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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi
dell’intermediario, natura e contenuto, rating
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Ordini di negoziazione, grey
market
Tribunale di Roma, Sez. IX civ. – Pres. Rel. Dr. Ernesto R. Caliento
- 8 ottobre 2004.
Negoziazione al grey
market – Offering circular – Vendita di cosa futura.
Intermediazione
finanziaria – Conoscenza dei mercati – Obblighi informativi – Natura.
Intermediazione
finanziaria – Execution only – Obblighi di informazione.
Intermediazione
finanziaria – Obblighi informativi – Violazione del dovere di correttezza e
buona fede e diligenza – Inadempimento – Sussistenza.
Intermediazione
finanziaria – Obblighi informativi – Violazione – Inadempimento – Nesso di
causalità – Sussistenza.
Non rientra nell’ipotesi di
sollecitazione all’investimento e presenta le caratteristiche della vendita
di cosa futura l’offerta di titoli in assenza di prospetto informativo
destinata ai soli investitori istituzionali, accompagnata da un semplice
documento informativo (cd. offering circular) e caratterizzata da
contrattazioni nella fase di grey market, contrattazioni che anticipano il
momento della sottoscrizione dei titoli, la quotazione sul mercato ufficiale
e la stessa disponibilità dei principali documenti informativi
dell’operazione.
Diversa è la modalità di
negoziazione del titolo nella fase successiva di mercato secondario, in cui
il titolo, già in possesso dell’investitore, viene negoziato con altro
investitore. E’ questa una modalità del tutto legittima che deve avvenire
secondo le regole estremamente dettagliate contenute nel TUF e nella
regolamentazione attuativa emanata dalla Consob per disciplinare l’attività
degli intermediari finanziari.
Gli obblighi informativi che
l’art. 21 del TUF pone a carico degli intermediari riguadano un tipo di conoscenza
che è più della semplice informazione sui
prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza,
alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il
pubblico dei consumatori. Si tratta di conoscenza che l'investitore
risparmiatore, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non
potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione
finanziaria che si appresta a sottoscrivere, tanto nel caso in cui la
negoziazione venga posta in essere nel periodo di grey market e quindi in epoca antecedente alla emissione del
titolo e in assenza di rating.
La sola
ipotesi in cui non si applicano gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza
e di correlata astensione dall'agire è quella in cui il servizio prestato si
limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore,
senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le
operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte
dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti
quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di
ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate
(c.d. execution only). Se
invece il servizio di negoziazione o quello di ricezione e trasmissione di
ordini sono abbinati ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale,
l'intermediario svolge comunque un ruolo attivo nel processo formativo della
volontà dell'investitore e risorge perciò nella sua pienezza l'obbligo di
valutazione dell'adeguatezza e di conseguente astensione, pena, altrimenti,
la violazione di una regola di diligenza prescritta dall'ordinamento
La violazione dell'obbligo del venditore di informare costituisce
inadempimento in quanto: "nei
contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona
fede e di diligenza, di cui agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c., si
estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di
informazione, che presuppongono e richiedono una capacità discretiva ed una
disponibilità cooperativa e, quindi, nel tenere conto delle controparti
all'acquisto. Tali doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore,
anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del
bene compravenduto al momento dell'acquisto”(Cass. 16.11.2000, n.
14865).
L'insegnamento
richiamato assume significato peculiare nella negoziazione dei prodotti
finanziari, che devono avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nell'interesse dei clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento
attuativo della Consob in maniera così rigorosa e dettagliata da rendere i
relativi contratti "tipizzati" secondo una terminologia proposta in
dottrina, in quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si
pongono come obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve
essere valutato a stregua dell'art. 1176 co. 2° c.c. , nel quale è indicato
il criterio di determinazione della specifica diligenza richiesta
nell'adempimento da parte di chi svolge attività professionale.
La violazione
delle regole di informazione e di valutazione dell'adeguatezza
dell'operazione proposta ai clienti risparmiatori costituisce inadempimento
imputabile all'intermediario e, trattandosi di regole di comportamento
esplicitamente codificate nell'interesse del cliente, l'inadempimento è da
porsi in relazione causale con l'evento dannoso. Ricade sull'intermediario
l'onere di provare che tra la violazione ed il danno non vi è alcun nesso di
causalità, dimostrando che il danno è derivato da eventi estranei alla sua
sfera di azione e la convenuta nulla ha dedotto né ha chiesto di provare al
riguardo.
