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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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L'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello "status" dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale; ove poi lo stesso comportamento, risalente al medesimo autore, appaia lesivo pure di clausole contrattuali (nella specie degli obblighi insiti nel rapporto di mandato, rafforzati dall'esigenza di agire sempre, nell'ambito dei rapporti negoziali, secondo regole di correttezza), l'imprenditore bancario è anche contrattualmente responsabile.

Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 1993, n. 343

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