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Codice di Procedura Civile

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LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO I

Dei procedimenti sommari

CAPO III

Dei procedimenti cautelari

SEZIONE IV

Dei procedimenti di istruzione preventiva

 

 

 

 

Artt. 688 - 691

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 700 - 702



 

 

 

Art. 692

Assunzione di testimoni

 

I. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

 

 

 

 

 

Art. 693

Istanza

 

I. L'istanza si propone con ricorso  al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

II. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

III. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

 

 

 

 

 

Art. 694

Ordine di comparizione

 

I. Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio  per la notificazione del decreto.

 

 

 

 

 

Art. 695

Ammissione del mezzo di prova (1)

 

I. Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

 _____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

 

 

 

 

 

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale (1)

 

I. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico  o un'ispezione giudiziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

 _____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza C. cost. 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

La Corte cost., con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Massime

I. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico  o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

II. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica (2).

III. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

 _________________________

(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dal d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

 

Art. 696 Bis

 Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1)

Massime

I. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

II. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

III. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

IV. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

V. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

VI. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

 ____________________________

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

 

I. In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

II. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione  immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

 

 

 

 

 

Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Massime

I. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

II. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

III. I processi verbali  delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

 

 

 

 

 

Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

 

I. L'istanza di istruzione preventiva  può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione  o la sospensione  del giudizio.

II. Il giudice provvede con ordinanza.

 

 

 

 

 

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