|
Insider trading - Abuso di informazioni riservate
- Competenza territoriale - Nesso motivazionale dell'agente nell'utilizzo
dell'informazione. Tribunale di Siracusa – Dr. Scarlatta - Sentenza
del giorno 10 aprile 1997. La massima: Territorialmente competente a giudicare dei fatti
previsti dal reato di cui all'art. 2 della l. 17 maggio 1991 n. 157 è il
giudice del luogo in cui avviene la divulgazione della informazione riservata,
comunicazione che costituisce necessario antecedente logico della sua
eventuale utilizzazione. Se l'interesse tutelato dalla norma in esame è
quello di garantire parità di condizioni conoscitive per chi opera nel
mercato borsistico, per porre in essere una condotta penalmente rilevante
occorre che l'agente abbia usato delle indiscrezioni di cui conosceva
l'illecita provenienza, che l'hanno posto in una situazione di favore. L'agente deve, quindi, essere stato motivato,
nella sua condotta, dalle notizia attinte per la funzione rivestita, al fine
di una loro utilizzazione. il testo integrale: (Omissis). - IN FATTO E IN DIRITTO. - La Consob,
con relazione ex art. 8 della l. 17 maggio 1991, n. 157, comunicava al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e, per
conoscenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
una ipotesi di violazione dell'art. 2 della legge citata a carico degli
odierni imputati, per i fatti che seguono. La Banca di Credito Popolare di Siracusa, in data
27 luglio 1991, ebbe a deliberare un aumento di capitale in parte gratuito in
parte a pagamento. In particolare, in data 11 settembre 1991, il
consiglio d'amministrazione della Banca, nel formulare le modalità attuative,
precisava che «i portatori di diritti d'opzione non iscritti al libro dei
soci, per poter procedere alla sottoscrizione di nuove azioni, devono
richiedere l'ammissione a socio ». Per tali ragioni, rese pubbliche dall'Istituto, i
possessori di azioni, non iscritti nel libro dei soci, si trovavano in
evidenti difficoltà, essendo costretti a vendere i diritti d'opzione a
qualsiasi prezzo. Nel caso in esame, appunto, vi erano dei soggetti
(Confida Fiduciaria ed altri) che erano in possesso di un rilevante numero di
azioni e che non erano stati ammessi come soci. Tale circostanza, che non era nota al mercato,
ove fosse stata resa pubblica, poteva influenzare sensibilmente il mercato
stesso. Sulla base di tali circostanze, la Consob
sottolinea nella sua relazione: « ... alla data del 17 ottobre 1991, data in
cui ha avuto inizio la quotazione dei diritti d'opzione, un rilevante numero
di azioni era detenuto da azionisti i quali non avevano ottenuto il
gradimento da parte del consiglio d'amministrazione e dal comitato esecutivo
della BCPS »; ed ancora aggiunge: « ... La necessità per gli azionisti non
soci di vendere i diritti d'opzione ha causato un eccesso d'offerta sul
mercato degli stessi titoli... ». Si conclude pertanto dicendo: « ... solo il
consiglio d'amministrazione ovvero il comitato esecutivo della BCPS erano a
conoscenza dell'esatta quantità di diritti d'opzione che sarebbe stata
immessa sul mercato »; « Si ritiene dunque, come già riferito, che il numero
di azioni appartenenti a soggetti non iscritti al libro soci ed in
particolare a Confida e Zoppi, costituiva informazione idonea, se resa
pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei diritti d'opzione ». Per tali considerazioni la Consob concludeva
dicendo che, poiché tra i soggetti che avevano venduto i diritti d'opzione
per il tramite della BCPS figuravano il vicepresidente Filippo Urzì ed il
figlio Pier Paolo, Carmela Conigliaro, coniuge del consigliere della stessa
banca Antonio Pavone Cocuzza, Altieri Anita e Spagna Noemi, figlia e moglie
del consigliere della BCPS Luigi Spagna, appariva che gli stessi dirigenti
della BCPS avevano posto in essere una violazione dell'art. 2 della l. n. 157
del 1991 in quanto avrebbero effettuato delle vendite di diritti d'opzione
direttamente ovvero per il tramite dei propri familiari e/o congiunti,
essendo in possesso di informazioni riservate. Più precisamente si rileva come Filippo Urzì
abbia venduto 400 diritti d'opzione ed il figlio Pier Paolo 800 diritti
maturando utili rispettivamente per lire 3.455.000 e lire 6.910.000, mentre
nella famiglia Spagna la moglie del consigliere Luigi e la figlia Noemi hanno
venduto 238 e 650 diritti d'opzione realizzando lire 1.664.570 e lire
4.554.750. Tali circostanze venivano poste alla base della
imputazione per il delitto di cui al-l'art. 2, comma 2° della richiamata 1.
