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Diffamazione realizzata tramite pubblicazioni
sulla rete internet - Applicazione delle norme sulla diffamazione a mezzo
stampa e con i mezzi radio-televisivi - Inammissibilità. Tribunale di Oristano, – GUP Dott. Elisabetta Tuveri
- Sentenza del giorno 25 maggio 2000. La massima: Le norme di cui agli artt. 13 della legge 47/48
sulla diffamazione a mezzo stampa e 30 della legge 223/90 dettata in materia
di diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive non possano
essere applicate alla diffamazione commessa attraverso Internet, mezzo di
diffusione delle informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in
materia penale, non può essere estesa in via analogica la disciplina dettata
per la stampa o la radio o la televisione. Il testo integrale: Il Giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale di ORISTANO Dott. Elisabetta TUVERI all'udienza del 25.05.2000 nel
procedimento ha pronunciato in camera di consiglio e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: *** e ***, liberi presenti,
imputati del reato p. e p. dagli artt. 110, 595, II° e III° comma, c.p., art.
13, L. 47/48 e 30, L. 223/90, per avere, in concorso tra loro, anche mediante
l'attribuzione di fatto determinato, offeso la reputazione di ***, affermando
in un sito Internet, gestito dalla ditta "TRIPOD" con sede al n.
160 Water Street, Williamstown - MA 01267 U.S.A, e precisamente nella
premessa al dossier concernente la società ***, che il *** fosse un
"sedicente" avvocato e avesse iniziato un giudizio civile per
richiedere un "ridicolo risarcimento danni degno del peggiore avvocato
di provincia, nella speranza di tapparci la bocca" e cioè impedire che
le malefatte della Società *** venissero portate a conoscenza della gente. In
Oristano e Pavia, querela depositata il 15 giugno 1998 CONCLUSIONI P.M Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a
giudizio. L'Avv. *** del foro di Oristano si costituisce parte civile per
conto di *** e si associa alle richieste del P.M. Il difensore degli imputati
chiede il proscioglimento di *** per non aver commesso il fatto o perché il
fatto non sussiste e di *** per non aver commesso il fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con denuncia querela presentata alla Procura
della Repubblica di Oristano il 15.6.1999, *** ha esposto di essere stato
fatto oggetto di dichiarazioni diffamatorie ad opera degli odierni imputati,
diffuse tramite la rete Internet in un documento dal titolo "Dossier ***
- Una speculazione immobiliare in Sardegna". Il *** ha riferito di essere il legale che
assiste in un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Oristano
la società ***, impegnata nella realizzazione di un insediamento turistico da
effettuarsi all'interno di una pineta artificiale che insiste sui territori
di Narbolia e San Vero Milis. Nella querela in esame, il *** ha esposto che la
società da lui rappresentata era stata fatta oggetto da tempo di una campagna
diffamatoria da parte dell'odierno imputato ***, il quale, proprio per tale
ragione, era stato anche di recente condannato dal Tribunale di Oristano per
il reato di diffamazione (come dimostrato dalla sentenza Trib. Or. n. 44/98
allegata alla querela). Più precisamente, l'avvocato ha riferito che lo
stesso *** e l'altra imputata *** avevano pubblicato mediante Internet un
articolo a loro firma di oltre sessanta pagine dal titolo "Dossier *** -
Una speculazione immobiliare in Sardegna", leggibile sino a data
successiva al 18.3.1998 nel sito Internet http://www.tripod.com, e prima
ancora collocato presso il sito http://www.geocities.com/rainforest, dal
quale ultimo era stato rimosso a seguito di una lettera di diffida inviata
dallo stesso querelante. Il *** ha affermato che già nella copia del
"Dossier" pubblicata presso il provider denominato Geocities erano
state inserite alcune affermazioni lesive della sua immagine professionale,
dettagliatamente citate dal querelante, che di seguito si riportano - tra
virgolette e negli esatti termini riferiti dal *** - insieme ad alcune
considerazioni contenute nella stessa querela: 1)
"L'immobiliare vuole la chiusura di questo sito per nascondere la
verità della sua speculazione" si legge testualmente "Inviando
