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Tribunale di Pescara, Sez. Civ. 27 giugno 2005 – Giudice Unico
Dr. Gianluca Falco. Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale – Principio di causalità – Criteri della
causalità implicita e della causalità efficiente – Responsabilità del notaio
per omessa verifica delle visure catastali – Danno morale – Sussistenza. In
materia di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale ed in
ragione delle norme di cui agli artt. 1223/2056 c.c. sulla causalità
normativa, un evento dannoso può essere considerato dal punto di vista
giuridico “conseguenza diretta ed immediata” di una data condotta illecita
soltanto in presenza della duplice condizione che, nel caso concreto e ferme
restando le altre condizioni, risulti che il primo non si sarebbe verificato,
sul piano fenomenico, in assenza
della seconda (criterio cd. della condicio
sine qua non) ed inoltre che lo stesso evento dannoso non appaia, nel
momento in cui si produce la condotta causante e secondo un giudizio di
natura probabilistica fondato sul principio della c.d. “regolarità causale”,
effetto eccezionale, atipico ed inverosimile della condotta medesima
(criterio cd. della “causalità efficiente”). Pertanto
in mancanza della seconda di dette condizioni l’evento dannoso- ancorché prodottosi
in concreto per effetto di un dato comportamento- può essere imputato
all’autore di quest’ultimo soltanto sul piano “naturalistico” ma non anche
“giuridico”, restando così a carico del danneggiato le conseguenze dannose
eccezionali ed indirette che abbiano trovato in quel comportamento una mera
occasione di insorgenza (in applicazione di tali principi il Tribunale ha
escluso che potesse imputarsi giuridicamente quale “conseguenza diretta ed immediata”
a due notai –ritenuti responsabili
per omessa verifica, all’atto della stipula da parte dell’attrice di
un contratto di compravendita immobiliare, delle visure catastali
dell’immobile in cui risultava una trascrizione pregiudizievole per la
attrice acquirente - una gravissima forma di danno psichico permanente
[Disturbo Bipolare I con recupero interepisodico incompleto, presenza cronica
di episodi maniacali con manifestazioni psicotiche ed episodi depressivi
crescenti] che la esperita CTU medico-legale aveva ritenuto essere connesso
sul piano scientifico al trauma emotivo subito dalla acquirente al momento
della scoperta della trascrizione immobiliare di terzi sul bene da ella
acquistato; il Tribunale ha invece ritenuto giuridicamente imputabile ai due
notai il connesso danno morale subito dalla donna per la preoccupazione di
perdere la proprietà del bene, in quanto danno costituente conseguenza
prevedibile della negligente prestazione notarile). N° 276/1997 R.G. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del
3.2.1997, ritualmente notificato, A
conveniva in giudizio i notai B
e C assumendo che: ·
In
data 31.3.1992 aveva stipulato con la R.C. Ruggieri Costruzioni S.r.l. un
contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Città S. Angelo
(PE) che la società promittente venditrice aveva garantito essere libero da
ogni onere e trascrizione pregiudizievole. ·
Nel
mese di aprile del 1992 il Notaio B, incaricato della stipula del contratto
di trasferimento immobiliare e delle attività propedeutiche, aveva preparato
formalmente l’atto pubblico ma tuttavia non aveva provveduto ad aggiornare le
visure ipo-catastali dell’immobile già effettuate in epoca prossima al
ricevimento dell’incarico. ·
In
data 27.7.1992 si era proceduto alla stipula dell’atto pubblico a ministero
del notaio C il quale era stato incaricato all’uopo dal notaio B che nella
seconda metà del mese di luglio si era dovuto allontanare da Pescara per
motivi di lavoro; anche il notaio C aveva omesso tuttavia di effettuare le
dovute visure ipo-catastali dell’immobile oggetto del contratto di vendita,
nel quale il bene medesimo veniva comunque dichiarato dalla società alienante
come libero da diritti, oneri, trascrizioni pregiudizievoli. ·
In
data 9.3.1993 l’esponente aveva accertato tramite la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari che l’appartamento da lei acquistato era invece
gravato sin dal 4.6.1992 da una trascrizione di una domanda pregiudiziale-
nella specie di esecuzione in forma specifica di un preliminare di
vendita- proposta davanti al
Tribunale di Pescara da un terzo (società Castelluccio S.r.l.) contro la
società Ruggieri. ·
Una
tale trascrizione pregiudizievole veniva peraltro cancellata soltanto a
seguito della sentenza del 23.3.1995 con la quale il Tribunale di Pescara
aveva rigettato la predetta domanda proposta dalla terza società Castelluccio
S.r.l. contro la società Ruggieri. ·
Sussisteva
la evidente responsabilità contrattuale solidale dei due notai i quali- non adempiendo
alle specifiche obbligazioni derivanti dall’intercorso contratto d’opera-
avevano colposamente omesso di compiere le dovute visure ipocatastali
dell’immobile. ·
Per
effetto di una tale colpevole omissione, l’esponente “aveva subito notevoli
danni patrimoniali per avere sottoscritto un contratto a condizioni
assolutamente svantaggiose perché avente ad oggetto un immobile gravato da
vincoli che- se fosse stata edotta della esistenza della precedente
trascrizione- non avrebbe mai acquistato ovvero avrebbe acquistato a condizioni
diverse”. ·
Il
pregiudizio subito dall’esponente “per effetto della lesione della libera
disponibilità economica dell’immobile in questione si era concretizzato in un
danno patrimoniale pari a £. 70.000.000 di cui £. 46.000.000 per interessi di
mutuo ECU dal marzo ‘93 al maggio 96, £. 13.600.000 per interessi legali su
detta somma per anni tre, £.400.000 per spese di cancellazione delle ipoteche
in data 10.1.96, £. 10.000.000 quale deposito vincolato a garanzia della
ripartizione arretrato rata 31.12.1991 derivante dal mutuo originario, oltre
spese legali ed altri esborsi da specificare in corso di causa”. ·
Una
tale vicenda aveva determinato a carico della esponente “una grave patologia
