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Sezione I - Giurisprudenza

documento 871/1997

 

 

 

 

 

 

Privilegio art 2751 bis c.c. alla Cassa Operai Edili - Eslusione - Ad eccezione di quelle somme aventi carattere retributivo incassate dalla Cassa Operai Edili per conto dei lavoratori.

 

 

omissis

Nella causa civile di primo grado promossa con ricorso

da

Cassa Operai Edili di Mantova in persona del Presidente Tiziano Scattolini con il Proc. dom. Avv. Giacomo Cases per mandato a margine del ricorso

opponente –

contro

Fallmento Zacchi Ernesto di Zacchi Giovanni e Zacchi Antonio s.n.c. in persona del curatore Avv. Nicoletta Ragazzoni.

opposta – contumace

Oggetto: opposizione allo stato passivo.

Conclusioni:

Il procuratore dell’opponente:

Ammettere al passivo i crediti della COE del suintestato fallimento come da domanda in data 29/5/1996 e precisamente:

1) in via privilegiata ex art.li 2751 bis n° 1 e 2777 lett. a) cc per accantonamento e contributi conglobati L. 4.398.000

2)in via privilegiata ex art.li 2749 e 2751 bis n° 1 e 55 l. Fall. per interessi convenzionali di mora dal dovuto al giorno della dichiarazione di Fallimento L. 662.277 salvi i successivi sino al dì della vendita (Corte Cost. 204/89).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 27/9/1996 la cassa Operai Edili di Mantova proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. contro il provvedimento con cui il proprio credito era stato ammesso al passivo del fallimento Zacchi s.n.c. in via chirografaria anziché in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. come invece richiesto, credito quantificato in L. 4.398.000 per omessi accantonamenti ed in L. 662.277 per interessi convenzionali di mora.

Il Curatore fallimentare, non costituitosi in giudizio, comparso avanti il G.D. dichiarava di rimettersi a giustizia. La causa istruita con produzioni documentali veniva quindi rimessa per la decisione al Collegio sulle conclusioni in epigrafe descritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il credito della C.O.E., non contestato nella sua entità, riguarda diverse voci come si desume dal conteggio di cui al documento n. 10 delle domande di insinuazione. In dettaglio esso è così suddiviso:

1.           £. 2.409.000 per accantonamento operai ex art. 6 A.P.I. e £. 386.728 per interessi di mora;

2.           £. 265.896 per cassa Operai Edili (art. 17) e £. 41.942 per interessi;

3.           £. 79346 per contributo scuola ex art. 15 e £. 12.511 per interessi;

4.           £. 825.221 per anzianità operaia edile ex art. 10 e £. 130.198 per interessi;

5.           £. 47.605 per quote sindacali provinciali ex art. 21 e £. 7.500 per interessi;

6.           £. 126.951 per contributo mutualistico ex art. 6 e £. 20.022 per interessi;

7.           £. 47.605 per contributo per il funzionario del Comitato territoriale prevenzione infortuni ex art. 11 e £. 7.500 per interessi;

8.           £. 29.043 per quote sindacali nazionali ex art. 21 e £. 4.575 per interessi;

9.           £. 31.738 per contributi concernenti la copertura assicurativa degli eventuali infortuni extra professionali ex art. 19 e £. 5.000 per interessi;

10.       £. 7.942 per contributo concernente il diritto allo studio ex art. 16 e £. 1.242 per interessi;

11.       £. 285.653 per anzianità professionale edile straordinaria ex art. 10 e £. 45.059 per interessi;

12.       £. 163.000 per contributo coll. edile e £. 79.000 per contributo ANCE.

