintivi riservati in esclusiva alla S.p.A. PHILIPS, o imitazione
delle sue iniziative imprenditoriali e delle opere dell'ingegno, o
appropriazione di pregi o qualità della sua impresa o dei suoi prodotti,
nonchè dei suoi collaboratori e dei suoi centri di assistenza, o che
falsamente affermassero l'esistenza di rapporti con la ricorrente e che
fossero comunque idonei a creare nel pubblico confusione con i segni
distintivi o con l'attività della S.p.A. PHILIPS e determinare lo sviamento
di clientela; con conseguente ordine alla Telecom di disattivazione di tutti
i numeri che compaiono nelle pagine Internet innanzi descritte e pubblicazione
sulla rete Internet, a spese dei convenuti, dell'emanando provvedimento
Fissata
per il 26 giugno 2001 l'udienza per la comparizione delle parti, in detta
udienza spiegava intervento volontario a mezzo dello stesso difensore la
S.p.A. Gruindig Italiana, titolare di un proprio sito ufficiale sulla rete
Internet con l'utilizzazione del domain name {HYPERLINK « http://
www.grundig.it »}, deducendo di avere scoperto la diffusione in rete di una
pagina intestata « Grundig Italia divisione assistenza tecnica tv color/
video » non predisposta nè autorizzata dall'esponente, che con meccanismi di
collegamento analoghi a quelli innanzi descritti, integrava un illecito
concorrenziale ai danni dell'esponente ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e 2 c.c.
e 109 L.d.A
Alla
medesima udienza la PHILIPS depositava ricorso integrativo con il quale
estendeva la domanda cautelare nei confronti delle persone collegate con il
sig. Giuseppe Borrelli, indicate in epigrafe, che risultavano avere
registrato i domini analiticamente menzionati a pag. 5 del ricorso
integrativo (che si abbiano di seguito per espressamente trascritti) e che
egualmente, per le ragioni esposte, costituivano nei confronti della PHILIPS
atti di concorrenza sleale
Autorizzata
l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Telecom ed
Infostrada, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
resistendo all'avversa domanda cautelare e chiedendone il rigetto.
Si
costituiva altresì la sig.ra Maria Rosaria Improta, la quale eccepiva la sua
assoluta estraneità ai fatti esposti, deducendo che il numero telefonico
081/2399373, indicato da parte ricorrente come numero di fax della ditta BG
Service di Giuseppe Borrelli, era in uso alla suddetta sig.ra Improta dal 29
settembre 1997 per la propria abitazione in Napoli alla via Bixio n. 70,
senza che mai ella avesse autorizzato a farne uso diverso.
Le
altre parti, ritualmente citate, restavano contumaci.
All'udienza
del 4 ottobre 2001 l'avv. Di Nanni dichiarava di rinunciare alla domanda
proposta nei confronti della sig.ra Improta.
La
società Infostrada deduceva inoltre di avere oscurato i siti segnalati dalla
ricorrente e dall'interventrice attraverso i quali era posta in essere
l'attività denunciata di concorrenza sleale.
Chiesti
al riguardo gli opportuni chiarimenti con ordinanza del 23 ottobre 2001 e
ribadito dal procuratore della ricorrente e dell'interventrice che i
lamentati abusi erano tuttora in atto, potendosi accedere attraverso i motori
di ricerca a pagine che pubblicizzavano i servizi che indebitamente e
variamente si avvalevano dei segni distintivi PHILIPS e Grundig, all'udienza
del 22 novembre 2001, il G.D. si riservava la decisione, concedendo termine
per deposito di note scritte.
OSSERVA
IN DIRITTO. Preliminarmente va dato atto della rinuncia all'azione da parte
del difensore della società ricorrente ed interventrice nei confronti della
sig.ra Maria Rosaria Improta, a seguito della costituzione della stessa in
giudizio e della riconosciuta assoluta estraneità della suddetta resistente
all'illecito concorrenziale nel quale era stata ipotizzata una sua
compartecipazione, sul presupposto, che il numero telefonico 081/23993373,
risultato essere effettivamente attribuito all'utenza domestica della sig.ra
Improta sin dal 1997, figurasse tra quelli riferiti al sig Giuseppe Borrelli
(precisamente come fax della ditta BG Service di Giuseppe Borrelli).
