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Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Tribunale di Piacenza – Giudice designato
Dr. Gabriella Schiaffino – Provvedimento del giorno 12 luglio 2004.
4you –
Richiesta di provvedimento d’urgenza volto ad ottenere la sospensione
dell’obbligo di pagamento delle rate – Prova del danno – Facoltà di recesso
dal contratto – Periculum in mora – Insussistenza – Approfondita conoscenza
di strumenti finanziari – Alta propensione al rischio – Fumus boni iuris –
Insussistenza.
omissis
OSSERVA
Con ricorso per provvedimento d’urgenza C. E.,
Ca. Da., S. D., S. Fe. ed A. L., dopo aver premesso che i primi due avevano
sottoscritto un piano d’investimento denominato “4you” con la Banca Agricola
Mantovana s.c.a.r.l. Agenzia di *** P.no rispettivamente in data 22 marzo
2002 e in data 18 luglio 2001 e che, in base a tale contratto, erano tenuti a
versare mensilmente alla banca la somma di euro 156,00, la prima e di euro
464,81, il secondo, fino alla scadenza del 2016, esponevano che analoga
stipulazione era stata effettuata anche da S. D., S. Fe. e A. L. ognuno dei
quali si era impegnato a versare mensilmente l’importo di euro 154,93 in base
ad altri analoghi contratti costituenti un piano d’investimento stipulato con
la Banca 121 SpA rispettivamente in data 26 aprile 2001, 26 aprile 2001 e 27
aprile 2001.
Assumevano i ricorrenti di essere stati indotti a
contrarre tali forme d’investimento sulla base della rassicurazione ricevuta
dai rispettivi promotori finanziari in ordine al fatto che si trattasse di un
piano di accumulo del proprio capitale rimborsabile in qualsiasi momento
senza oneri.
A seguito della vasta eco avuto sulla stampa nazionale
proprio con riguardo ai contratti così stipulati, esponevano d’aver avuto
contezza del raggiro subìto, avendo appreso che il prodotto “4you”,
presentato come piano finanziario nelle sue linee generali, si componeva in
realtà di 1) concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15 o 30 a
mezzo di rate mensili e costanti, 2) di acquisto custodia e gestione di
obbligazioni c.d. zero coupon, ossia senza cedola, e quote di fondi comuni
d’investimento del Gruppo MPS, di obbligazioni e fondi non disponibili per il
risparmiatore ma custoditi dalla Banca in pegno per il finanziamento
accordato ovvero un mutuo al tasso variabile di caso in caso dal 6,8% al 7,2%
a fronte della media dei tassi fissi che si aggira attorno al 4,5% 3)
apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di
dare e di avere derivanti dalle predette obbligazioni.
Assumevano, ancora, che la Banca con tali
strumenti aveva assicurato ai risparmiatori un risparmio nel lungo periodo,
sfruttando l’effetto leva della componente azionaria dei fondi quando, in
realtà, era lo stesso Istituto a guadagnare da subito in tutte le fasi
dell’operazione, sia sull’obbligazione collocata, sugli interessi del
prestito, sulle commissioni e sui costi
del conto corrente oltre che sulla fidelizzazione della clientela a
danno dei risparmiatori.
Nel caso di specie, a detta degli istanti,
si dovevano ravvisare tutte le
condizioni di legge per emettere il richiesto provvedimento innominato che
avrebbe dovuto prevedere l’autorizzazione per i ricorrenti a sospendere il
pagamento delle rate dovute per effetto della sottoscrizione dei piani
finanziari denominati “4you” con ordine alla Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA di astenersi da ogni utilizzo dei contratti, fermo restando il dovere per
la stessa di gestione dei titoli e delle quote del fondo, senza ulteriore
addebito di rate sui conti correnti intestati ai ricorrenti, ovvero con
divieto di promuovere alcun atto o azione nei loro confronti finalizzati al
recupero forzose di quanto dovuto.
Con specifico riguardo alla sussistenza del fumus
boni iuris evidenziavano come nel caso di specie i singoli contratti di
finanziamento fossero stati conclusi in palese violazione della normativa
Consob e T.U.F. potendosi ravvisare anche profili di nullità degli stessi per
violazione della L 281/1998, nonché per violazione degli artt. 21 e 23 del
D.lgs 58/1998 e 26,27,28,29 del Reg. Consob 11522/1998, sussistendo anche
profili di nullità per violazione degli artt. 1469 bis c.c. ovvero 1469
quinquies c.c., nonché profili di annullamento dei contratti, in quanto
viziati da errore essenziale ai sensi dell’art. 1427 c.c.