psico-fisica di tale intensità da indurla a continui ricoveri presso Case di
Cura”. ·
In
ogni caso l’entità sia dei danni patrimoniali sia dei danni morali subiti
dall’attrice ed indissolubilmente legati ex art. 1223 c.c. da un nesso di
causalità con l’inadempimento contrattuale dei due notai, sarebbe stata
“meglio stabilita da apposite CTU tecnico contabile e medico legale”. ·
Era rimasto vano ogni tentativo di
definizione bonaria della controversia. Tanto premesso, l’attrice chiedeva la declaratoria giudiziale
“della responsabilità da inadempimento contrattuale” dei due convenuti per le
causali sopra descritte, con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento di tutti i “danni
patrimoniali” subiti e quantificati
nella predetta misura di £. 70.000.000, ovvero in quella diversa misura accertata
in corso di causa, nonché di tutti i “danni morali” dalla stessa sofferti e
da quantificarsi nel corso del giudizio, con interessi dalla domanda al
soddisfo. Con vittoria di spese processuali. Con comparsa di risposta
depositata in Cancelleria in data 2.4.1997 si costituiva in giudizio il Notaio
B il quale, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il
rigetto, deduceva: ·
Il
proprio difetto di legittimazione passiva posto che- secondo la stessa
prospettazione attorea- egli si era limitato a compiere soltanto “l’attività
preparatoria a lui commissionata fino a redigere il testo dell’atto”, onde il
mancato aggiornamento delle visure “era ascrivibile esclusivamente a
responsabilità del Notaio C che ebbe a stipulare l’atto”. ·
L’infondatezza
della richiesta avversa di risarcimento dei danni, sia per l’irrisarcibilità
dei dedotti danni morali, in mancanza di un fatto di reato, sia per la
incompletezza e confusione delle cause allegate dalla controparte
dell’asserita produzione del dedotto
danno patrimoniale, sia per l’inesistenza di un nesso di causalità diretto ed
immediato tra il denunziato inadempimento e i lamentati danni neuro-
psichici, sia per l’inammissibilità delle richieste consulenze tecniche volte
a colmare le carenze ed incertezze probatorie della parte. Tanto premesso, il Notaio B
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la vittoria delle
spese del giudizio. Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data
10.4.1997 si costituiva in giudizio il Notaio C il quale, contestando la
fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto, deduceva a sua
volta: ·
Il
proprio difetto di legittimazione passiva per essersi egli limitato- su
espresso incarico del collega B- a dare regolare e diligente “attuazione
formale al rogito dell’atto, già completamente predisposto da quest’ultimo”;
onde nulla avrebbe potuto imputarsi all’esponente per i danni lamentati
dall’attrice i quali, se fondati, avrebbero dovuto ascriversi ad esclusiva
responsabilità del notaio B. ·
L’illegittimità
della pretesa risarcitoria attorea, per inammissibilità quanto ai dedotti
danni morali- non risarcibili nell’ambito della esperita azione di
responsabilità contrattuale- per inesistenza quanto ai dedotti danni
patrimoniali, anche in considerazione dei limiti normativi imposti a fini fiscali
nel caso concreto alla disponibilità dell’immobile nei confronti di A. Tanto premesso, il Notaio C
concludeva in via principale per il rigetto delle pretese attoree, in via
subordinata per il riconoscimento del proprio diritto di essere manlevato dal
notaio B nei confronti del quale spiegava- previa richiesta di spostamento
della prima udienza (invero non necessaria essendo stato quello già citato in
giudizio dall’attrice) apposita domanda di garanzia. Con vittoria delle spese
processuali. Acquisita la documentazione
prodotta dalle parti, espletate la trattazione ed istruzione orale della
causa, effettuata una CTU medico legale per accertare la sussistenza o meno
di un nesso causale tra i fatti di causa ed i danni alla salute lamentati
dall’attrice, trattenuta una prima volta la causa in decisione e rimessa poi
la stessa causa in istruttoria per una integrazione peritale, il processo
proseguiva all’udienza del 10.3.2005, nella quale le parti concludevano come
in atti. All’esito il Giudice tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda risarcitoria proposta
da A risulta fondata soltanto nella misura di seguito precisata. Si perviene a siffatta
conclusione in ragione delle considerazioni in fatto ed in diritto che
seguono. In primo luogo deve
sottolinearsi come la domanda risarcitoria spiegata in giudizio da A debba
essere giuridicamente interpretata come (legittimo) esercizio cumulativo di
un’azione contrattuale e di un’azione extracontrattuale contro i due
convenuti in quanto: ·
È
noto che l'acclaramento della natura giuridica dell'azione di responsabilità
in concreto proposta e, precisamente, se contrattuale o extra contrattuale,
si traduce nell'interpretazione della domanda, da condursi sul paradigma di
specifici criteri, imposti dalla particolarità del tema e dalla finalità
dell'indagine, già enunciati in plurime pronunce della Corte Suprema (Cass.
Sez. U, Sentenza n.7470 del 2002;. Cass., sez. un., 16 gennaio 1987, n. 304;
Id., 2 agosto 1995, 8459, cit.; Id., 4 novembre 1996, n. 9522, cit.; Id., 28
luglio 1998, n. 7394, cit.), nei termini che seguono: stante la autonoma e prioritaria tutela
del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, si deve ritenere
proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non
emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale;
quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità
aquiliana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla
propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una
specifica obbligazione contrattuale. Correlativamente, si può ritenere
proposta l'azione di responsabilità contrattuale, solo quando la domanda di
risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza di una precisa
obbligazione contrattuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.291 del 1999; Cass.
