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Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati - palazzo della corte d’appello - venezia -
VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI a cura di Avv. Antonio F. Rosa e Avv. Giulia Ferrarese del Foro di Verona
Sommario: 1.La novita’ della legge nr. 53/1994 - 2.Chi puo’ notificare - 3.Chi puo’ essere autorizzato dal c.d.o. a notificare in proprio - 4.Quando si perde la facolta’ di notificare - 5.Cos’e’ il registro cronologico - 6.Come si tiene il registro - 7.Cosa si deve annotare nel registro - 8.Gli atti che si possono notificare - 9.Particolari adempimenti successivi per la notifica di alcuni atti processuali - 10.Come si fa una notifica - 11.La notifica diretta - 12.La notifica a mezzo posta - 13.Le nullita’ - Bibliografia - Fonti normative - Riferimenti di giurisprudenza - Art. 174 del d. lgs. nr. 196/2003
1. LA NOVITA’ DELLA LEGGE nr. 53/1994Con la legge 53/1994 si attribuisce agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e così consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione. Questa è una facoltà concessa e non significa che l’avvocato notificatore è poi obbligato a notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario.
2. CHI PUO’ NOTIFICAREHa la facoltà di notificare un Avvocato che: - sia iscritto all’albo; - sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine; - sia munito d’apposito registro cronologico; sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 C.p.c..
3. CHI PUO’ ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIOL’autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell’Ordine competente per iscrizione, essa è personale e – quindi- non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali. La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione); quindi anche a chi ha riportato la sanzione della cancellazione e dovesse essere reiscritto non può essere concessa la facoltà di notificare in proprio. Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine, ci si reca alla Segreteria del Presidente del Tribunale e si fa apporre il visto sull’originale e su una copia, che viene restituita all’avvocato (prassi seguita nel Tribunale di Verona) Dopo l’apposizione del visto, si può iniziare a notificare.
4. QUANDO SI PERDE LA FACOLTA’ DI NOTIFICAREL’autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. in caso sia in seguito irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione. Non deve essere revocata in caso d’apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell’Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene “motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio della facoltà”. Ritengo che in caso di trasferimento ad altro Ordine sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell’ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque necessario prevedere la formale comunicazione da Ordine a Ordine dell’autorizzazione concessa, perché se così non fosse verrebbe, di fatto, vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell’Ordine. Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d’inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell’avvocato interessato. Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.
5. COS’E’ IL REGISTRO CRONOLOGICOOttenuta l’autorizzazione, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico. Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate, al pari delle buste che serviranno per la notifica. Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che –ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito. Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.
6. COME SI TIENE IL REGISTRONel registro va annotata giornalmente, a cura del professionista notificante, ogni notificazione eseguita. Ai fini del compimento di tali annotazioni, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.
7. COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO- il numero d’ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche per ogni destinatario del medesimo atto; la numerazione prosegue, anche se cambia l’anno; - il cognome ed il nome della parte istante; - la natura dell’atto da notificare; - l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione; - il cognome ed il nome del destinatario della notifica; - l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta; - il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale; - la data di spedizione e quella di ricezione; - le spese postali; - se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendolo sottoscrivere; - gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione. Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare.
8. GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICAREGli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono: gli atti in materia civile ed amministrativa; gli atti stragiudiziali. Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l’opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto. L’avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi, l’avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari. Si ritiene che possano essere notificati in proprio anche gli atti d’accesso del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell’arbitrato. Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale come per l’Ufficiale Giudiziario (vedi, invece, appresso, i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria”(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938). Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l’avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per gli atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
9. PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER LA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo comportano l’obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato.
10. COME SI FA UNA NOTIFICACi sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.
11. LA NOTIFICA DIRETTAQuesta notifica si attua con la consegna diretta dell’atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario. Ciò è possibile a condizione che: - il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. - il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante - l’atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull’originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente “Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di … pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma” L’atto deve essere consegnato personalmente nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino. Il Collega che riceve l’atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l’originale che la copia dell’atto notificata, nonché il registro cronologico, che quindi l’avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull’originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico). Un esempio di relata di notifica può essere: “Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di rilasciata il …, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a … presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a … il …, impiegata). Un dubbio in dottrina (Punzi) permane in ipotesi di rifiuto a ricevere un atto in quanto non sarebbe applicabile l’art. 138, comma 2, c.p.c., ma il dubbio ci sembra infondato stante l’equiparazione fatta dalla giurisprudenza dell’attività dell’avvocato notificatore con quella dell’ufficiale giudiziario; peraltro, la Corte di Cassazione pur non statuendo sul punto, ci pare di diverso avviso, nella parte motiva di diverse sentenze sulla notificazione diretta ex lege 53/94.
