|
Provvedimenti cautelari - art. 26 L. 7.1.1929 n. 4 - Ipoteca legale
a favore Intendente di Finanza ora Direttore Regionale delle Entrate -
Ammissibilita’. Il
Giudice Istruttore, -
sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 23-5-1996; -
letto il ricorso per sequestro conservativo promosso da Mario Rossi + 7 nei
confronti della società Delta s.p.a. in liquidazione; -
rilevato che gli istanti ebbero a costituirsi fideiussori solidali della
società resistente nei confronti della Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. e
che la medesima ha ottenuto nei loro confronti decreto ingiuntivo per £.
712.112.685 oltre accessori ed ha iscritto ipoteca giudiziale di £.
1.400.000.000 sugli immobili di loro proprietà; -
ritenuto, quanto al "fumus", che appare fondata l’azione di rilievo
ex art. 1953 c.c. che essi intendono proporre nel merito; -
ritenuto che il termine "credito" menzionato nell’art. 671 c.p.c.
sta ad indicare non solo il diritto a riscuotere una somma di denaro (diritto
questo che non spetta al fideiussore il quale non può pretendere di essere
pagato dal Creditore: così vedasi Cass. 24-4-1965 n. 699), ma anche il
diritto ad una prestazione di contenuto economico, in quanto suscettibile di
valutazione patrimoniale (in tal senso vedasi Cass. 3-7-1969 n. 2773) e che
la prestazione di garanzia prevista dall’art. 1953 c.c. ha sicuramente tale
natura (cfr. art. 1179 c.c.); -
ritenuto, quanto al "periculum", che il fondato timore dei
creditori di perdere le garanzie del credito (rectius di perdere la garanzia
che il debitore principale possa adempiere agli obblighi di cui all’art. 1953
c.c.) può desumersi 1) dall’entità delle somme garantite rispetto alla
consistenza patrimoniale della società Delta s.p.a. nonchè del fatto che 2)
l’immobile di proprietà di quest’ultima è gravato da ipoteche ed oggetto di
esecuzione immobiliare da parte di creditori di ingenti somme e che per tale
immobile è già stato esperito un tentativo di vendita con esito negativo, 3)
che la società, non è proprietaria di altri cespiti e si trova in
liquidazione volontaria con le conseguenti limitazioni che derivano da tale
condizione (cfr. art. 2449 c.c.) 4) che in data 28-2-1996 la resistente ha
stipulato con un terzo contratto d’affitto d’azienda in tal modo spogliandosi
di ogni bene; -considerato
pertanto che il ricorso è fondato; P.T.M. visti
gli artt. 669 ter, 669 octies e 671 c.p.c. autorizza il sequestro
conservativo a favore di Mario Rossi + 7 contro la società Delta s.p.a. in
liquidazione in persona del liquidatore con sede in Mantova, sui beni mobili
ed immobili della società resistente e sulle cose e somme alla stessa dovute
anche da terzi, per la causale di cui al ricorso e fino alla concorrenza di
£. 1.000.000.000 (un miliardo); -
fissa ai ricorrenti il termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di
merito. Si
comunichi. Mantova,
li Il
Giudice designato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del
procedimento N. XXXX R.G.A.C.; -
letto il ricorso con il quale il Capo Sezione di Mantova del Dipartimento
delle Entrate del Ministero delle Finanze ha richiesto l'autorizzazione ad
iscrivere ipoteca legale nonchè il sequestro conservativo sui beni
della società Alfa di Mario Rossi s.n.c. e su quelli di Mario Rossi ai sensi
dell'art. 26
l. 7.1.1929 n. 4; -
ritenuto che appare incontestata la natura cautelare delle misure richieste
(in tal senso vedasi Cass. 15.4.1980 n. 2447; Cass. S.U. 22.11.1991 n. 12589;
Cass. 27.7.1994 n. 7029 e, fra i giudici di merito, Trib. Potenza 30.6.1989
in Foro It. 1990, I, 3510); -
ritenuto che il procedimento previsto dalla l. 4/1929, pur non essendo stato