Sez. U, Sentenza n.7470 del 2002; Sez. U, Sentenza n. 7503 del 15/05/2003;
Sez. U, Ordinanza n. 2064 del 11/02/2003). ·
Al
riguardo si osserva che le richieste di risarcimento del danno morale e di
quello biologico contenute negli atti introduttivi del giudizio qualificano
la domanda come extracontrattuale, senza che rilevi in senso contrario
l'opposta ed erronea qualificazione risultante dagli stessi atti: tali richieste-
infatti- appaiono decisive per la qualificazione della domanda come proposta
ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., poichè mentre il ristoro del danno
patrimoniale può conseguire all'accertamento della responsabilità sia
contrattuale che extracontrattuale (art. 1223/2056 c.c.), soltanto a quest'ultima possono essere
invece ricondotte le domande di risarcimento delle altre voci suindicate
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.291 del 1999; Cass. Sez. U, Sentenza n.7470 del
2002; Sez. U, Sentenza n. 7503 del 15/05/2003; Cass. Sez. U, Ordinanza n.
2064 del 11/02/2003) ·
Invero,
per costante giurisprudenza ( cfr. Cass. n. 15330 del 2000 e nn. 589, 4113 e
7075 del 2001) il danno morale subiettivo è risarcibile ai sensi degli artt.
2043/2059 c.c. (norme dettate espressamente per il fatto illecito aquiliano)
e non è contemplato nell’art. 1223 c.c. (che limita il risarcimento per
responsabilità contrattuale al danno patrimoniale emergente ed al lucro
cessante) talché tale risarcimento non
è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base del
riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale (così testualmente
Cass. Sez. U, Sentenza n.7470 del 2002 in motivazione). ·
Quanto
al danno biologico, con sentenza del 14 luglio 1986 n. 184 la Corte
costituzionale affermò che esso trova la propria disciplina nell'art. 2043
c.c., in relazione all'art. 32 cost.: indirizzo, questo, seguito dalla
successiva giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 8599 del
2001). Si è bensì osservato (Cass. nn. 9198/99 e 12195/98, ma in fattispecie
del tutto diverse) che l'obbligazione di risarcimento, derivante dalla
responsabilità contrattuale, può estendersi anche al danno biologico, e,
tuttavia, non può non rilevarsi che, a differenza di quanto previsto in via
generale dai citati artt. 2043 c.c. e 32 cost., tale estensione è soltanto
eventuale perché in tanto può ricorrere in quanto correlata al tipo di
contratto intervenuto tra le parti o prevista da particolari clausole
contrattuali alle quali, nella specie, ne' la sentenza impugnata ne' le parti
si richiamano minimamente ( cfr. ancora testualmente Cass. Sez. U, Sentenza
n.7470 del 2002 ). ·
È
altrettanto noto che è del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo
della parte, la proposizione cumulativa dell'azione contrattuale e di quella
extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono
stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale
dovere del "neminem laedere" (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 21/06/1999;
Cass. N. 418 del 1996; Cass. N. 7768 del 1995; Cass. N. 8090/94). Orbene, applicando i superiori
principi al caso di specie è agevole rilevare quanto segue: ·
L’attrice
ha dedotto come titolo della domanda risarcitoria l’inadempimento da parte
dei due notai dell’obbligazione contrattuale di esecuzione delle dovute visure catastali dell’immobile. ·
L’attrice
ha allegato di avere subito per effetto di siffatto inadempimento sia danni
patrimoniali, sia danni morali, sia gravi patologie psico-fisiche. ·
L’attrice
ha quindi chiesto- nelle proprie conclusioni introduttive- l’accertamento
della “responsabilità contrattuale” dei due convenuti con la condanna dei
medesimi al risarcimento dei predetti danni patrimoniale e morale. ·
Al
di là del tenore delle espressioni qualficatorie usate dall’attrice, trattasi
con evidenza di domanda da intepretarsi- per le ragioni sopra esposte- come
fondata su un fatto prospettato sia come inadempimento contrattuale, sia come
fonte della lesione del principio del neminem
laedere e come domanda funzionale al ristoro di danni sia
patrimoniali, sia non patrimoniali e morali
e, quindi, come cumulativa delle azioni contrattuale ed aquiliana. Deve in secondo luogo
riconoscersi nella (incontestata) omissione
della effettuazione delle visure camerali notarili “subita” dalla
attrice (prescindendo per un attimo dalla consequenziale questione della
individuazione del soggetto giuridicamente responsabile) un grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sul notaio incaricato
delle relative formalità, in quanto: ·
E’
noto che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto
pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e
disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri
immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul
suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni
pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto,
costituiscono, salva l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta
verifica, obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e,
quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale,
poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione
di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non
si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di
direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività
preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e
certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine
ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato
pratico voluto dalle parti dell'atto (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 02/03/2005; Cass.
N. 1330 del 2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 28/01/2003; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999). ·
Ne
consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità
contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera
professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia
riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di
prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale
rapporto privatistico (cfr. da ultimo la già citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 02/03/2005). ·
In relazione alla suddetta inosservanza il
notaio-peraltro- non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per
il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di
prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui
trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè
alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media
esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla
quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 cod.