Con riferimento alla sussistenza del periculum in
mora, da ultimo, rilevavano come il permanere del vincolo contrattuale fino
alla decisione di merito comportasse a loro un grave pregiudizio economico,
così impossibilitati ad utilizzare le somme malamente investite in ambiti e
in progetti economici di maggior convenienza, integrando elemento di pericolo
anche l’ulteriore circostanza di aver la Procura della Repubblica iscritto
nel registro degli indagati diversi esponenti del mondo finanziario per
l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dei risparmiatori a seguito del
collocamento dei prodotti finanziari denominati “4you”.
Nel giudizio cautelare si costituivano, quindi,
la Banca Monte dei Paschi di Siena in
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, svolgendo intervento
autonomo volontario, la Banca Agricola Mantovana spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle opposte prospettazioni
e svolgendo eccezioni di ordine processuale.
Preliminarmente si osserva che la difesa della
Banca Monte dei Paschi di Siena ha precisato di essersi costituita in
giudizio al solo fine di contrastare la domanda cautelare articolata da S.
D., da S. Fe., e da A. L. in considerazione della circostanza secondo la
quale, con atto di fusione per incorporazione divenuta esecutiva in data 22
dicembre 2002, la stessa ha incorporato la Banca 121 SpA, assumendo
conseguentemente tutte le posizioni attive e passive su di essa gravanti, ivi
comprese, pertanto, i contratti di finanziamento a suo tempo conclusi dalla
banca incorporata con detti ricorrenti. Ha invece eccepito la carenza di
legittimazione passiva con riguardo alla posizione di C. E. e di Ca. Da. i
quali hanno stipulato il contratto in contestazione rispettivamente in data
22 marzo 2002 e 18 luglio 2001, con la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l. la
quale è stata a sua volta fusa per incorporazione nella Banca Monte dei
Paschi di Siena in data 25 marzo 2003 estinguendosi. Poiché, peraltro, con
effetto dal 31 marzo seguente , la MPS ha conferito il ramo di azienda
inerente i beni e le risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari
facente capo alla incorporata Banca Agricola Mantovana, ivi incluse le
attività, la passività, i beni mobili, diritti, i rapporti contrattuali e i
debiti correlati alle attività medesime del ramo aziendale, alla nuova Banca
Agricola Mantovana spa, unica tenuta in ipotesi a rispondere delle domande
articolate nel giudizio, la convenuta ha formulato l’eccezione indicata.
Contestualmente, quindi, si è costituita nel
procedimento cautelare con atto di intervento volontario detto Istituto,
assumendo di essere l’unico interlocutore dei ricorrenti con riguardo ai due
contratti contestati, ma ha, peraltro, preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso proposto ante causam rilevando come già penda
tra le stesse parti C. E. e da Ca. Da., da una parte, e la nuova banca
Agricola Mantovana spa, dall’altra, altro giudizio di merito solo nell’ambito
del quale, avente identico oggetto, può essere svolta eventualmente la
richiesta di tutela cautelare.
Ritiene questo Giudice che l’eccezione così
articolata dalla Banca Agricola Mantovana, p.i. 02017160207, meriti
accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso
preposto da C. E. e da Ca. Da. nei suoi confronti in quanto irritualmente
svolto al di fuori del giudizio di merito già pendente tra le stesse parti e
declaratoria di carenza di legittimazione passiva della MPS.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta (doc
1,2.3 e 4 difesa BAM) emerge come il ramo d’azienda inerente i rapporti
finanziari sia stato effettivamente conferito, dopo la fusione per
incorporazione che ha determinato l’estinzione della Banca Agricola Mantovana
SpA, avente nuova partita iva differente dalla precedente, con la conseguenza
che le domande cautelari relative ai contratti a suo tempo conclusi da C. E.
e da Ca. Da. con il soggetto poi estinto sono stati ceduti a favore del nuovo
Istituto che si è costituito nel giudizio intervenendo in esso.
