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IL CASO.it
FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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L'imprenditore
bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a
tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello
"status" dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una
responsabilità di natura extracontrattuale; ove poi lo stesso comportamento,
risalente al medesimo autore, appaia lesivo pure di clausole contrattuali
(nella specie degli obblighi insiti nel rapporto di mandato, rafforzati
dall'esigenza di agire sempre, nell'ambito dei rapporti negoziali, secondo
regole di correttezza), l'imprenditore bancario è anche contrattualmente
responsabile.
Cassazione civile,
sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343
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