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Codice di Procedura Civile

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LIBRO TERZO

Del processo di esecuzione

TITOLO II

Dell'espropriazione forzata

CAPO IV

Dell'espropriazione immobiliare

SEZIONE III

Della vendita e dell'assegnazione

PARAGRAFO 3

Vendita con incanto

 

 

 

 

Artt. 570 - 575

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 591bis - 591ter



 

 

 

Art. 576

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

 

I. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

 

 

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

II. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Art. 576

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

 

I. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione  in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti  (1);

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

II. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

 ____________________________

(1) Numero sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 577

Indivisibilità dei fondi

 

I. La divisione in lotti  non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

 

 

 

 

 

Art. 578

Delega a compiere la vendita

 

I. Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita  il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.

II. In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

 

 

 

 

 

Art. 579

Persone ammesse agli incanti

 

I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.

II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

III. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

 

 

 

 

 

Art. 580

Prestazione della cauzione

 

I. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

II. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 580

 Prestazione della cauzione (1)

 

I. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

 

 

II. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

 __________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 581

Modalità dell'incanto

 

I. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

II. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

III. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

IV. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

 

 

 

 

 

Art. 582

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

 

I. L'aggiudicatario  deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni  e comunicazioni  possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

 

 

 

 

 

Art. 583

Aggiudicazione per persona da nominare

 

I. Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.

II. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

 

 

 

 

 

Art. 584

Offerte dopo l'incanto

 

I. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

 

II. Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.

Art. 584

 Offerte dopo l'incanto (1)

 

I. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

II. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

III. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

IV. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

V. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

 ___________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 585

Versamento del prezzo

 

I. L'aggiudicatario  deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

II. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito  garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Art. 585

 Versamento del prezzo (1)

Massime

I. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

II. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

III. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

 _________________________

(1) Comma aggiunto, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

 

I. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario  il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita  e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti  e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508.

 

 

 

II. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode  di rilasciare l'immobile venduto.

III. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari  e titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 586

Trasferimento del bene espropriato

Massime

I. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario  il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita  e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti  e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento (1).

II. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode  di rilasciare l'immobile venduto.

III. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari  e titolo esecutivo per il rilascio.

 ______________________________

(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario

 

I. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione  a titolo di multa  e quindi dispone un nuovo incanto.

II. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

 

 

 

 

 

Art. 588

Termine per l'istanza di assegnazione

 

I. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione  a norma dell'articolo seguente.

Art. 588

 Termine per l'istanza di assegnazione (1)

 

I. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

 _____________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 589

Istanza di assegnazione

 

I. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Art. 589

 Istanza di assegnazione (1)

 

I. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

II. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

 ___________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 590

Provvedimento di assegnazione

 

I. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti  e dei creditori iscritti non intervenuti.

II. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

III. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 590

 Provvedimento di assegnazione (1)

 

I. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

II. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

 ____________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 591

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

 

I. All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

II. In quest'ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

Art. 591

 Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto (1)

 

I. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

II. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

III. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

 _____________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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