Codice di Procedura Civile

Artt. 99 - 111

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Artt. 121 - 126





LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 112
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Massime

I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.






Art. 113
Pronuncia secondo diritto

Massime

I. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

II. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (1).


________________
(1) La Corte cost., con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.


Art. 114
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Massime

I. Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.


Art. 115
Disponibilità delle prove


I. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

II. Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


Art. 115
Disponibilità delle prove

Massime

I. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. (1)

II. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 45, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).


Art. 116
Valutazione delle prove

Massime

I. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

II. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.


Art. 117
Interrogatorio non formale delle parti

Massime

I. Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.


Art. 118
Ordine d'ispezione di persone e di cose


I. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

II. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

III. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a 5 euro.


Art. 118
Ordine d'ispezione di persone e di cose

Massime

I. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purchè ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

II. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

III. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1500.


________________
(1) Le parole «da euro 250 ad euro 1500» hanno sostituito le parole «non superiore a euro 5» in base all’art. 45, comma 15, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).


Art. 119
Imposizione di cauzione

Massime

I. Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.


Art. 120
Pubblicità della sentenza


I. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

II. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.


Art. 120
Pubblicità della sentenza

Massime

I. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. (1)

II. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.


________________
(1) Comma sostituito dall’art. 45, comma 16, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).


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