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Contratti,
forma
Doveri informativi
dell'intermediario, adeguatezza dell'operazione, applicazioni particolari
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Conflitto
di interessi
Ordini di negoziazione, forma
Tribunale di Venezia, Sez. II – G.U. Dr.
Caprioli - 22 novembre 2004.
Intermediazione finanziaria –
Requisiti di forma del contratto e degli ordini di negoziazione – Nullità –
Inadempimento.
Intermediazione finanziaria – Profilo
di rischio dell’investitore – Titoli azionari a bassa volatilità –
Valutazione.
Intermediazione finanziaria –
Operazione in conflitto di interessi – Obblighi informativi – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Obblighi
informativi – Violazione – Nullità – Sussistenza.
L’obbligo della forma scritta ad substantiam
previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/98 deve intendersi riferito al cd.
contratto quadro e non agli ordini di acquisto degli strumenti finanziari,
per i quali il mancato rispetto della forma prevista nel contratto potrà
configurare non una nullità bensì un inadempimento dell’intermediario alle
obbligazioni assunte.
Non può essere considerato indice di elevata
propensione al rischio l’aver operato sul mercato borsistico con titoli
azionari a bassa volatilità unitamente a titoli di stato, per cui
l’intermediario è comunque tenuto a fornire le informazioni previste dagli
artt. 21 del d. lgs. n. 58/98 e 28 del reg. Consob n. 11522/98 qualora
l’investitore si appresti ad acquistare titoli obbligazionari ad alto rischio
(nella specie obbligazioni strutturate Argentina Cap Protect).
Il problema del conflitto di interessi non
può essere colto con esclusivo riferimento al “prezzo” e alla sua differenza
di collocamento del prodotto sul mercato finanziario, ma deve essere valutato
con riferimento alle caratteristiche che di volta in volta presenta una
determinata operazione. In tale contesto assume quindi rilevanza l’obbligo
informativo dell’intermediario ed il suo comportamento diligente e
trasparente che non può non influire sulle scelte operate ove queste, a
qualsiasi titolo, privilegino l’intermediario a scapito degli interessi
dell’investitore.
Le norme relative agli obblighi informativi
imposti dall’art. 21, lett a) e b) del d. lgs. n. 58/98 nonché quelle
contenute negli artt. 27 e 28 del reg. Consob n. 11522/98 hanno natura
imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. in ragione degli interessi generali
tutelati. Ne consegue che sono nulli gli ordini di negoziazione effettuati in
violazione di dette norme.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2002 P. D. e K. D.
citavano in giudizio la Deutsche Bank
S.p.A chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti conclusi con
l’istituto bancario per vizi di forma e per violazione delle norme imperative
e la condanna della convenuta al rimborso delle somme investite dagli attori
con gli interessi legali dalla data degli investimenti al saldo; in via
subordinata chiedevano che, previo accertamento dell’inadempimento
contrattuale dell’Istituto agli obblighi negoziali assunti, venisse dichiarato
lo scioglimento del contratto e per l’effetto pronunciata la condanna al
risarcimento dei danni subiti nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno
delle proprie richieste esponevano di aver acquistato dalla Deutsche Bank
S.p.A. in data 29 giugno 1998 ed in data 1° luglio 1998 delle obbligazioni
argentine emesse da un ente denominato “Argentina cap protect” con scadenza 8
maggio 2018 per il controvalore di £ 295.025.330; di aver richiesto
all’istituto, l’applicazione della clausola di garanzia; di aver appreso
nella circostanza che detta garanzia sarebbe stata operante solo alla
scadenza.
Rilevavano
di non essere stati informati dalla banca all’atto della stipulazione del
contratto sui rischi dell’operazione e di non aver saputo neppure quale fosse
la ragione sociale della società emittente; di aver accertato dopo lunghe
ricerche, che la società emittente aveva sede nelle isole Cayman ed aveva un
capitale sociale di $ 50.000 suddiviso in 50.000 azioni da un dollaro.
Osservavano
che la formula “cap protect” intesa inizialmente dagli attori secondo
un’interpretazione di buona fede, come garanzia di rimborso del capitale in
caso di insolvenza dell’emittente non aveva invero detto significato
dovendosi riferire alla garanzia bancaria di rimborso del capitale senza
interessi alla scadenza del prestito vale a dire nel 2018.