civ. (cfr. ex multis ancora
Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4427 del 02/03/2005 Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 28/01/2003 Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5946 del 15/06/1999). ·
La
già segnalata prospettazione attorea di siffatto inadempimento contrattuale
come fonte di danni contrattuali ed extracontrattuali impone allora la
verifica delle conseguenze di siffatto inadempimento/illecito. In terzo luogo, deve imputarsi
la responsabilità di siffatto inadempimento esclusivamente al Notaio B, con
esclusione di qualsivoglia concorrente o esclusiva responsabilità del Notaio
C, per le seguenti ragioni: ·
La A e la società venditrice si rivolsero al
notaio B per la preparazione e redazione dell’atto pubblico di vendita e per
le connesse formalità (circostanza pacifica). ·
Il
contratto d’opera intellettuale intercorse quindi tra le predette parti. ·
Il
notaio B ha riconosciuto, nel
presente giudizio, di avere compiuto
“l’attività preparatoria a lui commissionata fino a redigere il testo
dell’atto”, ha altresì riconosciuto di non avere provveduto ad un
aggiornamento della verifica delle visure, ma ha preteso che l’omissione di
un tale aggiornamento fosse “ascrivibile esclusivamente a responsabilità del
Notaio C che, su suo incarico ed a causa della sua necessità di allontanarsi
da Pescara, ebbe a stipulare l’atto”
(cfr. la comparsa di risposta e gli altri atti processuali). ·
Nel
giudizio penale instauratosi per truffa contro il promittente venditore
immobiliare, il notaio B- ivi escusso come testimone- aveva già riconosciuto
di avere preparato l’atto pubblico,
di avere fatto le visure soltanto agli inizi dell’anno 1992, di non
averle rinnovate all’atto della definizione del predetto atto, che il notaio
C aveva solo letto l’atto in sua sostituzione e che il mancato aggiornamento delle visure all’atto della
stipula del rogito era stato dovuto ad un “equivoco con il Notaio C” perché
il “collega che lo aveva sostituito pensava che provvedesse lo studio di B”, mentre lo studio di B aveva pensato
che provvedesse il collega” (cfr. le testimonianze dibattimentali del B
allegate agli atti e quivi- ovviamente, pienamente utilizzabili come prova;
per il principio per cui il giudice può utilizzare come fonte del proprio
convincimento anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse parti
o altre parti, e, quindi, anche prove raccolte in giudizio penale,
esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o
dagli atti del processo penale ed effettuando la relativa valutazione con
ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne
abbia fatto il giudice penale, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.12666 del 2003
in motivazione; Cass. 16 maggio 2000 n.6347). ·
Nella
stessa sede penale il notaio B dichiarava di riconoscere l’errore e di avere
già garantito ad A “la propria piena responsabilità professionale per
l’accaduto e la propria disponibilità ad onorare i propri impegni, anche se
l’atto era stato stipulato dal notaio C” (cfr. la relativa testimonianza
dibattimentale). ·
Tale
ricostruzione dei fatti è stata confermata nella stessa sede penale dal
notaio C, ivi al pari sentito come teste, nonché nel presente giudizio dalla
teste Ciferni dello studio C. ·
In
realtà, ogni ulteriore approfondimento del riparto di compiti tra i due notai
appare irrilevante nella specie posto che è noto che l'attività, che il
notaio svolge come libero professionista, si inquadra nel genus del lavoro autonomo e,
precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali. All'attività
notarile, pertanto, si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui
all'art. 2232 cod. civ., che impone al prestatore intellettuale dell'opera di
eseguire “personalmente” l'incarico assunto, anche avvalendosi di sostituti
ed ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità. Essendo la prestazione
del professionista una prestazione di facere
infungibile, gli ausiliari sono legati dal rapporto contrattuale con
il notaio, il quale risponde dei loro eventuali fatti colposi ex art. 1228
cod. civ. Il notaio è obbligato ad eseguire personalmente l'incarico assunto
- ed è perciò responsabile, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei sostituti
ed ausiliari di cui si avvale - con la specifica diligenza e perizia dovute
per la professione che esercita, avuto riguardo al raggiungimento del
risultato pratico perseguito dal cliente; pertanto se egli (nella specie il
B) è incaricato della redazione e della stipula di un atto di trasferimento
immobiliare e delle connesse necessarie formalità, sussiste il suo difetto di
diligenza professionale ed imperizia per inosservanza di regole tecniche se
non segue personalmente e sollecitamente l'esecuzione della relativa
procedura, indipendentemente dalla solerzia di un collega richiesto di
collaborare (nella specie il C), con conseguente responsabilità esclusiva nei
confronti del cliente danneggiato dal non compimento dell'incarico (cfr.
testualmente Cass. Sez. 2, Sentenza n.11284 del 1998 anche in motivazione). ·
Solo
la sua attenta cura e la sua premurosa sollecitudine nel seguire passo per
passo l'attuazione dell’incarico “sub-conferito” al collega collaboratore
(sollecitudine nella specie né dedotta né provata ma smentita dal suo
allontanamento da Pescara e dal suo disinteressamento per gli sviluppi della
pratica) eliminerebbe la sua esclusiva responsabilità per il comportamento
del collega, del quale aveva richiesto la collaborazione (art. 2232 cod. civ.
cit.: cfr. ancora testualmente Cass. Sez. 2, Sentenza n.11284 del 1998). ·
Nessuna
colpa concorrente può quindi rinvenirsi in capo al Notaio C il quale poteva
fare legittimo affidamento- in base alle risultanze ed alle considerazioni
sopra esposte- sulla completezza della doverosa attività pregressa del notaio
B preparatoria rispetto alla stipula definitiva del rogito. Una volta individuata la
esclusiva responsabilità del notaio B per l’inadempimento di cui è processo,
deve a questo punto passarsi alla diversa questione della esatta
individuazione- nell’ambito della pretesa “riparatoria” di A - dei danni a
questa risarcibili. Al riguardo non può riconoscersi
in capo all’attrice- per difetto di valida allegazione e di prova- alcun
risarcimento dei pur dedotti danni patrimoniali in quanto: ·
In
caso di omessa verifica, da parte di un notaio rogante una compravendita, in
ordine all'eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,
e di omessa segnalazione all'acquirente di un vincolo ipotecario gravante
sull'immobile, la sola esistenza - in sè - del vincolo non costituisce un
