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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Cassazione civile, SEZIONE I, 13 gennaio 1993, n. 343
Fatto
La
Cassa di Risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria, convenne in
giudizio, con atti 22.3.77, 23.3.77, e 5.4.77, aventi al Tribunale di Milano,
la Cassa di Risparmio di Modena, la Banca Cesare Ponti e il Banco di Sardegna,
chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento di una parte dei
danni, subiti dalla Cassa attrice, per gravi irregolarità e conseguenti
perdite, derivanti da un'ingentissima esposizione creditoria di vari clienti,
la cui responsabilità diretta risaliva a funzionari della Cassa livornese:
costoro, tuttavia, avevano potuto, secondo l'attrice, provocare un tale
pregiudizio con la loro illecita condotta, perché avevano usufruito della
compiacente cooperazione delle banche convenute; infatti, secondo il doloso
meccanismo posto in essere dagli infedeli dipendenti della Cassa livornese, i
clienti versavano su tale Cassa assegni tratti su altre banche, fra cui le tre
convenute; l'importo di tali assegni veniva accreditato nei conti, reso
immediatamente disponibile, e prelevato dai clienti suddetti; gli assegni
venivano quindi trasmessi alle banche trattarie, le quali, nonostante i titoli
fossero emessi allo scoperto, non informavano di ciò la Cassa di Risparmi di
Livorno, nè provvedevano al protesto, ma li trattenevano in prolungata sosta,
in attesa del richiamo, sovente verificatosi, o della copertura, che avveniva
mediante versamento alle banche trattarie di assegni circolari emessi alla
Cassa attrice, contro nuova disponibilità, che gli stessi clienti si
procuravano, mediante altri assegni, tratti sulle stesse banche, con importo
maggiorato degli interessi, ovvero mediante benefici posti in essere dalla
Cassa livornese, nei casi più urgenti.
L'adito Tribunale, con sentenza 24 aprile 1979, respinse la domanda. Su
appello della Cassa di Risparmi di Livorno, la Corte d'Appello di Milano, con
sentenza 31.10.89-16.2.90, ha parzialmente accolto il proposto gravame. Pur
sottolineando che anche comportamenti negoziali autonomamente rispettosi del
dato normativo formale (qual'è quello relativo al termine massimo di quindici
giorni, per la presentazione dei titoli contenuto nell'art. 32 L. ass.),
possono rilevare sotto il profilo della responsabilità acquiliana, la Corte
milanese ha ritenuto, nella specie configurabile, la concorrente
responsabilità della sola Cassa di Risparmio di Modena, la cui scorretta
collaborazione si era inserita nel nesso eziologico, con causalità efficiente,
sostanzialmente contribuendo alla produzione dell'evento, come poteva evincere
con specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto fra la Cassa
Modenese e il cliente Meoni, dalle caratteristiche dei titoli, emessi in pari
data e in sequenza continua, per importi cospicui in cifre tonde, dalla
reiterazione dell'uso di bonifici dell'ultim'ora a copertura da assegni, di
notevole importo, nonché dei tempi di lavoro estremamente dilatati nella gran
parte dei casi, constatati dai consulenti d'ufficio. Considerata, infatti, la
coordinata funzione che le aziende di credito svolgono nell'ordinamento, sotto
la vigilanza e secondo le direttive della Banca d'Italia, la Cassa di Modena,
ancorché impresa di diritto privato, era tenuta secondo la Corte milanese ad
osservare, nell'ambito del sistema creditizio, le cautele atte ad evitare
l'aggravamento del rischio, derivante dall'accumulo dei fini; ed essendo,
inoltre, soggetta all'obbligo di eseguire diligentemente il mandato, doveva
rispettare, nell'ambito di tale obbligo, convenzionalmente assunto, il dovere
di informare la Cassa mandante delle anomalie relative agli assegni fuori
piazza, del cui incasso era stata incaricata, rientrando tale dovere di
informazione nell'obbligo generale di collaborazione, posto a carico del
mandatario.
E poiché, in particolare, rispetto al conto Meoni, cliente sostanzialmente non
affidato presso la Cassa di Modena, si era, con il determinante apporto
causale di quest'ultima, prolungato in modo anomalo, nel tempo, il giro degli
assegni, e dilatata quindi l'esposizione, che una corretta informazione
avrebbe potuto contenere, la Corte milanese, graduando le colpe in
applicazione dell'art. 1227 c.c., ha ritenuto la Cassa di Modena responsabile
di un quarto del danno totale subito dalla Cassa Livornese, con riferimento
alla posizione del Meoni.
Non si poteva invece pervenire, a giudizio della Corte, ad analoga
affermazione di responsabilità, stante l'insufficienza degli elementi
acquisiti, nè per la Banca Cesare Ponti, la quale risultava aver addebitato in
conto la quasi totalità degli assegni emessi (73,7%) il giorno del
ricevimento, o il giorno successivo, nè per il Banco di Sardegna, presso la
cui Agenzia di Santa Teresa di Gallura erano stati addebitati in conto quasi
tutti gli assegni emessi dalla Cassa di Livorno, non oltre il quinto giorno
dall'emissione, potendosi giustificare il prolungamento dei tempi di
lavorazione oltre il quindicesimo giorno per soli quindici assegni (9,6% degli
assegni negoziati), con la lunghezza dei tempi di trasmissione (da Livorno
alla Sede di Sassari del Banco di Sardegna, e quindi alla filiale di Santa
Teresa di Gallura), tempi prescelti e strumentalizzati dagli infedeli
funzionari della Cassa livornese, nonché con la trasmissione di assegni, la
cui data di emissione risultava successiva alla data di spedizione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa di Risparmi di
Livorno, sulla base di un motivo. Resistono, con controricorso, il Banco di
Sardegna e la Banca Cesare Ponti, la quale ha altresì proposto ricorso
incidentale condizionato sulla base di tre motivi.