Si deve, quindi, ritenere che la richiesta
cautelare svolta da detti ricorrenti sia stata irritualmente proposta ante
causam dal momento che essa ha ad oggetto lo stesso petitum articolato in
procedimento già pendente innanzi a questo Giudice, nell’ambito del quale la
(nuova) Banca Agricola Mantovana si è costituita svolgendo intervento
volontario, sicché in quella sede doveva essere proposta il presente ricorso
come tutela avanzata in corso di causa e non già, come avvenuto, come ricorso
ante causam, imponendosi di conseguenza la declaratoria di sua
inammissibilità con riferimento alle posizioni processuali di C. E. e di Ca.
Da. essendo carente di legittimazione passiva sul punto la Banca Monte dei
Paschi di Siena.
Così circoscritto l’ambito del presente giudizio
limitatamente alle domande di tutela innominata articolate da S. D., da S.
Fe. e da A. L., si osserva che dalla documentazione prodotta dalla loro
difesa emerge che gli stessi ebbero a stipulare contratto di finanziamento
denominato “4you” con l’allora Banca 121 spa rispettivamente in data 26
aprile 2001, le prime due, e in data 27 aprile 2001 A. L. impegnandosi
ciascuno di loro a corrispondere rate di allora 300.000 lire mensili, S. D. e
A. L., e di lire 150.000 mensili, S. Fe., con scadenza al 31 gennaio 2031,
con riguardo a tutti i contratti in esame.
Ciò premesso, rileva questo Giudice, ancor prima
di procedere ad un esame sommario anche del fumus boni iuris, come nel caso
di specie non sussiste e non sia stata fornita prova di sorta in ordine al
periculum in mora che i ricorrenti subirebbero nelle more dei tempi di un
giudizio di merito, requisito di legge in assenza del quale alcuna tutela
cautelare può essere utilmente concessa.
Ed, invero, premesso che il periculum che solo
può sorreggere la tutela innominata deve consistere in un imminente grave
pregiudizio irreparabile, si osserva che i ricorrenti hanno tentato di
sorreggere la loro domanda cautelare assumendo la circostanza secondo la
quale il permanere dell’obbligo su di loro gravante di corrispondere fino
alla decisione in un giudizio di merito, le rate mensili che si sono
obbligati a pagare alla causerebbe loro grave danno economico consistente
nella impossibilità di utilizzare con altre forme d’investimento il capitale
immobilizzato con il contratto in contestazione.
Siffatto assunto appare di prima evidenza
peregrino.
In particolare si deve rilevare, come evidenziato
dalla difesa resistente, come contrasti con tale prospettazione e con la
nozione stessa di danno grave ed irreparabile, la circostanza, pacifica in
atti, di aver da almeno tre anni i ricorrenti ritualmente corrisposto tutte
le rate mensili del finanziamento alla Banca, senza aver mai incontrato o
appalesato sul punto alcuna difficoltà di sorta, sicché appare assai
difficile comprendere, in mancanza di elementi nuovi di valutazione, quale
evento abbia ora reso dannosa una condotta regolarmente posta in essere senza
difficoltà da oltre tre anni.
Nel caso di specie nessuna prova del genere è
stata neppure allegata, ed appare, ben difficile che possa anche essere
allegata non appena si consideri l’importo modestissimo delle singole rate
mensili concordate a suo tempo con la Banca, pari a lire 150.000 in un
caso e a lire 300.000 negli altri due.
I ricorrenti poi, neppure hanno dimostrato a
quali migliori occasioni di investimento a causa del vincolo contrattuale in
oggetto abbiano dovuto rinunciare, risolvendosi pertanto il loro assunto in
una mera petizione di principio.
Oltre a ciò si osserva, ancora, come il fatto
stesso che il danno da loro lamentato consista in un mero pregiudizio
squisitamente di ordine economico attesti in modo definitivo come alcun
periculum in mora possa essere ravvisato nel caso di specie, non appena si
consideri che, in caso di eventuale accoglimento della domanda di merito che
essi dovessero svolgere nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione,
la convenuta Banca Monte dei Paschi proprio in considerazione dell’attività
da essa svolta, dovrebbe essere perfettamente in grado di soddisfare in
termini economici le opposte pretese che, invero, in alcun modo sembrano
neppure aver inciso su diritti inviolabili della persona che, come tali, di
regola possono giustificare una tutela sommaria innominata.
