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IL CASO.it
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Sezione I - Giurisprudenza
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documento 895/1996
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Danno alla sfera sessuale del coniuge - Tutela
aquiliana del debitum coniugale - Diritto del co-niuge ai rapporti sessuali -
Sussistenza - Danno alla integrità psico-fisica - Diritto alla salute
TRIBUNALE DI MANTOVA
31/10/1996
........ omissis ..... Rimane ora da esaminare la
posizione della moglie dell'attore, già risarcita per i danni materiali e le
le-sioni conseguenti al sinistro stradale come si desume dalla quietanza del
24 Agosto 1991 nella quale però venivano fatti salvi quelli eventualmente
alla stessa derivati per le lesioni subite dal coniuge. L'attrice pretende
infatti di essere risarcita per le sofferenze subite in conseguenza delle
particolari lesioni deri-vate al proprio coniuge in conseguenza del sinistro
(grave forma di impotenza erigendi sia pure suscetti-bile di cura). Va
preliminarmente rilevato che l'istante, già nell'atto di citazione, aveva
adeguatamente precisato il bene della vita per cui invocava espressa tutela e
la posi-zione pretesa in ordine ad essa (risarcimento danni), sìcchè la
mancata quantificazione dell'importo non comporta indeterminatezza della
domanda e ciò tanto più alla luce della più completa illustrazione della
medesima svolta nella comparsa conclusionale sicché la domanda introdotta deve
essere esaminata nel me-rito. Si tratta in sostanza di verificare se sia
ammissibile una tutela aquiliana del debitum coniugale nei con-fronti del
terzo. A tale quesito ritiene il collegio di dover dare risposta positiva
atteso che dal vigente sistema normativo (artt. 2 e 29 Cost.,143 e 122 C.c.,
3 lett. f.l. 1.12.1970 n. 898 e 8 co. 1 Convenzione euro-pea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo ratificata con l. 4.8.1955 n. 848) è
desumibile un diritto del coniuge ai rapporti sessuali col partner inteso come
diritto inerente alla persona, quale modo di essere della sua personalità
nell'ambito della famiglia, come tale risarcibile in virtù della sua
equiparabilità al diritto alla salute, quale diritto alla integrità
psico-fisica (in tal senso vedasi Cass. 1.11.1986 n. 6607; vedasi anche Cass.
10.10.1992 n. 11096 e Cass. 10.10.1993 n. 10153). Tenuto conto della giovane
età dell'attrice (nata il 28.2.1965) della natura non irre-versibile della
lesione alla sfera sessuale subita dal proprio coniuge, della esistenza di
mezzi terapeutici (meccanici ovvero tramite iniezione endocavernosa) per
potervi, almeno in parte, ovviare, della necessità di non effettuare
duplicazioni risarcitorie e altresì considerando che il danno maggiore, nel
caso de quo, è quello subito dal marito, appare equo liquidare al-l'attrice
la somma omnicomprensiva di lire 20 milioni che andrà maggiorata degli
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo
definiti-vo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo. Così deciso in Mantova, lì 31.10.1996.
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