Avverso la stessa sentenza ha proposto inoltre separato ricorso la Cassa di
Risparmio di Modena, deducendo tre motivi di censura.
Resiste, con controricorso, la Cassa di Risparmi di Livorno, la quale con lo
stesso atto ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, cui
resiste, con controricorso, la Cassa di Risparmio di Modena.
Diritto
I
ricorsi principali e i ricorsi incidentali debbono essere preliminarmente
riuniti, a sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo tutti rivolti nei confronti
della medesima sentenza.
Appare opportuno, ai fini della delimitazione dell'oggetto della controversia,
come riportato nei motivi dei ricorsi principali e incidentali, esporre di
seguito i motivi stessi, evidenziandone così i collegamenti, i quali
suggeriscono un'esposizione delle ragioni della decisione, che, seppure
rispettosa della specificità dei singoli motivi, non potrà non essere condotta
attraverso la valutazione di risultanze ed aspetti interdipendenti della
motivazione della sentenza impugnata, relativi alla complessa vicenda
processuale.
Essendo il ricorso principale della Cassa di Risparmi di Livorno il primo in
ordine cronologico, l'esame dei motivi inizierà con l'esposizione della
censura con tale ricorso rivolta alla sentenza della Corte d'Appello di
Milano.
Con l'unico motivo di ricorso, adducendo vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia, la Cassa livornese si duole che la Corte di
merito abbia mal valutato il dato quantitativo, emergente dal gran numero di
assegni, sovente post-datati, sempre scoperti al momento dell'emissione,
mantenuti in sosta "vietata" presso la Banca Ponti e il Banco di Sardegna,
secondo una procedura anomala, comune, secondo le affermazioni degli stessi
consulenti d'ufficio, alla tre Banche convenute; la sentenza impugnata avrebbe
anche trascurato l'indicazione desumibile dalla mole degli assegni richiamati,
e in genere dalle risultanze della consulenza tecnica espletata, che avrebbero
dovuto condurre, anche per la Banca Cesare Ponti e per il Banco di Sardegna,
alle stesse conclusioni formulate per la Cassa di Risparmio di Modena, essendo
stati posti in evidenza una serie di elementi, che, seppure non percepibili di
primo acchito come indici di gravi irregolarità, avrebbero, con la
reiterazione, dovuto indurre anche la Banca Ponti e il Banco di Sardegna ad un
più attento controllo delle anomale gestioni dei conti di clienti non
affidati.
Col primo motivo del ricorso incidentale, la Banca Cesare Ponti deduce la
violazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ., nonché il vizio di motivazione
su un punto decisivo della controversia, argomentando che la sentenza
impugnata, nel configurare astrattamente la responsabilità delle tre banche
convenute, e quindi l'esistenza di un nesso di causalità fra la loro condotta
e l'evento, avrebbe errato, perché il danno lamentato della Cassa, è
ascrivibile ad atti dolosi della stessa danneggiata, con conseguente
esclusione di ogni altra responsabilità; tanto più che, nella specie, la
responsabilità andrebbe rapportata ad un comportamento omissivo colposo, per
cui si sarebbe dovuto dimostrare che, se si fosse tenuto il comportamento
ritenuto doveroso, il danno non si sarebbe verificato. La responsabilità del
terzo pregiudizio del credito richiederebbe in ogni caso, secondo la
ricorrente incidentale, la sussistenza del dolo, nella specie pacificamente
esclusa.
Col secondo motivo, la ricorrente incidentale, adducendo violazione degli artt.
1218, 1375, 1710 e 2043 cod. civ., nonché vizio di motivazione, si duole che
la Corte Milanese abbia individuato la fonte dell'obbligo giuridico di
impedire l'evento consistente nel dovere di informazione imposto alle banche
negoziatrici dei titoli, nell'art. 1375 cod. civ., il quale costituirebbe
soltanto un criterio di qualificazione della condotta dei contraenti, senza
che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, imposti da tale
norma, possa divenire fonte di responsabilità, ove non concreti la violazione
di un altrui diritto, riconosciuto da una norma giuridica.
Nella specie, non solo non sussisteva l'obbligo di informazione giuridicamente
sancito, ma era stata rispettata la norma relativa ai tempi di lavorazione
degli assegni, onde non poteva ritenersi illecito un comportamento rispondente
al dettato di legge, facendo risalire l'addebito di colpa, alla violazione del
principio della buona fede.
Col terzo mezzo di ricorso incidentale, infine, la Banca Cesare Ponti deduce
la violazione degli artt. 1218, 1227, 2043 e 2056 cod. civ., nonché vizio di
motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe tratto le dovute
conseguenze della applicabilità dalla fattispecie, dell'art. 1227 cod. civ.,
in forza del quale non sussiste diritto al risarcimento dei danni, che non
abbiano la loro causa unica ed efficiente nel comportamento del debitore.