concreto pregiudizio atto a sorreggere da solo la domanda risarcitoria per
l'acquirente dell'immobile (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18376
del 13/09/2004; Cass. N. 8470 del 2002; Cass. N. 309 del 2003; Cass. N. 1228
del 2003). ·
Infatti,
il mancato accertamento d'un vincolo pignoratizio od ipotecario gravante
sull'immobile ed il consequenziale mancato avvertimento all'acquirente da
parte del notaio rogante la compravendita non possono considerarsi produttivi
d'un danno in re ipsa e tali,
pertanto, da legittimare, di per se stessi, una pretesa risarcitoria
dell'acquirente nei confronti del notaio indipendentemente dalla
dimostrazione d'un qualsivoglia effettivo pregiudizio subito dal primo a
causa del comportamento del secondo (cfr. ancora testualmente la già citata
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18376 del 13/09/2004). ·
Il
danno risarcibile non è infatti- per il principio generale della
risarcibilità del (solo) danno effettivo che permea il nostro sistema di
responsabilità civile e contrattuale (artt. 1223/2056 c.c.)- nella mera
esistenza dell'ipoteca ovvero di altra trascrizione (solo) potenzialmente
pregiudizievole, giacché l’acquirente può lamentare un danno risarcibile
soltanto dall'eventuale espropriazione che lo stesso subisca con conseguente
perdita del bene, ovvero, in mancanza d'espropriazione, dall'impossibilità di
conseguire taluni vantaggi quali quelli derivanti da una vendita vantaggiosa
o alla fine, quanto meno, dalla necessità della purgazione dell'ipoteca ex
art. 2889 CC" (così testualmente Cass. Sez. 2, Sentenza n.18376 del 2004
anche in motivazione). ·
Pertanto
l'evento lesivo produttivo del danno risarcibile - a parte la peculiare
ipotesi (non ricorrente nella specie) della spesa necessaria per la
purgazione dell'ipoteca o la cancellazione della trascrizione del
pignoramento a seguito dell'estinzione del debito per il quale l'una era stata
iscritta o l'altro era stato eseguito - deve essere ravvisato nella perdita o
del bene, ove ne abbia avuto luogo l'espropriazione, o di vantaggi
determinati, ove l'esistenza del vincolo abbia impedito la rivendita (ipotesi
parimenti non ricorrenti nella specie); quanto a quest'ultima ipotesi, con
l'ulteriore precisazione (cfr. la riguardo anche Cass. 28.8.00 n. 11207), che
non l'impedimento alla vendita di per se stesso costituisce causa di danno -
in quanto l'impossibilità di realizzare la vendita non assume alcun carattere
di definitività si da determinare un corrispondente definitivo depauperamento
del patrimonio del proprietario, questi mantenendo la disponibilità
dell'immobile nel suo concreto valore e potendo, anzi, anche conseguire un
eventuale vantaggio per effetto dell'incremento dei valori immobiliari in
genere o di quello specifico immobile in ispecie - quanto piuttosto la
mancata disponibilità del numerario conseguibile attraverso la vendita ed
utilizzabile in impieghi vantaggiosi (cfr. ancora in questi esatti termini da
ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n.18376 del 2004; Cass. 3.1.94 n. 6). ·
In
ogni caso, il danno, attuale e determinato, da espropriazione, o da mancata
vendita nei termini sopra indicati, dev'essere provato, ex art. 2697 CC, dalla
parte che lo deduce e ne chiede il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 566 del 19/01/2000). ·
Nel
caso in esame, invece, la attrice non ha subito né un’espropriazione, né
alcun procedimento esecutivo, né ha allegato e di conseguenza provato di
avere perso vantaggiose occasioni di rivendita del bene, né di averle
cercate, né di avere affrontato spese
di purgazione di eventuali ipoteche apposte a tutela della precedente
trascrizione. ·
Parte
attrice ha conservato integri i propri diritti dominicali sull’immobile
(diritti certamente originariamente minacciati dalla potiore trascrizione)
per effetto della successiva cancellazione “giudiziale” della ignorata
trascrizione. ·
Né
ella può pretendere quivi il ristoro delle “spese” del mutuo contratto per l’acquisto
(perfezionatosi e definitivamente consolidatosi) dell’immobile, posto che
quelle spese sono state il giusto e dovuto onere del prestito di cui ella ha
beneficiato, né a fronte dell’accertato inadempimento notarile, nonostante il
quale ha comunque acquisito la piena e definitiva proprietà del bene, ella
può pretendere che quel mutuo diventi ora gratuito. Parimenti, non merita
accoglimento la ulteriore domanda di risarcimento del danno biologico
rivendicato da A, per mancanza di un nesso causale giuridicamente rilevante
tra detto danno e l’illecito ascritto ai convenuti. In particolare, prescindendo da
un approccio formalistico ancorché giuridicamente corretto che rivelerebbe
agevolmente come la domanda introduttiva del giudizio sia in realtà priva del
petitum in ordine a siffatta
voce di danno (cfr. le conclusioni della citazione: “[…] risarcire tutti i danni
patrimoniali […] nonché tutti i danni morali”) posto che il danno alla
salute non può qualificarsi (neanche all’epoca della domanda) né come danno
patrimoniale né come danno morale e che per ciò solo renderebbe
inammissibile- anche d’ufficio (cfr. Cass. N. 4376/2000)- il riconoscimento
in sentenza di una tale nuova pretesa, e pur volendo riconoscere piena
attendibilità scientifica alla relazione tecnica del CTU (nonostante i dubbi
che permangono in merito alle possibili eterogenee interpretazioni del
contenuto della scheda di accesso ospedaliero del 7.11.94 sottoscritta dal
dott. Troiani, della cui testimonianza nel presente processo l’attrice avrebbe
fatto bene ad avvalersi, trattandosi del suo medico curante la cui
deposizione nel giudizio sarebbe stata certamente preziosa in relazione al
contrasto processuale sulla eziologia della depressione della donna) che ha
riconosciuto sussistere nel caso concreto e sul piano scientifico una
correlazione causale diretta tra la scoperta da parte di A della preesistenza
della trascrizione di terzi sul bene ed il danno psichico da quest’ultima
subito- deve in ogni caso escludersi sul piano (non scientifico ma)
giuridico- come già parzialmente anticipato- la imputabilità eziologica di una tale patologia agli addebiti del
notaio B. Si perviene a siffatta
conclusione in ragione delle considerazioni che seguono. È bene premettere che nella
domanda introduttiva la A aveva espressamente denunziato che i fatti
illeciti/inadempimenti addebitati ai due notai e di cui quivi si discute le
avevano determinato, oltre ai denunziati danni patrimoniali, anche “una grave
patologia psico-fisica di tale intensità da indurla a continui ricoveri
presso Case di Cura” (cfr. la citazione). Si è visto che l’illecito in
