|
Azione revocatoria ordinaria di garanzia
ipotecaria successiva al sorgere del debito garantito – Natura gratuita
dell’atto – Consilium fraudis – Sussistenza.
IL
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione
seconda Civile
In persona del Giudice Istruttore
Dott. Mauro Bernardi in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa con
atto di citazione
da
BANCA DI ROMA – filiale di
Mantova
-ATTRICE-
contro
MARIO ROSSI e LUIGI BIANCHI
-CONVENUTI-
IN PUNTO: Azione Revocatoria
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell’attrice:
In via alternativa e
subordinata: Accertarsi che l’atto pubblico notarile 23.12.94 n.22681 di rep.
n. 3077 di racc. Notaio Fabbi di costituzione ipotecaria iscritta il 27.12.93
n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P., è affetto da simulazione assoluta e per
l’effetto dichiararsi lo stesso inefficace nei confronti dell’istituto
concludente. Ordinarsi al Conservatore del RR.II. di Mantova la cancellazione
dell’iscrizione n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P. In ogni caso, ordinarsi la
trascrizione e l’annotamento dell’emananda sentenza. Con condanna dei
convenuti, in solido alla rifusione delle spese e degli onorari di causa e
con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Procuratore dei convenuti:
Integrale rigetto della
proposta domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di
spese, diritti ed onorari del giudizio.
Svolgimento
del processo
Con atto di citazione notificato in data 22-4-1995
la Banca di Roma esponeva di essere creditrice della somma di L. 81.498.151
nei confronti di Paolo Rossi per il quale aveva prestato fideiussione Mario
Rossi Dante e di avere iscritto ipoteca sugli immobili di quest’ultimo siti
in Roverbella in data 10-2-1994 in virtù del decreto ingiuntivo n.233/94.
L’istituto di credito affermava inoltre di avere promosso esecuzione
immobiliare sui beni in questione nella quale era intervenuto il sig. Luigi
Bianchi dichiaratosi creditore di L. 162.249.740 in virtù di mutuo garantito
da ipoteca iscritta il 27-12-1993 accesa in base all’atto pubblico stipulato
il 23-12-1993, il quale aveva chiesto di partecipare al riparto in via
privilegiata.
La banca sosteneva che la
concessione dell’ipoteca volontaria pochi giorni prima della lettera di
intimazione a pagare lo scoperto di conto corrente, inviata al debitore
principale ed ai garanti il giorno 8-2-1994, era chiaramente finalizzata a
sottrarre il patrimonio del garante alla garanzia del proprio credito e
pertanto chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale
atto ed in subordine l’accertamento della simulazione assoluta del medesimo.
Si costituivano entrambi i
convenuti con il medesimo difensore i quali chiedevano il rigetto della
domanda affermando che l’ipoteca era stata costituita ben prima dell’invio
della intimazione al rientro, in un momento in cui Mario Rossi non aveva
conoscenza di essere solidalmente obbligato con il debitore principale anche
perché la banca non aveva nessun obbligo di informazione nei confronti del
garante circa l’andamento del conto affidato sicché egli non poteva essere
stato consapevole di pregiudicare la propria garanzia patrimoniale nei
confronti di un creditore in fieri.
I convenuti assumevano inoltre
che, stante la sicura capienza dei beni aggrediti, nessun pregiudizio in
concreto poteva derivare alla banca ed infine che la prestata fideiussione
non poteva considerarsi valida non risultando indicato l’importo massimo
garantito.
La causa, istruita solo con
produzioni documentali, veniva quindi trattenuta in decisione sulle
conclusioni delle parti in epigrafe trascritte dopo che il tentativo di
conciliazione, esperito ex art. 13 l. 276/97, aveva esito negativo.
Motivi della
decisione
In primo luogo deve essere rilevato che nessun
dubbio appare sussistere in ordine alla validità della fideiussione
sottoscritta il 17-9-1993 da Mario Rossi e posto che essa prevedeva l’importo
massimo garantito da parte del fideiussore nella somma di L. 180.000.000:
d’altro canto non risulta opposto il decreto ingiuntivo fondato proprio
sull’atto di garanzia nell’ambito del quale procedimento poteva essere
sollevata ogni questione in ordine alla sussistenza del credito nei confronti
del garante.
Ciò premesso va osservato che
è condivisibile l’asserzione attorea secondo cui la concessione della
garanzia ipotecaria de quo deve considerarsi atto a titolo gratuito.
Invero dal tenore dell’atto
pubblico stipulato il 23-12-1993 (concernente solamente la costituzione della
garanzia) si desume che l’ipoteca era stata accordata in un momento successivo
alla stipulazione del mutuo (di cui peraltro il Rossi non ha fornito alcuna
indicazione circa la data della stipula ed il contenuto) anche perché nel
rogito si fa riferimento a garanzia concessa non solo per capitale ma anche
per gli interessi maturati al 15-12-1993 (i quali necessariamente
presuppongono la preesistenza di un titolo e la decorrenza di un dato periodo
di tempo): orbene la garanzia reale prestata in un momento successivo
all’insorgenza del debito garantito ove non risulti correlata ad un
corrispettivo economicamente apprezzabile o comunque ad un vantaggio
patrimoniale proveniente dal debitore principale oppure dal creditore
garantito deve considerarsi come atto a titolo gratuito.
