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Art. 28
Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte
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Il presidente designa, senza indugio, il
magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità,
fissa udienza per l'audizione dell'istante.
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Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria
del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria
del giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di
consiglio.
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Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni
ritenute necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti
e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti
interessati indicati dal giudice.
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