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ai sensi dell'art. D. Lgs
5/2003, notificato il 3.02.2004, gli attori in epigrafe hanno dedotto:
1- che avevano acquistato nel 2000 e nel 2001
dalla Banca Popolare di Lodi, a prezzo pieno "in contropartita
diretta", ai sensi dell'art 5, co. 5°, lett. a), D. Lgs 24.2.1998 n. 58,
le seguenti obbligazioni emesse dal Gruppo Cirio: in data 27.10.2000 obbligazioni
"XS 011975542 8 Cirio 7,5%
3.11.2002", secondo quanto risultante dalla nota informativa loro
rilasciata: per € 20.000,00, oltre spese, Xxxxxx; per € 5.000,00, oltre
spese, Xxxxxx; per € 15.000,00, oltre spese, Xxxxxx; per € 10.000,00, oltre
spese, Xxxxxx; per € 10.000,00, oltre spese, Xxxxxx; in data 1.2.2001
obbligazioni "XS 012429029 6
Cirio H. 6,25% 16.2.2004" per € 9.990,00, oltre spese, Xxxxxx;
2- che, nella scarna documentazione rilasciata,
gli strumenti finanziari erano indicati come obbligazioni Cirio ed
obbligazioni Cirio H., e che i titoli recanti l'interesse del 7,5% erano
stati emessi da Cirio Finance Luxembourg, mentre quelli con cedola 6,25%,
acquistati dalla Xxxxxx, erano stati emessi da Cirio Holding Luxembourg;
2- che tutte le obbligazioni acquistate non erano
esistenti sul mercato al momento dell'acquisto in quanto le due emissioni
recavano, rispettivamente, la data del 3.11.2000 e del 6.2.2001 ed erano
state vendute ai risparmiatori dalla banca sul c.d. mercato grigio;
3- che essi attori erano pensionati, lavoratori
dipendenti e comunque titolari di redditi non elevati, con un portafoglio
composito ed una bassa propensione al rischio ed all'epoca titolari di conti
correnti presso la Banca Popolare di Lodi Ag. 3;
4- che le obbligazioni acquistate appartenevano a
due emissioni effettuate da parte di società estere controllate da Cirio
Holding S.p.A. facenti parte del Gruppo Cirio, il cui indebitamento
finanziario, in gran parte rappresentato da debito bancario a breve, era
passato dai 280 mln. circa di euro del 1996 a 870 mln. di euro nel 1999 e,
come risulta dalla relazione dei commissari giudiziali (pag. 120, doc. 9 del
fascicolo attori), tale indebitamento: "viene solo nominalmente ridimensionato dalla presenza tra le attività
finanziarie liquide di crediti verso la controllante che non solo si
riveleranno di fatto immobilizzati nel corso degli anni successivi ma
risulteranno del tutto inesigibili nel 2002", anche se già nel
periodo 1997 - 1999 l'attività del Gruppo, presentando specifici indicatori a
livelli critici, non riusciva a produrre margini sufficienti a coprire gli
oneri finanziari;
5- che nel periodo 2000-2002: "l'elemento caratterizzante questo
triennio, tuttavia, è il progressivo spostamento dell'indebitamento del
gruppo dalle banche alle obbligazioni" (pag. 127 rel. cit.) in
quanto i "debiti bancari, che
avevano raggiunto a fine '99 il massimo di circa 900 mln. di euro, si
riducono a poco più di 300 mln. nel 2002 mentre il debito consolidato sotto
forma di obbligazioni raggiunge alla medesima data l'ammontare di circa 850
mln." (rel. cit., pag. 127). "La crescita del debito sotto forma di obbligazioni determina quindi
una netta riduzione dell'esposizione bancaria, come peraltro chiaramente
evidenziato negli stessi prospetti (riservati a soggetti istituzionali, cui i
titoli erano diretti in via esclusiva) laddove si indica come uno degli
obiettivi prioritari delle emissioni sia la ristrutturazione stessa del
debito al fine di allungarne la scadenza media" (rel. cit. pago
128);
5- che le obbligazioni vendute dalla convenuta
agli attori appartenevano a due emissioni effettuate da società estere
controllate da Cirio Holding s.p.a. dal Gruppo Cirio, il quale tramite sei
società aveva emesso obbligazioni per complessivi € 1.125 mln. (v. organigramma
allegato alla rel. cit. pago 28 doc. 7 fascicolo attori); la seconda di tali
emissioni, effettuata l'1.2.2001 era stata descritta da parte della banca
come meritevole di "giudizio
positivo" (doc. 8 pag. 2 fasc. attori) ed analoga valutazione i
funzionari avevano espresso anche per la prima emissione;
5- che le obbligazioni non erano accompagnate da
prospetto informativo essendo riservate ad investitori istituzionali, come
risultante dalla offering circular
e non potevano formare oggetto di sollecitazione al risparmio indistinto;
mentre la circostanza che la negoziazione fosse avvenuta alcuni giorni prima
delle emissioni escludeva la possibilità che fossero stati gli acquirenti a
richiedere quelle obbligazioni che, al contrario, era stata la banca a proporre
e ad offrire;
6- che i fondi raccolti con i titoli emessi da
Cirio Finance Luxembourg s.a.
erano stati pressoché interamente versati alla Cirio s.p.a., i cui
debiti bancari. a seguito dell'emissione, si erano ridotti di oltre 130 mln.