La Cassa di Risparmio di Modena, a sua volta, col primo motivo di ricorso,
adducendo la violazione degli artt. 1218, 1375, 1710, 2043 c.c., 1 D.P.R. 27
giugno 1985 n. 350, nonché della L. 7 marzo 1938 n. 141, censura la sentenza
impugnata perché non avrebbe esattamente indicato la fonte dell'obbligo
giuridico, gravante sulla ricorrente, di impedire l'evento lamentato,
trattandosi di responsabilità derivante da colpa per omissione.
La Corte milanese avrebbe, infatti, individuato tale fonte nel generico dovere
di informazione derivante alla ricorrente dalla sua oggettiva partecipazione
al sistema bancario, ignorando che l'attività creditizia non risponde ad una
"funzione", ma è espressione della libertà di impresa, come deducibile
dall'art. 1 della Legge n. 30 del 1985. Nè la menzionata fonte potrebbe
rinvenirsi nell'obbligo, gravante sulla ricorrente, di diligente esecuzione
del mandato ricevuto, secondo la convenzione di assegno posta in essere,
avendo la sentenza impugnata riconosciuto che tale convenzione non prevedeva
"l'obbligo di favorire la negoziazione e la circolazione del titolo, e quindi
comunicazioni specifiche, in ordine all'esistenza dei fondi necessari a
coprire l'ordine di pagamento".
Nè potrebbe ulteriormente tale obbligo fondarsi sull'art. 1375 c.c., il quale,
operando nel momento esecutivo, presuppone un regolamento di interessi già
pattuito, e non può, pertanto, comportare, obblighi ulteriori o diversi da
quelli concordati.
Soggiunge, infine, il ricorrente, che la Corte avrebbe omesso di qualificare
la colpa, consistente nell'aver agevolato l'inadempimento del cliente Meoni,
nei confronti della Cassa Livornese, come extracontrattuale, caso nel quale
avrebbe dovuto essere dimostrato anche il dolo e la complicità del terzo nel
raggiro, ovvero contrattuale, limitandosi a definire tale colpa come
"concorrente".
Col secondo motivo di ricorso, la cassa modenese, nel lamentare la violazione
degli artt. 1218, 1223, 2043 c.c., in relazione a vizio di motivazione,
censura la sentenza impugnata, per avere contraddittoriamente affermato, da un
lato, che la Cassa livornese era a conoscenza della situazione del Meoni, e
dall'altro, che la Cassa modenese verserebbe in colpa per non aver informato
la Cassa livornese delle anomalie del conto Meoni. Che essa ben conosceva.
Un'eventuale informativa, pertanto, da parte della ricorrente sarebbe, dunque,
stata inutile; e perciò non sussisterebbe nesso causale fra l'omissione e
l'evento dannoso, dovendosi escludere la responsabilità del terzo ogni
qualvolta intervenga il comportamento doloso del danneggiato. La
contraddittorietà della motivazione, inoltre, sarebbe resa vieppiù palese
dall'assoluzione della Banca Cesare Ponti e del Banco di Sardegna, per fatti
analoghi a quelli contestati alla Cassa di Risparmio di Modena, sul
presupposto, affermato in sentenza della conoscenza delle situazioni debitorie
da parte della Cassa di Risparmi di Livorno.
Col terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto
il profilo del difetto di motivazione, in relazione agli artt. 1227 c.c.,
affermando che erroneamente la Corte milanese ha escluso "in toto"
l'applicazione dell'art. 1227 c.c., il quale prevede che non sono risarcibili
i danni, che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,
postulando in tal modo che il fatto del debitore sia la causa unica ed
efficiente dell'evento e che il creditore, se non fosse rimasto inerente,
avrebbe potuto eliminare, o attenuare, le conseguenze patrimoniali dell'altrui
condotta.
La differenza fra il primo e il secondo comma dell'art. 1227 c.c., che la
Corte Milanese ha omesso di esaminare, consiste infatti nell'essere l'evento
dannoso ricollegabile, in base agli ordinari principi in tema di nesso di
causalità, anche a comportamento del danneggiato, secondo il primo comma del
citato articolo, mentre il secondo comma prevede la diversa situazione in cui
il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento, ma, dopo il suo
verificarsi, abbia omesso di far uso della normale diligenza, al fine di
circoscrivere l'incidenza negativa sul proprio patrimonio dell'evento stesso.
Nella specie, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto non applicarsi l'art.
1227 c.c., in una delle due ipotesi.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la Cassa di Risparmi di Livorno
censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, affermando che la
Corte Milanese, nel graduare le diverse colpe nella produzione dell'evento
lesivo, avrebbe erroneamente addebitato alla Cassa di Modena soltanto un
quarto dei danni subiti, in relazione alla sola posizione del cliente Meoni,
mentre i dati emersi nel corso del giudizio di merito (protrazione
dell'illecito per un tempo relativamente ampio, successione reiterata di
operazioni illecite, ingente quantità di tali operazioni) avrebbero dovuto
comportare una percentuale partecipativa della Cassa Modenese al danno ben più
ampia di quella ritenuta dalla Corte di merito, che avrebbe dovuto motivare il
giudizio di equità, pronunciato sul punto.
