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Tribunale di Prato – Estensore Manna -
Provvedimento del giorno 16 ottobre 2001.
Contratto di fornitura di servizi web - Appalto
di servizi - Blocco di messaggi destinati all'utente dei servizi -
Illegittimità sussistenza - Concorrenza sleale.
Il contratto tra l'utente (titolare di solo
indirizzo di posta elettronica e/o di sito web) ed un soggetto che svolga
attività di provider, ha la natura di appalto di servizi ed il suo oggetto,
costituito dai servizi informativi via internet, può essere variamente
modulato nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti.
Tra i doveri gravanti sull'appaltatore del
servizio di posta elettronica - non dichiarati in contratto, ma agevolmente
ricavabili dagli obblighi di protezione derivanti dalla clausola generale
degli art. 1175 e 1375 c.c. - vi è anche quello di evitare che il proprio
utente di posta elettronica sia esposto ad un'attività di invio c.d. a
pioggia (spamming) di messaggi e/o di materiali pubblicitari non richiesti,
da parte di altri soggetti operanti nella rete.
omissis
letti gli atti del procedimento
cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 888/01 R.G., promosso dalla E-T. Group s.r.l.
nei confronti della Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l.;
premesso che la società ricorrente domanda
l'emissione di un provvedimento d'urgenza che imponga alla Tex-Net
Telecomunicazioni s.r.l. di non inibire lo scambio di informazioni e/o di
dati tra la E-T. Group s.r.l. e i suoi utenti o abbonati registrati;
che tale pretesa si basa sul fatto che la soc.
ricorrente, titolare del nome a dominio «paginetessili.it» e del relativo
portale, lamenta che la Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l., società provider
operante nel medesimo settore della prestazione in rete di servizi
informativi relativi al settore produttivo tessile, abbia impedito ogni forma
di comunicazione tra i propri iscritti, residenti sul suo server, e il
predetto sito web, bloccandone le e-mail e ogni altra possibilità di dialogo,
mediante l'attivazione di un opportuno sistema di riconoscimento della
provenienza del messaggio;
che parte convenuta deduce, in senso contrario,
di aver ricevuto da propri iscritti l'invito a non far pervenire loro
messaggi di posta elettronica, newsletter ed altro, provenienti dal sito di
paginetessili.it, e che la relativa attività della E-T. Group s.r.l.
costituirebbe spamming (cioè invio di pubblicità «a pioggia») come tale
vietato sia dalle norme deontologiche della Netiquettes, approvate dalla
Naming Authority italiana, sia dall'art. 10 del d.lgs. 22 maggio 1999, n.
185, in base al quale l'impiego di posta elettronica o di altri sistemi di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di un fax, richiede il consenso
del consumatore;
che le domande che parte convenuta ha proposto
con la sua comparsa di costituzione e qualificato come riconvenzionali, altro
non sono, ad eccezione di quella di risarcimento dei danni, che richieste di
accertamento negativo della pretesa cautelare della ricorrente;
osserva che la domanda principale deve essere
qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, per
violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 2598, n. 3) c.c.
I fatti di causa sono in sé pressoché pacifici,
essendo in contestazione non già la condotta assertivamente lesiva, così come
dedotta dalla soc. ricorrente, ma solo il fatto che gli utenti dei servizi in
rete, residenti sul server di posta elettronica della Tex-Net
Telecomunicazioni, abbiano, ed in qual numero, chiesto che non fossero
inoltrati loro e-mail ed altre comunicazioni provenienti dal sito
paginetessili.it.
Ciò posto, il punto di diritto in questione
consiste nell'accertare se ed entro quali limiti un provider possa bloccare
l'inoltro di posta elettronica e di altri messaggi sia ai soggetti la cui
casella di posta elettronica risieda sul suo server, sia agli altri suoi
utenti titolari di siti web.
Giova premettere che il contratto tra l'utente
(titolare di solo indirizzo di posta elettronica e/o di sito web) ed un
soggetto che svolga attività di provider, ha la natura di appalto di servizi,
ed il suo oggetto, costituito dai servizi informativi via internet, può
essere variamente modulato nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle
parti. Ne deriva che rispetto a tale rapporto il titolare di un sito che
voglia interagire con un dato utente del service provider è, per definizione,
terzo, e non può dolersi delle modalità di attuazione del rapporto medesimo.