di euro rispetto al livello raggiunto nel 1999 o, nel 2001, l'importo
derivante dall'emissione della Cirio Holding Luxembourg s.a. era stato girato a titolo di
finanziamento a varie società del Gruppo;
che la Banca Popolare di Lodi era tra quelle
banche, che avevano finanziato la crescita del Gruppo, risultando,
direttamente ed indirettamente, tramite la controllata Efibanca, il terzo
gruppo creditore, al 31.12.2002 e, dopo avere fornito tramite la vendita
delle obbligazioni, la provvista alla Cirio per ridurre l'esposizione
risultava ancora creditore per 18 mln. di euro (p. 281 relazione livolsi e Partners, doc. 10 del
fascicolo degli attori).
Hanno, conseguentemente, convenuto in giudizio
davanti a questo Tribunale la Banca Popolare di Lodi chiedendo: a- che fosse
accertata la nullità del contratto per violazione dell'obbligo di redigere il
prospetto informativo ex art. 94 TUF; b- che fosse annullato il contratto per
dolo ed errore perché la banca convenuta aveva acquistato le obbligazioni por
rivenderle a terzi, ai quali addossare il rischio del default, c- che fosse accertata e dichiarata la responsabilità
della banca per violazione delle disposizioni relative ai servizi di
investimento (art. 21 Tuf,
artt. 26, 27, 28 Reg. emittenti Consob) e delle disposizioni contrattuali
contenute nelle offering circular
e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, tenendo conto
che l'art. 23 TUF pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di
avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Decorso il termine di 30 giorni stabilito
dall'art. 2, co. 1, lett. c, del D. Lgs. 5/2003 senza che la convenuta avesse provveduto a notificare la
comparsa di risposta, in data 20.4.2004. gli attori hanno depositato istanza
di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a, D. cit., ed il
Giudice relatore, designato con decreto in data 4.5.2004 dal Presidente della
sezione, ha depositato in data 31.5.2004, il decreto di fissazione
dell'udienza collegiale, disponendo la comparizione personale delle parti per
il loro interrogatorio e per il tentativo di conciliazione, ammettendo
l'ordine di esibizione delle offering
circular e dei documenti relativi alle due emissioni richiesto dagli
attori nei confronti della convenuta ed invitando le parti a depositare,
almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per il 9.7.2004, memorie
conclusionali concernenti, in particolare, la configurazione giuridica dei
fatti.
Con comparsa depositata il 2.7.2004 si e
costituita BiPiElle società di
gestione credito s.p.a., procuratrice speciale di Banca
Popolare di Lodi s.c. a r.l.,
assumendo che la banca convenuta aveva adempiuto a tutti gli obblighi
previsti dal T.U.F. di cui al D. Lgs. 58/98 e dei successivi regolamenti
attuativi, curando, all'atto della sottoscrizione degli ordini di acquisto
effettuati nell'agosto del 2000; 1- di richiedere agli investitori notizie
circa la precedente esperienza in investimenti finanziari nonché la loro
propensione al rischio, richiesta, alla quale gli attori avevano opposto il
rifiuto scritto (art. 28 Reg. Consob n. 11522/98); 2- di consegnare agli
attori il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari (art. 28 lett. b Reg. Consob cit.); 3- di valutare l'adeguatezza
dell'operazione richiesta, valutazione, nel caso concreto, resa impossibile
dal rifiuto dei clienti di fornire le informazioni; 4- di consegnare agli
acquirenti le atte stazioni degli ordini impartiti; 5- di consegnare le note
informative (art. 61 Reg. Consob) relative alle operazioni effettuate.
Ha eccepito l'infondatezza del richiamo all'art.
94 TUF in quanto la vendita non era avvenuta nell'ambito di un'offerta
pubblica di titoli destinati al pubblico indiscriminato, ma nella fase
successiva di vendita retail
effettuata da parte di investitori istituzionali, che avevano acquistato in
proprio i titoli destinati loro in via esclusiva e per i quali non era stato
redatto alcun prospetto informativo, essendo la loro emissione accompagnato
soltanto dal documento utilizzato come prospetto di quotazione della Borsa
Valori del Lussemburgo (c.d. offering
circular). Del tutto legittimamente essi avevano venduto nella fase di
grey market tali titoli ai
clienti ricevendo i loro specifici ordini, senza svolgere alcuna attività
promozionale. Privo di qualsiasi elemento probatorio rimirava essere
l'assunto degli attori, secondo il quale la vendita sarebbe avvenuta con dolo
o per errore indotto dalla banca.