Ritenevano
pertanto violati alla luce delle considerazioni sopra esposte gli artt. 21 e
23 del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58.
In
particolare, evidenziavano come la banca avesse omesso di fornire le
informazioni circa l’elevatissimo rischio dell’investimento proposto senza
neppure redigere per iscritto il contratto con il relativo ordine e senza
consegnarne né la copia né alcuna documentazione riguardante l’operazione in
questione.
Concludevano
come in epigrafe.
Si
costituiva la Deutsche Bank S.p.A. contestando il fondamento della domanda e
chiedendone il rigetto.
Rilevava
che gli attori erano conosciuti dalla Banca come persone che operavano sul
mercato borsistico abitualmente con operazioni di trading accettando i rischi
correlati all’investimento, come emergeva dalla consistenza dei depositi
titoli.
Osservava
che all’epoca dei fatti in contestazione la Banca non aveva ragione di
dubitare, di fronte ad una richiesta di diversificazione del portafoglio
dell’esperienza e della consapevolezza da parte dei clienti dei rischi
connessi all’operazione in quanto proporzionali alla redditività
dell’investimento.
Sottolineava
che nel gennaio del 1998 oltre 1/3 del patrimonio attoreo risultava investito
in titoli azionari di speculazione (Fiat, Parmalat ed Eni) con repentine
variazioni nella composizione del portafoglio.
Sosteneva
inoltre che in occasione dell’accensione del contratto di deposito
amministrativo di cui è causa in data 24 giugno 1998 la Banca aveva
consegnato ai clienti il documento contenente le domande sui rischi
finanziari che s’intendeva correre e che questi ultimi avevano rifiutato di
fornire informazioni al riguardo.
Rilevava
che gli ordini erano stati impartiti dai clienti non per iscritto ma
telefonicamente in data 29 e 30 giugno, evidenziando che i relativi supporti
magnetici di registrazione non erano più disponibili dal momento che gli
stessi devono essere conservati dalla banca per i due anni successivi,
termine entro il quale possono essere fatte valere eventuali riserve.
Sottolineava
poi che trattandosi di una compravendita avvenuta in un mercato secondario
non era prescritta la consegna del prospetto informativo che era obbligatorio
solo, per contro, se il titolo viene proposto al cliente in frase di
collocamento.
Osservava,
per quanto riguardava la denunciata assenza di consulenza e di assistenza da
parte della Banca, che la crisi finanziaria argentina aveva colto di sorpresa
tutti gli operatori.
Contestava
l’esistenza dei dedotti adempimenti contrattuali e comunque
dell’applicabilità delle richiamate disposizioni normative rilevando che le
stesse sono riferibili alle gestioni di portafogli e non alla fattispecie in
esame che è di deposito amministrato.
Radicato
in tal modo il contraddittorio, le parti sviluppavano nelle memorie ex art.
180 Codice di procedura civile le rispettive tesi puntualizzando in quell’ex
art. 183 quinto comma, Codice di procedura civile le proprie domande e le
relative eccezioni.
La
causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione
all’udienza del 14 maggio 2004 con concessione alle parti di termini massimi
di legge per conclusionali e repliche.
Motivi
della decisione
L’azione
promossa dagli odierni attori trae origine dalla pretesa violazione da parte
dell’Istituto bancario convenuto di una pluralità di norme; alcune inserite
nel programma negoziale concordato
con la Deutsche Bank S.p.A.,
ed altre contenute nel D.Lgs 2 febbraio 1998, n. 58 riguardante la disciplina
degli intermediari e nel regolamento di attuazione del 1° luglio 1998, n.
11522.
In
particolare contestano la mancanza del requisito della forma scritta che
avrebbe dovuto essere osservata per l’operazione di acquisto delle
obbligazioni argentine; l’omesso o comunque carente informazione circa i
rischi dell’investimento prescelto; il compimento dell’operazione in
situazione di conflitto di interesse; l’inadeguatezza dell’investimento rispetto
all’entità complessiva del patrimonio mobiliare.