questione è stato compiuto dal Notaio B, responsabile- come detto-
dell’accaduto, nel corso del 1992; in particolare la omissione del controllo
delle visure immobiliari si consumò definitivamente in sede di stipula del
definitivo (27.7.1992). Parte attrice ha dedotto e
documentato di essere venuta a conoscenza della preesistenza della potiore
trascrizione in data 9.3.1993 attraverso una casuale verifica effettuata
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (cfr. la relativa
documentazione in atti). La esperita CTU- attraverso
l’esame diretto di A, la verifica della documentazione clinica agli atti e
l’acquisizione di informazioni presso terzi- ha rilevato le seguenti circostanze:
1)
esistenza
in capo alla donna di una patologia psichica ormai cronica di Disturbo
Bipolare I con recupero interepisodico incompleto; trattasi di patologia
connotata nella specie da presenza cronica di episodi maniacali con
manifestazioni psicotiche ed episodi depressivi crescenti ed integrante, sul piano medico-legale, un danno
biologico permanente del 70% ed una
perdita della capacità di lavoro generica pari al 75%; 2)
esistenza
di un nesso di causalità diretta tra l’insorgenza di siffatta grave e
permanente patologia e la scoperta della esistenza di una trascrizione
potiore sull’immobile acquistato; 3)
produzione
conseguente di una ITT di giorni 318 e di una ITP al 50% di giorni 50; 4)
congruità
delle spese mediche sostenute ( €. 1650,00)
rispetto all’entità del pregiudizio nonché la previsione
dell’ammontare delle spese mediche future in € 8640,00 (cfr. la CTU). Orbene, i predetti danni-
ancorché conseguenti sul piano materiale (fattuale) e scientifico
all’illecito/inadempimento di cui è
processo, non possono ascriversi sul piano della causalità giuridica (rectius, della imputazione
normativa) al Notaio convenuto in quanto: ·
In
tema di responsabilità contrattuale, l’art. 1223 c.c.(“Risarcimento del
danno”) stabilisce che il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato
guadagno, “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. ·
Lo
stesso principio di causalità opera anche in
tema di responsabilità extracontrattuale in cui l’art. 2056 c.c.
(“Valutazione dei danni”) richiama espressamente l’art. 1223 c.c. ·
Orbene,
a parte la dibattuta questione se le norme di cui agli artt. 1223/2056 c.c.
c.c. regolino il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale
sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con
conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura
dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità
giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli
artt. 2056 - 1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il
criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto
illecito aquiliano o dall'inadempimento in tema di responsabilità
contrattuale, deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di
causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e
mediati, che si presentino come “effetto normale” di un tale fatto illecito o
di un tale inadempimento, secondo il principio della c.d. “regolarità
causale” (Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5962 del 10/05/2000; Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087;
Cass. 11.1.1989, n.65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353;
Cass. 16.6.1984, n. 3609). ·
Il
canone della normalità cui ci si riferisce si esprime nella individuazione
dell'imputabilità dell'evento dannoso- ai fini di una selezione ordinamentale
del danno imputabile- secondo un criterio della prevedibilità: ed in ciò, in effetti, la normalità consiste. ·
In
particolare, il criterio della regolarità causale di cui si discute- che
attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi
quando lo svolgimento causale ha andamento “regolare”- viene identificato con
il criterio della prevedibilità di cui all'art. 1225 cod. civ. il quale
costituisce- in materia di responsabilità contrattuale- uno dei criteri di
determinazione dell'ambito del danno risarcibile: esso - avendo una funzione
"moderatrice" dell'entità del risarcimento del danno- opera
successivamente al giudizio sull'esistenza del danno e consistente in un
giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in
astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto
responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto
concretamente conosciute (così testualmente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18239
del 28/11/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.15559 del 2004) . ·
Infatti,
la giurisprudenza di legittimità, prendendo definitivamente le distanze da
numerose teorie formulate in dottrina sul nesso eziologico tra condotta ed
evento (teoria della equivalenza di cause o della conditio sine qua non, secondo cui causa è la totalità degli
elementi indispensabili per il verificarsi dell'effetto; teoria della
causalità adeguata, secondo cui causa non è ogni condizione dell'evento ma
solo quella condizione in generale idonea a determinarlo, cioè adeguata
all'evento; teoria della causa prossima o della prevalenza, secondo cui causa
dell'evento deve considerarsi quella forza ultima, che prevalendo su tutte le
altre, produce un cambiamento nella situazione fattuale esistente; teoria
dello scopo della norma, che ravvisa i invece il nesso di causalità fra un
fatto e quelle conseguenze dannose che rientrano nello scopo protettivo della
norma) ha con numerose decisioni seguito, sulla scia del disposto dell'art.
41 c.p., quello che è stato definito il principio della causalità umana, in
base al quale per ritenere sussistente il nesso eziologico tra una condotta e
l'evento è richiesto che l'uomo con la sua azione ponga in essere un fattore
causale del risultato e che tale risultato non sia dovuto al concorso di
circostanze le quali, rispetto ad esso, si presentino con carattere di
“eccezionalità o atipicità”. Così si è statuito che, in tema di nesso
eziologico, tutti gli antecedenti - diretti o indiretti, prossimi o remoti -
senza i quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, vanno considerati
causa di esso, eccettuando la sola ipotesi - sulla base del principio di
causalità efficiente di cui all'art. 41 c.p.c. - in cui sia individuabile,
nella sequenza causale, un antecedente prossimo (costituito da un antecedente
eccezionale ed imprevedibile), idoneo da sè solo a determinare l'evento, e
che esclude, di conseguenza, l'efficacia causale degli antecedenti più
remoti, retrocessi al rango di mere occasioni (cfr. in questi esatti termini:
Cass. 8 gennaio 1981 n. 170; cfr. ex plurimis Cass. 10 dicembre 1996 n.