La ricorrente, qualificandosi come lo strumento per l’attuazione dei…. contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’A.N.C.E., la Lega Nazionale delle Cooperative, il Sindacato Nazionale Artigiani Edili ed Affini, l’Intersind e le federazioni dei lavoratori……nonché fra il Collegio Edili di Mantova, il Sindacato Provinciale Artigiani Edili e Affini, L’Unione Provinciale Mantovana Cooperative, L’Associazione Lombarda cooperative

Produzione e Lavoro e la F.e.n.e.a.l. – Uil e F.i.l.c.a. – C.G.I.L. della Provincia di Mantova, esponeva di essere creditrice della fallita Società Zacchi Ernesto s.n.c., già sua iscritta, delle somme e per le causali sopra indicate e che tali crediti avevano natura retributiva censurando pertanto il provvedimento con cui tali crediti erano stati ammessi al passivo in via chirografaria anziché in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

L’opposizione della C.O.E. è solo parzialmente fondata atteso che la natura retributiva può essere riconosciuta soltanto con riguardo alle somme rispetto alle quali la cassa svolge una funzione di mera intermediazione nel passaggio delle stesse dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti e non invece riguardo a quelle spettanti ad essa quale creditrice in proprio.

Al riguardo va detto che le somme accantonate per ferie, gratifica natalizia e riposi annui (cfr. art. 5 reg. 6 A.P.O. e 20 CCNL) hanno natura retributiva essendo la cassa depositaria di somme da corrispondere alla scadenza agli aventi diritto (in tal senso vedasi Cass. 8-1-1974 n. 44; Cass. 11-1-1988 n. 77; Pret. Varese 21-1-1986 n. 232 in Informazione Previdenziale, 1987, 698; Trib. Treviso 3-10-1995 in Il Fallimento 1996, 303; Trib. Genova 4-10-96 in Il Fallimento n. 1/97) e dovendo le imprese associate assolvere a tale obbligo retributivo mediante la corresponsione alla cassa di determinati contributi percentuali (cfr. art. 20 CCNL).

Per quanto concerne invece gli interessi convenzionali di mora pari al 1% mensile (cfr. art. 6 A.P.I.) essi ai sensi dell’art. 12 lett. d dello statuto costituiscono una rendita della cassa e pertanto essa ne è creditrice in proprio e non quale mandataria dei lavoratori sicchè a tali importi non può essere riconosciuta natura retributiva.

Tutte le altre voci del credito riguardano o somme acquisite dalla cassa per la realizzazione dei propri fini mutualistici anche ripartendole fra i lavoratori aventi diritto ma di cui non è possibile stabilire l’esatto importo effettivamente ad essi spettante il che solo consente di individuare la misura della retribuzione fruente del privilegio ex art. 2751 bis 1 c.c. oppure somme destinate al sovvenzionamento di organismi sindacali (anche dei datori di lavoro cfr. voci n. 5-8-12) rispetto alle quali appare evidente la esclusione della natura retributiva non trattandosi di somme spettanti ai lavoratori e rispetto alle quali, a dire il vero, neppure la difesa dell’opponente riesce a giustificare tale natura, ovvero infine importi destinati al finanziamento di organismi o servizi gestiti dalla cassa (voci 3 e 7) o a consentire ad essa il raggiungimento delle proprie finalità mutualistiche (voce 2) rispetto alle quali la cassa è creditrice in proprio e non quale mandataria dei lavoratori (per la natura chirografaria di tali voci vedasi Trib. Treviso 3/10/1995 cit., Trib. Genova 4/10/1996 cit., Trib. Genova 22/2/1996 in Il Fallimento, 1996, 712).

In conclusione la C.O.E. va ammessa al passivo del fallimento Zacchi Ernesto s.n.c. per £. 2.409.000 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre agli interessi al tasso legale su tale somma in via privilegiata dalla data del fallimento sino al giorno della vendita mentre per i restanti importi, pari complessivamente a £. 2.651.277, va mantenuta la collocazione in via chirografaria.

Le spese attesi la parziale soccombenza e l’atteggiamento processuale del Curatore vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

- in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l.f. ammette la Cassa Operai Edili di Mantova in persona del Presidente al passivo del fallimento Zacchi Ernesto di Zacchi Giovanni e Zacchi Antonio s.n.c. in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per lire 2.409.000 oltre agli interessi legali sempre in via privilegiata su tale somma dalla data della sentenza del fallimento sino alla vendita e ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

- conferma la collocazione in via chirografaria dell’importo di £. 2.651.277;

- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Tribunale di Mantova. Relatore Dott. M. Bernardi.

Sentenza del giorno 16.10.1997.














 

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