Le
violazioni sopra dedotte in quanto in contrasto con norme imperative, quale
devono ritenersi le prescrizioni contenute nel T.U. 1998/n. 58
comporterebbero, secondo la prospettazione attorea, la nullità dei contratti
d’acquisto o comunque legittimerebbero lo scioglimento del rapporto per le
gravi inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti.
La
domanda è fondata nei termini di seguito esposti. L’indagine giudiziale deve
prendere le mosse dell’esame del programma negoziale quale sottoscritto fra
le parti in data 24 giugno 1998 unitamente all’esame della normativa di
settore raccolta nel T.U. 24 febbraio 1998, n. 58 delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria e, del successivo regolamento
attuativo del 1° luglio 1998 che ha puntualmente specificato i doveri degli
intermediari dando corpo ai principi codificati nel richiamato testo unico.
Normativa
che integra lo statuto dell’intermediatore finanziario e che, in quanto tale,
deve applicarsi come regola generale di comportamento a tutte le operazioni
da lui eseguite ove non sia disposto diversamente dalla legge. In questi
termini, deve essere disattesa l’eccezione formulata dalla banca convenuta
secondo cui la disciplina in oggetto non sarebbe applicabile ai contratti di
deposito amministrati.
Ciò
posto, si osserva che con il menzionato contratto contenente, come si legge
testualmente, le norme per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di
ordini al punto 1 è previsto che gli ordini e le revoche sono conferite alla
Banca per iscritto o telefonicamente. Nel contratto vengono descritte le
modalità formali di ricezione dell’ordine.
E’
altresì stabilito (sempre al punto 1), che la Banca non possa “effettuare
operazioni se non dopo aver fornito al Cliente informazioni adeguate sulla
natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica la cui conoscenza sia
necessaria al cliente per effettuare consapevoli scelte d’investimento o di
disinvestimento”.
Si
aggiunge nel comma successivo che la Banca quando riceve dal Cliente ordini
relativi ad una operazione ritenuta non adeguata informa il cliente di tale
circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione
dell’operazione stessa specificando che qualora il cliente intenda comunque
dar corso all’operazione la Banca eseguirà la stessa solo sulla base di un
ordine impartito per iscritto o nel caso di ordine telefonico, registrato nel
quale sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Tale
previsione negoziale ricalca i principi codificati nell’art. 21 del D.Lgs.
58/98, che come si è detto ha dettato una disciplina organica a tutto il
settore dell’intermediazione.
Detta
norma stabilisce infatti che nelle prestazioni di servizi d’investimento e
accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza correttezza e
trasparenza nell’interesse del cliente
e per l’integrità dei mercati, acquisire le informazioni necessarie
dai clienti e operare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente
informati.
I
contenuti di questa clausola
generale, della quale è peraltro indubbio il valore precettivo già fissato
dall’art. 17 del D.Lgs. n. 415/96 sono ulteriormente specificati dai
Regolamenti esecutivi successivamente emanati.
Proseguendo
nell’esame dell’accordo negoziale e delle clausole più significative ai fini
dell’individuazione degli obblighi e della valutazione delle prestazioni si
legge al punto 4 che l’esecuzione delle operazioni fuori dai mercati
regolamentati è possibile semprecchè per ogni singola operazione sia stata
preventivamente richiesta/autorizzata per iscritto dal cliente e sia
possibile realizzare un prezzo migliore nell’interesse del cliente medesimo;
specificando che nel caso di ordine impartito telefonicamente la predetta
richiesta/autorizzazione dovrà risultare dalla registrazione.
La
portata dell’obbligo assunto dalla Banca nei termini sopra esposti offre
significativi elementi ai fini in questione.
E’
infatti di tutta evidenza che attraverso l’attività informativa circa
l’adeguatezza dell’operazione, l’istituto bancario non ha circoscritto il suo
compito ad una supina mera ricezione degli ordini, ma si è impegnato a
prestare una diversa e ulteriore attività che si sostanzia in quella che si
può definire una attività di consulenza.
E’
quindi alla stregua di queste articolate fonti di disciplina che vanno
valutati i profili d’inadempimento dedotti e che possono riguardare sia il
mancato rispetto della legge che del contratto.