10987; Cass. 7 ottobre 1987 n. 7467; ed, in materia di infortuni sul lavoro,
Cass. penale, sez IV, 12 dicembre 1985, imp. Rinaldi). ·
Pertanto
un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le
altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cd. teoria della condicio sine qua
non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per
determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno
delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel
momento in cui si produce l'evento causante non appaiono “del tutto
inverosimili” (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità
causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che
una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno: cfr. per
tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 10/05/2000 anche in motivazione). ·
Ed
allora un ragionamento giudiziale sul rapporto causale ex artt. 1223/2056
c.c., adeguato e logicamente coerente, deve necessariamente basarsi su regole
di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di
condizionamento condotta - evento,
tale da legittimare una imputazione (non solo naturalistica ma anche)
giuridica (causalità normativa) alla condotta del danneggiante che, così,
viene a costituire l'antecedente necessario, diretto ed immediato,
dell'evento rilevante ex artt.1223/2056 c.c.. citate ( cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n.21894 del2004 anche in motivazione). ·
Più
in particolare l'incidenza eziologica delle "cause antecedenti", va
valutata, per un verso, nel quadro dei presupposti condizionanti (per cui
deve trattarsi in particolare di "antecedente necessario"
dell'evento dannoso, a questo legato da un rapporto di causazione normale e
non straordinario) e, per altro verso, in coordinazione con il principio
della "causalità efficiente", che temperando la regola della
"equivalenza causale", espunge appunto le cause antecedenti dalla serie
causale rispetto a cui i dedotti effetti si pongano come esito inverosimile,
anomalo, eccezionale ed imprevedibile secondo un criterio di
normalità/regolarità causale e rispetto a cui quindi le prime degradano
giuridicamente al rango di mere occasioni ( per la combinazione, nei termini
sopra riportati, della teoria della "condicio sine qua non" con la
teoria della "causalità adeguata". cfr Cass. N. 5962/00 già citata;
Sez. 3, Sentenza n. 5913 del 09/05/2000 Cass. 20.2.1998, n. 1857; Cass. nn.
65/89; 6172/91; 7358/93). ·
In
altri termini l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero
di tutte le conseguenza del proprio illecito/inadempimento da esso scaturenti
“secondo normalità”, valutato secondo i principi della regolarità causale
sopra detti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5539 del 09/04/2003 Sez. 3,
Sentenza n. 2335 del 16/02/2001). ·
Le
considerazioni sinora svolte hanno ad esempio indotto la Cassazione (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/02/2000) a condividere l'assunto che il
suicidio non rappresenta un evento idoneo ad interrompere il nesso di
causalità tutte le volte che l'illecito subito sia stato di tale gravità (
fattispecie relativa alle conseguenze di una grave intossicazione da
monossido di carbonio con esiti gravemente invalidanti subita da un
lavoratore in occasione di un infortunio sul lavoro ascrivibile a
responsabilità penale del datore di lavoro) da determinare nel soggetto leso
dei gravi processi di infermità psichica, concretizzantisi in psicosi
depressive o in altre gravi forme di alterazioni dell'umore e del sistema
nervoso e di autocontrollo. Rispetto a tali infermità il suicidio non si
configura, infatti, quale evento straordinario o atipico tale da risultare
estraneo alla sequela causale ricollegabile all'iniziale condotta illecita. ·
Per
le stesse considerazioni la Cassazione in precedenza era già pervenuta alla
conclusione che il suicidio del danneggiato da un grave fatto illecito,
avvenuto nella immediatezza ed in conseguenza di quest'ultimo, non è evento
idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra fatto antigiuridico ed
evento-morte, osservando al riguardo - in una fattispecie in cui il soggetto
leso ( un militare del corpo della guardia di finanza aveva subito lesioni
gravi per un incidente stradale -frattura ed, a partire dal terzo medio, lo
sfracellamento della gamba sinistra - che per la particolare struttura
psicoreattiva del soggetto leso "il dolore fisico, la immediata
consapevolezza della gravità della lesione e la subitanea prefigurazione
della futura menomazione avevano causato in lui una reazione psicogena
abnorme di trasformazione degli impulsi etero- aggressivi in impulsi
auto-aggressivi, così da determinarlo, in modo incoercibile, al
suicidio": cfr. in questi termini Cass. 7 febbraio 1996 n. 969; cfr.
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.21894 del 2004). ·
Nel
caso in esame, la tardiva scoperta- imputabile al Notaio B- da parte di A
dell’esistenza della trascrizione astrattamente pregiudizievole dei suoi
interessi è stata riconosciuta dal CTU essere stata, in concreto e sul piano
scientifico, la causa diretta della insorgenza delle gravissime patologie
psichiche della donna, onde può allo stato dirsi- sulla base delle risultanze
della CTU- che queste ultime, sul piano meramente “fenomenico” non si
sarebbero verificate in mancanza della prima (teoria della conditio sine qua non). ·
Tuttavia
non appare discutibile il fatto che gli eventi dannosi prodottisi in capo
alla donna (insorgenza di una patologia psichica ormai cronica ed
irreversibile di Disturbo Bipolare I con recupero interepisodico incompleto;
conseguente presenza cronica di episodi maniacali con manifestazioni
psicotiche ed episodi depressivi crescenti; conseguente danno biologico
psichico permanente del 70%;
conseguente perdita definitiva della capacità di lavoro generica pari al 75%;
produzione conseguente di una ITT di giorni 318 e di una ITP al 50% di giorni
50) non possano essere ritenuti l’effetto di una serie causale normale,
prevedibile al momento dell’illecito. ·
In
altri termini, la sostanziale ed irrevesibile pressoché totale “distruzione”
della personalità e della psiche subite di A non può ritenersi, secondo
quanto ampiamente esposto, un
“effetto normale e perciò prevedibile” dell’illecito/inadempimento notarile
di cui è processo, posto che dall’acquisto inconsapevole di un immobile
legittimamente ritenuto sgravato da oneri potenzialmente pregiudizievoli
della acquisita proprietà immobiliare e dalla successiva scoperta di una
avversa trascrizione potenzialmente lesiva dei propri acquisiti diritti
dominicali può certo prevedersi la derivazione in capo all’inconsapevole e
“tradito” acquirente- secondo un criterio di normalità causale- di un patema
d’animo, di una sofferenza, di uno stress emotivo, di una anche acuta
preoccupazione, di uno sconforto (ossia, in una parola, di un danno “morale”,
secondo quanto appresso si dirà) ma
non certo anche l’insorgenza in capo al medesimo incolpevole
acquirente di una malattia psichica di tale gravità ed irreversibilità e
dagli esiti e dalle conseguenze così definitivamente disastrose come avvenuto
nel caso concreto di cui è processo.. ·
La
domanda di risarcimento delle voci di danno in discorso va pertanto
integralmente rigettata. A diversa conclusione deve
invece pervenirsi, per quanto poc’anzi già anticipato, in merito alla domanda
di risarcimento del dedotto danno morale di cui all’art. 2059 c.c.. In
particolare: ·
È noto che - secondo il nostro sistema di responsabilità civile
per danni alla persona come definitivamente interpretato, secondo gli ultimi
fondamentali arresti giurisprudenziali, come un sistema bipolare di
risarcibilità del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (C.Cost.
