IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 824/1999

 

 

 

 

 

 

Allevamento del bestiame – Attività commerciale – Applicazione regime agevolato Iva – Esclusione.

 

 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO – SEZIONE N. 64,

riunita con l’intervento dei signori:

Malaspina Francesco, presidente

Guarda Gabriele Maurizio, relatore

Noschese Mario

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

In data 24/12/94 l’Ufficio I.V.A. di Mantova notificava alla Soc. Azienda Agricola eredi di Mario Rossi, in persona del curatore fallimentare, i provvedimenti n. 819353, 819354, 819355 e 819356 con cui contestava alla predetta società la qualifica dell’attività di allevamento del bestiame come agraria ed effettuava alcune riprese contabili sulla scorta dei rilievi formulati dalla G.d.F. con P.V.C. del 15/12/1994.

La G.d.F. aveva operato in seguito a richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, nell’ambito di indagini nei confronti degli eredi Rossi indagati per i reati previsti dal R.D. 16/3/42 n. 267 e, sulla scorta della sentenza 21/11/90 della Corte d’Appello di Brescia che aveva ritenuto l’attività svolta dagli stessi come commerciale rimettendo gli atti al Tribunale di Mantova per la dichiarazione di fallimento, aveva effettuato una serie di rilievi in materia di IVA per gli anni dal 1986 al 1990.

Avverso tali atti proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Mantova il curatore Dante Lanfredi chiedendone l’annullamento.

Con sentenza n. 58/2/96 del 28/3/96 il ricorso veniva respinto in quanto dalla sentenza 7/11/90 della Corte d’Appello di Brescia emergevano elementi indubbi per qualificare l’attività svolta dagli eredi Rossi come commerciale.

Proponeva appello tempestivamente il curatore fallimentare, lamentando l’incompletezza della decisione, che si è espressa solo sul punto della qualificazione “commerciale“ dell’azienda senza entrare nel merito degli accertamenti effettuati, insistendo sulle argomentazioni già esposte in prima istanza e chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, l’annullamento degli avvisi di accertamento contestati.

L’Ufficio I.V.A. si è costituito in secondo grado con memoria del 18/10/96.

In diritto

L’appello deve essere parzialmente accolto.

Infatti a parere di questa Commissione:

-è incontestabile la natura commerciale dell’attività svolta dalla società ricorrente, anche alla luce delle numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione e della Commissione Tributaria Centrale (v. per tutte Cass. N.5773 del 1990 e CTC n. 2802 del 2/6/97: “… costituisce attività commerciale e non agricola, l’acquisto, il ricovero, il nutrimento e la cura del bestiame finalizzati non già alla sua riproduzione, ma al suo ingrasso ed alla successiva rivendita, atteso che l’allevamento in senso proprio si configura quando le anzidette operazioni siano dirette all’incremento del patrimonio zootecnico e, quindi, siano strumentali al fatto riproduttivo“), per cui al caso in esame non può trovare applicazione il regime agevolato IVA previsto dall’art. 34 DPR 633/72 previsto per i produttori agricoli;

-per quanto riguarda il rilievo c)Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a pag. 14 del P.V. 15/12/94 effettivamente non sembra corretto l’operato dell’Ufficio che dall’esistenza di bolle di accompagnamento per tentata vendita non indicate poi in alcuna fattura, ha dedotto la vendita in nero dei relativi capi di bestiame, senza effettuare alcun altro riscontro contabile;

-per quanto riguarda il rilievo f) Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1998, a pag. 17 del P.V. in questione, analogamente non sembra possibile, senza alcun altro riscontro, individuare il totale delle operazioni imponibili sulla base degli accrediti bancari effettuati sui conti correnti sui quali operavano gli eredi Rossi;

-le stesse considerazioni di cui sopra valgono per il rilievo e) Omessa dichiarazione di ricavi – anno 1989, a pag. 30 del P.V.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Milano in riforma della sentenza di primo grado, accoglie in parte l’appello della Soc. Azienda Agricola eredi di Rossi Mario in persona del curatore fallimentare Dante Lanfredi e annulla gli avvisi di accertamento impugnati per gli importi relativi alle riprese indicate in motivazione. Conferma nel resto.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Milano il 15/2/99.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it