Passando all'esame delle singole doglianze esposte, e in primo luogo, del
ricorso della Cassa di Risparmi di Livorno, che precede temporalmente gli
altri, occorre preliminarmente dar conto della eccezione di inammissibilità
del ricorso stesso, formulato dai contraenti Banca Cesare Ponti e Banco di
Sardegna, che hanno sostenuto essere il gravame della Cassa Livornese
esclusivamente incentrato su censure tendenti ad ottenere un riesame del
merito, attraverso una nuova valutazione dei fatti di causa, senza alcuna
denuncia di specifiche omissioni o lacune nella motivazione della sentenza
impugnata; la Cassa ricorrente non avrebbe, in sostanza, identificato il punto
decisivo della controversia, rispetto al quale il giudice d'appello sarebbe
incorso nel lamentato vizio di motivazione, limitando le proprie critiche ed
inammissibili rilievi di fatto.
L'eccezione non ha pregio.
La Cassa di Risparmi di Livorno ha, infatti, inteso, con il proprio gravame,
sottolineare la presunta contraddizione o insufficiente motivazione insita
nella sentenza d'appello, la quale pur riconoscendo (pag. 24 sentenza
impugnata) comuni anomalie di tipo oggettivo nello svolgimento dei conti delle
tre banche mandatarie, qualificate dai giudici milanesi come "mancata
comunicazione alla mandante dei segnali rappresentati dall'affluenza di
assegni negoziati per enormi importi... e sempre in assenza di provvista", ha
poi distinto, sul piano soggettivo della colpa nella causazione dell'evento
dannoso, la posizione della Cassa di Risparmio di Modena da quella del Banco
di Sardegna e della Banca Cesare Ponti.
Gli elementi di fatto, dei quali la Cassa Livornese ha lamentato la
sottovalutazione da parte della Corte di merito, non costituiscono, in un tal
contesto, profilo di censure implicanti una mera rivalutazione del merito, ma
circostanze volte ad illustrare la ritenuta contraddittorietà ed insufficienza
delle ragioni logico-giuridiche, poste a fondamento di una decisione, così
diversificata.
Il ricorso della Cassa di Risparmi di Livorno è pertanto ammissibile.
Esso è tuttavia infondato.
La Corte milanese, infatti, proprio in considerazione del presupposto, comune
alle tre Banche mandatarie, nella ritardata presentazione degli assegni
all'incasso, presupposto che, sul piano esclusivamente oggettivo dell'apporto
causale, avrebbe potuto condurre ad una equiparazione delle singole condotte
concorrenti, ha giustificato la valenza attribuita al comportamento della
Banca Cesare Ponti, rispetto alla Cassa di Risparmio di Modena, con
l'equivocità degli elementi, dai quali poter dedurre con sicurezza la
sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, a carico della Banca Ponti.
Mentre, infatti, nel rapporto fra la Cassa livornese e quella Modenese si
appalesavano, come meglio si dirà oltre, pesanti ragioni di sospetto, quanto
meno in relazione al conto del cliente Meoni, nei confronti della Banca Ponti
la stessa Cassa ricorrente ha riconosciuto (pg. 14 del ricorso) che il
fraudolento giro d'assegni ideato dagli infedeli funzionari livornesi, poteva
non essere percepito agevolmente; infatti, come lo stesso ricorrente espone,
lo scoperto di un correntista, veniva ripianato da altro correntista, con
assegno che, a sua volta, coinvolgeva, per la copertura, un terzo correntista.
Si trattava, insomma, di un movimento d'assegni con più protagonisti, a
differenza di quello relativo al conto Meoni presso la Cassa di Risparmio di
Modena, ove gli assegni, per importi rilevanti, venivano negoziati anche in
sequenza, e per cifre tonde, da un unico operatore (pg. 24 sentenza).
Nonostante il marchingegno ideato a Livorno, la Banca Ponti addebitò in conto
il giorno del ricevimento, o il giorno successivo, oltre due terzi degli
assegni lavorativi (pg. 29 sentenza), con relativa dilatazione (da 2 a 9
giorni) nei tempi di lavorazione degli altri titoli pervenuti, secondo una
prassi non corretta, ma all'epoca tollerata (pg. 19 sentenza), comunque
sporadica e non limitata, come nel caso del Meoni, di cui si è fatto cenno, ad
un unico correntista: non tale, quindi, da allarmare, nel ragionato contesto
esposto nella sentenza impugnata in ordine alla diversificazione della colpa
"in omettendo" delle tre Banche mandatarie, la Banca Cesare Ponti, in ordine
al cattivo stato dei diversi conti, ai quali, talvolta, i ritardi di
copertura, o i richiami si riferivano.
Rispetto al fenomeno dei richiami degli assegni privi di copertura, operati
dalla Banca Livornese nei confronti della Banca Ponti, prima della decorrenza
dei termini di presentazione, va sottolineato che la Cassa ricorrente ne
evidenza la consistenza quantitativa, quale elemento che avrebbe dovuto
insospettire la Banca Mandataria, ma non specifica a quanto correntisti il
fenomeno, per cifre separate, si riferisca, e se riguardi, come controdeduce
la Banca Ponti (pg. 16 del controricorso), conti già dalla stessa Ponti
estinti d'ufficio, rispetto ai quali il richiamo da parte della Cassa
Livornese era d'obbligo.
