|
Fattispecie negoziali particolari, My way e 4you Violazione delle
norma relative ai servizi di investimento – Inadempimento contrattuale –
Nullità - Insussistenza. Prodotto denominato
4you – Annullamento per errore – Comprensione del contenuto del contratto in
base a comuni nozioni di cultura generale. Risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta – Insussistenza. Tribunale di Potenza - Sezione
Civile
– Presidente E. Nesti, Relatore G. Lo Sardo - Sentenza del giorno 24 febbraio
2005. il testo integrale: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3 febbraio 2004,
ARCIERI Pasquale conveniva in giudizio la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A." dinanzi al Tribunale di Potenza, chiedendo, in via
principale, l'annullamento per errore e, in via subordinata, la risoluzione
per eccessiva onerosità sopravvenuta, del contratto stipulato con la
"BANCA 121 S.p.A." mediante scrittura privata redatta in data 16
aprile 2002 e denominato «piano finanziario "4 You">>, nonché
la condanna della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A " - la
quale, nel frattempo, era succeduta alla "BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A." in virtù di fusione per incorporazione - alla restituzione
in suo favore delle somme erogate sino ad allora, oltre ad interessi legali
ed a rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda fino al soddisfo.
In via cautelare, l'attore chiedeva, altresì, la sospensione dell'autorizzazione
all'addebito delle singole rate mensili sul conto corrente acceso col n.
232690/18 presso la dante causa della convenuta. Nonostante la rituale
notificazione della citazione introduttiva, la "BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA S.p.A." non sì costituiva in giudizio. Con comparsa depositata
in data 13 maggio 2004, la "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA
S.p.A." (poi "BPS BANCA PERSONALE S.p.A.") - nella quale la
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." aveva conferito il ramo
aziendale derivante dalla contestuale fusione per incorporazione della
"BANCA 121 S.p.A." - spiegava intervento volontario nel presente
giudizio, deducendo di essere subentrata nella titolarità del rapporto
controverso. Eccepita l'erronea instaurazione della lite con rito ordinario
per la riconducibilità della causa nella previsione dell'art. 1, primo comma,
lett. d), del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5, l'interventrice volontaria
asseriva l'infondatezza delle domande attoree, di cui si chiedeva il rigetto.
Aderendo all'eccezione proposta "in limine" dall'interventrice
volontaria, il giudice istruttore disponeva il mutamento del rito ed ordinava
la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma,
del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5. Con memoria notificata in data 7 giugno
2004/9 giugno 2004, replicando alle eccezioni opposte nel merito
dall'interventrice volontaria, l'attore chiedeva "ex novo", in via
principale, la dichiarazione di nullità del contratto per violazione di norme
imperative, ma confermava, in via subordinata, i "petita" originari
secondo la gradazione specificata nella citazione introduttiva. Con memoria
notificata in data 14 luglio 2004, l'interventrice volontaria contestava le
argomentazioni poste a fondamento della replica avversaria. Per una più dettagliata
esposizione dei fatti di causa, si rinvia agli atti difensivi delle parti
(art. 16, quinto comma, del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5). Su istanza
dell'attore, il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, il
quale rigettava le istanze istruttorie dell'attore e fissava l'udienza per la
discussione innanzi al collegio. Nel termine assegnato dal giudice relatore,
le parti depositavano le memorie conclusionali. La causa era rimessa in
decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24
febbraio 2005. Con ordinanza resa a chiusura della discussione, il collegio
confermava i provvedimenti adottati dal giudice relatore e disponeva il
deposito della sentenza entro il termini di 30 (trenta) giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", la quale non si è
costituita nel presente giudizio, nonostante la rituale notificazione della
citazione introduttiva. 2. Indi, si deve rilevare l'inammissibilità della domanda cautelare
- proposta con la citazione
introduttiva e riproposta con la
memoria di replica - con cui ARCIERI Pasquale ha chiesto la
sospensione dell'autorizzazione all'addebito delle singole rate mensili sul
conto corrente acceso al n. 232690/18 presso la "BANCA 121 S.p.A.",
non essendo stata osservata la forma stabilita dall'art. 24, primo comma, del
D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5, in linea con l'art. 669-bis cod. proc. civ.,
quale introdotto dall'art. 74 della Legge 25 novembre 1990 n. 353 (cioè, il
deposito di un autonomo ricorso) (in tal senso, con riguardo al c.d.
"rito cautelare uniforme", "ex plurimis": Trib. Trani.,
28 luglio 1993, e Trib. Bari, 29 aprile 1994, Foro it., 1994, I, c. 2884;
Trib. Agrigento, 24 novembre 1994, Giur. it., 1995, I, 2, c. 570; Trib. Roma,
17 gennaio 1996, Giust. civ., 1996, I, p. 2425). 3. Sempre "in limine litis", la "BANCA 121 PROMOZIONE
FINANZIARIA S.p.A.." (ora "BPS BANCA PERSONALE S.p.A.") ha
eccepito il difetto di legittimazione processuale passiva della "BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", chiedendone l'estromissione dal
presente giudizio. A tale proposito, si rileva che la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A." ha conferito (al momento della costituzione) nella
"BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A." (ora "BPS BANCA
PERSONALE S.p.A."), in virtù di rogito redatto dal Notaio Mario ZANCHI
da Siena in data 21 dicembre 2002, rep. n. 19618, il ramo aziendale -
«composto dal complesso dei beni e delle risorse funzionali alla rete dei promotori
finanziari>> - acquistato per effetto della fusione per incorporazione
della "BANCA 121 S.p.A.", in virtù di rogito redatto dal Notaio
Mario BANCHI da Siena in data 19 dicembre 2002, rep. n. 19600. Sebbene, l'attore si sia limitato a prendere atto di tale subingresso
nel rapporto contrattuale, riconoscendo la legittimazione processuale passiva
dell'interventrice volontaria - in luogo della convenuta - rispetto alle
domande proposte nel presente giudizio, si rende opportuno un chiarimento
sulla portata del fenomeno. Secondo un principio consolidato in
giurisprudenza, la fusione tra due o più società, sia nella forma
dell'incorporazione, che nella forma della costituzione di una nuova società,
comporta una tipica fattispecie di successione patrimoniale a titolo universale,
sostanziatesi nel trasferimento di tutti i rapporti giuridici (attivi e
passivi), facenti capo alle società destinate a venir meno nella realtà
giuridica, in favore dell'unica
società (già costituita o di nuova costituzione) destinata a sopravvivere in
loro vece. Questa fenomenologia effettuale è stata tralaticiamente spiegata
con la sintetica considerazione che la fusione realizza una successione
universale, pedissequamente corrispondente alla successione universale
"mortis causa" delle persone fisiche, postulando la sussistenza di
un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di
imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti le società fuse od
incorporate, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni del
soggetti preesistenti ("ex plurimis": Cass., 9 aprile 1998, n..
