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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO III

Delle parti e dei difensori

CAPO III

Dei doveri delle parte e dei difensori

 

 

 

 

Artt. 82 - 87

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 90 - 98



 

 

 

Art. 88

Dovere di lealtà e di probità

Massime

I. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

II. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

 

 

 

 

 

Art. 89

Espressioni sconvenienti od offensive

 

I. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

II. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale  sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

 

 

 

 

Artt. 82 - 87

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 90 - 98

 

 

 

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