17 maggio 1991, n. 157 dalla Procura della Repubblica di Siracusa. IN PUNTO DI DIRITTO. - Va preliminarmente
rilevato come la competenza territoriale a giudicare i fatti dell'odierno
processo appartiene sicuramente a questo giudicante. Invero risulta commesso
in Siracusa il primo reato, costituito dalla divulgazione di informazioni
riservate. Al riguardo è appena il caso di sottolineare come
la comunicazione della notizia privilegiata costituisca necessario
antecedente logico rispetto alla eventuale utilizzazione della stessa ai
sensi dell'art. 16, comma 1°, c.p.p. Pertanto, essendo incontestato che la
divulgazione sarebbe avvenuta in Siracusa, la competenza si radica presso
questo giudice. Orbene, ciò premesso, l'articolo di legge in
esame (art. 2, 1. n. 157 del 1991) prevede il divieto di acquistare o vendere
valori mobiliari, ivi compresi i diritti d'opzione, qualora un soggetto
qualificato, che esercita « una funzione anche pubblica, professione o
ufficio » sia venuto in possesso, in ragione del suo stesso ufficio, di
informazioni riservate. Il comma 2° dell'articolo di legge in oggetto
impone il divieto di comunicare a terzi le informazioni riservate, mentre il
comma 4° estende ai terzi il divieto di cui al comma 1° qualora, appunto,
abbiano ottenuto informazioni, di cui conoscono la riservatezza, da persone
che le possedevano in ragione del proprio ufficio. Da un esame delle posizioni processuali degli
imputati emerge che, nell'ambito delle stesse famiglie Urzì e Spagna, vi sono
stati diversi comportamenti tra i componenti la famiglia: mentre infatti
l'ing. Urzì ed il figlio Pier Paolo hanno venduto i diritti d'opzione, la
moglie e gli altri due figli hanno invece sottoscritto le azioni. Così pure, nella famiglia Spagna, a fronte della
vendita operata dalla moglie del consigliere Luigi e dalla figlia Noemi di
diritti d'opzione, notiamo che lo stesso Luigi ed i figli Marcello e Fausto
hanno, invece, sottoscritto le nuove azioni. Si deve rilevare, comunque, una differenza nel
comportamento delle due famiglie: mentre nella famiglia Spagna il consigliere
Luigi, che era ipoteticamente il soggetto attivo, in grado di conoscere le
notizie riservate, ha sottoscritto, invece di vendere, nella famiglia Urzì il
consigliere Filippo ha venduto i propri diritti così come il figlio Pier
Paolo. Appare quindi, immediatamente, del tutto
inconsistente l'accusa nei confronti dei membri della famiglia Spagna,
laddove il soggetto stesso che era in grado di conoscere le notizie riservate
e di utilizzarle in suo favore ed in quello dei familiari si è determinato ad
un comportamento diverso ed opposto, sottoscrivendo nuove azioni. Ove si consideri l'esiguità del profitto ricavato
dalla vendita, rilevare l'esistenza di divulgazione di notizie riservate ad
uso dei familiari a fronte di una situazione che presenta diverse ed opposte
determinazioni, come sopra descritto, è contrario ad ogni considerazione
logica. Né può invocarsi la rigidità del precetto della
norma in esame, perché la norma stessa va comunque interpretata anche alla
luce del titolo della 1. n. 157, che parla giustamente di « Norme relative
all'uso di informazioni riservate »; poiché se l'interesse tutelato dalla
norma è quello di garantire parità di condizioni conoscitive per chi opera
nel mercato borsistico, per porre in essere una condotta penalmente rilevante
occorre che l'agente abbia usato delle indiscrezioni di cui conosceva
l'illecita provenienza, che l'hanno posto in una situazione di favore. Tale circostanza non è stata provata né appare
verosimile per le considerazioni fatte. Certamente le considerazioni precedenti, rilevate
per la famiglia Spagna, possono valere anche in relazione al comportamento
della famiglia Urzì, considerando, anche in tal caso, come la diversità dei
comportamenti in seno alla stessa famiglia sembra escludere una volontà di
violare la norma citata. Un approfondimento deve pertanto farsi per la
posizione dell'Urzì Filippo, il quale, essendo presumibilmente a conoscenza
delle informazioni riservate, in forza delle sue funzioni, ha alienato i propri
diritti. Sul punto va ribadito che non può soffermarsi
l'interprete della norma alla semplice lettura dell'art. 2, comma 1° senza
valutare la reale portata della norma e l'interesse tutelato che è, come
detto, quello di garantire una parità di opportunità e di tutela a tutti gli
operatori di mercato. Per le ragioni esposte sembra necessario che
l'agente sia stato motivato, nella sua condotta, dalle notizie attinte per la
funzione rivestita, al fine di una loro utilizzazione, ma, ove si consideri
che gli stessi familiari dell'Urzì, ad eccezione del figlio Pier Paolo, hanno
deciso di comportarsi in senso opposto, sembra potersi affermare che
l'eventuale conoscenza di fatti riservati non sia stata determinante nel
guidare i comportamenti dell'Urzì e comunque le eventuali conoscenze che
poteva avere avuto l'Urzì, per il suo ufficio, non sembrano tali da
determinare certezze sulla condotta degli azionisti non soci e quindi sulla
convenienza, certa, di eventuali operazioni borsistiche. D'altra parte non può riconoscersi, in forza
della normativa citata, un obbligo dell'Urzì a sottoscrivere nuove azioni
comprimendo così la sua autonomia e libertà negoziale. Nel caso in esame, infatti, si arriverebbe a
pretendere un comportamento attivo e non di semplice astensione, ove si
consideri che il soggetto sarebbe « costretto », per non incorrere nella
sanzione penale, a sottoscrivere nuove azioni e, quindi, ad un comportamento
attivo coatto con correlato onere economico. Per quanto infine riguarda la posizione di
Antonio Cocuzza Pavone e di Carmela Conigliaro, deve rilevarsi come dalla
documentazione offerta dalla difesa si evinca che gli stessi non hanno
operato alcuna vendita di diritti di opzione e che la loro imputazione
discende da una pura omonimia con persona estranea ai fatti. P.Q.M. - Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non
luogo a procedere nei confronti di Urzì Filippo, Pavone Cocuzza Antonio,
Spagna Luigi, Urzì Pier Paolo, Conigliaro Carmela, Spagna Noemi e Altieri
Anita in ordine ai reati loro ascritti perché i fatti non sussistono.
(Omissis). |