3694; Cass., 10 agosto 1999, n. 85721 Cass., 22 novembre 2000, n. 15093;
Cass., 2 agosto 2001, n. 10595; Cass., 2 aprile 2002, n. 4679). Tanto è stato normativamente recepito dal legislatore nazionale, in
ottemperanza alle prescrizioni enunciate negli artt. 3 e 4 della III^
Direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità Europee in data 9 ottobre
1978 (Direttiva n. 78/855/CEE), mediante la formulazione letterale del nuovo
art. 2504-bis cod. civ., quale aggiunto dall'art. 13 del D.L.vo 16 gennaio
1991 n. 22, il cui primo comma disponeva che <<la società che risulta
dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società estinte». Peraltro, tale ricostruzione del fenomeno non è stata alterata dalla
riscrittura del testo dell'art. 2504-bis cod. civ., quale novellato dall'art.
6 del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6, il quale è stato incentrato sul pirofilo
della prosecuzione dei rapporti (sostanziali e processuali) anteriori alla
fusione («la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono
i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»). Di contro, si osserva che la cessione a banche di aziende, rami di
azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, quale
strutturalmente disciplinata dall'art. 58 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353,
non dà affatto luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale tra enti
giuridici, con il tradizionale corollario del subingresso dell'avente causa
(che rimane in vita) nell' ''universum jus" del dante causa (che si
estingue), bensì configura una singolare fattispecie di successione
"inter vivos" a titolo particolare "in singulas res", con
la logica implicazione della sopravvivenza nella realtà giuridica dell'ente
spogliatosi del suo patrimonio attivo e passivo, atteso che l'esistenza della
banca cedente non si interrompe con il perfezionamento consensuale del
contratto traslativo. Ed identiche considerazioni sono destinate a valere per l'art. 90,
secondo comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n.. 353, il quale disciplina la
cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili
in blocco da parte di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa.
In proposito, si è detto che tale cessione, per quanto possa segnare il
passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive e passive, od
anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente,
nè si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita,
pur se sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass.,
SS. UU., 22 gennaio 2003, n. 875). Non può tralasciarsi che l'art. 58 del D. L. vo 1 settembre 1993 n.
353 ha equiparato sul piano normativo le fattispecie della cessione di
azienda e della cessione di attività e passività, dettando una disciplina
speciale per regolamentare in modo uniforme ed omogeneo la sorte dei debiti,
dei crediti e del contratti ceduti. In proposito, non a caso, si è detto che
la scelta di accomunare ipotesi eterogenee e di regolamentarne i profili più
rilevanti acquista un senso se è ritenuta funzionale a predisporre, per quei
profili, una normativa specifica e ad evitare il gioco dei rinvii e delle
integrazioni con le disposizioni del codice civile, che risultano, peraltro,
diverse a seconda di quale delle tre fattispecie si consideri. Ora, con particolare riguardo al regime dei contratti stipulati dal
cedente e trasferiti al cessionario, l'art. 58, sesto comma, del D.L.vo 1
settembre 1993 n. 353 si è limitato a riconoscere al ceduto sulla falsariga
dell'art. 2558, secondo comma, cod. civ. - la facoltà di recedere dal
contratto in corso entro tre mesi dalla pubblicazione della cessione nella
Gazzetta Ufficiale, sempre che sussista una giusta causa, facendo salva la
responsabilità della banca cedente. In definitiva, il cessionario subentra
nella posizione contrattuale senza necessità del consenso della controparte,
alla quale è però consentito il recesso per giusta causa. Questa conclusione
è comune a tutte le cessioni disciplinate dall'art. 58 del. D.L.vo 1
settembre 1993 n. 353. Per cui, ai fini del subingresso "ex lege"
del cessionario nel contratto stipulato dal cedente, non rileva in alcun modo
che la cessione riguardi l'azienda (in senso monistico) ovvero le attività e
le passività (in senso atomistico). Su tali premesse, la dottrina si è interrogata sulla operatività di trattamenti
particolari in relazione alla tipologia ed alla natura dei contratti. La
questione è stata affrontata in sede di normativa generale sulla cessione di
azienda, con riferimento a due esclusioni dall'art. 2558 cod. civ.: i c.d.
"contratti aziendali", cioè i contratti diretti ad assicurare
all’imprenditore il godimento dei beni destinati allo svolgimento
dell'attività produttiva), i quali si trasferirebbero al cessionario senza
possibilità di patto contrario ne dì recesso da parte del contraente ceduto,
ed i c.d. "contratti personali", cioè i contratti volti a procurare
prestazioni caratterizzate da infungibilità soggettiva od oggettiva, i quali
sarebbero esclusi dalla vicenda traslativa (per espressa previsione dell'art.
