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Massimario di Diritto Societario |
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LIBRO QUINTO I. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Per i contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima dell'eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione, onde la stessa non inizia prima della cessazione del contratto. Durante lo svolgimento di questo, infatti, l'obbligo di astenersi dalla concorrenza, connaturale ad ogni rapporto di collaborazione economica, renderebbe inutile ossia privo di causa il patto accessorio, come risulta ad esempio dagli artt. 1743, 1746, primo comma, 2105, 2301, 2318 cod. civ. ed in generale dall'art. 1375 cod. civ.. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro 23 luglio 2008
Affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi", cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.(Fattispecie in materia di costituzione, da parte del socio di una società in nome collettivo, di una società a responsabilità limitata avente oggetto identico a quello della prima società, con l'assunzione nella nuova società di cinque dipendenti su undici già in forze alla vecchia impresa, essendo provato per taluno di essi l'invito a dimettersi e, per gli altri, il rafforzamento della volontà di interrompere il rapporto di lavoro, quali comportamenti dell'autore dello storno). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 23 maggio 2008
Il socio di una società in nome collettivo è privo di legittimazione autonoma a far accertare ed inibire l'attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente nonché a richiedere l'annullamento del contratto stipulato tra la società e detto socio uscente in ordine alla liquidazione della quota, ma può assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società. (massima ufficiale)
Il consenso degli altri soci all'attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 cod. civ., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, per "facta concludentia" (nella specie, collaborazione professionale prestata per il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale del socio). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 21 febbraio 1990 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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