Acquisiti i documenti prodotti dagli attori,
espletato il loro interrogatorio libero, non essendo comparso il legale
rappresentante della banca convenuta, fallito il tentativo di conciliazione,
con ordinanza collegiale del 9.7.2004, è stata respinta la richiesta di
remissione in termini formulata dalla convenuta non risultando irregolarità
procedimentali quale causa di pregiudizio del diritto di difesa, essendo la
tardiva costituzione imputabile alla convenuta e non essendo state rilevate
nel decreto di fissazione di udienza rilevate d'ufficio questioni nuove e,
nel contempo, è stato ordinato alla banca convenuta di esibire i documenti
dichiarati ammissibili nel decreto di fissazione di udienza. In data
20.9.2004, la convenuta ha depositato l'offering circular relativa al prestito obbligazionario Cirio
Finance Luxembourg s.a. 7,5%.
All'udienza del 24.9.04. assente il procuratore della convenuta, la causa è
stata assunta in decisione.
Motivi della
decisione
Rileva il Tribunale preliminarmente che, in data
5.10.2004, dopo l'assunzione della causa in decisione e durante il decorso
del termine per il deposito della sentenza, il procuratore della convenuta ha
depositato in Cancelleria istanza di fissazione di nuova udienza adducendo
che la mancata partecipazione all'udienza del 24.9.2004 era imputabile ad
obiettivo impedimento, producendo referto medico del P.S. dell'Ospedale S.
Giacomo attestante che l'avv. Xxxxxx era entrato nella struttura alle ore
16.06 del 24.9.04 e ne era uscito alle ore 17,31: "in apparente benessere, oggi due episodi
di qualche minuto di cardiopalmo con malessere generale. Attualmente
sintomatico. Pressione 130/80, FC 80, SA02 99". Ritiene, infatti,
il Tribunale che tale richiesta deve essere respinta in quanto dal tutto
irrituale ed intempestiva, non sorretta da qualsivoglia obiettivo riscontro
in ordine alla sintomatologia riferita soggettivamente e non avendo l'istante
né dedotto né concretamente subito alcuna lesione del diritto di difesa in
relazione alla fase cui era pervenuto il processo.
Entrando nel merito, si deve riconoscere che, in
base all'art. 13 co. 2° D. Lgs. 5/2003, in caso di contumacia del convenuto o
di tardiva costituzione i fatti affermati dagli attori si devono considerare
non contestati, dovendo il giudice valutarne la concludenza.
Nell'ambito di valutazione della concludenza dei
fatti che si devono considerare provati, deve essere, in primo luogo,
respinta la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità dei
contratti per violazione dell'art. 94 TUF, formulata dagli attori sostenendo
che, sulla base del "profilo
teleologico dell'intera operazione", sin dall'origine essi
dovrebbero considerarsi destinatari dell'attività di collocamento dei titoli,
cioè di un'attività di sollecitazione del risparmio posta in essere da BPL,
che si sarebbe limitata a svolgere un'attività meramente interpositoria fra
clienti e mercato, con limitati rischi di posizione, non avendo investito il
suo patrimonio nei titoli Cirio ed avendo sostanzialmente e surrettiziamente
attuato una sollecitazione al pubblico risparmio, posto che il criterio guida
per determinare se vi sia sollecitazione al pubblico risparmio ovvero offerti
riservata è quello del need of
protection degli oblati.
È da escludere, in realtà, che nel caso in esame
si verta in ipotesi di sollecitazione all'investimento, che costituisce una delle
attività attraverso le quali gli emittenti strumenti finanziari realizzano
l'appello al pubblico risparmio e rappresenta il modo ordinario attraverso il
quale ogni nuova operazione finanziaria trova accesso al mercato mobiliare.
La nozione di sollecitazione all'investimento si
ricava dall'art. 1,
co. 1, lett. u), TUF. Essa è caratterizzata:
1- dalla natura dell'attività (offerta, invito ad offrire o messaggio
promozionale); 2- dall'irrilevanza della forma in cui si esplica ("in qualsiasi modo..."); 3-
dalla sua direzione (deve essere rivolta al pubblico); 4- dalla sua finalità
(vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari). Nel caso in esame manca la
sollecitazione rivolta al pubblico, cioè la sollecitazione ad incertam personam, in altri
termini, ad un numero indeterminato di individui ed in cui manchi, quindi, un
contatto individuale tra offerenti ed oblati, in ragione delle modalità
standardizzate di svolgimento delle offerte medesime.
In effetti, la disciplina della sollecitazione
all'investimento è costituita essenzialmente da regole volte a garantire da
un lato la compiuta informazione dei soggetti destinatari dell'offerta di
prodotti finanziari, dall'altro la correttezza dei comportamenti per
assicurare il rispetto del principio del need of protection. A tal fine l'art. 94 TUF dispone che
coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento sono
tenuti a dame preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto
informativo destinato alla pubblicazione. La materia è stata disciplinata dal
Regolamento Emittenti approvato con Delib. Consob del 14.5.1999 n. 11971 che
definisce il contenuto della comunicazione, precisa le finalità del prospetto
informativo, ne determina le modalità ed i tempi di pubblicazione e le forme
di aggiornamento e stabilisce le modalità di svolgimento della sollecitazione
o le regole di correttezza nella compravendita dei prodotti finanziari.