2558, primo camma, cad. civ.) Tuttavia, non sembra che le posizioni espresse possano
pedissequamente riproporsi in ambito bancario. Difatti, per quanto l'art. 58,
sesto comma, del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 sia stato mutuato dall'art.
2558 cod. civ. esso vive di vita propria ed autonoma nel diverso contesto
normativo nel quale è inquadrato e deve essere coerentemente interpretato per
il suo contenuto intrinseco. Ed è proprio tale contenuto che non appare
allineato con la corrispondente formulazione dell'art. 2558, primo comma, cod.
civ. A differenza di quest'ultimo, non si rinviene nell'art. 58, sesto comma,
del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 alcun riferimento che possa indurre a
sottrarre alla disciplina ivi prevista i contratti aziendali o i contratti
personali. La semplice e generica indicazione dei contratti ceduti sembra
anzi suggerire l'intenzione di respingere, anziché di richiamare, limitazioni
a particolari tipologie negoziali. Esclusa l'utilizzabilità in sede esegetica dell'art. 2558 cod. civ.,
si deve ritenere improponibile un'applicazione di tale disposizione alla sola
ipotesi di cessione dell'azienda, sia per la sostanziale autosufficienza
della disciplina speciale sul punto, sia per le ingiustificate disparità di
trattamento che insorgerebbero rispetto alla cessione di rapporti in blocco,
per la quale non potrebbe in ogni caso invocarsi l'applicazione concorrente
con l'art. 58 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 353 della citata disposizione
del codice civile. Si deve, quindi, ritenere che la disciplina speciale
regoli uniformemente la vicenda traslativa di tutti i contratti imputabili
all'impresa che sono oggetto del trasferimento: naturalmente, l'
individuazione nei casi concreti dei negozi che sono stati ricompresi nella
cessione rimanda ai consueti criteri di interpretazione della portata
dell'accordo intercorso tra le parti. In coerenza a tali argomentazioni, è evidente, che la risalenza
della cessione di ramo aziendale (nelle specifiche forme del conferimento in
società costituenda) ad epoca anteriore all'instaurazione della odierna lite
esclude la legittimazione processuale passiva della convenuta rispetto alle
posizioni soggettive scaturenti da un contratto ceduto all'interventrice
volontaria. Tuttavia, tale circostanza non consente l'estromissione della
convenuta dal giudizio, nonostante l'accordo in tal senso tra l'attore e
l'interventrice volontaria. Difatti, l'art. 111 cod. proc. civ. postula che
la successione a titolo particolare nel diritto controverso sia avvenuta «nel
corso del processo». Ne discende, quindi, che le domande proposte da ARCIERI Pasquale nei
confronti della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. "devono
essere rigettate. 4. Ciò detto, si devono esaminare nel merito le domande proposte da
ARCIERI Pasquale nei confronti della "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA
S.p.A. (ora "BPS BANCA PERSONALE S.p.A."), rispettandone la
graduazione prospettata ("ex novo") con la memoria di replica. 5. In primo luogo, l'attore ha chiesto al giudicante di dichiarare
la nullità del contratto per violazione di norme imperative (art. 1418 cod.
civ.). A suo dire, il contratto concluso tra ARCIERI Pasquale e la
"BANCA 121 S.p.A." è contrario alle prescrizioni dettate dagli
artt. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1598 n. 58 e 32 della deliberazione adottata
dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522 (portante il regolamento
attuativo del D.L.vo 24 febbraio 1998 n.. 58 in materia di disciplina degli
intermediari). Sotto i l primo profilo, l'attore lamenta l'infrazione dell’ art. 21 del D.L.vo 24 febbraio
1998 n. 58 (con particolare riguardo agli obblighi di diligenza, correttezza
e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di
cui alla lett. a) del primo comma) nella pubblicizzazione del «piano
finanziario "4 You"» in termini di prodotto previdenziale a dispetto
della reale natura di finanziamento caratterizzato dalla durata variabile tra
i 15 (quindici) ed i 20 (venti) anni, dal vincolo di destinazione
all'acquisto per circa il 60% (sessanta per cento) - di un'obbligazione
avente rendimento inferiore al tasso di finanziamento nella misura del 2%
(due per cento) e - per la parte residua - di un fondo di investimento sempre
in conflitto di interesse. Sotto il secondo profilo, l'attore censura la
vendita da parte dell'intermediario finanziario di una propria obbligazione
con un prezzo maggiorato, a secondo dei casi, dal 10% (dieci per cento) al
30% (trenta per cento), rispetto al prezzo di emissione, a distanza di pochi
giorni o poche settimane dall'emissione dell'obbligazione stessa. A tale riguardo, è il caso di premettere che il D.L.vo 24 febbraio
1998 n. 58 (portante il testo unico in materia di intermediazione
finanziaria) contiene una dettagliata tipizzazione delle violazioni che il
legislatore ha inteso sanzionare con la nullità del contratto (vedansi, ad esempio,
i casi di nullità "relativa" di cui agli artt. 23, 24 e 30 del
D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58). Ne consegue il corollario per cui non può
farsi discendere la nullità del contratto dalla violazione di norme legali o
regolamentari che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria (in
tal senso, vedasi: Trib. Roma, 25 luglio 2003, Il merito, 2004, p. 13). Sul
punto, il collegio ritiene di condividere le argomentazioni difensive dell'
interventrice volontaria. Peraltro, occorre evidenziare che l'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio
1998 n. 58 non può essere invocato a parametro valutativo della conformità
del contenuto contrattuale allo "standard" normativo, attenendo
alla determinazione degli obblighi di comportamento a carico degli intermediari
<<nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori>>.