abrogato, presenta ormai evidenti lacune per colmare le quali all'interprete
non rimane che avvalersi innanzitutto delle norme di cui agli artt. 669 bis e
segg. c.p.c. (che contengono una disciplina generale delle misure cautelari
in materia civile) nonchè di quelle del codice di procedura civile e ciò sia
in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 669 quaterdecies
c.p.c., sia, comunque, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 12
II disp. prel. c.c.; -
ritenuto che, di conseguenza, nulla osta all'applicazione, nel tipo di
procedimento in questione, delle regole di cui agli artt. 669 ter IV c.p.c. e
669 secies c.p.c.; -
rilevato, quanto alla contestata competenza territoriale di questo giudice,
che nessun criterio viene previsto dall'art. 26 l. 4/1929; -
ritenuto che, nella presente fase, è sempre stato escluso il criterio del
c.d. "foro erariale" ex art. 25 c.p.c. a cui può farsi ricorso solo
in sede di impugnazione della misura cautelare ex art. 27 l. 4/1929 (così
vedasi Cass. 15.4.1980 n. 2447 e Cass. 2.12.1993 n. 11957); -
ritenuto, quanto alla applicazione della misura della ipoteca legale, che può
farsi ricorso al disposto dell'art. 21 c.p.c. (così Cass. 15.4.1980 n. 2447); -
ritenuto, quanto alla istanza di concessione di sequestro conservativo, che
l'unico criterio cui poter fare riferimento (in difetto di previsione
normativa) sia quello desumibile dall'art. 669 ter III c.p.c. che prevede una
ipotesi analoga attesa l'abrogazione dell'art. 672 c.p.c che peraltro
prevedeva una disciplina piuttosto simile; -
ritenuto che l'Intendente di Finanza (ora Direttore Regionale delle Entrate)
il quale propone un ricorso ex art. 26 l. 4/1929 esercita funzioni
amministrative e pertanto può agire direttamente in giudizio senza che
possano trovare applicazione le norme sulla rappresentanza e difesa dello
Stato in giudizio (così Cass. 15.4.1980 n. 2447 e Cass. 2.12.1993 n. 11957); -
considerato, in ordine al c.d. "fumus boni iuris" che lo stesso
emerge dalla complessità e convergenza degli elementi desumibili dal rapporto
posto a fondamento del ricorso (dichiarazioni verbali delle persone
coinvolte, riscontri documentali incrociati, accertamenti bancari); -
osservato, inoltre, che è preclusa in questa sede ogni valutazione circa il
rapporto tributario (così Cass. S.U. 22 novembre 1991 n. 12589); -
considerato, quanto al "periculum in mora", che lo stesso appare
sussistere sia per l'elevato ammontare del credito vantato, sia per
l'esiguità del capitale sociale in rapporto a tale credito, sia per il fatto
che il resistente Mario Rossi, in data successiva alla proposizione del
ricorso dell'Amministrazione, avrebbe conferito gli immobili di proprietà in
fondo patrimoniale con ciò evidenziando l'intento di sottrarli alle pretese
dei creditori; -
ritenuto peraltro che ogni questione concernente l'assoggettabilità dei beni
di Mario Rossi alle misure cautelari richieste attiene alla esecuzione delle
misure stesse ed è pertanto estranea alla presente fase; -
rilevato che il resistente, pur avendolo dedotto non ha provato e neppure
richiesto di provare (eventualmente a seguito della concessione di un
termine) di avere effettuato il "condono" per i rapporti tributari
afferenti all'anno 1990; P.T.M. ritenuta
la propria competenza autorizza il ricorrente ad iscrivere ipoteca sui beni
immobili di proprietà della società Alfa di Mario Rossi s.n.c. nonchè di
Mario Rossi, nonchè a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili degli
stessi fino alla concorrenza dell’importo di L. 180.000.000 nel rispetto
delle disposizioni di legge. Si
comunichi. Mantova,
23.1.1996 |