Esistono del casi in cui le norme sulla
sollecitazione non trovano applicazione e tali casi sono individuati dall'art.
100 TUF e dal Regolamento Emittenti della Consob.
Essi sono caratterizzati: dall'assenza di un
prospetto di sollecitazione in quanto l'offerta dei titoli è destinata ai
soli investitori istituzionali come definiti ai sensi dell'art. 30 comma 2
TUF, tra i quali rientra anche l'odierna convenuta; dalla presenza di un
documento informativo (offering
circular) redatto per l'offerta agli investitori professionali e dalla
esistenza di contrattazioni nella fase di grey market, che anticipano il momento della sottoscrizione
dei titoli, la quotazione sul mercato ufficiale e la stessa disponibilità dei
principali documenti informativi dell'operazione. Tale contrattazione assume,
pertanto, tutte le caratteristiche di vendita di cosa futura.
Il caso in esame non si colloca nella fase di
mercato primario (o di emissione), che intercorre fra l'emissione del titolo
da parte dell'impresa, avvenuta, in concreto, adottando non la modalità di
offerta diretta al pubblico (sollecitazione all'investimento), ma l'offerta
diretta a investitori istituzionali, e la sua sottoscrizione da parte
dell'investitore, bensì nella fase successiva di mercato secondario, in cui
il titolo, già in possesso dell'investitore, viene negoziato con altro
investitore. Si tratta di una modalità di vendita del tutto legittima, che,
peraltro, deve avvenire secondo regole estremamente dettagliate contenute nel
TUF e nella regolamentazione attuativa emanata dalla Consob per disciplinare
l'attività degli intermediari finanziari. A quest'ultima categoria appartengono
anche, le banche, quali soggetti abilitati alla sollecitazione
all'investimento cioè all'offerta al pubblico di vendita o sottoscrizione di
prodotti finanziari, tra i quali rientrano le obbligazioni negoziabili sul
mercato dei capitali (art. 18 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58).
Infatti, la rigorosa disciplina di vigilanza sia
regolamentare che informativa ed ispettiva contenuta nel D. Lgs. 1.9.1993 n.
385 (TUB) per assicurare un regime di ampia garanzia per tutto quanto possa
riguardare stabilità finanziaria, sana e prudente gestione dell'impresa ed
ogni ulteriore necessità di investor
protection, assicurata dal rispetto del principio di trasparenza
sancito dall'art. II TUB nell'esercizio dell'attività creditizia è ribadita
dalla norma di rinvio contenuta nel comma 4° dell'art. 19 D. Lgs. 24.2.1998
n. 58 (TUF), che stabilisce la stretta correlazione esistente tra i requisiti
occorrenti per svolgere l'attività bancaria in senso tecnico e i requisiti di
affidabile ingresso dell'ente creditizio, quale soggetto polifunzionale, nel
settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria.
Ed invero, i servizi di investimento
costituiscono prestazione professionale che si riceve mediante la conclusione
di contratti assoggettati ad una speciale disciplina nella misura resa
necessaria da motivate esigenze di tutela degli investitori "risparmiatori".
In linea di principio valgono le disposizioni che
per i contratti "relativi alle
prestazioni dei servizi di investimento" si sono stabilite con
l'art. 23 del TUF. Si tratta di disposizioni che integrano (o talvolta
sostituiscono) le norme codicistiche della disciplina del contratto ed a
tutela degli investitori "risparmiatori".
A tale fine operano anche le norme di disciplina generale del contratto
pensate secondo una più generale ratio
legis di protezione dei contraenti in posizione inevitabilmente più
debole, che concludono contratti con un professionista (dall'art. 1469-bis all'art. 1469-sexies c.c.), caratterizzati da
ampia discrezionalità dell'agire dell'impresa gestore. Tale normativa di
vertice del sistema costituita dagli artt. 21 - 25 TUF, preordinata agli
scopi di correttezza e trasparenza dei comportamenti, alla sana e prudente
gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli
investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del
sistema finanziario è poi integrata dai regolamenti emessi dalla Banca
d'Italia e dalla CONSOB nell'esercizio dell'attività di vigilanza nelle sfere
di rispettiva competenza assegnate dalla basic rule, contenuta nell'art. 5
del TUF.
Tale norma costituisce il fondamento della
legittimazione della CONSOB a stabilire regole di circostanziata integrazione
della forma e del contenuto dei contratti di investimento, nell'esplicazione
del ruolo di law maker per
quanto riguarda la competenza in materia di trasparenza e correttezza dei
comportamenti assegnata e concretamente assunta con le prescrizioni a tutela
dell'investitore contenute nel regolamentò del 1.7.1998 n. 1152, poi
modificato con la Delib. 1382 dell'aprile del 2001, che molto aggiungono a
quanto previsto dalle norme di fonte primaria a tutela degli investitori.