In
particolare, iniziando l’analisi dei lamentati vizi formali, vale a dire la
mancanza del requisito della forma scritta, occorre rilevare che le due
operazioni d’investimento in oggetto del 29 giugno 1998 e del 1° luglio 1998
sono state compiute in esecuzione del contratto sottoscritto in data 24
giugno 1998.
Orbene
si deve rilevare che in relazione a quest’ultimo contratto nessuna censura
viene sollevata essendosi gli attori limitati a contestare la nullità di
quelli successivi stipulati in esecuzione del primo.
Nullità
che, secondo la prospettazione attorea, si fonda sulla pretesa violazione
dell’art. 23 D.Lgs. n.. 58/98 che esige, a pena di nullità il requisito della
forma scritta per i contratti relativi alla prestazione di servizi
d’investimento ed accessori nonché sulla asserita violazione dell’art. 1 del
contratto 24 giugno 1998 che impone la relazione per iscritto di un ordine ricevuto
allo sportello dal funzionario di banca o nel caso di ordine impartito
telefonicamente il requisito della registrazione ora non più disponibile.
Le
censure sotto entrambi i profili non possono essere condivise.
Giova,
infatti, evidenziare che gli effetti conseguenti alla violazione di una norma
imperativa, quale deve ritenersi il richiamato art. 23 in considerazione
degli interessi sottesi alla regola formale (tutela del risparmio), non
possono essere analoghi a quelli che discendono dalla violazione di una norma
contrattuale ove le parti non l’abbiano espressamente pattuito.
Il
riferimento normativo dei “contratti relativi alla prestazione dei servizi
d’investimento” cui fa riferimento l’art. 23 sembra circoscrivere l’obbligo
formale ai soli contratti destinati alla disciplina delle prestazioni di
servizio, esentandone invece le singole operazioni poste in essere sulla base
di un accordo quadro.
Conclusione
questa che appare rafforzata dalla constatazione che al contratto quadro, per
il quale è imposta la forma scritta a pena di nullità, viene invece lasciata
la libertà di individuare le modalità con le quali il cliente impartisce
ordini e disposizioni. Libertà che è il contrario d’imperatività, e che,
lungi dall’imporre la forma scritta, si estende a poter conferire, come
prevede l’art. 1, ordini e revoche telefonicamente, e per le quali s’impone
solo la registrazione.
In
quest’ottica si deve escludere che la fattispecie in esame rientri poi
nell’ipotesi prevista dall’art. 1352 Codice civile.
Infatti,
a ben vedere, l’art.1 del contratto stipulato in data 24 giugno 1998, per il
quale è sì obbligatoria la forma scritta, disciplinando il momento esecutivo
prevede le modalità di conferimento degli specifici ordini che danno
concretezza all’accordo.
Modalità
che si sostanziano in una sequenza procedimentale d’atti unilaterali avviati
dall’ordine posta a carico della banca, dall’obbligo d’informazione da parte
di quest’ultimi sulla natura e sui rischi dell’operazione, e così via via
sino ad arrivare all’art. 6 che prevede e regola la documentazione relativa
alle operazioni eseguite.
Ove
pertanto ci si ponga in questa prospettiva appare evidente che l’imposizione
di cui all’art. 1 piuttosto che al processo di formazione dell’accordo, deve
essere riferita alla modalità d’esecuzione di documentazione di operazioni
che trovano la loro fonte in un contratto quadro che, per questa via ha
individuato diritti, poteri e obblighi delle parti.
Ne
consegue che, sotto questo profilo, non può parlarsi di nullità dell’ordine
specifico, ma il mancato rispetto della forma contrattualmente prescritta
potrà al limite essere valutato solo nella prospettiva dell’ inadempimento e
delle responsabilità contrattuali.
Esclusa
per le ragioni sopra esposte, la nullità dei contratti d’acquisto aventi ad
oggetto le obbligazioni argentine sotto questo profilo formale occorre
valutare la sussistenza dei lamentati inadempimenti negoziali alla luce degli
obblighi specificamente assunti dall’istituto bancario attraverso l’accordo
del 26 aprile 1998 e delle regole di comportamento codificate nel decreto
legislativo del 1998, n. 58, artt. 21 e 23 al fine di regolamentare il
settore dell’intermediazione immobiliare e del regolamento di attuazione del
1° luglio 1998, n. 11522.