Va aggiunto poi che l’ipoteca
concessa per un debito pregresso è suscettibile di determinare una
diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore nei confronti
degli altri creditori potendo concretamente, sia pure in modo mediato,
condurre allo stesso risultato finale della alienazione del bene assoggettato
alla garanzia e pertanto deve ritenersi integrato il presupposto costituito
dall’eventus damni: d’altra parte facendo riferimento l’art.2901 c.c. al
pregiudizio alle ragioni del creditore, deve reputarsi sufficiente non solo
un danno effettivo ma un semplice pericolo di danno quale una maggiore
difficoltà o incertezza o dispendiosità nell’esazione coattiva del credito
(in tal senso vedasi Cass. 22-3-1990 n.2400; Cass. 21-11-1990 n.11251; Cass.
17-9-1996 n.8306).
L’esito dell’esecuzione
forzata concernente l’immobile de quo fornisce infine definitiva prova del
pregiudizio che subirebbe la banca in conseguenza dell’esistenza dell’ipoteca
atteso che il ricavato della vendita non è sufficiente neppure in parte a
saldare il debito sorto nei confronti della medesima.
In ordine all’ulteriore
presupposto costituito dal consilium fraudis va detto che alla stregua
dell’art. 2901 c.c. esso si atteggia diversamente a seconda che l’atto
pregiudizievole sia stato posto in essere prima o dopo il sorgere del
credito: nel caso di specie la relazione cronologica fra il credito tutelato
e l’atto impugnato per revocazione, assunta dall’art. 2901 c.c. come criterio
discriminatore dell’alternativa fra necessità della dolosa preordinazione
dell’atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone
alle ragioni del creditore, deve essere apprezzata con riferimento al momento
dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo,
dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato, essendo influente, al fine
indicato, la data di insorgenza di dette ragioni ancorchè non determinate nel
loro ammontare, ovvero soggette a condizione (in tal senso vedasi Cass.
3-2-1993 n. 1327; Cass. 1688/73): invero ai fini della esperibilità
dell’actio pauliana non occorre che il credito sia certo e determinato nel
suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito, anche eventuale,
come si desume dal dettato della norma che contempla anche crediti soggetti a
condizione (cfr. Cass. 238/82). Infine deve essere osservato che l’identità
di posizione fra debitore principale e fideiussore deriva dal vincolo di
solidarietà che, ex art. 1944 I co. C.c., lega il secondo al primo con la
conseguenza che entrambi debbono ritenersi obbligati nei confronti
dell’istituto bancario con eguale decorrenza.
Nessun dubbio può ritenersi
sussistere circa la consapevolezza in capo al convenuto di pregiudicare con
il proprio atto le ragioni creditorie della banca non occorrendo l’intenzione
di danneggiare i creditori e bastando la sola previsione del danno che ad
essi potrà derivare dall’atto posto in essere (in tal senso vedasi Cass.
20-2-1989 n.987): tenendo conto infatti dello strettissimo intervallo
temporale fra il rilascio della fideiussione, la costituzione della garanzia
reale sull’unico cespite immobiliare in proprietà e la richiesta di rientro
da parte della banca, appare adeguatamente provato il presupposto richiesto
dalla legge né, per contro, la circostanza che il Rossi non si sia in alcun
modo attivato per ottenere informazioni circa l’andamento del rapporto con il
garantito come peraltro avrebbe potuto in virtù dell’art. 5 del contratto di
concessione di garanzia, vale ad escludere la consapevolezza di arrecare
pregiudizio non apparendo essere tale comportamento improntato alla ordinaria
diligenza.
La circostanza poi che il
Bianchi abbia donato a terzi, qualche tempo dopo la richiesta di rientro, il
proprio esiguo patrimonio immobiliare, appare confortare la tesi attorea
circa l’esistenza di un accordo fra quest’ultimo e il Rossi volto a rendere
oltremodo difficoltoso alla banca il recupero del credito.
L’integrale accoglimento della
domanda principale non consente di esaminare quella di simulazione
espressamente proposta dalla banca “in via alternativa e subordinata” come specificato in sede di
precisazione delle conclusioni.
Poiché non è stata pronunciata
la nullità dell’atto costitutivo della garanzia reale ed avendo
l’accoglimento dell’azione revocatoria l’effetto di rendere inopponibile
l’atto revocato nei soli confronti del creditore istante, non può essere
ordinata la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara inefficace ex art.
2901 c.c. nei confronti della Banca di Roma l’ipoteca costituita con atto
pubblico 23-12-1994 n.22681 di rep. e n. 3077 di racc. notaio Fabbi ed
iscritta il 27-12-1993 ai n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P. sui beni immobili di
Mario Rossi elencati nell’atto di citazione;
condanna i convenuti in solido
a rifondere all’istituto bancario le spese di lite liquidate in complessive
L. 11.812.000 di cui L. 812.000 per spese, L. 2.500.000 per diritti e L.
8.500.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15
T.P., IVA e CPA come per legge.
Così
deciso in Mantova, li 8-7-1999
|