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Sentenza n. 21095
del 4 novembre 2004 (Sezioni Unite Civili – Presidente V. Carbone – Relatore M.R. Morelli)
INTERESSI E
ANATOCISMO
Le clausole di
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca
devono considerarsi nulle anche se stipulate prima del nuovo orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2374/1999 che ha
escluso che tali pattuizioni potessero considerarsi espressione di un uso
normativo.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15
gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della
pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e
Carlino Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza. emesso nei
confronti dei due predetti intimati, quali fideiussori della F.A.S. Spa, per
l’importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al
saldo passivo finale del conto corrente sul quale sarebbero state effettuate
plurime erogazioni di credito in favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l’odierno ricorso
- la cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati con separati
controricorsi - il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito
per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae
origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell’escluderne, in particolare, la validità in relazione alla clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore
alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096
del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente
giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso
normativo” ai sensi dell’articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana
per il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore
della legge 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per
la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la debenza dell’intero credito, azionato con il
decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile
all’istituto, che consentisse di scorporare dall’importo preteso in via
monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e
detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica
degli interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa
alle Su, ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare
importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di massima, in ragione della cui particolare importanza gli
atti della presente causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi
dell’articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello stabilire se - incontestata la
non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi a debito del correntista bancario - sia o non esatto escludere
anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento
giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha
negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente
giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all’esame della riferita questione, quello delle
eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino
Stefana - di inammissibilità del ricorso “per difetto di specialità della
procura alle liti” e “per intervenuto giudicato formale sulla sentenza
parziale resa dalla Corte di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità, per “assenza di
riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda”, è
(impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura rilasciata
al difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene), ma
all’atto fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito - è
infondata. Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura
speciale non sia nella specie riferibile - come ex articolo 365 Cpc viceversa
dovrebbe - alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto
sottoscritta “da un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito
Italiano ricorrente”. E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il
dirigente dell’ente - contrariamente all’avverso assunto - ha conferito il
mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto di “legale
rappresentante” del Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla base
dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29, testualmente prevede che «la
rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta
disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai dirigenti ...
con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di determinate
operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri».
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l’ulteriore eccezione di
“giudicato formale interno”, che tale vis preclusiva pretende, con evidente
forzatura, di conferire all’ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la
Corte di merito - in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo
decisoria - si è limitata invece a nominare un Ctu per l’espletamento di una
perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci
(tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui
risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via
monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l’esame del primo motivo del ricorso, con
il quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in
relazione all’articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di
appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica.
Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare,
e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o
meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però,
non sussiste. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi (tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale),
effettivamente è stata, infatti, rilevata “di ufficio” nella F.A.S.e di
gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del
principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base
della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima
volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98).
È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo 1421 conferisce
in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali
dell’ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di
cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese -
rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di
immodificabilità della domanda - possono trovarsi tra loro in contrasto ove,
in particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu
si contrapponga l’eccezione di nullità, dell’altra, che il giudice ritenga
(come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della patologia
del negozio che la parte, interessata alla improduttività dei correlativi
effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un
lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda
proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del
contratto dedotto dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non
può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in
rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che
già esiste. Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda
riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si
tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all’inesistenza, per mancato
perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto
dall’attore a fondamento della domanda, che dunque non condiziona l’esercizio
del potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di
patologia negoziale (Cassazione 5341/84). Nella specie deve farsi riferimento
alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito italiano la
quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto
il pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal
debitore principale.
Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del
giudice, dì aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli intimati
(aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili,
di invalidità ed inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E ciò a
prescindere dalla considerazione che, eccependo comunque anche l’inesistenza
di valida prova del credito contro di loro azionato, i fideiussori hanno con
ciò contestato in radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all’esame della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall’articolo 1283 del Cc
(Anatocismo) e, in particolare, dall’inciso “salvo usi contrari” che, in
apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa
enunciata, per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)]
solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei
mesi».
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate
sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in
consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente
(6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97;
12675/98), hanno enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato
dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593,
12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il
legislatore (che, con l’articolo 25 del D.Lgs 342/99 ha, all’uopo,
ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra
banca e cliente) – (principio) per cui gli “usi contrari”, idonei ex articolo
1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi”
in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole
bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente
negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e
sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che
altro ad avvalorare il “revirement” giurisprudenziale, emerge dalla
motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico
essenziale l’enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie
anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di
tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla
affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al precetto
dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all’articolo 1340
Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui agli articoli 1
e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme,
costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato
dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero
arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una
norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento
giuridico (opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che «dalla
comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati
all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a
norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero
esistenti nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti
dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell’associazione
di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui
sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per
accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un
precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l’opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l’evidente disparità di trattamento che la
clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti
dal cliente».
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del
nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca
ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua
premessa minore la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano
diacronico, al solo profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo
ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia
di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene,
infatti, in contrario che la giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente
accertato l’inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l’esistenza
pregressa della consuetudine in parola.
E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare
che «la convinzione degli utenti del servizio bancario della normatività
dell’uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente
sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo» [id est: la consuetudine si è
estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del
comportamento sottostante] «proprio a seguito di quello stesso processo di
mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il
proprio precedente orientamento».
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta: a) che l’opinio
iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente
sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un
quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni ‘90, non certo
retrodatabile all’epoca in cui, in un contesto radicalmente diverso, quella
prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi bancari, che
ne avrebbero pienamente presupposto la normatività; b) che, comunque, la
stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente
ritenuto, ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di
capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito
“elemento di fondazione o consolidazione dell’uso stesso”. Nessuno dei riferiti,
pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L’evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e
dalla legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della
buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della
tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria,
della disciplina dell’usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare
la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement
giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di
capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi
in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal
contraente forte in danno della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che,
in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che,
sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai
clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come
clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli
istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di
categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire
del credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad
un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la
riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti
bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo
(per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell’articolo 1283 Cc),
come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la “fondazione” di un uso normativo,
relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in
qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio
antecedente al revirement del 1999. Anche in materia di usi normativi, così
come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario,
la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi
decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell’esistenza e
dell’effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della
regola stessa.
Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile
premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che
si dimostri poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in
realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata
naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio
tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza
che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla
giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie
nell’arco di un ventennio) su cui fa leva l’istituto ricorrente. La quale - a
prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata)
ad ingenerare nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo di capitalizzazione
degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei
controlli stipulati con la banca - non avrebbe potuto, comunque, conferire
normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra
legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità
delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è
mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale -
nell’intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti
degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già
citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità
ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei
contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova
disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e
secondo del medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata
incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione
dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425
del 2000.
L’eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e
conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste
ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo,
sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle
quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle,
perché stipulate in violazione dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione
4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita
nel contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria
dall’istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal
Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli articoli 1367 Cc e 10
legge 154/92 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere
erroneamente escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla
legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l’ulteriore
validità, possa essere anche “unilateralmente” fissato dalla Banca, come
nella specie, l’istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 - si
scontra contro l’accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto
alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate
nel presente giudizio. Dal che propriamente l’inammissibilità della censura
in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d’appello -
secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l’accertamento del
credito azionato nei confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto
assolto pienamente al suo onere probatorio” - si sottrae al sindacato di
legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua
attinenza all’area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito. Né
l’istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la rilevazione di
ufficio, solo in F.A.S.e di appello, della questione di nullità della
capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività
difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine di accertare quanto
effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) - ha
disposto apposita Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l’istituto ha
avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus
non ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con
l’odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di
questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
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