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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO I

Degli organi giudiziari

CAPO I

Del giudice

SEZIONE VI-bis

 

 

 

 

Artt. 41 - 50

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 51 - 56



 

 

 

Art. 50 Bis

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

 

I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (1).

II. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

 

 

____________________________

 

 

(1) Numero aggiunto dall'art. 2448 l. 24 dicembre 2007, n. 244 con effetto dai centottanta giorni successivi alla entrata in vigore di tale legge.

 

 

 

 

Art. 50 Ter

Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

 

I. Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

 

 

 

 

Art. 50 Quater

Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

 

I. Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.

 

Artt. 41 - 50

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