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Codice di Procedura Civile

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LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO II

Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

CAPO VI

Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

 

 

 

 

Art. 736 bis

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 743 - 746



 

 

 

Art. 737

Forma della domanda e del provvedimento

Massime

I. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso  al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

 

 

 

 

Art. 738

Procedimento

 

I. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

II. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

III. Il giudice può assumere informazioni.

 

 

 

 

 

Art. 739

Reclami delle parti

 

I. Contro i decreti del giudice tutelare  si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

II. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio  di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione  se è dato in confronto di più parti.

III. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

 

 

 

 

 

Art. 740

Reclami del pubblico ministero

 

I. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

 

 

 

 

 

Art. 741

Efficacia dei provvedimenti

 

I. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

II. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

 

 

 

 

 

Art. 742

Revocabilità dei provvedimenti

 

I. I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

 

 

 

 

 

Art. 742 Bis

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

 

I. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.

 

 

 

 

 

Art. 736 bis

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 743 - 746

 

 

 

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