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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO I

Degli organi giudiziari

CAPO I

Del giudice

SEZIONE VII

Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

 

 

 

 

Artt. 50-bis - 50-quater

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 57 - 60



 

 

 

Art. 51

Astensione del giudice

  Massime

I. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado  o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro  o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

 

 

 

 

 

Art. 52

Ricusazione del giudice

 

I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

III. La ricusazione sospende il processo.

 

 

 

 

Art. 53

Giudice competente

 

I. Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

II. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

 

Art. 54

Ordinanza sulla ricusazione

 

I. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

II. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

III. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese  e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 10 euro  (1).

IV. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa  nel termine perentorio  di sei mesi.

 

Art. 54

Ordinanza sulla ricusazione

 

I. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

II. La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

III. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 250. (1)

IV]. Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

 

 

__________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 45, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 21 marzo 2002, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria.

 

 

Art. 55

[Responsabilità civile del giudice]

 

abrogato

 

 

 

Art. 56

[Autorizzazione]

 

abrogato

 

 

 

Artt. 50-bis - 50-quater

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Artt. 57 - 60

 

 

 

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