|
LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I Degli organi giudiziari CAPO I Del giudice SEZIONE VI-bis |
|
|
|
|
|
|
|
Artt. 41 - 50 |
Artt. 51 - 56 |
|
|
|
|
|
Art. 50 Bis Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
I. Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (1). II. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto. |
|
|
|
____________________________ |
|
|
|
(1) Numero aggiunto dall'art. 2448 l. 24 dicembre 2007, n. 244 con effetto dai centottanta giorni successivi alla entrata in vigore di tale legge. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 50 Ter Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica
I. Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica. |
|
|
|
|
|
|
|
Art. 50 Quater Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
I. Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma. |
|
|
|
Artt. 41 - 50 |
Artt. 51 - 56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Tutto IL CASO.it |
|
|
Massimari e codici Fallimentare ● Novità ● Archivi ● Dottrina ● Prassi Processo civile ● Novità ● Archivi ● Dottrina Convegni
|
Diritto societario ● Novità ● Archivi ● Dottrina Finanziario e bancario ● Novità ● Dottrina Diritto civile ● Archivi ● Lavoro Sez. Un. Civ. C. Cassaz. ● Archivi Vendite competitive |
Giurisprudenza ABF ● Novità Ricerca documenti ● Ricerca Tutti gli archivi
●
Sez. Un. Civ. Corte di ● Mantova ● Milano ● Roma ● Napoli ● Brescia ● Piacenza ● Torino ● Varese In libreria |
Giurisprudenza:
●
Mantova
●
Milano
●
Roma
IL CASO.it Foglio di giurisprudenza Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli Editore: Centro Studi Giuridici Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11. P.Iva: 02216450201
e-mail:
assistenza@ilcaso.it |