L'art. 21 TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di
investimenti ed accessori di:
a- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b- acquisire le informazioni necessarie dei
clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo
il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in
modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d- disporre di risorse e procedura, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e- svolgere una gestione indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui
beni affidati.
Tali regole, dettate secondo il modello della
normazione pluralista dinanzi descritta, configurano un regime multiforme e
sempre aperto alla concreta regolamentazione di funzionamento del mercato
deliberata dalla CONSOB, tenendo conto, in ossequio del co. 2 dell'art. 6
TUF, delle differenti esigenze, di tutela degli investitori connesso con la
qualità e l'esperienza dei medesimi. Quali operatori di mercato siano da
considerare professionalmente qualificati si legge nell'art. 31 del
regolamento e tra essi non rientrano gli odierni attori, che devono
considerarsi investitori outsider, investitori risparmiatori, che non hanno
esperienza professionale di mercati finanziari e alla cui tutela operano
numerose regole di salvaguardia.
La convenuta assume la piena legittimità delle
operazioni compiute sottolineando che le richiesta di acquisto è stata
formulata dal cliente e che essa ha passivamente accettato detta richiesta e
che non aveva a disposizione alcuno strumento per non dare seguito
all'operazione avendo l'acquirente reso la dichiarazione di cui all'art.28
TUF.
In realtà i doveri imposti dalla banca si sostanziano
essenzialmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare.
Nel caso concreto, la violazione da parte della
convenuta di tali doveri è consistita, in primo luogo, nella violazione delle
regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 co. 1 lett. d) TUF:
"disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" e dall'art. 26 D.
Consob 11522/98, tra le quali assume rilievo primario nella presente
controversia quello di cui alla lett. e) “Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e
dell'integrità del mercato mobiliare.., e) acquisiscono una conoscenza degli
strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizi di
investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di
prestazione da fornire" Tale disposizione pone a carico degli
intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che
è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza
che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei
mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori. Va
sottolineato che si tratta di conoscenza che l'investitore risparmiatore, per
esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai
acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria
che si appresta a sottoscrivere. Tanto più, se si considera che la
negoziazione in esame è stata posta in essere nel periodo di grey market (dalla data di lancio
alla data di primo regolamento) e quindi in epoca antecedente alla prima
fisica passibile consegna del titolo e in assenza di rating.
Hanno dedotto gli attori che: "La seconda emissione effettuata in data
6.2.2001 ... viene descritta da parte della stessa BPL come meritevole di un
giudizio positivo. Per la prima, di epoca antecedente, i funzionari della
banca che proposero l'acquisto espressero analoga valutazione." I
fatti dedotti, da considerare provati ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 5/2003, evidenziano
che la banca si è del tutto sottratta al dovere di informarsi in ordine alla
tipologia e affidabilità del titolo e, dunque, al livello relativo di
adeguatezza e, comunque, ha assunto in tale attività un comportamento non
diligente e non rispondente al need
of protection degli investitori non professionali. Infatti, riguardo
alla seconda emissione, la banca non ha ottemperato al dovere di produrre la
relativa offering circular
lasciando del tutto ingiustificata ed immotivata la descrizione con esito
positivo contenuta nel documento 8 prodotto dagli attori. Riguardo alla prima
emissione, la lettura della offering
circular prodotta dalla banca in ottemperanza dell'ordine di
esibizione emesso dal Collegio evidenzia che la valutazione positiva fornita dai
funzionari della banca si rivela estremamente lacunosa ed ingiustificata e
non corrisponde alla tipologia dei titoli emessi concretamente desumibile
dalla offering circular,
nella quale si legge che, in base al livello di indebitamento raggiunto ed al
livello di capacità produttiva di Cirio: "Non ci può essere nessuna garanzia che Cirio produrrà nelle prossime
operazioni flussi di cassa sufficienti a soddisfare il suo debito e a
consentirle di effettuare i necessari investimenti in conto capitale"
(pag. 17, II cpv.). La offering
circular detta inoltre regole molto rigorose in materia di vendita e
di sottoscrizione muovendo dal presupposto che l'offerta delle obbligazioni
non è stata registrata presso la Consob (pag. 42 penult. cpv.) e di tali
regole la convenuta non ha tenuto adeguatamente conto.
La violazione da parte della convenuta degli
obblighi a suo carico è consistita, in secondo luogo, nel non avere acquisito
dai clienti le informazioni necessarie per servire al meglio i loro interessi
o nell'averle trascurate nel concreto svolgimento del servizio, che avrebbe
dovuto essere conforme a quei principi di diligenza, correttezza e
trasparenza, imposti dalla lett. a dell'art. 21 TUF e da espresse e generali
prescrizioni del codice civile (art. 1337 c.c.), essendo dovere professionale
dell'intermediario richiedere notizie al cliente quanto all'esperienza di
investitore in strumenti finanziari e alla sua situazione patrimoniale anche
con riferimento a propensione al rischio e ad obiettivi di portafoglio. L'art.
