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Privilegio art 2751 bis c.c. alla Cassa Operai Edili - Eslusione -
Ad eccezione di quelle somme aventi carattere retributivo incassate dalla
Cassa Operai Edili per conto dei lavoratori.
omissis
Nella causa civile di primo grado promossa con
ricorso
da
Cassa Operai Edili di Mantova in persona del
Presidente Tiziano Scattolini con il Proc. dom. Avv. Giacomo Cases per
mandato a margine del ricorso
opponente –
contro
Fallmento
Zacchi Ernesto di Zacchi Giovanni e Zacchi Antonio s.n.c. in persona del
curatore Avv. Nicoletta Ragazzoni.
opposta – contumace
Oggetto: opposizione allo stato passivo.
Conclusioni:
Il procuratore dell’opponente:
Ammettere al passivo i crediti della COE del
suintestato fallimento come da domanda in data 29/5/1996 e precisamente:
1) in via privilegiata ex art.li 2751 bis n° 1 e
2777 lett. a) cc per accantonamento e contributi conglobati L. 4.398.000
2)in via privilegiata ex art.li 2749 e 2751 bis
n° 1 e 55 l. Fall. per interessi convenzionali di mora dal dovuto al giorno
della dichiarazione di Fallimento L. 662.277 salvi i successivi sino al dì
della vendita (Corte Cost. 204/89).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/9/1996 la cassa
Operai Edili di Mantova proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f.
contro il provvedimento con cui il proprio credito era stato ammesso al
passivo del fallimento Zacchi s.n.c. in via chirografaria anziché in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. come invece richiesto, credito
quantificato in L. 4.398.000 per omessi accantonamenti ed in L. 662.277 per
interessi convenzionali di mora.
Il Curatore fallimentare, non costituitosi in
giudizio, comparso avanti il G.D. dichiarava di rimettersi a giustizia. La
causa istruita con produzioni documentali veniva quindi rimessa per la decisione
al Collegio sulle conclusioni in epigrafe descritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito della C.O.E., non contestato nella sua
entità, riguarda diverse voci come si desume dal conteggio di cui al
documento n. 10 delle domande di insinuazione. In dettaglio esso è così
suddiviso:
1.
£. 2.409.000 per accantonamento operai ex art. 6
A.P.I. e £. 386.728 per interessi di mora;
2.
£. 265.896 per cassa Operai Edili (art. 17) e £.
41.942 per interessi;
3.
£. 79346 per contributo scuola ex art. 15 e £.
12.511 per interessi;
4.
£. 825.221 per anzianità operaia edile ex art. 10
e £. 130.198 per interessi;
5.
£. 47.605 per quote sindacali provinciali ex art.
21 e £. 7.500 per interessi;
6.
£. 126.951 per contributo mutualistico ex art. 6
e £. 20.022 per interessi;
7.
£. 47.605 per contributo per il funzionario del
Comitato territoriale prevenzione infortuni ex art. 11 e £. 7.500 per
interessi;
8.
£. 29.043 per quote sindacali nazionali ex art.
21 e £. 4.575 per interessi;
9.
£. 31.738 per contributi concernenti la copertura
assicurativa degli eventuali infortuni extra professionali ex art. 19 e £.
5.000 per interessi;
10.
£. 7.942 per contributo concernente il diritto
allo studio ex art. 16 e £. 1.242 per interessi;
11.
£. 285.653 per anzianità professionale edile
straordinaria ex art. 10 e £. 45.059 per interessi;
12.
£. 163.000 per contributo coll. edile e £. 79.000
per contributo ANCE.
La ricorrente, qualificandosi come lo strumento
per l’attuazione dei…. contratti ed accordi collettivi stipulati fra
l’A.N.C.E., la Lega Nazionale delle Cooperative, il Sindacato Nazionale
Artigiani Edili ed Affini, l’Intersind e le federazioni dei
lavoratori……nonché fra il Collegio Edili di Mantova, il Sindacato Provinciale
Artigiani Edili e Affini, L’Unione Provinciale Mantovana Cooperative,
L’Associazione Lombarda cooperative
Produzione e Lavoro e la F.e.n.e.a.l. – Uil e
F.i.l.c.a. – C.G.I.L. della Provincia di Mantova, esponeva di essere
creditrice della fallita Società Zacchi Ernesto s.n.c., già sua iscritta,
delle somme e per le causali sopra indicate e che tali crediti avevano natura
retributiva censurando pertanto il provvedimento con cui tali crediti erano
stati ammessi al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata ex
art. 2751 bis n. 1 c.c.