Anche nei confronti del Banco di Sardegna, la Corte di merito ha
ulteriormente, e ancor più motivatamente, riscontrato l'assenza di dati
univoci, in forza dei quali il Banco Sardo avrebbe dovuto tempestivamente
assumere un diverso, e più oculato, atteggiamento nei confronti della Banca
mandante.
Rilevato che i funzionari di quest'ultima avevano prescelto una piccola
Agenzia (quella di S. Teresa di Gallura), lontana dalla sede centrale del
Banco (a Sassari), e posto in evidenza il tortuoso giro postale, ideato dai
funzionari livornesi per dilatare al massimo, anche mediante post-datazione
degli assegni, il tempo di presentazione, la sentenza impugnata ha
coerentemente escluso la responsabilità del Banco sardo nella produzione
dell'evento, sia sotto il profilo dell'inadeguatezza causale della condotta
del Banco di Sardegna a produrre effetti, sostanzialmente impostati e gestiti
da Livorno, nel modo che si è detto, sia sotto il profilo della insussistenza
della colpa in chi quegli assegni negoziava soltanto alla conclusione di un "inter"
studiato e preordinato dall'altrui dolo.
Il ricorso principale della Cassa di Risparmi di Livorno, nei confronti della
Banca Cesare Ponti e del Banco di Sardegna, deve essere pertanto rigettato;
conseguentemente, deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale
proposto dalla Banca Cesare Ponti, ancorché ammissibile, dovendosi riconoscere
l'interesse della stessa Banca Ponti a vedere più ampiamente affermata la
liceità della propria condotta, non soltanto sul piano soggettivo dell'assenza
di colpa, ma anche su quello dell'inconfigurabilità dell'addebito per difetto
di un obbligo giuridico impositivo di una determinata condotta per il
banchiere mandatario, e per interruzione del nesso causale, rispetto ad un
evento, originato dal dolo dello stesso danneggiato.
Tale aspetto del ricorso incidentale della Banca Ponti costituisce anche il
contenuto dei primi due motivi di censura svolti, con separato ricorso
principale, dalla Cassa di Risparmio di Modena. Con essi, la suddetta
ricorrente, in definitiva sostiene: 1) che non è stata individuata la fonte
dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, gravante su essa ricorrente; 2)
che la corte milanese non ha stabilito il titolo, contrattuale o
extracontrattuale, della affermata responsabilità della ricorrente; 3) che non
può sussistere una colpa contrattuale, derivante dalla sola inosservanza dei
doveri di buona fede e di correttezza nella esecuzione dell'incarico ricevuto;
4) che il comportamento doloso del danneggiato aveva comunque interrotto il
nesso causale, rendendo superflua ogni attività di informazione da parte della
Banca mandataria nei confronti della mandante, che era perfettamente informata
dell'anomalo giro di assegni, per averlo ideato.
Le censure esposte sono infondate.
Come la sentenza impugnata ha chiaramente enunciato, l'imprenditore che
esercita l'attività creditizia, ancorché eserciti un'attività privata, è
soggetto ai poteri pubblicisti di controllo e repressione previsti dalla legge
bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e success. mod.). Il primo articolo di
tale legge recita infatti "la raccolta del risparmio per il pubblico sotto
ogni forma, e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico,
regolate dalle norme della presente legge". Ciò significa, per quanto attiene
all'esercizio del credito, che tale attività ha profili pubblicistici, che
giustificano non soltanto la regolamentazione contenuta nella stessa legge, ma
la possibilità di imporre obblighi e divieti su tale esercizio, in quanto
"funzione", senza che venga per ciò intaccata l'autonomia dell'impresa
creditizia.
Scopo della regolamentazione così realizzata è soprattutto infatti, quello di
garantire la solvibilità e la liquidità degli Istituti di credito, inseriti in
un sistema, quello bancario, che, in tal modo organizzato, costituisce un
ordinamento giuridico. Il dovere primario dei soggetti di tale ordinamento,
cioè degli Istituti di credito, consiste, dunque, in una corretta erogazione
del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza, ma di quelle
delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni
e le informazioni reciproche.
In funzione di ciò la legge bancaria citata dispone che le aziende di credito
utilizzino, oltre ai normali libri obbligatori per tutti gli imprenditori e ai
libri sociali, anche un libro fidi sempre aggiornato (art. 37), prevedendo il
controllo degli organi di vigilanza della banca d'Italia, al fine di
disciplinare la concorrenza fra le Aziende stesse, ed adottare le cautele
derivanti, come ha rilevato anche la sentenza impugnata, dal cumulo dei fidi
(art. 32 lett. h).
Gli stessi organi di vigilanza hanno la potestà di adottare provvedimenti atti
ad impedire l'abusiva circolazione degli assegni (Cass. 2579-88), poiché in un
sistema siffatto, il cui funzionamento ottimale è assicurato dalla coincidenza
della entità e durata dei risparmi, con l'entità e durata degli investimenti,
l'abusiva concessione del credito ad imprenditore potenzialmente insolvente,
può integrare una probabile lesione e dell'equilibrio del sistema, e dei
terzi.