Correlativamente, l'attività di blocco dei
messaggi e-mail, di newsletter e di altre forme di comunicazione in rete, per
opera del provider, può ritenersi svolta iure, cioè conformemente al diritto,
solo se giustificata dall'adempimento di un'obbligazione contrattuale;
diversamente la sua condotta invade sia della sfera del proprio residente, al
di fuori dei limiti consentiti dall'adempimento del contratto, sia del terzo
titolare del sito web che con quest'ultimo soggetto voglia interagire. Il
problema è dunque di stabilire oltre quale limite, non vertendosi più nell'area
di adempimento del contratto di prestazione di servizi, tale condotta del
gestore del server di posta elettronica debba considerarsi non iure, cioè non
più giustificata dall'esercizio di un potere privato.
Nulla quaestio, evidentemente, se è lo stesso
utente a chiedere al suo provider di non trasmettergli posta in esubero o
proveniente da determinati indirizzi non graditi.
Negli altri casi, deve ritenersi che tra i doveri
collaterali gravanti sull'appaltatore del servizio di posta elettronica - non
dichiarati in contratto, ma agevolmente ricavabili dagli obblighi di protezione
derivanti dalla clausola generale degli art. 1175 e 1375 c.c. - vi sia anche
quello di evitare che il proprio utente di posta elettronica sia esposto ad
un'attività di invio c.d. a pioggia (spamming) di messaggi e/o di materiali
pubblicitari non richiesti, da parte di altri soggetti operanti nella rete,
sia per evitargli il danno economico del costo della ricezione, sia per il
semplice pregiudizio arrecato dal terzo ingolfando il software del
contraente.
Nella specie dagli accertamenti tecnici svolti
non emerge, in generale, che la soc. ricorrente abbia effettuato
quell'attività di spamming che la Tex-Net sostiene per giustificare il blocco
della corrispondenza tra la E-T. Group ed i propri residenti, non esistendo
sul server di posta della Tex-Net un resoconto completo da cui ricavare, per
il passato, l'asserita diffusione per opera della società ricorrente di posta
elettronica non richiesta. Risulta, anzi, che dei 4.721 utenti registrati
presso il portale di paginetessili.it, 98 utenti hanno il proprio indirizzo
sul server di Tex-Net, di tal che la disattivazione da parte di quest'ultimo
della ricezione dei massaggi provenienti dal sito paginetessili.it non può
ritenersi giustificata dall'adempimento di un obbligo contrattuale, salvo
un'apposita richiesta in tal senso degli stessi residenti.
Deve pertanto ritenersi che il provider il quale
impedisca che determinati messaggi di posta elettronica raggiungano i propri
utenti iscritti al sito da cui i messaggi stessi provengono, cioè gli
iscritti facenti parte di un'altrui mail list, pone in essere (oltre che una
violazione degli obblighi contrattuali verso il proprio utente di posta
elettronica, anche) un illecito nei confronti dell'impresa mittente. Tale
condotta, inoltre deve ritenersi non conforme a correttezza professionale
quando l'impresa titolare del sito web, da cui sono inviati i messaggi di
posta elettronica e le newsletter, operi nel medesimo settore commerciale
(nella specie il tessile) del provider, poiché in tal modo si pone in essere
un'attività di disturbo dell'altrui attività di informazione del e sul
mercato, interferendo così sulle corrette dinamiche del mercato e della
libera concorrenza.
Sulla base delle considerazioni svolte deve
ritenersi che nel caso in esame sussistano entrambi i requisiti della
proposta azione cautelare, il pericolo nel ritardo essendo insito nel rinnovarsi,
di giorno in giorno, dell'illegittima situazione di blocco.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda
cautelare, deve ordinarsi alla Tex-Net Telecomunicazioni s.r.l. di non
ostacolare la ricezione, da parte dei propri utenti di posta elettronica - ad
eccezione di quelli firmatari delle dichiarazioni di cui ai doc. da 5) a 14)
del fascicolo di parte convenuta - di e-mail e di ogni altra comunicazione,
in arrivo o in uscita, con il portale paginetessili.it, della E-T. Group S.r.l..
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