Sotto
il primo profilo occorre evidenziare che nella disciplina negoziale quale
concordata fra le parti è stato previsto dall’art. 1 punto 2 che la Banca non
possa effettuare operazioni se non dopo aver fornito al cliente informazioni
adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione, la cui conoscenza sia necessaria al cliente per effettuare scelte
consapevoli. E’ stato altresì previsto al punto 3 che quando la banca riceve
dal cliente ordini relativi ad un’operazione ritenuta non adeguata deve
informare il cliente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è
opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione stessa nel caso in cui il
cliente intenda comunque dare corso all’operazione, ha previsto l’esecuzione
dell’ordine da parte della Banca solo se impartito per iscritto o, nel caso
di ordine da parte della Banca solo se impartito per iscritto o, nel caso di
ordine telefonico, registrato nel quale si faccia esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute.
Il
comportamento della convenuta, per quanto sopra detto, deve essere valutato
non solo alla luce della disciplina negoziale ma soprattutto di quella
normativa speciale e segnatamente dall’art. 21 del decreto legislativo
richiamato che impone a tutti i soggetti abilitati ad operare nei servizi
d’investimento l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati nonché di acquisire
le informazioni necessarie dai clienti operando in modo che essi siano
adeguatamente informati.
Principi
questi che avevano trovato già attuazione nel regolamento Consob del 30
luglio 1997 adottato ai sensi del decreto legislativo del 23 luglio 1996, n.
415, art. 18, comma primo, art 33, commi secondo e quinto, e art. 25, commi
secondo e terzo.
In
esso, infatti, erano stati previsti (art.5) a carico degli intermediari,
prima dell’avvio dell’operazione di investimento precisi oneri, quali quello
di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di
investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obbiettivi
d’investimento, nonché circa la propensione al rischio con l’obbligo di far
risultare nel contratto l’eventuale rifiuto del cliente a fornire le notizie.
Era
stato altresì previsto che gli intermediari non potessero effettuare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o
disinvestimento.
Si
tratta di regole la cui sostanza precettiva non ha subito alcuna modifica
sotto il profilo che qui interessa ad opera del successivo regolamento Consob
n. 11522 entrato in vigore il 1° luglio 1998 che all’art. 28 testualmente le
ribadisce.
E’
quindi su tali principi che, trasfusi nella disciplina pattizia, deve essere
misurato il comportamento tenuto dalla banca, tenendo presente che a norma
dell’art. 23, comma 6 del decreto legislativo del 1998 n. 58 l’onore di
provare d’aver adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta
ad un soggetto che opera come intermediario incombe sulla banca convenuta.
Principi
giova aggiungere, che, imposti dalla legge speciale, imprimono ai
comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel
quadro della disciplina del mandato.
Infatti,
se a questa figura giuridica si può per taluni aspetti riferirsi questo deve
essere fatto tenendo presenti quei contenuti normativi che, connotandola
attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori individuati nella
complessità di obblighi posti a carico dell’intermediario. Ciò posto si deve
escludere che la banca abbia agito in relazione alle due operazioni in
questione in conformità di quanto prescritto dal combinato degli art. 21,
(lettera ab) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 28
del regolamento, principi che come si è detto sono stati recepiti nel
regolamento pattizio.
Vero
questo la Banca, sulla base degli impegni contrattuali sottoscritti con gli
attori, ma ancor prima sulla base delle previsioni normative, era tenuta ad
agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato nel quadro
di un rapporto in cui è posto la tutela del cliente.
Ora,
nel momento in cui titoli argentini sono stati acquistati dagli attori, la
banca era in possesso del regolamento del prestito prodotto in causa.
Si
legge a pag. 1 del suddetto regolamento che l’investimento nelle obbligazioni
in questione è adatto ai soli investitori che hanno la necessaria conoscenza
ed esperienza finanziaria e di affari nonché l’accesso con cognizione di
causa mediante appropriata analisi, alle valutazioni contenute nelle
informazioni del “Programma Memorandum e in questo Supplemento al Programma
Memorandum” circa il merito e i rischi di un investimento nell’emittente nel
contesto delle circostanze e nella posizione finanziaria dell’investitore:
che sono capaci di sostenere i rischi economici di un investimento
nell’emittente per un indefinito periodo di tempo; che intendono
acquistare le obbligazioni per
metterle nel proprio conto, non con intenzione di rivenderle, distribuirle o
disporre di esse; che sono consapevoli che potrebbe essere impossibile trasferire
le obbligazioni per un notevole periodo di tempo se non per sempre.
