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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Legge 18 agosto 2000, n. 248 (in Gazz. Uff., 4 settembre, n. 206)

 Nuove norme di tutela del diritto di autore.

Preambolo

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

 

Art. 1.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 16 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 2.

 1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) 3. ( Omissis ). (3) 4. ( Omissis ). (4) 5. ( Omissis ). (5) (1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 68 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Aggiunge due commi all'art. 68 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (3) Modifica il primo comma dell'art. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (4) Aggiunge un comma all'art. 171 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (5) Inserisce l'art. 181-ter, dopo l'art. 181-bis, introdotto dalla presente legge, della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 3.

 1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) (1) Modifica la lettera b), comma 1, dell'art. 69 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Aggiunge un comma all'art. 69 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 4.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce il primo comma dell'art. 161 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 5.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 162 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 6.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 163 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 7.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce il n. 3) dell'art. 164 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 8.

 1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) 3. ( Omissis ). (3) (1) Inserisce gli artt. 174-bis e 174-ter, dopo l'art. 174 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Inserisce l'art. 75-bis, dopo l'art. 75 della r.d. 18 giugno 1931, n. 773. (3) Modifica il comma 1 dell'art. 17-bis del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

 

Art. 9.

 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: " Ente italiano per il diritto di autoreº ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: " Società italiana degli autori ed editori (SIAE)º.

 

Art. 10.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce l'art. 181-bis, dopo l'art. 181 della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 11.

 1. ( Omissis ). (1) 2. ( Omissis ). (2) (1) Inserisce gli artt. 182-bis e 182-ter, dopo l'art. 182 della l. 22 aprile 1941, n. 633. (2) Aggiunge il n. 4-bis) alla lettera b), comma 6, dell'art. 1 della l. 31 luglio 1997, n. 249.

 

Art. 12.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 26 della l. 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 13.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 171-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 14.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Sostituisce l'art. 171-ter della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 15.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce l'art. 171-quinquies, dopo l'art. 171-quater della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 16.

 1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171- bis , 171- ter , 171- quater , 171- quinquies , 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

 

Art. 17.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Inserisce gli artt. 171-sexies, 171-septies, 171-octies e 171-nonies, dopo l'art. 171-quinquies, introdotto dalla presente legge, della l. 22 aprile 1941, n. 633.

 

Art. 18.

 1. ( Omissis ). (1) (1) Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 93.

Art. 19.

 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitatoº. 2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale. 4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale. 5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico. 6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti. 7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.