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Codice di Procedura Civile

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LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO III

Delle impugnazioni

CAPO III

Del ricorso per cassazione

SEZIONE I

Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

 

 

 

 

Artt. 339 - 359

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 374 - 391ter



 

 

 

Art. 360

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

 

I. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

 

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

II. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Art. 360

 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1)

 

I. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado  possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto  e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

 

II. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

III. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

IV. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

 __________________________

(1) Articolo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 272 d.lgs. n. 40, cit., la disposizione si applica «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

 

 

 

 

 

Art. 360-bis

Inammissibilità del ricorso (1)

 Massime

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. 

__________________________

(1) Articolo inserito  dall’art. 47, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58, comma 5, della citata legge, la modifica si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 361

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

 

I. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

 

II. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

III. La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

Art. 361

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

 

I. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa  (1).

II. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

III. La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

 ________________________

(1) Comma sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 362

Altri casi di ricorso

 

I. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

II. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

 

 

Art. 363

Ricorso nell'interesse della legge

 

 

I. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.

II. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.

Art. 363

 Principio di diritto nell'interesse della legge (1)

 

I. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

II. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

III. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

IV. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

 ___________________________

(1) Articolo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.

Art. 364

[Deposito per il caso di soccombenza]

 

abrogato

 

Art. 365

Sottoscrizione del ricorso

 

I. Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

Art. 366

Contenuto del ricorso

 

I. Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

 

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

 

 

II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

Art. 366

 Contenuto del ricorso (1)

 

I. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato  e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

IV. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176.

 ____________________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006 (vedi nota all'art. 360).

Art. 366

 Contenuto del ricorso (1)

Massime

I. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato  e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

II. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, (2) le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

III. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

 

IV. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma. (3)

 ____________________________

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006 (vedi nota all'art. 360).

(2) Le parole «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state inserite dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 1 gennaio 2012.

(3) Comma sostituito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012. Il comma sostituito cosi recitava "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176."

 

 Art. 366 Bis

 Formulazione dei motivi (1)

Massime

I. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

____________________________

(1) Articolo inserito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006.

Art. 366 Bis

 Formulazione dei motivi

 

 

Abrogato

 

 

 

__________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58, comma 5, della citata legge, la modifica si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.

 

 

Art. 367

Sospensione del processo di merito

 

I. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza.

II. Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo  entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione  della sentenza.

Art. 368

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

 

I. Nel caso previsto nell'articolo 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

II. Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte di appello, se pende davanti alla corte.

III. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende  il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

IV. La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio  di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

V. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 369

Deposito del ricorso

 

I. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti  contro le quali è proposto.

II. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

 

III. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

Art. 369

Deposito del ricorso

 

I. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti  contro le quali è proposto.

II. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda  (1).

III. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

___________________________

(1) Numero sostituito dall'art. 7 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006 (vedi nota all'art. 360).

Art. 370

Controricorso

 

I. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto  entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

II. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

III. Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Art. 371

Ricorso incidentale

Massime

I. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

II. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

III. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

IV. Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

V. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Art. 371 Bis

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

 

I. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole « atto di integrazione del contraddittorio », deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità  entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Art. 372

Produzione di altri documenti

 

I. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata  e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

II. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

Art. 373

Sospensione dell'esecuzione

 

I. Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

II. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore  o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

Artt. 339 - 359

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