Il
regolamento evidenzia poi le caratteristiche delle obbligazioni e di quelli che sono i rischi connessi
all’investimento.
Nel
prospetto risulta un altro dato importante ai fini della valutazione
dell’operazione, l’enorme sproporzione esistente fra il capitale della
società emittente, domiciliata presso Maples e Calder Isole Cayman, pari a
1000 dollari Usa e l’ammontante del prestito pari a 100.000.000 marchi
tedeschi corrispondenti all’epoca a circa 100 miliardi delle vecchie lire.
Il
regolamento del prestito prevedeva inoltre una modifica in senso peggiorativo
delle condizioni del prestito dopo due anni passando dall’iniziale rendimento
del 9% al 7%.
Inoltre,
sempre secondo quanto emerge nel suddetto regolamento le agenzie più
qualificate (Moody, Standard and Poor’s e Fitch) non avevano fornito il
“rating” internazionale sicché, in assenza di tale dato, non era possibile
accertare il grado di solvibilità del debitore e per questo i rischi
dell’operazione dovevano ritenersi altamente elevati.
Molteplici
erano dunque gli elementi a conoscenza dell’istituto al momento della
sottoscrizione dell’ordine, elementi che, ove adeguatamente ponderati,
avrebbero indotto un soggetto particolarmente qualificato alla maggiore
prudenza e ad evidenziare la rischiosità dell’investimento sconsigliando ai
clienti una tale tipo d’operazione.
Nulla
di tutto ciò risulta sia avvenuto nel caso in esame né ci si può trincerare,
specie quando tutta la disciplina legislativa regolamentare e contrattuale
s’impernia sulle informazioni circa i rischi che l’operazione d’investimento
comporta, davanti ad un’asserita mancanza d’obbligo di trasmettere al cliente
quel prospetto informativo che dette circostanze pone in luce.
Né può
valere come esimente per la Banca la circostanza che gli attori in quanto
operanti già in precedenza nel mercato borsistico attraverso l’acquisizione
dei titoli azionari, come la Fiat, Parmalat, Mediobanca, erano consapevoli
del rischio che correvano.
Sul
punto giova rilevare che l’acquisto di tali titoli, notoriamente a bassa
volatilità, unitamente a quelli dello Stato come risulta dagli atti di causa,
non trasforma automaticamente l’investitore, nella specie un pensionato ed
una casalinga (come risulta dall’estratto conto), in un soggetto esperto in
grado di valutare i rischi dell’operazione.
Occorre
poi osservare che gli attori non hanno sottoscritto il questionario che la
Banca aveva loro sottoposto e nel quale accanto alle informazioni relative
alle condizioni socioeconomiche avrebbero dovuto indicare la loro propensione
al rischio sicché non si può ritenere, come pretenda la convenuta, che gli
stessi avessero manifestato una “media” propensione al rischio valorizzando
le precedenti scelte d’investimento ripartite a ben vedere fra titoli di
Stato e azioni largamente diffuse all’epoca fra i risparmiatori.
In
ogni caso quand’anche si accedesse alla tesi della Banca qui contestata si
deve comunque escludere proprio sulla
base dei passati investimenti, che il profilo di rischio dei clienti si
potesse individuare in quello ad alto rischio speculativo.
Sotto
distinto profilo gli attori lamentano che le operazioni oggetto del presente
giudizio siano viziate a causa del conflitto d’interessi.
Denunciano
infatti, la violazione dell’art. 21 del TUIF il quale impone che una
organizzazione che “riduca al minimo il rischio di conflitti d’interessi” e
che “in situazione di conflitto” impone di “agire in modo da assicurare
comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”. Deducono inoltre che
non sarebbe stato rispettato l’art. 5 del contratto stilato in data 24 giugno
1998 che, recependo la disciplina regolamentare di secondo grado, consente
l’effettuazione di operazioni ancorché
vi sia conflitto d’interessi, purché si sia “preventivamente rilevato
per iscritto al cliente la natura e l’estensione dell’interesse
nell’operazione ed il cliente abbia aderito per iscritto all’effettuazione
della stessa. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento del
citato obbligo informativo da parte del cliente risulterà dalla registrazione
telefonica”.