In altri termini, la disposizione richiamata dall'attore si limita a
regolamentare, in ossequio al canone della diligenza professionale, le
modalità e gli obiettivi della condotta esigibile dall'intermediario
nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente. Ne consegue che l'inosservanza di uno o più dei paradigmi elencati
dall'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 può integrare un'ipotesi di
inadempimento (ma non di nullità) del contratto (in tal senso, con riguardo
all'obbligo informativo: Trib. Taranto, 27 ottobre 2004, Diritto &
Giustizia, 2004, f. 46, p. 102). In sintonia con tale orientamento (per un precedente di segno
contrario, vedasi: Trib. Mantova, 18 marzo 2004, Le società, 2004, p. 1139),
si può menzionare il principio enunciato da una recente giurisprudenza di
merito, la quale, a fronte della dedotta nullità di un contratto analogo a
quello in disamina, ha affermato che <<... questa grave sanzione non può
conseguire "sic et simpliciter" dalla violazione degli obblighi
richiamati dall'art. 21 ...» del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 cc... miranti
non a stabilire altrettanti requisiti di validità del contratto, ma a
disciplinare il diverso piano dell' "agere" dell'intermediario
nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori» (vedasi, con
riguardo ad un reclamo proposto avverso il diniego della tutela cautelare:
Trib. Fermo, 21 gennaio 2005, inedito, ma annesso alla documentazione
prodotta dall' interventrice volontaria). Peraltro, a conforto di tale interpretazione sulla sfera applicativa
dell'art. 21 del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58, non è superfluo aggiungere
che l'art. 23, ultimo comma, del D.L.vo 24 febbraio 1998 n, 58 - il quale
trova i suoi immediati precedenti nell'art. 13, decimo comma, della Legge 2
gennaio 1991 n., 1 e nell'art., 18, quinto comma, del D.L.vo 23 luglio 1996
n. 415 (ora abrogati dall'art. 214, primo comma, lett. aa) e jj), del D.L.vo
24 febbraio 1998 n. 58) - ha stabilito che, nei giudizi di risarcimento dei
danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta agli intermediari l'onere della prova di aver agito
con la specifica diligenza richiesta. Invero, è palese il nesso di collegamento
tra la norma che disciplina i criteri orientativi della condotta ispirata
alla diligenza professionale nell'adempimento del contratto e la norma che
disciplina il regime probatorio dell'esenzione da responsabilità
professionale per l'inadempimento del contratto (in tal senso, vedasi ancora,
Trib. Fermo, 21 gennaio 2005, inedito, ma annesso alla documentazione
prodotta dall'interventrice volontaria). Ovviamente, le precedenti riflessioni sono destinate a valere anche
per l'art. 32 della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio
1998 n. 11522, il quale - imponendo, tra l'altro, all'intermediario di
eseguire, in conto proprio od in conto terzi, le negoziazioni alle migliori
condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla
natura delle operazioni stesse, nonché di individuare le migliori condizioni
possibili con riguardo ai prezzi pagati o ricevuti ed agli altri oneri
sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore (terzo comma) -
detta una norma operante (a differenza dell'art. 30 della deliberazione
adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522, il quale elenca le
pattuizioni. da inserire obbligatoriamente nei contratti con gli
investitori), comunque, nella fase di esecuzione (e non anche nella fase di
formazione) del contratto. Per cui, un'eventuale infrazione del precetto
regolamentare può assumere rilevanza nella valutazione della condotta
dell'intermediario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal
contratto, restando estranea al sindacato sulla conformità del contratto al
modello delineato dal sistema normativo. Quanta, poi, alla violazione degli artt. 28 e 29 della deliberazione
adottata dalla CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n.. 11522, che è stata
denunciata dall'attore soltanto nella memoria conclusionale, si tratta di un
inammissibile ampliamento dei motivi di nullità. Per cui, il giudicante é
esonerato da ogni sindacato sul punto. Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda proposta in
via principale deve essere rigettata, non assurgendo le lamentate
manchevolezze dell'intermediario a vizi di nullità del contratto. 6. In secondo luogo, l'attore ha chiesto al giudicante di
pronunziare l'annullamento del contratto per «vizio della volontà». Nonostante la genericità dell'espressione adoperata nella memoria
notificata in data 7 giugno 2004/9 giugno 2004, la quale non consente, di per
sè, l'individuazione di una specifica causa di annullabilità nell'ambito
delle previsioni contenute dagli artt. 1427 ss. cod. civ. (è pacifico che le
cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano
fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa
negoziale - "ex plurimis": Cass., 12 febbraio 2003, n. 2104), si
deve ritenere che l'attore abbia inteso far valere "per relationem"
l'errore circostanziato nella citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3
febbraio 2004. Premesso che <<il consenso all'acquisto del prodotto
finanziario ... veniva dato ... esclusivamente dopo espressa assicurazione da
parte del promotore finanziario che si trattava di un investimento di piccole
somme destinate ad un piano di accumulo con capitale garantito e senza alcun
impegno riguardo la scadenza ultima, tant'è che detta scadenza poteva essere
anticipata in qualsiasi momento con la riscossione del capitale versato oltre
agli interessi maturati» e che <<il consenso alla sottoscrizione del
contratto non è mai stato riferito ad un piano di restituzione di un mutuo,
di cui per altro, l'attore non ha mai avuto nozione anche nella successiva
corrispondenza», egli ha lamentato di essere incorso in errore
"essenziale" (a suo dire, «l'errore ricade sulla natura del
contratto impedendo all' attore di avere la consapevolezza degli effetti
giuridici essenziali che individuano il tipo di contratto stipulato (si
credeva di stipulare un piano di investimento si é stipulato un mutuo) e
"riconoscibile dall'altro contraente" (a suo dire, la BANCA 121 S.p.A.", «... in
relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità del
contraente avrebbe potuto rilevare l'errore adoperando la normale diligenza»
e <<... poteva facilmente rendersi conto dell'errore commesso
dall'ARCIERI, il quale certamente non aveva alcun interesse a sottoscrivere
un mutuo»). 7. Sotto il primo aspetto, l'attore ha asserito di essere incorso in
