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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Legge 18 agosto 2000, n. 248 (in Gazz. Uff., 4
settembre, n. 206)
Nuove norme di tutela del diritto di
autore.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 16
della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2.
1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) 3. (
Omissis ). (3) 4. ( Omissis ). (4) 5. ( Omissis ). (5) (1) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 68 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Aggiunge due
commi all'art. 68 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (3) Modifica il primo comma
dell'art. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (4) Aggiunge un comma all'art.
171 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (5) Inserisce l'art. 181-ter, dopo l'art.
181-bis, introdotto dalla presente legge, della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 3.
1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) (1)
Modifica la lettera b), comma 1, dell'art. 69 della l. 22 aprile 1941, n. 633.
(2) Aggiunge un comma all'art. 69 della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 4.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce il primo
comma dell'art. 161 della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 5.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 162
della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 6.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 163
della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 7.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce il n. 3)
dell'art. 164 della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 8.
1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) 3. (
Omissis ). (3) (1) Inserisce gli artt. 174-bis e 174-ter, dopo l'art. 174
della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Inserisce l'art. 75-bis, dopo l'art. 75
della r.d. 18 giugno 1931, n. 773. (3) Modifica il comma 1 dell'art. 17-bis
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.
633, l'espressione: " Ente italiano per il diritto di autoreº ovunque ricorra
è sostituita dall'espressione: " Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)º.
Art. 10.
1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce l'art.
181-bis, dopo l'art. 181 della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 11.
1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) (1)
Inserisce gli artt. 182-bis e 182-ter, dopo l'art. 182 della l. 22 aprile
1941, n. 633. (2) Aggiunge il n. 4-bis) alla lettera b), comma 6, dell'art. 1
della l. 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 12.
1. ( Omissis ). (1) (1) Aggiunge i commi 3-bis
e 3-ter all'art. 26 della l. 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 13.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art.
171-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 14.
1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art.
171-ter della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 15.
1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce l'art.
171-quinquies, dopo l'art. 171-quater della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi
procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e
sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca
concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171- bis , 171- ter , 171- quater
, 171- quinquies , 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto
grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate,
la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione
della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su
uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta
di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
Art. 17.
1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce gli artt.
171-sexies, 171-septies, 171-octies e 171-nonies, dopo l'art.
171-quinquies, introdotto dalla presente legge, della l. 22 aprile
1941, n. 633.
Art. 18.
1. ( Omissis ). (1) (1) Aggiunge i commi 6-bis
e 6-ter all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 93.
Art. 19.
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la
tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitatoº. 2. Il
Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli
esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e
possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato è organo di
consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività
di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale. 4.
Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di
atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità
giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura
penale. 5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma
anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico. 6. Fermo
restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità
giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i
fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e
di repressione degli illeciti. 7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la
promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio
per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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