L’opposizione della C.O.E. è solo parzialmente
fondata atteso che la natura retributiva può essere riconosciuta soltanto con
riguardo alle somme rispetto alle quali la cassa svolge una funzione di mera
intermediazione nel passaggio delle stesse dai datori di lavoro ai lavoratori
dipendenti e non invece riguardo a quelle spettanti ad essa quale creditrice
in proprio.
Al riguardo va detto che le somme accantonate per
ferie, gratifica natalizia e riposi annui (cfr. art. 5 reg. 6 A.P.O. e 20
CCNL) hanno natura retributiva essendo la cassa depositaria di somme da
corrispondere alla scadenza agli aventi diritto (in tal senso vedasi Cass.
8-1-1974 n. 44; Cass. 11-1-1988 n. 77; Pret. Varese 21-1-1986 n. 232 in
Informazione Previdenziale, 1987, 698; Trib. Treviso 3-10-1995 in Il
Fallimento 1996, 303; Trib. Genova 4-10-96 in Il Fallimento n. 1/97) e
dovendo le imprese associate assolvere a tale obbligo retributivo mediante la
corresponsione alla cassa di determinati contributi percentuali (cfr. art. 20
CCNL).
Per quanto concerne invece gli interessi
convenzionali di mora pari al 1% mensile (cfr. art. 6 A.P.I.) essi ai sensi
dell’art. 12 lett. d dello statuto costituiscono una rendita della cassa e
pertanto essa ne è creditrice in proprio e non quale mandataria dei
lavoratori sicchè a tali importi non può essere riconosciuta natura
retributiva.
Tutte le altre voci del credito riguardano o
somme acquisite dalla cassa per la realizzazione dei propri fini mutualistici
anche ripartendole fra i lavoratori aventi diritto ma di cui non è possibile
stabilire l’esatto importo effettivamente ad essi spettante il che solo
consente di individuare la misura della retribuzione fruente del privilegio
ex art. 2751 bis 1 c.c. oppure somme destinate al sovvenzionamento di
organismi sindacali (anche dei datori di lavoro cfr. voci n. 5-8-12) rispetto
alle quali appare evidente la esclusione della natura retributiva non
trattandosi di somme spettanti ai lavoratori e rispetto alle quali, a dire il
vero, neppure la difesa dell’opponente riesce a giustificare tale natura,
ovvero infine importi destinati al finanziamento di organismi o servizi
gestiti dalla cassa (voci 3 e 7) o a consentire ad essa il raggiungimento
delle proprie finalità mutualistiche (voce 2) rispetto alle quali la cassa è
creditrice in proprio e non quale mandataria dei lavoratori (per la natura
chirografaria di tali voci vedasi Trib. Treviso 3/10/1995 cit., Trib. Genova
4/10/1996 cit., Trib. Genova 22/2/1996 in Il Fallimento, 1996, 712).
In conclusione la C.O.E. va ammessa al passivo
del fallimento Zacchi Ernesto s.n.c. per £. 2.409.000 in via privilegiata ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre agli interessi al tasso legale su tale somma in
via privilegiata dalla data del fallimento sino al giorno della vendita
mentre per i restanti importi, pari complessivamente a £. 2.651.277, va mantenuta
la collocazione in via chirografaria.
Le spese attesi la parziale soccombenza e
l’atteggiamento processuale del Curatore vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni altra domanda
ed eccezione reietta così provvede:
- in parziale accoglimento dell’opposizione ex
art. 98 l.f. ammette la Cassa Operai Edili di Mantova in persona del
Presidente al passivo del fallimento Zacchi Ernesto di Zacchi Giovanni e
Zacchi Antonio s.n.c. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per lire
2.409.000 oltre agli interessi legali sempre in via privilegiata su tale
somma dalla data della sentenza del fallimento sino alla vendita e ordina la
conseguente modificazione dello stato passivo;
- conferma la collocazione in via chirografaria dell’importo
di £. 2.651.277;
- compensa integralmente fra le parti le spese
del giudizio.
Tribunale di Mantova. Relatore Dott. M. Bernardi.
Sentenza del giorno 16.10.1997.
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