errore sulla natura dei contratto (art. 1429, n. 1), cod. civ.), adducendo di
essere stato indotto a stipulare il «piano finanziario "4 You"» da
una falsa rappresentazione della sua causa. A sostegno di tale assunto,
l'attore ha insistito sulla sottoposizione di una <<serie di documenti
interamente prestampati, dal contenuto incomprensibile e con complesse
formule matematiche, da firmare immediatamente >> sulla «presentazione del contratto
e della sua natura giuridica
..., con frasi, tecniche ed in parte utilizzando una lingua estera», e
sull'utilizzo di pubblicità ingannevole per persuadere la clientela alla
stipulazione di <<una sicura forma di investimento consistente
nell'accumulo di piccole somme mensili per comporre un
"salvadanaio" di natura previdenziale» e dissimulante «un contratto
di tenore completamente diverso e difforme da quanto pubblicizzato». A ben vedere, l'operazione é consistita nell'erogazione di un
finanziamento a lungo termine dalla banca al cliente per l'acquisto immediato di strumenti
finanziari, atteggiandosi, in definitiva, alla stregua di un vero e proprio
mutuo di scopo convenzionale. Ora, l'art. 1, quinto comma, lett. c), del D.L.vo 24 febbraio 1998
n. 58 contempla espressamente tra i "servizi accessori" - categoria
in cui si colloca il piano finanziario in esame - <<la concessione di
finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare
un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento». Peraltro, secondo taluni giudici di merito, è incontestabile che,
sotto il profilo della logica economico-finanziaria ad esso sotteso, il
«piano finanziario "4 you"» si caratterizza, rispetto ad altre
analoghe operazioni di finanziamento, per essere ispirato non ad una logica
di breve termine, quanto ad una logica di lungo termine ed è finalizzato
all'incentivazione del risparmio diretto alla costituzione di un capitale
futuro, di cui il risparmiatore potrà disporre al termine del contratto
(salva la possibilità di chiudere in qualsiasi momento l'operazione,
rispettando certe modalità e condizioni) (in tal senso: Trib. Parma, 15
novembre 2004; Trib. Parma, B dicembre 2004; Trib Parma, 7 febbraio 2005;
inedite, ma annesse alla documentazione dell' interventrice volontaria. In particolare, con scrittura privata redatta in data 16 aprile
2002, la "BANCA 121 S.p.A." concedeva ad ARCIERI Pasquale un
finanziamento pari ad euro 45.256,00 (quarantaseimiladuecentocinquantasei
virgola zero zero) al tasso convenzionale del 6,4450% (sei virgola
quattromilaquattrocentocinquanta per cento), per la durata di anni 25
(venticinque) circa, da rimborsare con periodicità mensile in n. 297
(duecentonovantasette) rate costanti dell'importo unitario di euro 312,00
(trecentododici virgola zero zero), con scadenza della prima rata al 31
maggio 2002 e con scadenza dell'ultima rata al 29 gennaio 2027. Tale
finanziamento era finalizzato all'acquisto di obbligazioni "BANCA
AGRICOLA MANTOVANA 25.2.2002-25.2.2027 ZERO COUPON" al prezzo di
30,9835% (trenta virgola novemilaottocentotrentacinque per cento) per un
valore nominale di euro 60,000,00 (sessantamila virgola zero zero), da
eseguire in data contestuale all'erogazione del finanziamento, e la
sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento "DUCATO
AMBIENTE", istituito dalla "MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT - Società
di Gestione del Risparmio S.p.A.", per un controvalore pecuniario di
euro 27.664,22 (ventisettemilaseicentosessantaquattro virgola ventidue) da versare
in unica soluzione in data contestuale all'erogazione del finanziamento. Inoltre, il contratto prevedeva che ARCIERI Pasquale conferisse alla
"BANCA 121 S.p.A." mandato irrevocabile con rappresentanza -
per gli adempimenti occorrenti all'acquisto dei titoli obbligazionari; -
per la sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento - per l'immissione dei
titoli acquistati in un apposito "conto titoli", intestato al
cliente e vincolato in favore della banca; - per la costituzione in pegno dei titoli acquistati a favore della
banca. Contestualmente, il rimborso del finanziamento era cautelato da
copertura assicurativa - per le ipotesi di morte od invalidità permanente di
grado pari o superiore al 60% (sessanta per cento) della totale - attraverso
l'adesione di. ARCIERI Pasquale alla polizza collettiva n. M21000011
stipulata tra la "TICINO ASSICURAZIONI S.p.A." e la BANCA 121
S.P.A." Al momento della stipulazione, i seguenti documenti erano allegati
al contratto. a) la scheda per l' individuazione del profilo del cliente (art. 28,
primo comma, lett. a), della deliberazione adottata dalla CO.N.SO.B. in data
1 luglio 1998 n. 11522), nella quale ARCIERI Pasquale aveva dichiarato:
approfondita esperienza finanziaria; obiettivo di investimento
"prevalenza rivalutabibità rapportata al rischio di oscillazione
corsi" alta propensione al rischio; situazione finanziaria
caratterizzata da disponibilità liquide per euro 33.000,00 (trentatremila virgola
zero zero) e a medio/lungo termine per euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero), capacità di reddito annuo per euro 20.000,00 (ventimila virgola
zero) derivante da lavoro autonomo, periodicità mensile dei flussi di reddito
ed investimenti in valori mobiliari; b)
il foglio informativo analitico del prestito obbligazionario
"BANCA AGRICOLA MANTOVANA 25.2.2002-25.2.2027 ZERO
COUPON"; c)
il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di acquisto di
quote del fondi comuni d' investimento mobiliare appartenenti alla
"Famiglia Ducato" gestiti dalla "MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT
- Società di Gestione del Risparmio S.p.A." d) l'estratto delle condizioni di assicurazione concernenti la
copertura assicurativa "INFORTUNI" di cui alla polizza collettiva
n. M21000011 stipulata tra la "TICINO ASSICURAZIONI S.p.A." e la
"BANCA 121 S.p.A."; e) le ulteriori condizioni praticabili alla clientela. Ora, alla stregua delle risultanze documentali (per quanto soltanto
una parte degli allegati al contratto sia stata prodotta in giudizio), non è
credibile che ARCIERI Pasquale possa aver frainteso o equivocato la natura
giuridica dell'operazione finanziaria conclusa con la "BANCA 121
S.p.A.", non essendovi alcuna clausola del «piano finanziario "4
You"» che lasci intravedere una qualificazione diversa dal finanziamento
vincolato all'acquisto di strumenti finanziari. In proposito, è stato affermato che <<... in alcuna sua parte
il "piano finanziarlo 4 You" é denominato o indicato quale piano di
accumulo, tanto meno l'impostazione delle clausole é tale da farlo apparire
quale piano di accumulo» (in tal senso: Trib. Parma, 15 novembre 2004; Trib.