28, co. 1, lett. a) del regolamento CONSOB prevede che gli intermediari
devono;"a- chiedere
all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di
investimento nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto
di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui all'art.
30 ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore."
Tale rifiuto, peraltro, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del
professionista in quanto la relativa acquisizione non può assumere il
significato di un esonero o di una limitazione di responsabilità
dell'intermediario nei confronti dell'investitore non professionale, dovendo
la relativa dichiarazione essere interpretata in modo tale da essere
compatibile con i principi sanciti dal nostro ordinamento a tutela del
risparmiatore, che sanciscono l'invalidità di clausole finalizzale a tale
scopo. Infatti, l'art. 29 del regolamento CONSOB impone agli intermediari di
astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. A tale fine dispone
il 1° comma dell'art. 29 D. Consob 11522/98 che: "Gli intermediari finanziari si astengono
dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma l, gli intermediari autorizzati tengono conto
delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altre informazione
disponibile in ordine ai servizi prestati". Conseguentemente,
l'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 28 non esaurisce l'obbligo
di diligenza imposto all'intermediario per dare corso all'operazione, dovendo
questi tenere conto di ogni altra informazione disponibile in relazione ai
servizi prestati. Inoltre, è opinione diffusa nella prassi ed in dottrina che
l'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a non è decisiva per
stabilire se l'intermediario debba procedere o debba astenersi
dall'operazione per inadeguatezza della stessa. Al riguardo, con
comunicazione n. DI/30396 del
21.4.2000, la Consob ha precisato: "... in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di
valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso
in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e
propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei
principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di
tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età,
professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla
pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...".
Orbene, trattandosi di soggetti titolari di conti correnti presso la banca,
le altre notizie in possesso dell'intermediario rendevano chiaro che si
trattava di soggetti nei cui confronti l'operazione di negoziazione proposta
non fosse adeguata sia in relazione alla loro situazione patrimoniale sia in
relazione alla scarsa propensione al rischio. Si deve, conseguentemente,
ritenere che l'intermediario è venuto meno all'obbligo di curare l'interesse
dell'investitore, obbligo che costituisce espressione del generale principio
di correttezza e buona fede e si spinge sino al punto di imporre al primo di
valutare l'adeguatezza di ogni operazione disposta dal secondo (art. 29 Reg.
Consob. n. 11522/98). Né vale a soddisfare tale esigenza di tutela del
risparmiatore la circostanza che agli investitori sia stato consegnato il
documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, trattandosi di
informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza concreta
ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo
da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi
consapevolmente i rischi dell'investimento compiuto. Il comportamento non
diligente assunto dagli operatori nello svolgimento della attività negoziale
è emersa dall'interrogatorio libero degli attori, che hanno dichiarato di
avere sottoscritto i documenti consegnati dalla controparte senza sapere cosa
stessero firmando.
Infatti, la norma regolamentare in materia
dispone che in presenza di una operazione non adeguata l'intermediario debba
astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito
l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire
ugualmente. L'adempimento di questo obbligo è funzionale alla realizzazione
del migliore risultato possibile per il cliente; risultato che dunque va
inteso non in senso assoluto ma (come specificato anche nell'art. 26, lett.
f), del suddetto Regolamento) in relazione al livello di rischio prescelto per
sé da ciascun investitore.
Ha osservato autorevole dottrina che la sola
ipotesi in cui tali obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata
astensione dall'agire non si applicano è quella in cui il servizio prestato
si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore,
senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le
operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte
dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi
e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i
quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (c.d. execution only). Se invece il
servizio di negoziazione o quello di ricezione e trasmissione di ordini sono
abbinati ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale,
l'intermediario svolge comunque un ruolo attivo nel processo formativo della
volontà dell'investitore e risorge perciò nella sua pienezza l'obbligo di
valutazione dell'adeguatezza e di conseguente astensione, pena, altrimenti,
la violazione di una regola di diligenza prescritta dall'ordinamento. Nel
caso in esame, questa attività di consulenza sia pure meramente strumentale e
promozionale, deve ritenersi avvenuta avendo gli attori sia nel loro
interrogatorio libero sia nell'atto di citazione affermato di essersi indotti
all'acquisto di titoli su indicazione dei funzionari preposti, non avendo
essi alcuna possibilità di conoscere altrimenti tali titoli, in quanto la
relativa negoziazione è avvenuta in periodo di grey market.