Se è vero infatti che in fattispecie, attinente all'erogazione di credito
bancario, quale quella prevista dall'art. 218 della l.f., il reato di ricorso
abusivo da credito si configura in presenza di una dissimulazione, da parte
dell'imprenditore insolvente, del proprio stato di dissesto, è vero altresì
che non informa a diligenza professionale la propria condotta il banchiere che
ignori i reiterati segnali provenienti (come è accaduto per il conto Meoni,
presso la Cassa di Risparmio di Modena) dall'emissione allo scoperto, per un
periodo di circa nove mesi, di assegni in sequenza ed in pari data, ad opera
dello stesso traente, per importi cospicui e in cifre tonde, non riferibili ad
operazioni commerciali di acquisizione di beni o servizi, e non girati a terzi
(pg. 25 sentenza impugnata).
Il "bonus argentarius" deve, infatti, proprio in ossequio alle regole
dell'ordinamento cui appartiene, cercare di impedire, con varie misure, che
vanno allo scambio di informative col banchiere mandante, alla chiusura del
conto al cliente di dubbia solvibilità, un evento dannoso, quale quello nella
specie verificatosi, che non poteva non apparire, alla luce delle circostanze
prima evidenziate, nonché probabile, altresì prevedibile.
La colpa extracontrattuale, dunque, in concreto sostanziatasi nell'omissione
della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito, è
consistita, come la sentenza impugnata ha sottolineato, nella violazione dei
doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio "status"; non può
pertanto affermarsi che il banchiere, soltanto perché rispettoso del dato
formale di presentazione dei titoli all'incasso nei termini cui all'art. 32
della L. n. 1739-1933, abbia tenuto un comportamento corretto, nel caso di
specie.
Anche se non è infatti previsto un generale dovere di attivarsi al fine di
impedire eventi di danno, vi sono situazioni molteplici, da cui possono
nascere per i soggetti in essi coinvolti, doveri e regole di azione, la cui
inosservanza integra la nozione di "omissione", e la conseguente
responsabilità prevista dall'art. 2043 del codice civile. Nella specie, dalla
normativa che regola il sistema bancario, vengono imposti, a tutela del
sistema stesso e dei soggetti in esso inseriti, comportamenti in parte
tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, qualora la relazione logica fra
le regole generali di condotta imposte ai soggetti di quel sistema e
l'attività in concreto svolta dagli stessi, evidenzi quell'assenza di
diligenza, e di cautele in cui si sostanzia la "culpa in omettendo".
Nè va peraltro ritenuto del tutto legittimo, come ha sottolineato la sentenza
impugnata, il comportamento del banchiere che presenti assegni privi di
provvista all'incasso nei termini ultimi, previsti dall'art. 32 L. n. 1739-33.
Tale norma va infatti correlata all'art. 16 della stessa legge, per cui
l'emissione di assegni non coperti è comunque un reato, in relazione al quale
l'appuntamento della provvista prima della presentazione dell'assegno
costituisce soltanto circostanza attenuante, non a caso, dunque la Banca
d'Italia, ancor prima di dettare precise disposizioni in merito (1978), aveva
bollata come "arbitraria" e "illegittima", come ricorda la sentenza impugnata,
la pratica bancaria di trattenere assegni scoperti in giacenza. Il
collegamento fra le due norme prima indicate, dunque, non può non evidenziare
l'utilizzazione distorta dell'art. 32 della legge n. 1739-33 da parte delle
banche, che attraverso la lettere di tale norma consentono tardive affluenze
di provvista, legittimando in tal modo condotte penalmente illecite, mentre
l'originaria funzione dell'art. 32 non poteva che essere quella di impedire
che il traente potesse utilizzare la provvista prima della scadenza dei
termini, fissati appunto dall'art. 32 della legge citata (Cass. Pen. 1798-86).
La constatazione quindi, da parte del trattario, che gli assegni emessi dal
Meoni erano quasi sempre allo scoperto, constatazione evidente alla stregua
delle risultanze già evidenziate (pg. 25 sentenza impugnata) non poteva certo
tranquillizzare un banchiere professionalmente valido, che avrebbe dovuto
attivarsi perché il comportamento sostanzialmente delittuoso del Meoni,
ancorché non incombesse sul banchiere stesso l'obbligo giuridico della
denuncia, non comportasse una dilatazione del rischio di improprio
affidamento, di cui il Meoni veniva a godere, attraverso il tacito
assecondamento della sua illecita condotta.
Nè, al fine di avvalorare, la liceità della prassi relativa agli assegni in
giacenza, può richiamarsi la necessità di osservare la convenzione di assegno,
la quale si riferisce al rapporto traente-trattario, e presume sempre
l'esistenza di fondi resi ritualmente disponibili, o mediante provvista, o
mediante regolare fido bancario (art. 3 legge ass.). Il Meoni era, invece,
presso la Cassa modenese, un cliente sostanzialmente non affidato (pg. 25
sentenza impugnata), per cui la Cassa trattaria non era certamente tenuta ad
onorare assegni da costui emessi dallo scoperto, posto che era il correntista
Meoni a violare per primo, con la sua condotta, la convenzione indicata.