Rileva
questo Giudice che l’insieme della disciplina evidenzia che se è vero che la
legge non vieta la possibilità di concludere operazioni in conflitto d’interessi
tutto ciò è condizionato, da un lato, dalla disciplina richiesta di una
specifica autorizzazione prescrittiva non esime comunque dall’osservanza
delle regole di correttezza e diligenza poste in capo all’intermediario che
deve informare il cliente circa “la natura e l’estensione dell’interesse” Ciò
posto occorre preliminarmente verificare se le operazioni in questione siano
state svolte in conflitto d’interessi, e in caso positivo accertare se sia
stata rispettata la relativa disciplina.
Sostengono
gli attori che la convenuta era portatrice di un proprio interesse alla
collocazione dei prodotti in questione tra la propria clientela, non solo
“per lucrare le commissioni (sotto questo profilo il comportamento della
banca non sarebbe neppure censurabile, entro certi limiti, perché la
negoziazione degli strumenti finanziari rientra negli scopi istituzionali
dell’ente di credito) ma anche e soprattutto perché aveva assunto l’incarico
di gestire il collocamento contro una provvigione che comprendeva il servizio
di distribuzione del prodotto e la garanzia d’acquisto in proprio in caso di
mancato piazzamento dell’intera partita”.
A tale
impostazioni e a queste precisazioni nulla si è replicato; si è opposto, in
primo luogo, che alle operazioni in questione non si applica l’art. 45 del
Regolamento Consob il quale riguarda il contratto di gestione di portafoglio,
assolutamente estraneo – si è affermato – alla fattispecie in esame.
Si è
altresì aggiunto che una volta che la
banca abbia illustrato le caratteristiche del titolo di cui il cliente,
nell’ambito di un rapporto di deposito amministrato, ordini l’acquisto, non è
previsto alcun obbligo o altro circa il mercato o il modo di reperimento del
titolo da parte della banca, che deve solo adempiere al proprio obbligo di
farlo acquistare “al meglio” e quindi può liberamente prelevarlo dal proprio
portafoglio per venderlo al cliente. Gli argomenti dedotti per contrastare
gli assunti attori non sono condivisibili.
Per
quanto attiene alla non applicabilità alla fattispecie in esame della
disciplina relativa al conflitto d’interessi detta conclusione appare,
infatti, smentita dalla specifica clausola contrattuale che la prevede e la
regola, imponendo particolari e dettagliati obblighi informativi, che, come
sopra si è detto, discendono dalla legge quando imperativamente detta le modalità
di comportamento dell’intermediario finanziario.
Ora
appare evidente che nella fattispecie in esame considerandosi che nel caso
concreto, l’intermediario non svolge solo una semplice e normale attività
d’intermediazione ma ha assunto in proprio il rischio di collocamento, e con
questo quello dei risultati dell’investimento ricorra l’ipotesi del conflitto
d’interessi. Conflitto che si sostanzia nell’interesse dell’intermediario a
trasferire al cliente quell’elevatissimo rischio di risultato che altrimenti
correrebbe in proprio.
In
sostanza si ritiene che il problema del conflitto debba essere colto con
riferimento alle caratteristiche che, di volta in volta, danno corpo a
specifiche “nature”, ed è di queste che il cliente deve essere consapevole in
quanto contribuiscono a illuminarlo nel processo di decisionale circa
l’effettuazione dell’operazione.
Per
questo si deve escludere che l’esistenza di una situazione di conflitto possa
essere sanzionata prescindendo dalle informazioni dovute e limitatamente
all’esistenza di un danno misurato con esclusivo riferimento al “prezzo” e
alla sua differenza di collocamento nel mercato del prodotto finanziario.
Una
simile impostazioni interpretativa, che riporta il problema nel quadro
dell’art. 1394 Codice civile, non è sostenibile dal momento che la
fattispecie in esame appare ben più complessa.