sent. N. 233 del 30.6.2003; Cass. n. 8827/2003; Cass. 8828/2003)-
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. deve
necessariamente ricomprendere nella astratta previsione della norma ogni
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte
turbamento dello stato d’animo della vittima, sia il danno biologico in senso
stretto, lesivo del diritto alla salute ex art.32 Cost., sia il danno ( da
taluni definito esistenziale) derivante dalla lesione di ( altri) interessi
di rango costituzionale inerenti alla persona ( C.Cost. sent. N. 233 del
30.6.2003) ·
Pertanto- tutte le volte in cui vengano in considerazione (come
nella specie in ordine alla sofferenza morale patita per la vicenda da A)
valori personali di rilievo costituzionale- deve escludersi che il
risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sia
soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art.185
c.p.: ciò rileva ai fini dell’ammissione a risarcimento in riferimento
all’art. 2059 c.c. è infatti
l’ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, in quanto una lettura
della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il
detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente
garantiti ( Cass. n. 8828/2003). ·
In particolare e con riferimento al caso di specie, alla
risarcibilità del danno non patrimoniale da patema d’animo ex artt. 2059
c.c./185 c.p. non osta la non configurabilità in capo al notaio B di una concorrente
fattispecie di reato. ·
La considerazione della peculiarità della vicenda, della
“insidiosità” dell’impatto che con la scoperta causale della potiore
trascrizione ha indubbiamente “vissuto” la donna, della legittimità ed intensità
dell’affidamento che la stessa aveva riposto nella “libertà” dell’immobile
come garantitogli in sede notarile, del conseguente stress emotivo e
psicologico sofferto dalla attrice per i potenziali effetti pregiudizievoli
che quella trascrizione avrebbe potuto produrre sul proprio diritto
dominicale acquisito con indubbi sacrifici economici (cfr. la documentazione
relativa al mutuo fondiario), della lungaggine della vicenda conclusasi
soltanto con la cancellazione giudiziale della trascrizione avvenuta dopo due
anni dalla triste scoperta, rende incontestabile il riconoscimento di una
eziologia diretta ed immediata tra la
predetta lesione (conseguente all’ “illecito notarile” di cui è causa) ed il
dedotto danno morale. ·
Trattasi di lesione connessa all’illecito in discorso da un
criterio di indubbia normalità, prevedibilità e verosimiglianza ex art. 2056
c.c., secondo quanto prima ampiamente esposto. ·
Trattasi di danno che può essere liquidato in via equitativa in
una misura che appare equo quantificare nel caso in esame- in ragione delle
caratteristiche e della durata temporale della lesione appena menzionate e
prescindendo ovviamente dalla considerazione del danno psichico (non
imputabile giuridicamente al “debitore/danneggiante”)– nella somma di €. 10.000,00
con valutazione all’attualità, oltre interessi legali dalla data della
pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese processuali sono integralmente compensate tra
tutte le parti del giudizio per giusti motivi, in ragione della delicatezza e
peculiarità della vicenda e- quanto ai rapporti tra l’attrice ed il notaio C-
anche per la loro parziale reciproca soccombenza. Le spese vive di CTU si pongono invece definitivamente a carico
della attrice, in ragione del notevole ridimensionamento delle sue pretese
risarcitorie, con conseguente obbligo per la stessa di restituire gli importi
alla patte che li abbia eventualmente anticipati. Si precisa infine- vista
l’esorbitanza di alcune delle parcelle presentate in giudizio- che il valore
della presente controversia, da determinarsi dalla domanda (cfr. l’art. 10
c.p.c.), è “ di particolare importanza ed indeterminabile” (£. 70.000.000 +
danno morale e danno biologico non predeterminati né predeterminabili) e
sulla base di una tale classificazione tariffaria – secondo le diverse
tariffe forensi succedutesi nelle more del giudizio- queste avrebbe dovuto
avanzarsi nella richiesta di liquidazione giudiziale. P.Q.M. il Tribunale di Pescara, in
persona del Giudice Unico Dott. Gianluca Falco, definitivamente pronunciando
nella causa iscritta al R.G. N. 276/97 promossa con atto di citazione del
3.2.1997 da A nei confronti di B e C,
così decide : DICHIARA
La
esclusiva responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di B per
l’illecito negoziale e aquiliano di cui è causa. Per l’effetto CONDANNA
B al risarcimento in favore di A della
somma di € 10.000,00 già valutata all’attualità alla data della presente
sentenza, a titolo di danno morale, oltre interessi legali su detta somma
dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. RIGETTA
Tutte le altre domande di parte attrice perché infondate
nel merito.
RIGETTA
Tutte le altre domande ed eccezioni. COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione delle
spese della CTU che pone definitivamente a carico dell’attrice, con
conseguente obbligo della stessa di restituire gli importi alla parte che li
abbia eventualmente anticipati nel corso del giudizio. |