Omettendo di attivare, e favorendo, invece, nei fatti, un tal genere di
condotta, peraltro la Cassa modenese non è soltanto incorsa nella colpa
extracontrattuale, che la sentenza censurata ha ampiamente descritto, ma ha
anche omesso un comportamento concretamente derivante dal mandato all'incasso,
conferitole dalla Banca Livornese, incorrendo così nella violazione di un
obbligo contrattuale, così come la Corte milanese ha ulteriormente
puntualizzato. La Cassa modenese, che pur, contestando la circostanza, ha
mostrato di ben comprendere, attraverso l'elaborazione dei motivi di ricorso,
che la corte di merito aveva ad essa attribuito una condotta colposa sia sul
piano extracontrattuale, che sul piano contrattuale - pacifica essendo, nel
nostro ordinamento, la possibilità di concorso fra responsabilità acquiliana e
contrattuale, allorché un unico comportamento, risalente al medesimo autore,
appaia lesivo, oltreché di regole di condotte poste a tutela di interessi
variamente protetti, anche di clausole contrattuali - ha, nella specie negato
che la generica violazione del dovere contrattuale di correttezza possa essere
considerata illegittima. L'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona
fede rivestirebbe, infatti, un'attitudine soltanto integrativa delle
determinazioni delle parti, secondo una decisione di questa Corte (Cass.
3480-87), che la Cassa modenese richiama.
Tale assunto non può essere, tuttavia, nella specie, condiviso.
Infatti la normativa di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni,
prevista da molteplici norme del nostro ordinamento (artt. 1175, 1374, 1375 ed
altre), e confortata dal precetto costituzionale (art. 2 Cost) che impone il
rispetto dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, esige attuazione
piena, nei limiti di compatibilità con altri valori di pari grado e dignità.
Ciò comporta che diritti ed obblighi, seppure specificamente regolati dalle
norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall'osservanza del
principio di buona fede, operante all'interno delle posizioni soggettive, non
potendo l'autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità con
altrui danno.
La Cassa di Risparmio di Modena, la quale ha continuato a fruire, per tutto il
periodo in cui ha agevolato le operazioni bancarie del Meoni, di ingenti
interessi passivi addebitati sugli scoperti di conto, ha sostenuto, in primo
luogo, l'assenza di un obbligo contrattuale di informare la Banca mandante del
cattivo stato del conto Meoni, in secondo luogo, l'inutilità di una tale
comunicazione, stante il dolo, ai più alti livelli decisionali, dei funzionari
e dirigenti della Cassa Livornese.
Per quanto attiene l'obbligo contrattuale, già la sentenza impugnata aveva
affermato che il generale dovere di informazione, insito nel rapporto di
mandato non era escluso, ma rafforzato dall'esigenza di agire sempre,
nell'ambito dei rapporti negoziali, secondo le regole di correttezza, la cui
necessaria osservanza questa Corte, per quanto prima esposto, intende
ulteriormente sottolineare, rientrando le stesse nel contenuto di ogni
rapporto contrattale.
Per quanto attiene il secondo rilievo, va, innanzitutto premesso il dato
pacifico secondo cui la dolosa condotta dei funzionari della Cassa Livornese
non avrebbe sortito effetto alcuno, senza la cooperazione delle Banche
trattarie, e giratarie per l'incasso, degli assegni emessi senza provvista.
L'idoneità causale della condotta omissiva delle banche trattarie nella
produzione dell'evento finale è stata tuttavia dedotta soltanto in presenza,
oltreché del merito dato causale, dell'incontrovertibilità dell'elemento
soggettivo della colpa, riscontrato dalla Corte milanese, con apprezzamento di
fatto relativo alla condotta delle tre Banche trattarie, parti nel presente
giudizio, soltanto a carico della Cassa di Risparmio di Modena.
Quest'ultima infatti era sicuramente in grado, pur in presenza del dolo dei
funzionari livornesi, di avvertire, per gli inequivoci segnali, cui si è più
volte accennato, il grado di pericolosità insito nell'anomalo e illecito giro
di assegni attivato dal Meoni a Livorno. Se pertanto la Cassa di Risparmio di
Modena avesse assunto, nell'ambito del rapporto di mandato, cui si è fatto
prima riferimento, pubbliche e inequivocabili iniziative, quali comunicazioni
scritte la banca mandante, sistematico protesto dei titoli, che altrettanto
sistematicamente le venivano rimessi allo scoperto, e infine, la chiusura del
conto Meoni, il danno subito dall'Istituto livornese, a causa dell'infedeltà
dei propri dipendenti, sarebbe stato prevedibilmente contenuto entro
dimensioni molto più modeste.
Ciò può essere ragionevolmente affermato, nel rispetto del principio
dell'equivalenza causale delle condotte, temperato da quello della causalità
efficiente, secondo il quale l'evento deve pur sempre essere riferibile ad una
condotta commissiva od omissiva giuridicamente rilevante, che si inserisca nel
nesso causale; quest'ultimo può essere, infatti, interrotto soltanto da un
azione od omissione che renda superflue, rispetto all'evento, le altre
condotte. Ma ciò, nel concreto, non è avvenuto data l'insufficienza causale
originaria del dolo attribuito ai funzionari livornesi, ideatori di artifizi
che presupponevano l'altrui partecipazione, anche consapevole, artifizi che
potevano però, proprio a causa della loro natura, essere individuati ed
impediti da un compartecipe attento e corretto. Pertanto, sebbene non vi sia
stato un coinvolgimento della Cassa Modenese nei reati di malversazione
ascritti ai funzionari della Cassa di Risparmi di Livorno, non può non
riconoscersi, nel residuale ambito della colpa civilistica, il necessario
inserimento causale della negligente condotta della Cassa di Risparmio di
Modena nella realizzazione dell'evento finale di danno, patito dalla Cassa
Livornese.