circa un mese fa una lettera di lagnanza a Geocities, che ospita
gratuitamente le circa 50 pagine e 20 foto di denuncia dei Verdi di Oristano,
un sedicente avvocato, ***, a nome dell'immobiliare *** ha chiesto di
bloccare (per altro senza riuscirci) la diffusione mondiale di tutte le
notizie sulla speculazione immobiliare sarda"; 2)
ed ancora: "La società *** non ha mai presentato alcuna
denuncia penale contro di noi, ma si è limitata , a scopo intimidatorio, a
citarci civilmente per un ridicolo risarcimento danni (degno del peggiore
avvocato di provincia) nella speranza di tapparci la bocca"; 3) giova precisare, che a differenza di
quanto rilevabile nelle affermazioni sopracitate, nel corpo centrale
dell'articolo il riferimento al sottoscritto è chiaramente rilevabile, posto
che viene fatto il nome ("Il dibattito e le intimidazioni")
dell'Avv. *** come autore della citazione da cui è derivata la causa pendente
avanti il Tribunale di Oristano contro i sigg. *** e ***. Il querelante ***, facendo presente che l'intero
"Dossier ***" era fruibile gratuitamente da tutti gli utenti di
Internet, ha quindi chiesto che la Procura valutasse l'opportunità di procedere
penalmente nei confronti degli autori dichiarati del Dossier *** e *** per il
reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, commi 2° e 3°, c.p.. In relazione a tale querela del ***, e a quella
di pari data e simile contenuto presentata dal legale rappresentante della
società ***, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale, all'esito
delle indagini, ha presentato in data 26.4.1999 la richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti dell'*** e della *** Il rinvio a giudizio è stato richiesto con
riferimento a due distinti capi di imputazione aventi rispettivamente ad
oggetto il reato commesso nei confronti della società *** e quello compiuto
in danno del *** Entrambi i capi di accusa recano il richiamo agli
articoli 110, 595, II e III comma, c.p. e 13, L. 47/48, e, per il solo capo
B) relativo alla diffamazione del solo avvocato *** oggetto del presente
procedimento, anche all'art. 30 della L. 223/90. All'udienza preliminare hanno presenziato
entrambi gli imputati e vi è stata la costituzione di parte civile per conto
del *** e della stessa società *** Il Giudice, sentite le dichiarazioni spontanee
degli imputati che hanno anche prodotto alcuni documenti, al termine della
discussione ha disposto la separazione dei procedimenti relativi ai due
distinti capi di imputazione, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero ai
sensi dell'art. 33 sexies c.p.p. per il reato di cui al capo A) di
diffamazione nei confronti della società ***, riqualificato giuridicamente
come reato punito dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p. e pronunciando sentenza
di non luogo a procedere per il reato di cui al capo B) che si esamina in
questa sede. Deve preliminarmente procedersi alla riqualificazione
giuridica della fattispecie oggetto dell'imputazione, espungendo i
riferimenti normativi all'art. 13 della legge 47/48 sulla diffamazione a
mezzo stampa e all'art. 30 della legge 223/90 dettata in materia di
diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive. Infatti, deve
ritenersi che entrambe le norme considerate non possano essere applicate alla
diffamazione commessa attraverso Internet, mezzo di diffusione delle
informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in materia penale, non
può essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o la
radio o la televisione. A maggior ragione, una attenta lettura delle
norme in esame e delle leggi in cui sono contenute non può che condurre ad
escludere del tutto l'applicabilità delle norme citate alla fattispecie
oggetto del presente procedimento anche in via di interpretazione estensiva,
che, stante l'obiettiva diversità delle fattispecie legalmente tipizzate
rispetto a quella in esame, si tradurrebbe, ad avviso di questo Giudice, in
un larvato giudizio analogico. Un chiaro ostacolo all'interpretazione estensiva
è costituito proprio dalla definizione di stampato data dallo stesso art. 1
della legge 47/48 sulla stampa (espressamente dichiarato come insuscettibile
di interpretazione analogica anche da Cass 7.3.1989, n. 259) che fa riferimento
a "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi
