indice

Home

Codice di Procedura Civile

IL CASO.it

 

 

 

LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO VI

Degli atti processuali

CAPO III

Della nullità degli atti

 

 

 

 

Artt. 152 - 155

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 163 - 171



 

 

 

Art. 156

Rilevanza della nullità

Massime

I. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

II. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

III. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

 

 

 

 

 

Art. 157

Rilevabilità e sanatoria della nullità

 

I. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

II. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

III. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

 

 

 

 

 

Art. 158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice

 

I. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice  o all'intervento del pubblico ministero  è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.

 

 

 

 

 

Art. 159

Estensione della nullità

 

I. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

II. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

III. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

 

 

Art. 160

Nullità della notificazione

 

I. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161

Nullità della sentenza

 

I. La nullità delle sentenze soggette ad appello  o a ricorso per cassazione  può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

II. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162

Pronuncia sulla nullità

 

I. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

II. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60, numero 2.

Artt. 152 - 155

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 163 - 171

 

 

 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Prassi

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Convegni

Prossimi convegni

 

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

Vendite competitive

Prossime vendite

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

Mantova

Milano

Roma

Napoli

Brescia

Piacenza

Torino

Varese

In libreria

In libreria

Giurisprudenza:   Mantova   ● Milano  Roma
Napoli  ● Brescia  ● Piacenza  Torino  Varese


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it