Parma, 8 dicembre 2004; Trib Parma, 7 febbraio 2005; inedite, ma annesse alla
documentazione dell'interventrice volontaria). Invero, i riferimenti (talora, richiamati all'attenzione del lettore
con caratteri stampati in grassetto) alla concessione del finanziamento ed
all'acquisto dei titoli sono ripetuti più volte nel contesto del modulo contrattuale. Già nella premessa della proposta di adesione, si legge che «... La
Banca 121 offre la possibilità di porre in essere ... un Piano finanziario
mediante: a) l'acquisto di Titoli emessi dalla Banca Agricola Mantovana; b)
la sottoscrizione delle quote del Fondo comune di investimento ... istituito
dalla società MONTE PASCHI ASSET
SGR; c) la concessione di un finanziamento, per l'acquisizione dei
predetti Titoli e delle predette quote di Fondo comune, garantito da pegno su
tali strumenti finanziari; il finanziamento sarà assistito da una polizza
assicurativa». Quindi, la proposta di adesione era formulata con il seguente
tenore: <<... Vi richiedo le seguenti operazioni: 1. la concessione di un finanziamento di entro .... al tasso del
.... della durata di anni 25 circa da rimborsare con periodicità mensile in
numero ,.. rate costanti dell'importo unitario di euro ... con scadenza prima
rata il .... ultima rata il .., secondo i termini ed alle condizioni indicate
nella presente, dichiarando di possedere capacità di risparmio, tenuto conto
anche degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di
adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento delle rate
previste dal piano finanziario oggetto della presente>>. <<Il predetto finanziamento (di qui innanzi il
"Finanziamento), in caso di accoglimento della mia richiesta, verrà
erogato in unica soluzione e sarà esclusivamente utilizzato per
l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti
punti nr 2 e nr. 3 (di qui
innanzi gli strumenti Finanziari"), i quali verranno costituiti in pegno
in vostro favore ... a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto alla
Banca in dipendenza del Finanziamento stesso. Per il rimborso del predetto
finanziamento, Vi conferisco sin da ora istruzioni irrevocabili di addebitare
sul c/c numero ... intestato a ... le rate di rimborso alle rispettive
scadenze oltre a quant'altro eventualmente dovuto in dipendenza del Piano
Finanziario Resta inteso che il finanziamento sarà assistito da una polizza
assicurativa stipulata tra Ticino Assicurazioni S.p.A. e Banca 121 (la
"Polizza Assicurativa"), a me riservata e regolata dalle condizioni
e dalle limitazioni riportate sull'allegato "Estratto delle Condizioni
concernenti la copertura assicurativa" {All. 2). Il Finanziamento sarà
regolato alle condizioni economiche di cui all'All. 3). 2. l'acquisto di Titoli
"Banca Agricola Mantovana 25.2.2002-25.2.2027 Coupon Zero" al
prezzo di ... per un valore nominale di euro ... codice ISIN ... da eseguire
in data pari a quella di erogazione del finanziamento; 3. la sottoscrizione di
quote del Fondo Comune di Investimento .... Istituito da Monte Paschi Asset
Management SGR S.p.A., per un controvalore di euro .... da versare in un'unica
soluzione in data pari a quella di erogazione del finanziamento... INOLTRE 4.
Essendo convenuto che, una volta acquistati gli strumenti Finanziari
di cui al punto nr. 2) e sottoscritte le quote del Fondo, entrambi verranno
costituiti in pegno a favore di Banca 121, nelle forme del pegno di strumenti
finanziari ovvero di pegno di crediti, a garanzia dell'integrale rimborso di
tutto quanto dovuto alla Banche in dipendenza del Finanziamento di cui al
precedente punto nr. 1) e, comunque, di ogni obbligazione spettante a mio
carico in forza conclusione del presente contratto, conferisco sin d'ora
mandato irrevocabile a Banca 121 - ai sensi dall'art. 1723, 2° comma ed
autorizzandolo specificamente ex art. 1395 cod. civ. - a registrare gli
stessi e/o a darne evidenza sul sopra richiamato conto titoli vincolato a
garanzia di Banca 121 a me intestato e a compiere, sempre in mio nome e per
mio conto, ogni ulteriore adempimento necessario o comunque ritenuto utile
alla costituzione ... di una garanzia pignoratizia favore della Banca 121
pienamente valida ed efficace sia tra le parti che nei confronti dei
terzi».______ Ancora, prendendo visione della Sezione I^ (norme generali) e della
Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle
condizioni contrattuali, non può sfuggire all'interessato la reiterazione
degli accenni all'erogazione del finanziamento per l'acquisto degli strumenti
finanziari, su cui è incentrata l'architettura strutturale dell'investimento.
