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Allevamento del bestiame – Attività commerciale – Applicazione
regime agevolato Iva – Esclusione.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO – SEZIONE N. 64,
riunita
con l’intervento dei signori:
Malaspina
Francesco, presidente
Guarda
Gabriele Maurizio, relatore
Noschese
Mario
Ha
emesso la seguente
SENTENZA
Svolgimento
del processo
In
data 24/12/94 l’Ufficio I.V.A. di Mantova notificava alla Soc. Azienda
Agricola eredi di Mario Rossi, in persona del curatore fallimentare, i
provvedimenti n. 819353, 819354, 819355 e 819356 con cui contestava alla
predetta società la qualifica dell’attività di allevamento del bestiame come
agraria ed effettuava alcune riprese contabili sulla scorta dei rilievi
formulati dalla G.d.F. con P.V.C. del 15/12/1994.
La
G.d.F. aveva operato in seguito a richiesta della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova, nell’ambito di indagini nei confronti degli
eredi Rossi indagati per i reati previsti dal R.D. 16/3/42 n. 267 e, sulla
scorta della sentenza 21/11/90 della Corte d’Appello di Brescia che aveva
ritenuto l’attività svolta dagli stessi come commerciale rimettendo gli atti
al Tribunale di Mantova per la dichiarazione di fallimento, aveva effettuato
una serie di rilievi in materia di IVA per gli anni dal 1986 al 1990.
Avverso
tali atti proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di
Mantova il curatore Dante Lanfredi chiedendone l’annullamento.
Con
sentenza n. 58/2/96 del 28/3/96 il ricorso veniva respinto in quanto dalla
sentenza 7/11/90 della Corte d’Appello di Brescia emergevano elementi indubbi
per qualificare l’attività svolta dagli eredi Rossi come commerciale.
Proponeva
appello tempestivamente il curatore fallimentare, lamentando l’incompletezza
della decisione, che si è espressa solo sul punto della qualificazione
“commerciale“ dell’azienda senza entrare nel merito degli accertamenti
effettuati, insistendo sulle argomentazioni già esposte in prima istanza e
chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, l’annullamento degli avvisi
di accertamento contestati.
L’Ufficio
I.V.A. si è costituito in secondo grado con memoria del 18/10/96.
In diritto
L’appello
deve essere parzialmente accolto.
Infatti
a parere di questa Commissione:
-è
incontestabile la natura commerciale dell’attività svolta dalla società
ricorrente, anche alla luce delle numerose pronunce in materia della Corte di
Cassazione e della Commissione Tributaria Centrale (v. per tutte Cass. N.5773
del 1990 e CTC n. 2802 del 2/6/97: “… costituisce attività commerciale e non
agricola, l’acquisto, il ricovero, il nutrimento e la cura del bestiame
finalizzati non già alla sua riproduzione, ma al suo ingrasso ed alla
successiva rivendita, atteso che l’allevamento in senso proprio si configura
quando le anzidette operazioni siano dirette all’incremento del patrimonio
zootecnico e, quindi, siano strumentali al fatto riproduttivo“), per cui al
caso in esame non può trovare applicazione il regime agevolato IVA previsto
dall’art. 34 DPR 633/72 previsto per i produttori agricoli;
-per
quanto riguarda il rilievo c)Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a
pag. 14 del P.V. 15/12/94 effettivamente non sembra corretto l’operato
dell’Ufficio che dall’esistenza di bolle di accompagnamento per tentata
vendita non indicate poi in alcuna fattura, ha dedotto la vendita in nero dei
relativi capi di bestiame, senza effettuare alcun altro riscontro contabile;
-per
quanto riguarda il rilievo f) Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a
pag. 17 del P.V. in questione, analogamente non sembra possibile, senza alcun
altro riscontro, individuare il totale delle operazioni imponibili sulla base
degli accrediti bancari effettuati sui conti correnti sui quali operavano gli
eredi Rossi;
-le
stesse considerazioni di cui sopra valgono per il rilievo e) Omessa
dichiarazione di ricavi – anno 1989, a pag. 30 del P.V.
P.Q.M.
La
Commissione tributaria regionale di Milano in riforma della sentenza di primo
grado, accoglie in parte l’appello della Soc. Azienda Agricola eredi di Rossi
Mario in persona del curatore fallimentare Dante Lanfredi e annulla gli
avvisi di accertamento impugnati per gli importi relativi alle riprese
indicate in motivazione. Conferma nel resto.
Dichiara
compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Milano il 15/2/99.
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