Conseguentemente
va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e
l'interventrice da un lato e la resistente Maria Rosaria Improta dall'altro,
con estromissione di quest'ultima dal giudizio e con integrale compensazione
delle spese della presente procedura cautelare tra le suddette parti, atteso
che la citazione in giudizio dell'Improta da parte ricorrente è ascrivibile
ad errore di fatto non alla stessa imputabile.
Sempre
in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nella
presente fase cautelare della società Grundig Italiana S.p.A., peraltro non
contestata da alcuno dei contraddittori.
Venendo
quindi alla domanda cautelare proposta nei confronti del Borrelli e degli
altri soggetti allo stesso collegati, la società ricorrente e l'interventrice
hanno documentato che, nonostante il parziale oscuramento dei siti denunciati
da parte del provider Infostrada, può dirsi ancora in atto, alla data
dell'ultima udienza celebratasi il 22 novembre 2001, l'attività di concorrenza
sleale ai danni della ricorrente e dell'interventrice, mediante la
possibilità di accedere ai siti indebitamente appropriatisi dei segni
distintivi PHILIPS e Grundig attraverso links aperti in altre pagine
apparentemente recanti il nome di case concorrenti, o attraverso motori di
ricerca, digitando come parole chiave i suddetti nomi.
La
stessa Infostrada, nelle note successive del 6 dicembre 2001, non esclude
d'altronde che, nonostante gli ulteriori dedotti oscuramenti, altri siti
possano utilizzare illecitamente i marchi PHILIPS e Grundig.
Ciò
premesso, la domanda cautelare proposta va accolta per quanto di ragione nei
confronti dei resistenti contumaci e della società Infostrada.
Sembra
potersi, infatti, fare applicazione nella vicenda in oggetto dei principi che
la giurisprudenza di merito, ormai prevalente, è venuta elaborando nella
materia de qua.
Il
nome di dominio registrato nella rete Internet non può essere considerato
alla stregua di un mero indirizzo telematico, ma ha attitudine di segno
distintivo. Come tale la regola propria della rete (first come, first
served), deve subire dei contemperamenti in funzione della tutela che al
segno distintivo è attribuita secondo le leggi civili.
Colui
il quale consapevolmente registra un nome di dominio contenente il
riferimento al marchio protetto di azienda concorrente pone dunque in essere
attività di concorrenza sleale.
Nella
fattispecie in oggetto sussiste il fumus boni iuris circa il diritto dedotto
in giudizio, apparendo sussimibile l'attività posta in essere dal Borrelli e
dagli altri soggetti rimasti contumaci nella presente fase cautelare in
ciascuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 2598 cod. civ. Invero la
diffusione di pagine nel sistema Internet che sfruttano indebitamente a
vantaggio dei suddetti soggetti la notorietà dei segni distintivi di PHILIPS
e Grundig è idonea a generare confusione negli utenti, introducendoli a
credere che i reclamizzati servizi di assistenza siano dalle stesse fornite;
costituisce appropriazione dei pregi dei prodotti delle suddette imprese,
avvenendo tutto ciò attraverso l'impiego di una forma pubblicitaria non
conforme ai principi della correttezza professionale.
Quanto
alla dedotta corresponsabilità d'Infostrada quale provider, che la società
ricorrente configura in relazione alle norme di cui agli artt. 2055 c.c. e 7
comma 13, d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, la natura cautelare del presente
procedimento esime dallo svolgimento di più puntuali considerazioni in punto
di sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
In
proposito deve tuttavia osservarsi, con riferimento alla fattispecie che ci
occupa, che, ove anche si aderisca al più restrittivo orientamento
giurisprudenziale (cfr., da ultimo Trib. Firenze, 7 giugno 2001, edita, in
controversia Dada S.p.A. c. Novomarine 2 S.p.A.), secondo il quale, affermata
in via di principio la natura extracontrattuale della responsabilità del
provider nei casi di violazione di quelle norme comuni di prudenza, diligenza
e perizia, individuate secondo i parametri dell'agente medio, quando da dette
violazioni siano derivati danni a terzi, detta responsabilità in fatto possa
configurarsi in casi eccezionali, ove cioè l'illecito concorrenziale riguardi
l'abuso di marchi o nomi celebri, difficilmente potrebbe escludersi, almeno
in termini di probabilità , propri della valutazione che compete al
giudicante nella presente fase cautelare, la responsabilità solidale
d'Infostrada nella commissione dell'illecito.