12. LA NOTIFICA A MEZZO POSTAL’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve: - preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari; gli uffici postali non hanno al riguardo istruzioni, dal lavoro dell’avv. Masiero (consultabile tramite internet sul sito delle Camere Civili) è ricavabile un facsimile di modello per busta; - sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio; - precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall’Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv. ….), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A); - scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell’atto. La relata potrà essere del seguente tenore: “Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di … in data …. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall’Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell’avvocato)”. - presentare personalmente (secondo la dottrina: Brunelli, Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1994, p. 650, non ammette possibilità di delegare; Balena, Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, in “Le nuove leggi civili”, 1994, p.723, è invece per una interpretazione meno rigida) all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto completi della relata, la busta non chiusa e l’avviso di ricevimento come sopra completati. Si segnala, comunque, sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto, circolare citata nella relazione dell’avv. Masiero di cui appresso in bibliografia. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che pare riconoscere nella parte motiva la possibilità dell’intervento di soggetti diversi limitatamente all’ipotesi di notificazione, da parte dell’avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell’ipotesi di notifica diretta). L’ufficio postale: - appone in calce all’originale ed alla copia dell’atto il timbro di vidimazione; - inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall’avvocato notificante; - restituisce all’avvocato che richiede la notifica l’originale dell’atto vidimato. Prima di depositare o esibire l’atto, l’avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica prevista dall’art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l’entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica. I bolli devono essere pari a Lit. 5.000 / Euro 2,58 per le notifiche fino a due destinatari, a Lit. 15.000 / Euro 7,74 per le notifiche da tre a sei destinatari, Lit. 24.000 / Euro 12,39 per atti aventi sei o più destinatari. Si è in attesa di una circolare che chiarisca i dubbi interpretativi sulla vigenza di tale bollo. Va conservato l’avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all’atto e che, in ogni caso, consente l’iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento. Uno degli ulteriori vantaggi è costituito dall’applicazione anche alle notifiche postali fatte dall’avvocato della recente Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sui termini e notifiche a mezzo posta.
13. LE NULLITA’L’art. 11 legge cit. prevede quali siano le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati, la dottrina ritiene applicabile l’art. 156, 3° comma c.p.c. anche al regime di queste notificazioni. Verona 26/11/2003 Antonio F. Rosa Giulia Ferrarese
Si consiglia di consultare il lavoro, posto a base delle note sopra redatte, del dott. Prof. Carmine Punzi, Ordinario di diritto processuale civile all’Università la Sapienza di Roma “Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali” in Quaderni del C.S.M. nr. 92, 1997 (che può essere consultato anche da internet sul sito del csm); nonché Balena “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi, e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, in Le Nuove Leggi Civili 1994; Brunelli “Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati”, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 1994; Dittrich “La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali”, in Riv. Dir. Proc. 1994, Maienza “L’illusione della Legge sulle notifiche a cura degli avvocati”, in Il Corriere Giuridico, 1994;” Illustrazione della legge 21.1.1994 n. 53 sulla facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Indicazioni pratiche e prospettive in vista del "processo telematico" relazione Avv. Claudio Masiero “dal sito web delle Camere Civili.
Legge 21.1.1994 nr. 53 Decreto Ministeriale 27.5.1994 nr. 595400 (Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali) in G. Uff. 7.6.1994 nr. 131
Riferimenti di giurisprudenza: La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della l. 4 settembre 1994 n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592
L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente. Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile, sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242
La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041
Per ragioni di completezza, si riporta l’art. 174 del D. Lgs. nr. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, in vigore dall’01.01.2004: Articolo 174 Notifiche di atti e vendite giudiziarie
a. il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta."; b. nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
a. il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da
notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto."; b. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
a. all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."; b. all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Note all'art. 174: · Il testo vigente dell'art. 137 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 137
(Notificazioni). - Le notificazioni, quando non é disposto altrimenti, sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte e su richiesta
del pubblico Ministero o del cancelliere.
Se la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne
che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. · Il testo vigente dell'art. 138 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 138 (Notificazione in mani proprie). - L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non é possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale é addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.». · Il testo vigente dell'art. 139 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 139
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). - Se non
avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve
essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa
di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia é consegnata al portiere dello stabile dove é l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere
o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di
lettera raccomandata.
Quando non
é noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e,
se anche questa é ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto é
possibile le disposizioni precedenti.». · Il testo vigente dell'art. 140 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 140
(Irreperibilità e rifiuto di ricevere la copia). - Se non é possibile eseguire
la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia
nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio
o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con
avviso di ricevimento.». · Il testo vigente dell'art. 142 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica). - Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto é notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale é diretta.
Le
disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui
risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.». · Il testo vigente dell'art. 143 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 143
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se
non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e
non vi é il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue
la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale
dell'ultima residenza o, se questa é ignota, in quella del luogo di nascita
del destinatario.
Nei casi
previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente,
la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello
in cui sono compiute le formalità prescritte.». · Il testo vigente dell'art. 151 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 151
(Forme di notificazione ordinate dal giudice). - Il giudice può prescrivere,
anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia
eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di
telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano
circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di
tutela della dignità.». · Il testo vigente dell'art. 250 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 250
(Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale giudiziario, su richiesta della
parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di
comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che
assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
· Il testo vigente dell'art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 490
(Pubblicità degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo
sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono
interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo
dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
Il giudice
dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o,
quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre,
che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione
degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i
giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono
la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso é omessa
l'indicazione del debitore.». · Il testo vigente dell'art. 570 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 570
(Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita é dato dal cancelliere, a
nonna dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli esterni
previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma
dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative
alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
Saremo grati ai Colleghi per ogni precisazione che vorranno far pervenire ad integrazione delle note redatte, indirizzando eventuali segnalazioni all’indirizzo email rosa-ferrarese@iol.it |