meccanici o fisicochimici". E' evidente che tale dettagliata definizione
è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a
mezzo Internet, che avvengono, com'è noto, attraverso la collocazione di dati
e informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo della rete
telefonica, al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a
migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informazioni
restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato
può leggerle e conservarle mediante il proprio computer. E' poi altrettanto evidente che a tale mezzo di
diffusione delle notizie non si può riferire nemmeno l'art. 30, comma 4,
della legge 223/90, che estende il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13
L. 47/48 ai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo 30 L 223/90
(concessionari pubblici e privati e loro delegati) per i reati di
diffamazione commessi attraverso non meglio definite "trasmissioni"
consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato. Invero, a prescindere dal fatto che nel caso di
specie non è contestata la responsabilità del concessionario o del webmaster
ma degli autori dell'opera dal contenuto diffamatorio, dalla lettura dello
stesso articolo 30 e della intera legge in cui questo è collocato è agevole
osservare che, comunque, le "trasmissioni" menzionate nel citato
articolo sono solo quelle televisive e radiofoniche. Tali mezzi di diffusione di suoni e immagini, in
assenza di una esplicita presa di posizione del legislatore, non possono
essere equiparate, per le ragioni esposte, alla diffusione di dati attraverso
Internet, che avviene con modalità diverse dalla trasmissione via etere
oggetto della regolamentazione operata dalla legge 223/90, emanata in un
periodo storico in cui la stessa creazione della rete di comunicazione
Internet non era nemmeno ipotizzabile dal legislatore. D'altra parte, in presenza di una previsione
normativa quale quella di cui all'art. 595, comma 3°, c.p. concernente
l'offesa arrecata " con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" che si
attaglia alla perfezione ai contenuti diffamatori diffusi attraverso
Internet, non si vede nemmeno quale sia la necessità di effettuare una
forzatura interpretativa per ricondurre il caso in esame nell'alveo della
disciplina sanzionatoria delle leggi 47/48 o 223/90. In proposito, vale la
pena di ricordare anche la posizione a suo tempo espressa dalla Corte
Costituzionale con le sentenze 42/77 e 168/82, che, sottolineando il divieto
di estendere analogicamente la disciplina prevista dalla legge speciale sulla
stampa ad altre diverse fattispecie di reato, ha ritenuto che non fosse
censurabile la scelta del legislatore di punire più gravemente i reati di
diffamazione commessi con il mezzo della stampa rispetto a quelli commessi
con la radiotelevisione, puniti in base alla previsione del comma 3°
dell'art. 595 c.p. in quanto commessi con "altri mezzi di
pubblicità". Alla luce di tali osservazioni, deve quindi procedersi alla
riqualificazione giuridica della condotta criminosa in esame, da ricondurre
pienamente nell'alveo della fattispecie prevista e punita dagli articoli 110
e 595, commi II e III, del codice penale. In conseguenza della riqualificazione giuridica
del fatto attribuito agli imputati, deve rilevarsi che la fattispecie in
esame rientra tra quelle per le quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione
diretta a giudizio. Non appare peraltro necessario procedere a norma
dell'art. 33 sexies c.p.p., in quanto sussistono gli estremi per la pronuncia
di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, la cui
pronuncia è imposta dall'art. 129 c.p.p. in ogni stato e grado del
procedimento. Deve invero rilevarsi che nel corpo del
"Dossier ***" pubblicato su Internet, il cui testo integrale è
stato stampato anche dalla Polizia Giudiziaria ed è inserito in più copie
agli atti del fascicolo, non si possono rilevare contenuti diffamatori nei
confronti dell'odierno querelante *** Infatti, in nessuna delle parti del
"Dossier" citate in querela, né tantomeno in altre parti
dell'intero articolo, può ritenersi che la persona offesa dalle dichiarazioni
diffamatorie sia proprio l'avvocato *** Quanto alle presunte affermazioni offensive della
reputazione del *** riportate più sopra al punto 1) dell'esposizione del