A
prescindere da ogni altra considerazione in punto di dovere di vigilanza o
controllo che farebbe capo al provider che consente l'utilizzazione della
rete al cliente, sulla veridicità di quanto in rete pubblicato, deve
osservarsi come in ogni caso nella fattispecie in oggetto Infostrada non pare
avere adoperato tutta la diligenza che ci si aspetterebbe da un operatore
professionale, necessaria per evitare, una volta indiscutibilmente resa
edotta degli abusi commessi, l'ulteriore perpetrazione degli stessi,
provvedendo all'oscuramento non solo dei siti contenenti direttamente i segni
distintivi abusivamente utilizzati, ma anche all'oscuramento di tutti quei
siti non autorizzati che contengano nei propri metatag (termine che sta ad
indicare le parole chiave utilizzate dai motori di ricerca per individuare i
vari siti presenti in rete) le parole in contestazione.
Secondo
quanto esposto dalla ricorrente a verbale di udienza del 22 novembre 2001,
l'illecito concorrenziale in oggetto è continuato mediante l'utilizzazione in
mala fede di siti che hanno utilizzato come metatag i marchi PHILIPS e Grundig
senza avere nulla a che fare con i segni distintivi in questione. Appare
dunque correttamente richiamata in termini, con riferimento alla fattispecie
in esame, una recente pronuncia del Tribunale di Roma (18 gennaio 2001) che
ha ritenuto costituire « atto di concorrenza sleale l'uso nelle pagine web di
metatags, ossia quelle parole chiave, codificate nel linguaggio di
programmazione HTML e non immediatamente visibili sulla pagina web che i
motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i siti presenti
sulla rete corrispondenti al nome d'impresa concorrente, allo scopo di far
comparire, tra i risultati della ricerca della rete, il proprio sito e
dunque, la propria presenza sul mercato grazie alla notorietà raggiunta nel
settore dell'impresa concorrente detentrice di una rilevante quota di mercato
».
Circa
la sussistenza del periculum in mora, esso appare immanente alla permanenza
dell'illecito, tale da determinare uno sviamento di clientela la cui
determinazione in termini meramente economici appare difficilmente
quantificabile, con conseguente irreparabile pregiudizio per le società
istanti
A
diverse conclusioni si deve pervenire riguardo alla domanda cautelare
proposta nei confronti di Telecom.
E
di chiara evidenza che detta ultima società non è compartecipe dell'attività
di concorrenza sleale posta in essere dai soggetti rimasti contumaci nel
presente giudizio mediante la pubblicizzazione in rete di siti contenenti
l'abusiva utilizzazione dei segni distintivi della ricorrente e dell'interventrice.
Come
si è visto, il ruolo di provider nella vicenda in oggetto è stato svolto
esclusivamente da Infostrada.
Di
ciò sono ben consapevoli le stesse società ricorrente ed interventrice, che
individuano la responsabilità per illecito aquiliano di Telecom nell'avere
consentito che fossero attribuiti diversi numeri telefonici che corrispondono
ad indirizzi inesistenti e che risultano non collegati o non in elenco.
Ciò
pur in presenza di precedenti giudiziari, richiamati e documentati in atti,
che avevano sanzionato, dinanzi a questo stesso Tribunale, iniziative di
alcuni dei medesimi soggetti convenuti nel presente giudizio, che avevano
abusato dei marchi PHILIPS e Grundig.