I primi due motivi del ricorso principale della Cassa di Risparmio di Modena
debbono essere pertanto rigettati.
Non è fondato neppure il terzo motivo di tale ricorso, laddove addebita alla
sentenza impugnata di avere escluso "in toto" l'applicazione dell'art. 1227
c.c.
La Corte di merito ha infatti graduato la colpa nella produzione del danno,
mediante il richiamo al complesso dei fatti e all'efficienza causale delle
condotte dei responsabili, dopo avere ritenuto superfluo interrogarsi circa i
rapporti fra il primo e il secondo comma dell'art. 1227 c.c., i cui principi
generali, relativi al concorso fra la condotta del danneggiante e quella del
danneggiato nella produzione dell'evento, ha sostanzialmente applicato.
Anche il terzo motivo del ricorso della Cassa di Risparmio di Modena deve
essere pertanto rigettato.
È invece inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Cassa di Risparmi
di Livorno al fine di contestare la sentenza impugnata su un capo, quello
relativo alla quantificazione del danno posto a carico della Cassa Modenese,
inizialmente non considerato nel ricorso principale proposto dalla stessa
Cassa Livornese, nei confronti delle altre banche, parti nel presente
giudizio, la Banca Cesare Ponti e il Banco di Sardegna.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, infatti.
(sent. 4159-79; 3432-80; 3461-83; 1814-84, 2186-85; 6977-88; 1855-89;
6278-90), postoché l'impugnazione parziale di una sentenza importa
acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. 2 c., ai capi non impugnati, la
parte che propone impugnazione non può, nel corso del processo, proporre
ulteriori impugnazioni, neppure in via incidentale, poiché la valida
proposizione del gravame iniziale determina la consumazione del diritto
all'impugnazione, salvo che il gravame proposto sia inficiato da una causa di
inammissibilità o improcedibilità.
Nell'aderire a tale consolidato orientamento, secondo il quale la parte che
propone impugnazione principale consuma con questa la facoltà di critica nei
confronti della decisione impugnata, che essa, all'atto della impugnazione
iniziale, era in grado di valutare, come favorevole e contraria, nel suo
complesso, non si può sottacere che la problematica dei rapporti fra l'art.
329 2 e gli artt. 334 e 358 c.p.c. e ' stata diversamente affrontata dalla
sentenza 2227-90 di questa Corte, la quale ha sostenuto che la proposizione
dell'impugnazione incidentale non è preclusa alla parte che abbia proposto il
gravame principale, poiché l'acquiescenza parziale alla sentenza sarebbe
configurabile soltanto a condizione che non venga proposto, ai sensi dell'art.
334 c.p.c., un gravame incidentale tardivo.
Una tale soluzione è stata tuttavia fondata sulla premessa che l'ammissibilità
dell'impugnazione incidentale tardiva su capi autonomi della sentenza
impugnata, diversi da quelli fatti oggetto dell'impugnazione principale, trova
la sua "ratio" nella opportunità di favorire l'accettazione della sentenza, in
situazione di reciproca soccombenza, e in presenza di analogo comportamento
dell'avversario (sent. 4640-89).
Ma allorché la parte che propone il ricorso principale sia già in condizioni
di valutare interamente il proprio interesse ad accettare o meno, interamente
o parzialmente, la sentenza impugnata, non può parlarsi di salvaguardia dei
contrapporti interessi delle parti, le quali godono ancora della tutela loro
consentita dalla non intervenuta decorrenza dei termini del gravame; non può,
dunque, ritenersi consentito il frazionamento dell'impugnazione principale,
che già fissa immodificatamente l'oggetto del giudizio ad essa relativo, in
atti separati, neppure in presenza del disposto dell'art. 334 c.p.c., il quale
opera soltanto a favore della parte che, prima dell'iniziativa impugnatoria di
controparte, abbia fatto acquiescenza alla sentenza impugnata, in ossequio
all'esigenza del riequilibrio delle posizioni delle parti dinanzi al giudice
del gravame (Cass. 6278-90).
In conclusione, i ricorsi principali proposti dalla Cassa di Risparmi di
Livorno e dalla Cassa di Risparmio di Modena debbono essere rigettati, mentre
deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della
Banca Cesare Ponti ed inammissibile il ricorso incidentale della Cassa di
Risparmi di Livorno. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese fra
la Cassa di Risparmio di Modena e la Cassa di Risparmi di Livorno, la quale
dovrà invece essere condannata alla rifusione delle spese processuali, di cui
L. 10 milioni per onorari per ciascuna delle due controricorrenti, in favore
rispettivamente della Banca Cesare Ponti e del Banco di Sardegna.
P.Q.M
La
Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale della Cassa di
Risparmi di Livorno, nonché il ricorso della Cassa di Risparmio di Modena, con
assorbimento del ricorso incidentale della Banca Cesare Ponti. Dichiara
inammissibile il ricorso incidentale della Cassa di Risparmi di Livorno.
Compensa le spese fra la Cassa di Livorno e quella di Modena. Condanna la
Cassa di Risparmi di Livorno al pagamento delle spese processuali in L.
236.500 in favore del Banco di Sardegna e Lire 480.400 in favore della Banca
Cesare Ponti oltre L. 10.000.000 ciascuno, per onorari. |