Da ultimo, quale valutazione di portata
assorbente oltre a quelle già esposte, che già da sole escludono che nel caso
di specie si possa configurare nelle more un danno grave ed irreparabile ai
ricorrenti, non si può non osservare come lo stesso contratto di
finanziamento da essi escluso, all’art. 8 sezione II, prevede la facoltà del
contraente di recedere dal contratto medesimo, così determinando l’immediata
cessazione di ogni obbligo futuro, facoltà con riguardo alla quale i
ricorrenti, non hanno neppure allegato conteggi di sorta attestanti, in ipotesi,
l’estrema gravosità in termini economici derivante dall’esercizio della
stessa.
Se dunque tutte le valutazioni esposte
evidenziano in modo univoco come nel caso di specie non si verta in tema di
tutela di diritti indispensabili o di rilievo costituzionali in presenza dei
quali si può fondatamente parlare di danno irreparabile, ma solo di un
eventuale pregiudizio di natura squisitamente economica, sicché già si impone
il rigetto del proposto ricorso, passando, comunque, sia pure in via
sommaria, anche all’esame del prospettato fumus boni iuris, rileva questo
Giudice come allo stato anch’esso appaia insussistente.
In particolare si deve osservare che la tesi
prospettata dai ricorrenti in ordine ad un vizio della loro volontà
legittimante una futura azione di annullamento del contratto per errore
essenziale, risulta sfornita di prova, non appena si consideri coma i
contratti di finanziamento in atti da essi sottoscritti enuncino in chiari
termini e in più punti la natura del contratto medesimo definito a chiare
lettere come contratto di un finanziamento caratterizzato da una componente
obbligazionaria zero coupon, da una componente azionaria, costituita da fondi
d’investimento, da una polizza assicurativa gratuita, il tutto espressamente
enunciato nelle condizioni del contratto medesimo.
Oltre a ciò emerge sempre a livello documentale
come tutti i ricorrenti nell’occasione avessero sottoscritto l’apposita
scheda per l’individuazione del profilo
del cliente, al fine di verificare l’adeguatezza o meno dello
strumento finanziario scelto rispetto alle esigenze del medesimo, provvedendo
tutti e tre a dichiarare nell’occasione di aver una approfondita conoscenza
finanziaria e una alta propensione al rischio e di aver come proprio
obiettivo un investimento caratterizzato da prevalenza rivalutabilità
rapportata la rischio di oscillazioni corsi di mercato (doc. 11 difesa MPS)
avendo quindi sottoscritto anche le cedole attestanti l’avvenuta consegna
loro dei documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(doc. 14).
In tal contesto, sia pure ai soli fini del
presene giudizio, non pare fondatamente sostenibile, né la tesi del vizio
della volontà all’atto della stipula del contratto, né la tesi della
violazione della normativa del settore richiamata dai ricorrenti stessi nel
loro atto introduttivo, sia con riferimento al rispetto delle norme
regolamentari Consob (artt. 26, 28 29 e 27 non appena si consideri il chiaro
riferimento contenuto nei contratti alla conoscenza di potenziali situazione
di conflitto dalla Banca con riguardo alle operazioni autorizzate dai
clienti) sia con riguardo all’asserita violazione delle previsioni di cui
agli artt. 21 e 23 T.U.F.
All’esito delle emergenze esposte si impone,
pertanto, conclusivamente, il rigetto anche delle domande articolate da S.
D., da S. Fe. e da A. L. con condanna
di tutti i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese di controparte
liquidate, in mancanza di nota, in via equitativa in euro 500.00 per diritti
oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice
Visto l’art. 700 c.p.c.
RIGETTA
Il ricorso per provvedimento d’urgenza proposto
da S. D. da S. FE. e da A. L.;
DICHIARA
Inammissibile il ricorso proposta da C. E. e da
CA. DA.;
CONDANNA
I ricorrenti in solido
tra loro al pagamento delle spese processuali si BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e di BANCA AGRICOLA
MANTOVANA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore liquidate
per ogni parte resistente in euro 1.800,00 dei quali euro 800,00 per onorari
ed euro 500,00 per diritti oltre accessori di legge.
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