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Art. 16

Udienza di discussione della causa
 

  1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

  2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

  3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche.

  4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

  5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia,il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

  6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.

 

Tribunale di Biella
                                                                   


Processo societario – Mutamento del rito da speciale a ordinario – Minor termine a comparire – Decadenze – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione - dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 5/2003 nella parte in cui, prevedendo il mutamento dal rito speciale al rito ordinario, non consente il recupero del termine a comparire di 90 giorni liberi ex art. 163 bis, comma 1, cod. proc. civ. e nella parte in cui prevede che restino ferme le decadenze maturate. Il minor termine di sessanta giorni rispetto a quello ordinario di novanta, appartiene, infatti, al sistema e si pone come consapevole scelta del legislatore, idonea a consentire un utile esercizio del diritto di difesa. Quanto alle “decadenze maturate”, va detto che in una lettura costituzionalmente orientata della norma per tali devono intendersi non già quelle maturate nel rito societario a seguito dell’istanza di fissazione d’udienza, bensì quelle che sarebbero maturate in occasione dell’udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. nel caso in cui fosse stato adottato ab origine il rito corretto e quindi, segnatamente, la proposizione delle eventuali domande riconvenzionali, la eventuale chiamata di terzo e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, eccezioni che il convenuto aveva comunque l’onere di proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ex art. 4 D.Lgs. n. 5/2003 e che, anche in sede di rito ordinario, avrebbe dovuto comunque proporre, sempre a pena di decadenza, costituendosi almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 164, comma 2, cod. proc. civ. (fb) Tribunale Milano 10 novembre 2008 .


Processo societario – Redazione della motivazione della sentenza in casi di particolare complessità – Omessa lettura in udienza dell’ordinanza – Lesione al diritto di difesa – Esclusione. Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – “contratti di collocamento” – Nozione – Offerta ad un pubblico indefinito di soggetti – Esclusione. Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – Contratto concluso mediante proposta e accettazione – Destinatario dell’obbligo di inserimento della relativa clausola – Predisponente – Sussistenza.

Non comporta alcuna lesione del diritto di difesa l’omessa lettura in udienza dell’ordinanza con cui il collegio, ai sensi dell’art. 16, 5° co. d. lgs. n. 5/2003, in casi di particolare complessità, scelga per la redazione in modo ordinario della motivazione della sentenza che verrà quindi depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. L’art. 30, commi 6 e 7 del TUF, con l’espressione “contratti di collocamento” si riferisce alla compravendita di strumenti finanziari effettuata da specifici individui e non all’offerta ad un pubblico indefinito di soggetti quale è quella del collocamento propriamente detto. Grava sul soggetto che predispone il modulo contrattuale l’obbligo di inserire la clausola  con l’indicazione della facoltà di recesso e ciò a prescindere dalla posizione di proponente o di accettante. Tribunale Bologna 17 aprile 2007 .


Nuovo processo societario – Notifica degli atti a mezzo fax – Nullità. Rimessione in termini – Applicabilità al processo societario – Termine ultimo per la proposizione dell’istanza.  Impugnazione del bilancio d’esercizio – Presclusione di cui all’art. 2434 bis, I comma, c.c. - Approvazione dei bilanci successivi in corso di giudizio – Irrilevanza.

E’ nulla e non esistente la notifica degli atti processuali effettuata a mezzo fax ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 5/2003 senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza l’attestazione di ricevimento sull’originale. La nullità dell’istanza di fissazione dell’udienza notificata a mezzo fax potrà tuttavia essere sanata qualora la parte che l’abbia eccepita non neghi di averla ricevuta ed abbia altresì lamentato la difformità del contenuto dell’atto dall’originale depositato in cancelleria. (fb)
L’art. 184 bis c.p.c. codifica un principio generale dell’ordinamento processuale che deve ritenersi implicitamente richiamato dall’art. 1 del d. lgs. n. 5/2003, mancando ogni ragione che induca a ritenerne l’incompatibilità con il processo societario. Nell’ambito di tale processo, la rimessione in termini potrà pertanto essere richiesta fino a quando il collegio non abbia trattenuto la causa per la decisione. (Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione di documenti con la comparsa conclusionale perché di formazione successiva alla chiusura della fase istruttoria)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2434 bis c.c. che, al primo comma, esclude la proponibilità delle azioni di impugnazione del bilancio di un esercizio allorché sia già stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, si deve avere riguardo al momento della proposizione dell’azione non potendo assumere rilievo l’approvazione dei bilanci successivi in corso di giudizio.
Tribunale Pavia 20 febbraio 2007
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