contenuto della querela e citate nell'imputazione, è agevole osservare che, a
prescindere da ogni valutazione sul contenuto realmente diffamatorio della
frasi riportate, le stesse non possono comunque dirsi riferite al *** Se si legge infatti il contenuto dell'articolo
citato (cfr. p.108 degli atti del fascicolo) si rileva immediatamente che il
"sedicente avvocato" di cui parla il Dossier nel capitolo
intitolato "L'immobiliare vuole la chiusura di questo sito" non è
l'avvocato *** ma un altro legale, e precisamente l'avvocato ***, che, come
si rileva dalla carta intestata agli atti, è il collega di studio del querelante. Infatti è l'avvocato ***, che peraltro non ha
proposto querela, che viene espressamente nominato nell'articolo in questione
all'interno della frase incriminata ("un sedicente avvocato, ***, a nome
dell'immobiliare ***), inspiegabilmente stravolta nel testo dell'esposto del
*** dove, al posto del corretto nominativo "***", si riporta
l'incomprensibile vocabolo "***", probabilmente frutto di un errore
materiale di battitura. Non può condividersi la prospettazione del querelante
nemmeno per ciò che riguarda le frasi riportate al superiore punto 3)
dell'esposizione del contenuto della querela, nella quale si afferma che, in
ogni caso, le frasi offensive rivolte al legale della *** nel testo del
"Dossier" sono chiaramente riferibili al ***, nominato quale autore
della citazione a giudizio da cui deriva la causa civile pendente al
Tribunale di Oristano. Infatti, nel corpo dell'intero "Dossier ***"
l'avvocato *** è citato una sola volta e non è agevolmente collegabile al
menzionato "sedicente avvocato" di cui si è detto più sopra. Il
nome del *** viene infatti riportato in tutt'altro capitolo del
"Dossier" rispetto a quello contenente la frasi percepite come
diffamatorie contenute alle pagine 108 e 109 del documento. Precisamente il
nome del *** viene menzionato solo alla p. 80 degli atti, nell'ambito del
capitolo "Il dibattito e le intimidazioni", che, tra l'altro, non
sembra avere alcun link (collegamento immediato con altro documento Internet)
con il capitolo recante le frasi offensive, ed è collocato in un contesto
assolutamente non diffamatorio, in cui il legale è citato solo come autore
della citazione a giudizio di cui si dà notizia nell'articolo, unitamente ad
un altro esponente del Foro locale, avvocato ***, che non ha presentato
alcuna querela. Quanto poi alle frasi asseritamente diffamatorie di cui al
punto 2) sopra riportato (cfr. p. 109 degli atti in cui si legge che "la
società *** non ha mai presentato alcuna denuncia penale contro di noi, ma si
è limitata, a scopo intimidatorio, a citarci civilmente per un ridicolo
risarcimento danni (degno del peggiore avvocato di provincia), nella speranza
di tapparci la bocca"), si deve ancora una volta osservare che la
persona offesa della potenziale diffamazione non è il querelante avvocato ma
la stessa società ***, soggetto grammaticale della frase in esame, e attrice
nella causa di risarcimento a cui si riferisce l'articolo. E' quindi evidente
che il reato di diffamazione ascritto ai due imputati *** e *** non sussiste
nei termini e modi indicati nell'imputazione, non essendo rilevabili
contenuti diffamatori in danno della querelante persona offesa *** Di conseguenza, deve pronunciarsi sentenza di non
luogo a procedere nei loro confronti con coerente formula di rito. In virtù
di tale conclusione, si rende superfluo l'esame delle ulteriori difese poste
in essere dagli imputati, che hanno eccepito la tardività della querela
presentata e hanno negato la paternità dell'opera da parte della *** per
quanto riguarda i capitoli recanti i contenuti ritenuti diffamatori. P.Q.M. ritenuto di dover procedere alla riqualificazione
giuridica del fatto di cui all'imputazione, che, essendo esclusa
l'applicabilità in via analogica degli articoli 1 e 13 L. 47/48, deve
inquadrarsi come reato p. e p. dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p., visto
l'art. 129 c.p.p. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause
di non punibilità, dichiara non luogo a procedere nei confronti di *** e ***
in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste. Oristano, 25 maggio 2000. IL GIUDICE Dott. Elisabetta TUVERI Depositato in Cancelleria il 6.6.2000 |