Infatti,
ove si seguisse questa strada si finirebbe con il rendere inutile proprio
quella particolare disciplina informativa che, ponendo l’accento sul pericolo
di danno e sulla correttezza nei comportamenti, è diretta a salvaguardare la
fiducia del risparmiatore, e che caratterizza l’articolato e complesso
regolamento a tutela dell’intero regolamento del mercato finanziario.
In
questo senso può dirsi che l’obbligo informativo acquista una sua autonomia
nella costruzione della fattispecie e la sua valutazione, quando vi è
adempimento deve essere portata nel più complessivo quadro degli obblighi di
correttezza, diligenza e trasparenza che sono fondamentali all’ordinamento
finanziario.
Obblighi
che danno al conflitto d’interessi una connotazione particolarmente intensa
che, misurato dal giudizio di adeguatezza, implica un comportamento diligente
e trasparente che non può non riflettersi sulle stesse scelte ove queste, a
qualsiasi titolo, privilegino l’intermediario a scapito degli interessi del
cliente e siano dal primo maliziosamente orientate.
Quadro
che nel caso in questione si sostanzia, come si è detto, in un trasferimento
del rischio d’investimento che viene posto in capo al cliente senza renderlo
edotto di quelle circostanze che danno all’operazione compiuta
dall’intermediario un connotato d’interessi particolari e che devono essere
preventivamente conosciuti come momento essenziale per la formazione della
volontà del cliente nel concedere o non concedere la sua autorizzazione.
Da
quanto sopra ne consegue che entrambe le operazioni sono state eseguite in
palese violazione di quell’obbligo informativo imposto dall’art. 21, lett.
a)e b) nonché delle previsioni contenute nel relativo regolamento
d’attuazione artt. 27 e 28, norme queste la cui natura è imperativa ai sensi
dell’art. 1418 Codice civile in ragione degli interessi generali tutelati (diligenza
degli intermediari e tutela del risparmio; cfr. sul punto anche Cass 7 marzo
2001, n. 3272 che ha enunciato il suddetto principio in termini generali) e
la cui violazione è stata fatta valere dal contraente danneggiato.
Gli
ordini impartiti il 29 giugno 1998 e del 1° luglio 1998 devono pertanto
ritenersi nulli.
La
convenuta dovrà corrispondere agli attori gli importi ricevuti dai clienti
per le operazioni in oggetto pari ad un controvalore in euro 152.367,86 (£
295.025.300) maggiorati ai sensi dell’art.2033 Codice civile degli interessi
legali a decorrere dalla data del versamento al saldo dovendosi escludere
sulla base dei comportamenti sopradescritti che la Banca fosse in buona fede.
Non
sussistono i presupposti per il riconoscimento di un maggior danno ai sensi dell’art.
1224, secondo comma Codice civile.
Poiché
l’obbligazione di restituzione delle somme versate quale conseguenza della
dichiarata nullità degli ordini costituisce un debito di valuta avendo ad
oggetto una somma di denaro sin dal suo sorgere, il risarcimento a norma del
richiamato articolo è subordinato alla prova da parte del credito d’aver
subito un maggior danno (quale, ad esempio, quello derivante da specifici
investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a
condizioni particolarmente vantaggiose irrealizzato) rispetto a quello
misurato dagli interessi legali (Cass. 12 marzo 2004, n. 4830).dimostrazione
questo che nella specie non è stata neppure allegata.
Le
spese del procedimento vanno poste a carico della convenuta secondo il
principio della soccombenza e liquidate in euro 8000,00 di cui 571,00 per
spese e 3200,00 per diritti oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico
pronunciando nella causa promossa da D. P. e D. K. nei confronti della
Deutsche Bank così provvede:
1) dichiara la nullità dell’ordine d’acquisto
del 29 giugno 1998 e 1° luglio 1998 delle obbligazioni argentine emesse in
D.M. con scadenza 8 maggio 2018 per un controvalore di euro 152.367,86;
2) condanna la convenuta a corrispondere agli
attori la somma di euro 152.367,86 oltre agli interessi legali dalla data del
pagamento sino al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna inoltre l’Istituto convenuto al
pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 8000,00 oltre
accessori di legge.
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