Sennonchè
sul punto pertinente è l'osservazione della difesa Telecom secondo cui nei precedenti
giudizi, che avevano comportato in sede cautelare l'ordine, poi confermato
con la decisione di merito, di cancellazione di taluni numeri telefonici
attribuiti dall'allora SIP sugli elenchi telefonici in quanto erroneamente
riferiti alla PHILIPS, ciò che era qualificato come atto di concorrenza
sleale non era la mera attribuzione del numero telefonico ai soggetti richiedenti,
ma la pubblicazione in elenco di quei numeri come relativi all'attività di
assistenza svolta dalle società istanti.
Nella
fattispecie in esame Telecom si è limitata, in ottemperanza alle disposizioni
del regolamento di servizio, che qualificano come obbligatorio il servizio in
oggetto, ad attribuire dei numeri telefonici a richiedenti persone fisiche.
La
vicenda della sig.ra Improta, suo malgrado coinvolta nella presente
controversia attraverso un'indebita indicazione nei siti richiamati
dell'utenza telefonica alla stessa in uso esclusivo dal 1997, costituisce
riprova della fondatezza dell'assunto difensivo della Telecom, estranea
all'illecito concorrenziale posto in essere dai resistenti contumaci.
Da
ultimo, è il caso di evidenziare che alcuna utilità in termini di riparazione
del pregiudizio sofferto dalle società istanti potrebbe venire dalla
richiesta disattivazione dei numeri telefonici analiticamente indicati in
ricorso e nella comparsa d'intervento, posto che per espressa ammissione
delle società istanti, detti numeri telefonici sono non collegati o non in
elenco nè portano ad alcun utente.
Quanto
ai numeri pubblicati in Pagine Gialle o Pagine Utili che indebitamente si
riferiscono a PHILIPS e Grundig in ogni caso la richiesta di cancellazione
non potrebbe avere come legittimato passivo la Telecom ma le società editrici
di detti elenchi, che non sono parti del presente giudizio.
La
domanda cautelare così come proposta nei confronti della Telecom S.p.A. va
pertanto disattesa.
Motivi
di equità in relazione alla novità delle questioni trattate ed alla
complessità della vicenda inducono a compensare interamente le spese della
presente procedura cautelare limitatamente ai rapporti tra la società
ricorrente e l'interventrice e la resistente Telecom.
Ritiene
infine il giudicante che, all'esito della presente fase cautelare, per le
ragioni sopra esposte appaia totalmente satisfattiva per la tutela del
diritto invocato dalle società istanti l'ordine ai resistenti contumaci ed al
provider Infostrada di cancellare dalla rete tutte le pagine in cui,
direttamente o tramite collegamenti palesi o occulti, siano illegittimamente
utilizzati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A. Grundig Italiana.
Va
fissato come da dispositivo il termine per l'inizio del giudizio di merito.
P.Q.M.
Dichiara l'ammissibilità dell'intervento nella presente fase cautelare della
società S.p.A. Grundig Italiana.
Visti
gli artt. 700 cod. proc. civ. e 2598 cod. civ.; Ordina ai resistenti
contumaci di cessare dall'illecito concorrenziale in danno delle società
PHILIPS S.p.A. e Grundig Italiana S.p.A. ed al provider Infostrada S.p.A. di
provvedere all'immediata cancellazione dalla rete d'Internet di tutte le
pagine attivate dal Borrelli direttamente o a mezzo degli altri resistenti
contumaci in cui, direttamente o a mezzo di collegamenti palesi o occulti,
siano illegittimamente usati i nomi della S.p.A. PHILIPS e della S.p.A.
Grundig Italiana.
Fissa
per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Dichiara
cessata la materia del contendere tra la società PHILIPS S.p.A. e la Grundig
Italiana S.p.A. e la sig.ra Maria Rosaria Improta, per sopravvenuta rinuncia
all'azione.
Dichiara
conseguentemente l'estromissione della sig.ra Improta dal presente giudizio,
con compensazione integrale delle spese tra le parti della presente fase
cautelare.
Rigetta
la domanda cautelare così come proposta dalle società PHILIPS S.p.A. e
Grundig Italiana S.p.A. nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e dichiara
interamente compensate le spese del presente procedimento cautelare tra le
parti.
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