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Doveri
informativi dell’intermediario, natura e contenuto, casi
Doveri informativi
dell’intermediario, singole operazioni
Tribunale di Mantova, 26 giugno 2008 – Pres. Bernardi
– Est. Alessandra Venturini.
Intermediazione
finanziaria – Negoziazione tramite internet – Modalità operative –
Informazione sul titolo e sui rischi connessi – Necessità.
Intermediazione
finanziaria – Negoziazione tramite internet – Informazione relativa allo
specifico strumento finanziario – Modalità – Presenza di links.
Intermediazione
finanziaria – Negoziazione tramite internet – Strumenti derivati –
Indicazione della clausola di stop loss e delle modalità operative –
Necessità.
L’utilizzo di tecniche di comunicazione e di
contrattazione a distanza non esonera l’intermediario dall’adempimento del
fondamentale obbligo di informazione previsto dall’art. 21 TUF e in
particolare dall’obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, di cui
peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 costituiscono una
specificazione, e di “disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi”.
Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di investimento venga prestato
tramite internet, l’intermediario deve fornire al cliente modalità operative
tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo
oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione
prescelta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(riproduzione riservata)
Qualora il servizio di negoziazione venga
prestato tramite la rete internet, si deve ritenere che la presenza sulla
schermata relativa al titolo di links che consentano al cliente di acquisire
tutte le informazioni rilevanti prima di procedere ad operazioni di acquisto
o vendita dello stesso, sia strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere
all’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni sulla natura, sulle
caratteristiche del titolo e sui rischi connessi all’operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)
Nell’ambito
del servizio di negoziazione di strumenti finanziari derivati prestato
tramite internet, l’omessa indicazione della presenza della clausola di stop
loss e del relativo livello di operatività costituisce omissione informativa
e potenziale fonte di responsabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)
Il testo
integrale
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