Accertata la violazione dei doveri di informarsi
e di informare incombente sulla banca negoziatrice e, in particolare,
l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli venduti, sulla non
destinazione primaria ai risparmiatori e sul gruppo cui appartengono le
emittenti, ritiene il Tribunale che meriti accoglimento la domanda di
risarcimento dei danni proposta dagli attori, nei limiti di seguito
precisati, essendo applicabile il co. 6 dell'art. 23 TUF a stregua del quale:
"Nei giudizi di risarcimento
dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento
e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di
avere agito con la diligenza richiesta". Nel caso in esame la
convenuta si è del tutto sottratta a detto onere.
Al riguardo, gli attori richiamano opportunamente
quell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione
dell'obbligo del venditore di informare costituisce inadempimento in quanto:
"nei contratti con prestazioni
corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui
agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c., si estendono anche alle cosiddette
obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, che presuppongono e
richiedono una capacità discretiva ed una disponibilità cooperativa e,
quindi, nel tenere conto delle controparti all'acquisto. Tali doveri ed
obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta
specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento
dell'acquisto” (Cass.
16.11.2000 n. 14865).
L'insegnamento richiamato assume significato
peculiare nella negoziazione dei prodotti finanziari, che devono avvenire
secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei
clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento attuativo della Consob in
maniera così rigorosa e dettagliata da rendere i relativi contratti
"tipizzati" secondo una terminologia proposta in dottrina, in
quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si pongono come
obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve essere valutato a
stregua dell'art. 1176 co. 2° c.c. , nel quale è indicato il criterio di
determinazione della specifica diligenza richiesta nell'adempimento da parte
di chi svolge attività professionale.
La violazione delle regole di informazione e di
valutazione dell'adeguatezza dell'operazione proposta ai clienti
risparmiatori costituisce inadempimento imputabile all'intermediario e
trattandosi di regole di comportamento esplicitamente codificate
nell'interesse del cliente l'inadempimento è da porsi in relazione causale
con l'evento dannoso. Ricade sull'intermediario l'onere di provare che tra la
violazione ed il danno non vi è alcun nesso di causalità, dimostrando che il
danno è derivato da eventi estranei alla sua sfera di azione e la convenuta
nulla ha dedotto né ha chiesto di provare al riguardo.
La convenuta non ha neppure contestato la
sussistenza del danno, che risulta evidente sol che si consideri come le
obbligazioni non siano più negoziabili sul mercato e, alla luce di
ragionevoli previsioni, non appaiano, allo stato, suscettibili di rimborso.
Nel rassegnare le conclusioni definitive gli
attori hanno richiesto la determinazione del danno in misura: "pari alla somma corrisposta per l'acquisto
delle obbligazioni ovvero nella misura che verrà determinata in corso di
causa, anche in via equitativa" e nell'illustrare tali
conclusioni nella memoria conclusionale depositata il 6.7.2004 hanno chiarito
che il danno arrecato è: "pari
al corrispettivo pagato per le obbligazioni, per la cui commisurazione il
lucro cessante è risarcibile nella misura del reddito che sarebbe derivato da
forme alternative di intervento, alle quali gli investitori avrebbero fatto
ragionevolmente ricorso”.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia acquisita
agli atti la prova della prima voce di danni, mentre per la seconda l'assenza
di qualsiasi elemento fattuale non consenta alcuna liquidazione, neppure di
carattere equitativo, non potendo farsi ragionevoli previsioni, in materia di
elementi presuntivi o di fatti di comune esperienza, in ordine a "forme alternative di investimento"
in relazione alla categoria di investitori outsider alla quale appartengono
gli attori, che si sottrae a qualsiasi forma di generalizzazione.
Deve essere, infine, respinta la domanda di
annullamento dei contratti per errore o dolo, non essendo vi alcuna prova che
la convenuta abbia artificiosamente indotto gli attori ad acquistare i titoli
obbligazionari in questione per arrecare ad essi un danno, tale prova non
potendosi certamente desumere dalla obiettiva situazione di forte
indebitamento del Gruppo Cirio e dalla posizione di creditrice dello stesso
rivestita dalla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la responsabilità della convenuta
BIPIELLE società di gestione credito S.p.A, nella qualità di procuratrice
speciale di Banca Popolare di Lodi s.c.
a r.l. per non avere agito con la specifica richiesta dell'art. 23 co. 6
D.Lgs 58/98 e la condanna a pagare: a Xxxxxx € 20.005,42, a Xxxxxx e Xxxxxx €
5.004,07; a Xxxxxx e Xxxxxx € 15.015,73; a Xxxxxx e Xxxxxx € 10.004,52; a
Xxxxxx € 10.004,52; a Xxxxxx € 9.994,52, in tutti i casi oltre interessi
legali dal 3.2.2004;
- respinge ogni altra domanda,
- condanna la convenuta al pagamento delle spese
processuali, che liquida in favore degli attori complessivamente in €
5.300,00, di cui € 1.500,00 per competenze ed € 3.500,00 per onorari, oltre
IVA, CPA e 12,5% rimborso spese generali.
Così deciso in Roma 1'8.10.2004
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