In tal senso, vedansi, tra gli altri: - gli artt. 3 e 4 della
Sezione I^ (norme generali delle condizioni contrattuali: <<Io
sottoscritto prendo ... atto che al Finanziamento, esclusivamente destinato
all'acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari indicati in premessa,
ed alla relativa garanzia, costituita da pegno sui medesimi Strumenti
Finanziari, si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali di cui
alla presente»; <<La realizzazione del Piano Finanziario 4 Y0U avviene
mediante l'acquisto/sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, tramite la
provvista costituita dall'erogazione del finanziamento che non potrà essere
utilizzata per altre e diverse finalità»; - gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della
Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle
condizioni contrattuali: <<il finanziamento della Banca per l'importo
richiesto ed indicato in premessa, da erogarsi in unica soluzione, è
esclusivamente destinato alle operazioni di acquisto/sottoscrizione degli
Strumenti Finanziari, sempre indicati in premessa»; <<Il finanziamento
è garantito dagli Strumenti Finanziari, che sin d'ora il cliente dichiara di
vincolare a favore di Banca 121 e che verranno formalmente costituiti in
pegno a favore della stessa ...»; <<il Cliente è obbligato ad
effettuare puntualmente alle scadenze concordate i pagamenti delle rate ...»;
<<In caso di inadempimento delle obbligazioni da patte del cliente,
quest'ultima rimane autorizzata ad escutere il pegno e le eventuali ulteriori
garanzie.. >>; <<Nelle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. il
Cliente incorrerà nella perdita del beneficio del termine .... La Banca ...
avrà il diritto di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento,
ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per mancato pagamento di tre rate anche non
consecutive. Nei casi di decadenza del termine o di risoluzione la Banca avrà
il diritto di esigere l'importo delle rate non pagate e quello delle rate a
scadere attualizzato mediante l'applicazione della formula e dei parametri
indicati nel successivo art. 8 della presente Sezione II^, oltre ad interessi
ed accessori >>. Su tali, postulati, non può mettersi in dubbio l'intellegibilità del
testo contrattuale, dal quale risulta in maniera chiara ed inequivoca la
funzione causale dell' operazione di investimento. Per cui, ogni eventuale
incomprensione sulla reale portata del «piano finanziario "4 You"»
non può che essere addebitata alla negligenza del cliente, il quale si è
verosimilmente limitato ad una lettura frettolosa e superficiale dei
documenti (proposta di adesione ed allegati) contenenti le condizioni
generali della sottoscrizione. Né si tratta di cognizione per la quale debba
venire in rilievo l'apprezzamento dell'esperienza specialistica del cliente
in 'materia finanziaria (secondo i dati desumibili dalla "scheda per
l'individuazione del profilo del cliente", ove se ne ravvisi l'utilità
per esprimere tale giudizio), essendo sufficiente allo scopo il possesso di
comuni nozioni di cultura generale. Peraltro, non è superfluo sottolineare come l'art. 6 della Sezione
I^ (norme generali) delle condizioni contrattuali enunci (per una parte,
anche con caratteri stampati in grassetto) il riconoscimento da parte del
cliente di aver ricevuto preventive informazioni sui rischi insiti nella
dinamica fisiologica dell'investimento: «Io sottoscritto: *
ho preventivamente preso visione e ricevuto il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziali di cui all'Allegato 2 al
regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive
modifiche. *
ho ricevuto la richiesta di fornire notizie circa la mia esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la mia situazione finanziaria,
i miei obiettivi di investimento, nonché circa la mia propensione al rischio. *
sono consapevole che il rendimento effettivo del Piano medesimo viene
conseguito portando lo stesso regolarmente a termine a con il pagamento
dell'ultima rata e che, in caso di estinzione anticipata, il rendimento
medesimo potrebbe essere diverso da quello risultante alla scadenza
programmata, con la possibilità che in tale circostanza - si verifichino
anche perdite in mio sfavore, in quanto il valore degli strumenti Finanziari potrebbe risultare inferiore al complessivo
importo da versare a titolo di estinzione anticipata. *
ho preso atto, in particolare, che: a) le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari non
negoziati in mercati regolamentari possono comportare gravi difficoltà di
liquidare gli strumenti finanziari acquistati e comunque di valutarne il
valore effettivo: b)
che le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari
derivati sono caratterizzate da una rischiosità malto elevata, con
possibilità di perdite anche eccedenti. l'esborso originario, il cui
preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità: c)
che le operazioni di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata possono presentare difficoltà di
ricopertura e dare luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente preventivati; * ho preso completa
cognizione delle norme che regolano il Finanziamento e la relativa garanzia
costituita dagli Strumenti Finanziari, il conto corrente, i servizi di
negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di
custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, la sottoscrizione delle
quote del Fondo, nonché delle relative norme e condizioni economiche riportate nella presente e nei
relativi Allegati. * ho ritenuto, sulla
base di tutto quanto sopra, che i servizi ed i prodotti di cui sopra
risultano aderenti ai miei interessi; * sono stato informato e ho compreso, con riferimento alle quote del
Fondo, che non v'è garanzia del rendimento futuro delle stesse; * ho ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra, che le singole
operazioni in cui si sostanzia il Piano Finanziario e lo stesso nel suo
complesso risultano aderenti ai miei interessi». Per cui, la possibilità di una flessione o di una caduta dei rendimenti,
in stretta correlazione alle congiunture sfavorevoli del mercato finanziario,
è connaturata all'alea normale dell'operazione prescelta. Peraltro, neppure è ascrivibile alla banca l'inosservanza degli
obblighi relativi alle operazioni in cui vi sia una posizione di conflitto
(diretto od indiretto) di interessi (att. 21, primo comma, lett. c), del
D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e 27 della deliberazione adottata dalla
CO.N.SO.B. in data 1 luglio 1998 n. 11522), dal momento che la proposta di
adesione, sia in relazione all'acquisto delle obbligazioni che in relazione
alla sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento, contiene
l'espressa autorizzazione del cliente all'effettuazione dell'operazione,
sulla base della dichiarazione di essere stato edotto circa l’esistenza
dell’interesse in conflitto (nella specie, l'appartenenza della banca al
medesimo gruppo delle società emittenti). Quanto, poi, alla riconosciuta ingannevolezza di una promozione
pubblicitaria riguardante il «piano finanziario "4 You"», ad opera
della decisione resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in
data 6 marzo 2003 n. 11792 (vedasi la documentazione annessa alla
documentazione dell'attore), è il caso di rilevare che tale provvedimento
aveva riguardato, a ben vedere, <<un volantino pubblicitario diffuso
presso le filiali del gruppo Monte dei Paschi di Siena nel mese di settembre
2002», in ordine al quale era stata apprezzata l'irravvisabilità di «...
elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della
necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al
prodotto», concludendosi che <<... il consumatore può subire un
indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi
all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento,
senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto
di finanziamento». Pertanto, è evidente che un analogo giudizio non può essere esteso
"sic et simpliciter" alla proposta di adesione, nella cui
formulazione è indubbio, come si è visto, il collegamento del finanziamento
all'acquisto degli strumenti finanziari. Né si può imputare alla banca l'utilizzo di una terminologia ambigua
o criptica nella redazione dei moduli contrattuali, in quanto tale idonea ad
occultare o mascherare l'effettiva natura dell'operazione, dal momento che
essa é stata presentata al cliente nei termini espliciti di un finanziamento
destinato a procurare la provvista monetaria da reimpiegare per
l'investimento in obbligazioni e fondi comuni di investimento. Quanto, poi, alla censura inerente all'uso di fonemi stranieri
nell'intento di celare i risvolti suscettibili di minare le aspettative di
redditività del prodotto finanziario, si tratta di un addebito vago generico,
che, peraltro, non trova alcun riscontro nel testo letterale della proposta
di adesione. Invero, le parole menzionate dall'attore ("reserve",
"index, "tel" ed "eguity") non sono state mai
adoperate nella stesura standardizzata delle clausole destinate a regolamentare
il «piano finanziario "4 You">>. Viceversa, ove pure si
voglia ipotizzare che l'inciso concerna la formulazione dell'art. 8 della
Sezione II^ (norme relative al finanziamento ed alla garanzia) delle
condizioni contrattuali, con riguardo alla facoltà consentita al cliente di
estinguere anticipatamente il finanziamento con la corresponsione, in
aggiunta agli interessi ed agli accessori maturati fino a quel momento, di
«un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere comprensive
di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap)
corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della
facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del
finanziamento ...» (da determinarsi in base alla formula riportata
nell'allegato denominato "ulteriori condizioni praticabili alla
clientela"), si deve comunque escludere che tale riferimento possa
ingenerare dubbi o incertezze nella classificazione tipologica del contratto
stipulato. Ciò in quanto, al di là della sua irrilevanza ai fini della
decisione (si rammenta che è in discussione soltanto l'annullabilità del
contratto per errore sulla sua natura), il richiamo all'indice aritmetico è
finalizzato alla sola quantificazione della prestazione restitutoria a carico
del cliente. Né la peculiarità del metodo di calcolo è idonea a snaturare od
alterare l'identità fisionomica del contratto. In definitiva, la palese carenza dei requisiti previsti dagli artt.
1429 e 1431 cod. civ. consente di escludere la sussistenza di un errore
sanzionabile con l'annullamento del contratto. 8. In relazione alla domanda di risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.), il collegio si limita
ad osservare che le circostanze dedotte dall'attore non costituiscono
"avvenimenti straordinari ed imprevedibili", ma ineriscono
all'esecuzione del rapporto obbligatorio secondo la programmazione originaria
del regolamento contrattuale. Peraltro, è pacifico che l'alea normale di un contratto che, a norma
dell'art., 1467, secondo comma, cod. ci., non legittima la risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore
delle prestazioni originate dalla regolari e normali fluttuazioni del mercato
("ex plurimis": Cass., 17 luglio 2003, n. 11200). Ne consegue il
rigetto della medesima domanda per l'insussistenza dei presupposti di fatto. 9. Naturalmente, tale
esito è destinato a valere anche per la domanda di condanna alla restituzione
delle prestazioni eseguite in dipendenza del finanziamento, la quale è
strutturalmente connessa alle precedenti. 10. Si
reputa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale
compensazione tra le parti delle spese giudiziali. P.Q.M. Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in composizioni
collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, a mezzo di
citazione notificata in data 31 gennaio 2004/3 febbraio 2004, da ARCIERI
Pasquale nei confronti della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.p.A.", con sede in Siena in persona del legale rappresentante
"pro tempore", con l'intervento volontario, a mezzo di comparsa
depositata in data 13 maggio 2004 della "BPS BANCA PERSONALE
S.p.A." (già "BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA S.p.A."), con
sede in Lecce, in Persona del legale rappresentante "pro tempore",
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, 1) dichiara
la contumacia della "BANCA MONTE DEI PASCHI D SIENA S.p.A."; 2) rigetta le
domande, compensa interamente tra le parti le spese giudiziali. Così deciso in camera di consiglio in data 24 febbraio 2005. IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Giuseppe LO SARDO
IL PRESIDENTE Dott. Ettore NESTI |